In caso di infortunio ( superati i 3 giorni indennizzati dal datore di lavoro secondo quanto stabilito dal Ccnl ) il collaboratore per l'intero periodo coperto dal certificato di infortunio avrà diritto ad una retribuzione corrisposta dall'INAIL.
L'Istituto ha pubblicato il valore aggiornato degli importi corrisposti per l'anno 2025, mediante la circolare del 31 Maggio 2025.
Sono stati aggiornati anche i valori che devono essere indicati dal datore di lavoro come retribuzione oraria nella denuncia di infortunio:
L’importo di € 8,40 vale per le retribuzioni effettive orarie fino a € 9,48;
L’importo di € 9,48 vale per le retribuzioni effettive orarie da € 9,49 a € 11,54;
L’importo di € 11,54 vale per le retribuzioni effettive orarie oltre € 11,54;
L’importo di € 6,11 vale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali.
Precisiamo che Webcolf è stato aggiornato ed in automatico nel modulo di denuncia di infortunio viene esposta la retribuzione corretta in base alla paga oraria indicata nella maschera 7 dell'anagrafica del collaboratore.
Ai fini risarcitori, vale la retribuzione convenzionale giornaliera in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa ( 6 giorni ).
Si allegano di seguito le tabelle A e B, rispettivamente inerenti i rapporti di lavoro con orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali e la tabella B per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali.
Tabella A: rapporti di lavoro con orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali.
Ore di lavoro giornaliere (mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa - 6 giorni)
Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**)
€ 8,40 (*)
€ 9,48 (*)
€ 11,54 (*)
Fino a 2
€ 12,59 (**)
€ 14,15 (**)
€ 17,29 (**)
Oltre 2 e fino a 4
€ 29,32 (**)
€ 32,93 (**)
€ 40,27 (**)
Tabella B: rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali.
Ore di lavoro giornaliere (mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa - 6 giorni)
Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**)
€ 6,11 (*)
Oltre 4 e fino a 6
€ 33,42 (**)
Oltre 6 e fino a 8
€ 45,51 (**)
Oltre 8
€ 60,70 (**)
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Trattamento integrativo o Ulteriore detrazione anche alle colf e badanti
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E/2025, espressamente prevede che il trattamento integrativo del reddito e l'ulteriore detrazione spettino anche ai collaboratori domestici, al momento dell'effettuazione della denuncia dei redditi.
A pagina 16 di detta circolare, vi è infatti il passaggio, che riportiamo: "Si precisa che qualora il lavoratore, pur avendo diritto alla somma di cui al comma 4 o alla detrazione di cui al comma 6, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), il predetto lavoratore può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento, facendo concorrere le agevolazioni in parola nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche."
Si ricorda che il trattamento integrativo è una somma riconosciuta sul reddito di lavoro dipendente ai titolari di reddito complessivo inferiore ai 20.000 euro che viene determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Da precisare che il trattamento integrativo spetta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di importo superiore alla detrazione d'imposta diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
L'ulteriore detrazione, invece, è una riduzione dell’imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente il cui reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro. Tale detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, è di importo pari a: − 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; − al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Abbiamo preparato un esempio utile a comprendere (oltre all'obbligo di legge) anche l'utilità nell'effettuare la dichiarazione dei redditi per il lavoratore domestico, in presenza di uno stipendio che, già al netto dei contributi INPS a suo carico, sia pari ad 800 euro mensili per 13 mensilità nel corso dell'anno 2025:
IMPONIBILE FISCALE ANNUO
800,00 € * 13 =
10.400,00 €
IRPEF LORDA
10.400,00 € * 23 % =
-2.392,00 €
23% per i redditi fino a 28.000 euro
DETRAZIONI FISCALI
1.955,00 €
Fino a 15.000 euro: la detrazione è di 1.955 euro (non inferiore a 690€ o 1.380€ per contratti a tempo determinato)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
10.400 € * 5,30% =
551,20 €
5,30% Per redditi tra gli € 8.000 e € 15.000
NETTO ANNUO
10.514,20 €
Ricordiamo invece che con la denuncia 2025 relativa ai redditi 2024, il lavoratore domestico può recuperare il bonus di 100 euro se si ha almeno un figlio a carico e un reddito complessivo inferiore ai 28.000 euro.
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Il tempo di viaggio è considerato orario di lavoro per la colf?
Il principio generale prevede che il tempo di viaggio della colf o badante dalla propria abitazione al luogo di lavoro non costituisce orario di lavoro e quindi non è retribuito, in quanto rientra nella normale mobilità del lavoratore.
Sussistono tuttavia alcune eccezioni:
1.il tempo impiegato per raggiungere una diversa sede di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria quando lo spostamento è funzionale rispetto alla prestazione. In modo particolare occorre computare nell'orario:
- il tempo per raggiungere la postazione dopo l'ingresso nel luogo di lavoro.
- il tempo per le operazioni preliminari obbligatorie ( come ad esempio il tempo utile per vestire una divisa che non può essere indossata prima di entrare al lavoro).
- ogni attività prodromica necessaria allo svolgimento delle mansioni ( tempo utile per l'accensione di macchinari come ad esempio la messa in funzione di un aspirapolvere che ha bisogno di precedente manutenzione, cambio sacchetto, etc. ).
Con riferimento alle casistiche di cui sopra si pensi ad esempio al caso di una colf che dopo essere entrata in casa ed avere indossato un grembiule, si reca nella depandance vicino all'abitazione, presso le stanze che è tenuta a riassettare.
