Sanatoria colf e badanti 2012

 

Si è in attesa della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto legislativo della direttiva 2009/52/CE in cui si prevede la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro subordinato in corso tra un datore di lavoro italiano (o comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno) e un lavoratore straniero presente in Italia in modo continuativo dal 31 dicembre 2011. La procedura partirà il 15 settembre e avrà una durata di 30 giorni, durante i quali chi occupa irregolarmente stranieri potrà sanare la propria posizione evitando di incorrere in sanzioni penali e amministrative previste per legge.

Il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere:

  • iniziato da almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data della presentazione della dichiarazione di emersione.
  • a tempo pieno ma in caso di lavoro domestico è ammesso anche il lavoro parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.

 

Prima di presentare tale domanda il datore è tenuto al pagamento di un contributo forfettario di mille euro e, in seguito, per terminare il procedimento di regolarizzazione, dovrà documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativo a quel rapporto di lavoro pari ad almeno sei mesi.

Per poter regolarizzare il rapporto di lavoro, inoltre, il decreto richiede la prova dell’effettiva presenza del soggetto extracomunitario nel territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 e fissa alcuni requisiti minimi sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista penale.

Requisiti minimi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro

Vi sono alcune condizioni da rispettare per poter procedere alla sanatoria, sia in riferimento al datore che al collaboratore.

DATORE DI LAVORO:

La regolarizzazione non è ammessa nei seguenti casi:

  • se il datore negli ultimi 5 anni è stato condannato per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno;
  • se il datore non dispone di un reddito superiore a una certa soglia definita da un successivo decreto interministeriale;
  • se il datore ha assunto un lavoratore straniero chiamato nell'ambito dei flussi d'ingresso o sanato nelle precedenti regolarizzazioni;

COLLABORATORE:

La regolarizzazione è possibile se:

  • il cittadino extracomunitario è presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o precedentemente, con presenza documentata da organismi pubblici
  • il collaboratore lavora a tempo pieno o, se lavoratore domestico, lavora minimo 20 ore alla settimana da minimo tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale decreto, presumibilmente con retribuzione mensile non inferiore all'assegno sociale (per il 2012 pari a 429 euro)

Sono esclusi dalla sanatoria:

  • gli espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, prevenzione o terrorismo
  • i segnalati Sis. per la loro non ammissione nello spazio Schengen
  • i condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati contenuti nell'art 380 del codice civile
  • i socialmente pericolosi per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello stato o di altro paese dell'area Schengen 

Benefici e sanzioni

Con questa sanatoria sono sospesi i procedimenti amministrativi e penali sia nei confronti di datori di lavoro, per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori stranieri, sia per i lavoratori, per la violazione delle norme sul soggiorno.

Se non vi sono motivi ostativi, lo sportello unico convoca datore  e collaboratore per stipuare il contratto di soggiorno. Il datore, con la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, o nel caso di lavoro domestico all'inps, ottiene l'estinzione dei reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, mentre, l'estinzione  dei reati e illeciti per il lavoratore cadono in estinzione con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.

Nei casi in cui l'esito non sia positivo per motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, i procediemnti penali o amministrativi a suo carico vengono ugualmente archiviati.

La legge stabilisce, poi, che se le le dichiarazioni non sono corrispondenti al vero il contratto di soggiorno venga reso nullo e venga revocato il permesso di soggiorno; inoltre