Il tempo necessario per adempiere a dette mansioni da parte della collaboratrice rientra quindi nell'orario di lavoro che deve essere retribuito.
2. Nel caso di viaggi 'comandati' , ovvero spostamenti inevitabili derivanti da disposizione del datore di lavoro:
- il tempo va computato come effettivo;
- non rileva il mezzo utilizzato ( del datore/aziendale o proprio );
- è sufficiente la non coincidenza tra luogo di inizio e fine turno per esigenze del datore di lavoro.
Si pensi ad esempio al caso di una colf alla quale viene richiesto eccezionalmente di svolgere le proprie mansioni presso un'altra abitazione ( ad esempio presso la residenza di un figlio o di un genitore del datore ) dopo avere preso servizio presso l'abitazione principale.
Se la collaboratrice si sposta da casa del datore di lavoro presso il nuovo indirizzo dove effettuare le faccende domestiche, il tempo di viaggio è computato all'interno dell'orario lavorativo
3. Prestazione con presa di servizio in un luogo diverso rispetto a quello normalmente previsto, ad esempio indicato nella lettera di assunzione.
Nel caso il datore di lavoro chieda di svolgere una prestazione in un luogo diverso da quello "normale", il lavoratore è tenuto a presentarsi nell'orario indicato presso il diverso luogo di lavoro.
Principio generale vuole che il tempo necessario per raggiungere la nuova sede di lavoro non debba considerarsi come effettuazione di attività lavorativa e pertanto non va retribuita. La giurisprudenza ha infatti introdotto il cosiddetto principio di funzionalità: il tempo che il lavoratore impiega per raggiungere il luogo di lavoro non rileva ai fini del computo del monte orario della prestazione lavorativa, in quanto durante il tragitto il dipendente non risponde ad alcuna direttiva.
Se il nuovo luogo di lavoro, inoltre, si trova ad una distanza maggiore rispetto a quella del luogo di lavoro ordinario, il datore di lavoro non è tenuto a rimborsare le spese per il viaggio, salvo espressa previsione contenuta nel contratto collettivo che, per il caso del lavoro domestico, si limita al caso dei lavoratori conviventi che seguono l'assistito: "Il lavoratore convivente di cui all’art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni."
4. Per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive:
- il lavoratore deve provare specificamente l'entità della prestazione.
- non sono sufficienti allegazioni generiche sui tempi minimi.
- possono essere utilizzati i dati di geolocalizzazione aziendale.
In conclusione, la retribuibilità delle ore di viaggio, quando comandate dal datore di lavoro, dipende dalle concrete modalità di svolgimento degli spostamenti e dal loro collegamento funzionale con la prestazione lavorativa.
La Giurisprudenza più recente tende ad ampliare le tutele per i lavoratori, specialmente quando gli spostamenti sono necessari ed al loro collegamento funzionale con la prestazione lavorativo.
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Cosa fare quando la badante non convivente va in ferie con il datore
Accade di frequente che il datore di lavoro richieda alla collaboratrice domestica non convivente di recarsi con sè e la famiglia in vacanza, al fine di garantire una continuità nell' assistenza o nell' aiuto nelle mansioni domestiche (a seconda che si tratti di una badante/ baby sitter o di una colf).
Dal momento che la collaboratrice non convivente segue il datore per diversi giorni presso la località di villeggiatura la domanda che il datore si pone è la seguente: come trattare questo periodo di vera e propria convivenza?
Si precisa che il caso non è normato, offriamo pertanto di seguito alcune interpretazioni.
Caso 1.
Si prende come riferimento il caso di una collaboratrice, ad esempio una baby sitter, che lavora solitamente durante l'anno 5 ore al giorno. Se il datore chiede alla baby sitter di prestare le proprie mansioni anche durante le vacanze estive e di lavorare lo stesso numero di ore previste da orario standard ( 5 al giorno ) è possibile gestire la busta paga normalmente, indicando in Cedolini | Inserimento mensile le ore come sempre lavorate. E' poi possibile gestire le spese di viaggio e il vitto e alloggio della collaboratrice, di cui si fa carico esclusivamente il datore di lavoro, per il lavoro svolto in trasferta.
Caso 2.
Si prende come riferimento il caso di una collaboratrice non convivente, ad esempio una badante, che lavora solitamente durante l'anno sempre 5 ore al giorno. Se quando la collaboratrice si sposta in vacanza con il datore si rende disponibile per rimanere a disposizione tutto il giorno ( convenzionalmente 10 ore giornaliere ), magari perchè le viene affidata completamente la gestione della persona anziana o perchè segue per l'intera giornata i bambini, in questo periodo il datore di lavoro potrebbe concordare un importo forfettario giornaliero da corrispondere alla collaboratrice per il lavoro straordinario svolto.
Si consiglia pertanto di corrispondere alla badante un premio ( dato dalla differenza tra l'importo forfettario concordato per le giornate di vacanza e quanto la collaboratrice avrebbe ricevuto lavorando come da orario e paga contrattuali ), posizionandosi in Cedolini | Inserimento mensile e selezionando dal menu a tendina di una delle tre righe in basso la voce 'premio' e poi magari personalizzando la dicitura indicando ad esempio 'Extra Compenso per lavoro sede di vacanza', indicando nello spazio accanto la cifra che si intende corrispondere.
Nel calcolare l'importo forfettario si suggerisce di tenere presenti due aspetti:
1. L'importo forfettario giornaliero dovrebbe essere maggiore rispetto all'importo che la collaboratrice avrebbe ricevuto se avesse lavorato per le consuete ore contrattuali con la medesima paga. Esempio, considerata la paga di 7,1 euro per l'anno 2025 * 5 ore = 35,5 a cui andrà aggiunta una maggiorazione da concordare.
2. L'importo forfettario giornaliero così determinato non può essere inferiore ad 1/26esimo del mensile medio per conviventi BS badante, quindi 1/26esimo di 1003,99 euro ( paga mensile sindacale per badante inquadrata con livello BS nel 2025 ) che risulta pari a 38,61 euro giornalieri.
Il premio da corrispondere alla collaboratrice deve quindi essere pari alla differenza tra l'importo forfettario concordato e quanto la collaboratrice avrebbe ricevuto lavorando come sempre da orario contrattuale, moltiplicata per il numero di giorni di vacanza.
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Maternità e lavoro: no al licenziamento per comporto
La Cassazione con l'Ordinanza n. 12060 del 7 Maggio 2025 ha stabilito che la lavoratrice durante la gravidanza non può essere licenziata per superamento del periodo di comporto in quanto:
- la maternità è un diritto costituzionalmente garantito.
- la maternità prevale sulle esigenze organizzative aziendali.
- non può essere fonte di preoccupazione per la stabilità lavorativa.
Cosa comporta questa sentenza?
1. Le assenze per malattia dopo lo stato oggettivo di gravidanza non si calcolano nel periodo di comporto.
2. Il licenziamento intimato è NULLO.
3. la lavoratrice ha diritto alla reintegra.
Il divieto di licenziamento opera quindi:
- dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino ( ex art. 54 D.Lgs. 151/2001).
Divieto di licenziare la colf o badante in gravidanza
Anche per colf e badanti vige il divieto di licenziamento in gravidanza per superamento del periodo di conservazione del posto. Nel caso specifico ci si riferisce al periodo in cui la collaboratrice è in stato interessante ma non è ancora in maternità obbligatoria. Se la collaboratrice dovesse essere licenziata per supero del periodo di comporto, considerata la specificità del settore, si ritiene che il licenziamento sia comunque efficace ma dia titolo alla lavoratrice di richiedere un risarcimento corrispondente ai valori retributivi non ricevuti per effetto del licenziamento illegittimo.
Il caso di supero del periodo di comporto, nel caso concreto, può accadere, ad esempio nel caso di una collaboratrice domestica in gravidanza che si assenta diversi giorni per malattia, magari per problematiche inerenti la gravidanza ( coperta da certificato medico ), e nel frattempo supera il periodo di comporto che nel frattempo continua a decorrere.
In questo caso, anche se il periodo di comporto viene superato, il datore di lavoro non può licenziare la collaboratrice, secondo la previsione dalla sentenza citata.
L'unica eccezione viene suggerita dall'art. 25 comma 3 del Ccnl colf e badanti il quale riporta 'Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.'
Il comma 3 stabilisce un'unica eccezione al divieto di licenziamento, ossia il sussistere di un fatto grave, tale per cui il rapporto non può proseguire e si rende necessario interrompere per giusta causa.
Dal testo dell'art. 25 si evince che la collaboratrice può essere licenziata anche nel caso in cui il concepimento/ instaurarsi della gravidanza sia avvenuto in un momento antecedente l'inizio del rapporto di lavoro.
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Scatti di anzianità colf e badanti: esclusi o meno dalla rivalutazione annuale?
Una delle domande più frequenti è la seguente: alla mia colf è maturato uno scatto di anzianità lo scorso anno, ora, con i nuovi minimi contrattuali rivalutati a gennaio, va rivalutato anche l'importo dello scatto?
La domanda ha un certo impatto nel calcolo della retribuzione finale. Esempio: se nel 2024 la colf di livello BS (addetta allo stiro e alle pulizie di casa 20 ore settimanali) avesse maturato uno scatto, il valore sarebbe stato di 7,03 * 4% = 0,2812. Nel 2025, considerato che la paga aumenta a 7,10 * 4% = 0,2840. La differenza mensile è pari a 0,2426 euro, si tratta quindi di una cifra modesta.
Il discorso cambia nel caso di rapporti di maggiore durata. Esempio: assunzione avvenuta nel 2010, si prende a riferimento sempre i livello BS, ugualmente per 20 ore settimanali.
Alleghiamo la tabella di confronto:
Anno
Paga base
N. Scatti
Non Riv.
Rivalutati
2010
5,52 €
1
0,22 €
0,22 €
2011
5,60 €
1
0,22 €
0,22 €
2012
5,74 €
2
0,45 €
0,46 €
2013
5,85 €
2
0,45 €
0,47 €
2014
5,93 €
3
0,69 €
0,71 €
2015
5,98 €
3
0,69 €
0,72 €
2017
6,02 €
4
0,93 €
0,96 €
2018
6,06 €
5
1,17 €
1,21 €
2019
6,13 €
5
1,17 €
1,23 €
2020
6,13 €
6
1,42 €
1,47 €
2021
6,22 €
6
1,42 €
1,49 €
2022
6,40 €
7
1,67 €
1,79 €
2023
6,99 €
7
1,67 €
1,96 €
2024
7,03 €
7
1,67 €
1,97 €
2025
7,10 €
7
1,67 €
1,99 €
La differenza per ogni ora lavorata, quindi, diventa di 1,99 - 1,67 = 0,32 centesimi * 20 ore * 4,3334 = 27,73 euro, una differenza che quindi comincia a diventare sensibile. Se poi il rapporto è a tempo pieno e di assistenza alla persona, con una paga quindi più elevata, la differenza, maturati interamente i 7 scatti, può arrivare a raggiungere anche 50 o 60 euro al mese.
Riportiamo nuovamente la frase del contratto collettivo: "A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale."
Crediamo che vi siano due interpretazioni, entrambe perfettamente logiche:
1 - Ad ogni biennio deve essere dato un aumento del 4% sulla paga base. Un aumento non si rivaluta, viene dato e viene conservato da quel momento in poi.
2 - Ad ogni biennio viene dato un aumento pari al 4% della retribuzione annuale. Per conservare la percentuale prevista, all'aumentare della paga base viene aumentato anche il valore dell'aumento.
Rileggendo molte volte quanto previsto dal contratto in alcuni momenti ci sembra di capire che sia la prima interpretazione quella valida, in altri momenti la seconda interpretazione sembra essere quella corretta. Alla fine crediamo semplicemente che il contratto non lo dica esplicitamente.
Se però gli scatti non dovessero rivalutarsi vi sarebbero diverse conseguenze:
1 - Dopo molto tempo: gli scatti di anzianità finirebbero con l'avere un valore residuale rispetto all'aumentare della paga base. Invece se lo scatto deve essere pari al 4% della paga base, se aumenta la retribuzione minima contrattuale allora di conseguenza aumenta anche lo scatto di anzianità;
2 - Nella situazione di incertezza il datore di lavoro che non ha rivalutato gli scatti potrebbe essere esposto ad una richiesta di pagamenti arretrati, mancando (o non essendo noi a conoscenza) giurisprudenza sul punto;
3 - Per assurdo, senza una rivalutazione degli scatti, una persona con anzianità di 30 anni, con paga base più i 7 scatti, avrebbe una retribuzione più bassa rispetto ad una persona assunta da meno tempo ma con lo stesso numero di scatti (che sono stati determinati con dei valori retributivi maggiori).
Considerato che quasi sempre la retribuzione è poi integrata da un acconto futuri aumenti, la scelta di Webcolf nell'impostazione di default è stata quella più tutelante nei confronti del datore di lavoro domestico, ovvero di rivalutare gli scatti, scelta che tutela anche il collaboratore con paga base ed evitando così ogni contenzioso. Questo in considerazione anche che la maggior parte dei rapporti domestici ha una durata limitata nel tempo, o per la scomparsa dell'assistito o per la mutevolezza delle esigenze della famiglia nella gestione delle pulizie domestiche.
Abbiamo letto alcuni pareri che non seguono la linea di rivalutare gli scatti ad inizio anno. Anche Assindatcolf ci ha dato l'indicazione che gli scatti non debbono essere rivalutati. Il contratto collettivo è in fase di rinnovo: suggeriamo che le parti sociali, nel nuovo accordo, diano un'interpretazione utile a rendere chiaro il quesito.
Per lasciare agli utenti la scelta nell'interpretazione che ritengono più esatta, Webcolf permette di gestire tuttavia gli scatti anche senza la loro rivalutazione: è sufficiente inserire il calcolo secondo il metodo manuale (maschera 6).
Quindi il datore di lavoro che:
inizia a gestire un rapporto di lavoro già in essere può inserire manualmente gli scatti al valore maturato secondo la logica della retribuzione in atto al compimento dei bienni.
gestisce il rapporto di lavoro domestico fin dall'inizio con il nostro programma, con la maturazione manuale non deve di fatto fare alcuna operazione specifica, webcolf si limita a sommare al valore pregresso già maturato un 4% della paga base al momento della maturazione di ogni nuovo biennio di anzianità, con un massimo di 7 scatti.
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Pagamento mensile del tfr alla colf o badante: il no dell'Ispettorato
L'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota 616 del 3 Aprile 2025, affronta la possibilità di liquidare il tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione.
La prassi, molto frequente nel lavoro a tempo determinato e stagionale è ormai da anni radicata anche nel settore domestico.
L'Ispettorato ribadisce che può esservi la pattuizione collettiva o individuale di anticipazione dell'accantonamento maturato, ad esempio nel settore domestico è previsto che il TFR possa essere anticipato "per non più di una volta all’anno".
Nel caso invece di pagamento automatico in busta paga del rateo mensile, l'anticipo costituirebbe un'integrazione retribuitiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo, con l'obbligo di ripagarlo al termine del rapporto di lavoro.
Occorre specificare che il trattamento di fine rapporto costituisce un elemento retributivo differito , costituito dagli accantonamenti effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica applicata sul tfr già accantonato. Proprio per questo motivo al momento della sua erogazione non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria bensì a tassazione separata.
L'istituto del trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'articolo 2120 del Codice Civile, che prevede la possibilità di anticipazioni dello stesso su richiesta del lavoratore al ricorrere di determinate condizioni quali ad esempio un'anzianità minima di servizio, il limite massimo fissato al 70% del maturato, per esigenze giustificate da spese sanitarie, acquisto prima casa ecc.
Al di fuori delle casistiche sopra indicate il trattamento di fine rapporto va corrisposto al lavoratore solo al termine del rapporto di lavoro, considerato che costituisce una somma di denaro avente lo scopo di assicurare un supporto economico una volta concluso il contratto.
Un'anticipazione del tfr mensile in busta paga è contraria alla finalità prevista dalla Legge.
L'Ispettorato del lavoro precisa che in caso di verifica dovesse riscontrare l'erogazione “mensilizzata” del rateo di Tfr, il datore di lavoro dovrà ricostituire il Fondo TFR non accantonato, con duplicazione di costi, secondo il provvedimento di disposizione di cui all’articolo 14 del Dlgs 124/2004. Il datore di lavoro che non dovesse adempiere alla disposizione potrebbe essere sanzionato con un importo che va da 500 a 3mila euro ma, non essendo applicabile l’istituto della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del Dlgs 124/2004, l’importo della saznione è 1/3 del massimo, ovvero 1.000 euro.
Il nostro programma permette il pagamento mensile in quanto la consuetudine è così diffusa che risulta necessario fornire una soluzione gestionale agli utenti. Nei prossimi mesi verrà data tuttavia ampia segnalazione che tale pratica va modificata, in modo utile da adeguarsi alla legge e alle indicazioni dell'Ispettorato nazionale.
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Quanto costa una baby sitter nel 2025
Tra le esigenze più sentite delle famiglie nel 2025 vi è sicuramente quella legata alla custodia dei bambini quando i genitori, a causa degli impegni lavorativi e sociali, non possono essere presenti.
Si rende quindi necessario, specie quando i bambini sono ancora molto piccoli, appoggiarsi a delle figure professionali e responsabili che si occupano dei più piccoli in assenza dei genitori o di altri familiari.
Una delle domande che si pongono i genitori solitamente riguarda il costo di una baby sitter e sulla sostenibilità o meno di tale importo sul bilancio familiare.
Per chiarezza espositiva offriamo di seguito due esempi di costo di una baby sitter non convivente rispettivamente per una copertura oraria di 25 ore settimanali ( ad esempio 5 ore dal lunedì al venerdì ) e di 40 ore settimanali ( ad esempio 8 ore dal lunedì al venerdì ).
Costo di una baby sitter non convivente per 25 ore settimanali
Nell'esempio di seguito si prende come riferimento una settimana lavorativa standard, dal lunedì al venerdì, durante la quale vi è l'esigenza di una copertura di assistenza di 5 ore al giorno. Si pensi ad esempio alla necessità di copertura dell'orario mattutino ( perchè poi il pomeriggio subentrano i nonni o uno dei due genitori ) o alla fascia pomeridiana ( talvolta non garantita dalla scuola ).
Si ricorda che il livello di riferimento per inquadrare una baby sitter è il BS che prevede l'assistenza al bambino comprese attività di preparazione del vitto ed eventuale ( se concordata ) pulizia degli spazi.
Si riporta il costo.
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda:
769,17
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
0
Contributi Inps:
98,58
Contributi Cassa Colf:
4,33
Ferie:
64,10
Tredicesima:
64,10
Trattamento fine rapporto:
61,72
Costo totale:
1062
Costo di una baby sitter non convivente per 40 ore settimanali
Anche nell'esempio di seguito si prende come riferimento una settimana lavorativa dal lunedì al venerdì, durante la quale vi è la necessità di una maggior copertura, in questo caso di 8 ore al giorno ( parliamo di una giornata lavorativa vera e propria, si pensi ad esempio al caso in cui il/i genitore/i si assenti la mattina e rincasi nel tardo pomeriggio ).
Si riporta il costo.
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda:
1230,67
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
0
Contributi Inps:
157,73
Contributi Cassa Colf:
6,93
Ferie:
102,56
Tredicesima:
102,56
Trattamento fine rapporto:
98,76
Costo totale:
1699,21
Costo di una baby sitter non convivente per 25 ore settimanali che assiste bambini di età inferiore a 6 anni.
Spesso il/i bambino/i cui la baby sitter è tenuta a badare è di età inferiore a 6 anni.
L'art. 34 del Ccnl colf e badanti prevede infatti al comma 3 che 'Sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito, l’assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), lett. b) (baby sitter) avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo di cui all’art. 35, anche l’indennità mensile di cui alla successiva Tabella H. Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.'
Si riporta il costo per una baby sitter non convivente per 25 ore settimanali che assiste uno o più bambini di età inferiore a 6 anni.
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda compresa di indennità
855,83
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
0
Contributi Inps:
98,58
Contributi Cassa Colf:
4,33
Ferie:
71,32
Tredicesima:
71,32
Trattamento fine rapporto:
68,68
Costo totale:
1170,06
Costo di una baby sitter non convivente per 40 ore settimanali che assiste bambini di età inferiore a 6 anni.
Anche in questo caso si espone il costo per una baby sitter non convivente per 40 ore settimanali che assiste uno o più bambini di età inferiore a 6 anni.
Voci di costo
Costo mensile
Paga Lorda compresa di indennità
1369,34
Indennità sostitutiva vitto e alloggio:
0
Contributi Inps:
157,73
Contributi Cassa Colf:
6,93
Ferie:
114,11
Tredicesima:
114,11
Trattamento fine rapporto:
109,89
Costo totale:
1872,11
Webcolf è in grado di gestire perfettamente il rapporto di una baby sitter, automatizzando il calcolo dei contributi, delle ferie, della tredicesima e di tutti gli altri elementi accessori.
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Vitto e alloggio colf e badanti 2025
Il vitto e alloggio per colf e badanti conviventi nel 2025
Il Contratto collettivo colf e badanti stabilisce che al collaboratore convivente spetti, oltre alla normale retribuzione, anche il vitto e alloggio.
Nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengano fruiti in natura occorre corrispondere alla colf o badante l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio.
Le parti firmatarie del Ccnl stabiliscono ogni anno il valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio, che viene moltiplicato per il numero di giorni lavorati.
Si precisa che il valore convenzionale viene stabilito annualmente e aggiornato in base al100% dell'aumento del costo della vita, secondo il dato di rivalutazione determinato dall'ISTAT.
Nel 2025 la quota giornaliera è stata fissata ad euro 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ).
Nel caso in cui la colf o badante gode ad esempio del vitto ma non dell'alloggio, o viceversa, l'indennità di vitto e alloggio non viene calcolata sulla quota giornaliera totale ( euro 6,60 ) bensì solamente sulla parte non fruita in natura.
Esempio: se una colf convivente per 25 ore settimanali dorme presso l'abitazione del datore ma non fruisce del pranzo/colazione e della cena dovrà esserle corrisposta l'indennità sostitutiva del pranzo + l'indennità sostitutiva della cenza moltiplicate per il numero di giorni lavorati nel mese [( 2,31 + 2,31 )x n. giorni lavorati].
Di seguito la tabella con i valori aggiornati di vitto e alloggio per il 2025:
Indennità (valori giornalieri)
Totale indennità vitto e alloggio
Pranzo e/o colazione
Cena
Alloggio
2,31
2,31
1,98
6,60
Su cosa incide il vitto e alloggio
Il vitto e l'alloggio incide su alcuni elementi della busta paga:
1. 13esima: nel conteggio della tredicesima occorre inserire la quota mensile di vitto e alloggio. La tredicesima corrisponde infatti ad una mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria;
2. TFR : nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio , in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante;
3. straordinari : anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione globale di fatto, quindi la retribuzione base oraria su cui calcolare la maggiorazione include la quota di vitto e alloggio calcolati in denaro;
4. contributi : come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di tredicesima e anche la quota di vitto e alloggio se il collaboratore è convivente.
Vitto e alloggio in natura
Se il vitto e l'alloggio non vengono erogati in denaro devono poter essere fruiti dal lavoratore come compenso in natura, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Ccnl.
Al primo comma l'art. 36 stabilisce quanto segue ' Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso '.
L'alimentazione deve essere quindi adeguata e per quanto riguarda l'alloggio alla collaboratrice deve essere garantito uno spazio idoneo, solitamente una stanza a parte, dove potersi vedere assicurata la privacy. Lo spazio deve essere pulito e riservato, per garantire al collaboratore un ambiente sicuro in cui riposare.
Imponibilità fiscale per vitto e alloggio offerto in natura.
Secondo l'art. 51 del TUIR i compensi in natura sono in generale soggetti a tassazione ma vi sono delle esenzioni. In particolare l'art. 51 del TUIR, al comma c) prevede che siano esenti le "somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro". Quindi se il vitto (comprendendo quindi sia il pranzo che la cena) sono corrisposti in natura, tali valori sono esenti e non c'è tassazione.
Per quanto riguarda l'alloggio, se fornito in natura, dovrà essere distinto il tipo di alloggio e se la stanza messa a disposizione è in realtà condivisa con l'assistito (con una separazione utile solo a preservare la privacy come previsto dal CCNL ) o se invece vengono messe a disposizione delle stanze o anche una porzione intera dell'alloggio o addirittura un appartamento o una casa separata, con obbligo di dimora.
In questo caso entra in gioco il comma c) che prevede che "i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza."
Da notare che il valore ridotto del 30%, specialmente facendo riferimento ad una porzione dell'alloggio, porta quasi sempre a un valore inferiore al limite di 258,22 euro che è il limite esente per la concessione dei beni in natura (aumentato per il 2025 a 1000 euro nel caso di lavoratore senza figli).
Secondo la vigente normativa fiscale quindi il compenso in natura deve essere escluso ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, salvo monetizzazione dello stesso.
Imponibilità fiscale per il vitto e alloggio corrisposto come indennità sostitutiva
Se il vitto e alloggio viene corrisposto come indennità sostitutiva allora esso diventa imponbile fiscalmente, anche in considerazione che i valori convenzionali fissati superano i 4 euro per il vitto (nel 2025 i valori del vitto raggiungono i 4,62 euro) e anche l'alloggio: 1,98 per l'intero anno supera il valore dei 258 euro, divenendo così totalmente imponibile.
Se il valore complessivo di vitto e alloggio è monetizzato allora l'importo daventa imponibile ai fini IRPEF e deve essere inserito nella CU come viene effettuato automaticamente da Webcolf.
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Contributi colf e badanti 2025
[Aggiornamento del 30.01.2025]
Informiamo i nostri utenti che sono state rese note dall'Inps le nuove aliquote contributive 2025. Il programma Webcolf è già aggiornato.
Per gli utenti che hanno già elaborato gennaio 2025 è necessario ricalcolare il cedolino entrando in Cedolini | visualizza cedolini mensili cliccando il pulsante in alto “Ricalcola”. In caso contrario la busta paga non è da ritenersi corretta.
Tempo indeterminato o determinato per sostituzione
Ore di lavoro settimanali
Retribuzione effettiva oraria
da a
Contributo orario ordinario
Contributo orario dipendente
Fino a 24 ore settimanali
0
9,48
1,68
0,42
9,49
11,54
1,89
0,48
11,55
999
2,30
0,58
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali
0
999
1,22
0,31
Tempo determinato
Ore di lavoro settimanali
Retribuzione effettiva oraria
da a
Contributo orario ordinario
Contributo orario dipendente
Fino a 24 ore settimanali
0
9,48
1,79
0,42
9,49
11,54
2,03
0,48
11,55
999
2,47
0,58
Prestazioni superiori a 24 ore settimanali
0
999
1,31
0,31
[Articolo redatto il 14.01.2025]
L'inps, come ogni anno, verso fine Gennaio, rende pubbliche le nuove aliquote relative ai contributi di colf e badanti.
Infatti, con l'incremento del tasso istat, legato al costo della vita, anche i contributi colf e badanti 2025 subiranno un aumento, che andrà ad incidere sui costi di gestione dei collaboratori domestici per tutte quelle famiglie che si trovano ad aver bisogno di badanti, colf o baby sitter nel 2025.
Non appena verranno pubblicati nel sito INPS i valori relativi ai contributi colf e badanti 2025, il programma Webcolf verrà modificato e sarà possibile calcolare la busta paga per Gennaio 2025.
Consigliamo ai nostri utenti Webcolf di calcolare la busta paga colf e badanti di Gennaio dopo l'aggiornamento del programma, verso fine Gennaio di modo che gli importi siano siano corretti con l'applicazione corretta degli importi dei contributi a carico delle colf e badanti dell'anno 2025.
Per chi, invece, avesse già calcolato il mese di Gennaio, dovrebbe ricalcolare il cedolino a fine mese, a seguito della modifica del programma con i nuovi contributi colf e badanti 2025.
Inoltre, per i rapporti cessati 29,30,31 dicembre 2024 o Gennaio 2025 e per i rapporti che hanno una data di cessazione prima del 29 dicembre ma con indennità di preavviso per cui le settimane dopo la cessazione cadono nel primo trimestre 2025 non è possibile pagare i contributi di cessazione prima dell'aggiornamento delle aliquote nel sito INPS. Infatti l'INPS stesso blocca il calcolo e avvisa l'utente indicando che le aliquote per il trimestre selezionato non sono ancora disponibili. E' quindi necessario attendere e versare i contributi del 2025 dopo l'aggiornamento, anche se sono passati i 10 giorni dalla risoluzione del contratto.
Webcolf provvederà ad avvisare dell'avvenuto aggiornamento circa le paghe e i contributi colf e badante 2025 ai nostri utenti sia nelle note operative dell'home page dell'account, sia via email. Nel caso di mancata ricezione si consiglia di verificare la cartella di posta indesiderata/ spam e la correttezza dell'indirizzo email indicao nel profilo utente Webcolf.
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Paghe colf e badanti 2025
[Aggiornamento del 29.01.2025]
Informiamo i nostri utenti che sono state rese note le nuove paghe 2025. Il programma Webcolf è già aggiornato.
Per gli utenti che hanno già elaborato gennaio 2025 è necessario ricalcolare il cedolino entrando in cedolini/ visualizza cliccando il pulsante in alto “Ricalcola”. In caso contrario la busta paga non è da ritenersi corretta.
Precisiamo che per i rapporti per cui era stata impostata una paga superiore al minimo sindacale utilizzando la voce ‘Acconto futuri aumenti’ il programma diminuirà in automatico l’acconto, mantenendo anche per Gennaio 2025 la stessa paga di Dicembre 2024.
[Articolo redatto il 14.01.2025]
Le parti sindacali che sottoscrivono il contratto utile a determinare le paghe per colf e badanti del 2025 e le associazioni datoriali si incontreranno nei prossimi giorni per negoziare gli aumenti contrattuali dovuti all'aumento del costo della vita e garantire, da una parte, condizioni eque per i collaboratori domestici, e dall'altra, utile a creare condizioni certe per le famiglie.
Anche nel 2025 vi saranno degli aumenti alle retribuzioni, per tutti i livelli e le mansioni, in proporzione all'aumento del tasso istat. L'art. 38 del contratto collettivo, prevede infatti che "Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 45, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno."
Le paghe 2025 di colf e badanti verranno rese pubbliche dopo tale appuntamento, verso il 20 di gennaio. Successivamente, appena note, noi di Webcolf aggiorneremo immediatamente il programma e la sezione "Tabelle paghe colf e badanti 2025".
Per questo motivo in questi giorni potranno essere fatte delle simulazioni di paga ma si consiglia di attendere prima di elaborare il cedolino definitivo, consiglio che vale anche per gli utenti che hanno inserito degli acconti futuri aumenti rispetto alla sola paga base, in modo che la busta paga riporti le esatte condizioni di paga per colf e badanti dell'anno 2025.
Appena note le nuove retribuzioni, sarà inoltre subito possibile, fare un preventivo del costo di colf e badanti per il 2025 utilizzando il simulatore costo colf e badante 2025.
Anche per quanto riguarda i contributi colf e badanti 2025 si attendono le nuove aliquote che dovrebbero essere pubblicate dall'INPS entro fine Gennaio.
Gli utenti Webcolf riceveranno una mail di avviso dell'avvenuto aggiornamento Paghe e contributi colf e badanti 2025 all'indirizzo mail indicato nel profilo utente ed inoltre, nella sezione "note operative" dell'home page dell'account, verranno comunicate le modifiche e le operazioni da eseguire.
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Bonus di 850 euro per anziani 2025
Il D. Lgs. 29 del 15 marzo 2024, c.d. Decreto Anziani, ha previsto una serie di misure a favore delle persone anziane tra cui anche un bonus di 850 € mensili (c.d. Prestazione Universale), in via per ora solo sperimentale, da corrispondere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il bonus di 850 euro per anziani 2025, come indica il decreto, dovrà essere utilizzato per "remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali o all'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza".
REQUISITI DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
Per poter ottenere l bonus é necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
età anagrafica di almeno 80 anni;
reddito Isee non superiore a 6.000 euro;
livello di bisogno assistenziale gravissimo;
essere titolare dell'indennità di accompagnamento.
IMPORTO DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
Come indicato all'art. 36 del decreto, la prestazione, che non va a formare reddito utile per la dichiarazione dei redditi e non può essere soggetta a pignoramento, é erogata su base mensile ed é composta da:
una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento, erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
una quota integrativa denominata "assegno di assistenza" pari a 850 euro che viene erogata tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
La quota integrativa nello specifico dev'essere utilizzata per coprire i costi di una badante assunta in regola oppure per l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.
Nel caso in cui gli 850 euro non venissero utilizzati in tutto, o in parte, per il costo del lavoro di cura e assistenza o acquisto di servizi prima indicati, l'Inps procederà alla revoca dell'assegno di assistenza e l'anziano dovrà restituire la somma in precedenza ricevuta.
DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI BISOGNO ASSISTENZIALE GRAVISSIMO
La condizione di bisogno assistenziale gravissimo viene individuata dall’Inps, come indicato nel messaggio 4490 del 30-12-2024, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei suoi archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica approvate con il decreto ministeriale del 19 dicembre 2024.
La sussistenza del bisogno assistenziale gravissimo é da ritenersi presente quando siano presenti sia un certo livello di disabilità che di assistenza. Vediamo di seguito nel dettaglio come valutare questi due aspetti.
Requisito sanitario ovvero del grado di disabilità. Sono comprese:
a) persone in condizione di coma, stato vegetativo, stato di minima coscienza e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council, o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Requisito sociale ovvero del bisogno di assistenza. Per ottenere il bonus viene valutata anche la situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale attribuendo un punteggio in base allo schema di seguito riportato che valuta il grado di bisogno. Si tenga conto che il punteggio base per il riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo é 8.
DOMANDA
RISPOSTA
GRADAZIONE
PUNTEGGIO
MODALITA' CALCOLO SOGLIA MINIMA
Presenza di altre persone all'interno del Nucleo familiare?
SI
presenza di un'altra persona ultraottantenne nel nucleo
3
presenza di un'altra persona con età compresa fra i 70 e gli 80 anni
1
1
presenza di soggetti con età inferire ai 70 anni
0
NO
5
L'assistito è l'unica persona con disabilità all'interno del nucleo familiare?
SI
0
NO
presenza di infra 65 enne 100% e acc / ultra 65 enne con ind. acc.
5
Infra 65 enne con 100% / ultra 65 enne "grave" 100%
4
Infra 65 enne inv. 67-99% / ultra 65 enne "medio-grave" 67-99%
2
2
presenza di disabile con invalidità di grado inferiore ai precedenti
0
Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultra settantenni: è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell'assistito?
SI
Assistenza esterna fornita da familiari
1
1
assistenza esterna fornita da lavoratori domestici
0
NO
2
Percepisce contributi, a carico del sistema pubblico, riconosciuti dalle Regioni e da altri Enti Pubblici in relazione alle necessità di assistenza non rientranti fra le prestazioni di cui all'art. 1 comma 162-164 della Legge 234/2021
SI
importo inferiore a € 425
4
importo fra € 425 e € 850
3
importo da € 851 a € 1300
1
importo superiore a € 1300
0
NO
5
E' beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali
SI
1 g a settimana
4
2 gg a settimana
3
3 gg a settimana
2
4 gg a settimana
1
1
5 o più gg a settimana
0
NO
5
É sottoposto a ricoveri e/o assistenza semiresidenziale diurna, fornita in day hospital e/o in strutture pubbliche o continuativa fuori dal proprio domicilio
SI
1 g a settimana
6
2 gg a settimana
5
3 gg a settimana
4
4 gg a settimana
3
3
5 o più gg a settimana
0
NO
7
RICHIESTA DEL BONUS DI 850 EURO PER ANZIANI 2025
I soggetti che hanno i requisiti per poter fare domanda del bonus da 850 euro potranno farne richiesta a partire dal 2 gennaio 2025:
-per il tramite degli Istituti di patronato;
- in autonomia in via telematica sul sito dell'Inps. Nello specifico é necessario entrare sul sito Inps alla sezione Sussidi e indennità (https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita.html), selezionare "Decreto Anziani - Prestazione Universale" e autenticarsi con il proprio SPID.
L’accertamento della sussistenza dei requisiti relativi al livello di bisogno assistenziale gravissimo è effettuato a cura del Centro Medico Legale sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto, e della documentazione che deve essere allegata dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Se il Centro Medico Legale ritenesse insufficiente la documentazione allegata può inoltrare al richiedetente una richiesta di integrazione documentale.
Il verbale di accertamento viene poi inviato al richiedete unitamente a una lettera di accompagnamento che indica se é stato riconosciuto o meno del livello di bisogno assistenziale gravissimo e quindi anche relativa comunicazione di accoglimento o meno della domanda di Prestazione Universale.
In caso di accoglimento, viene inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della prestazione.
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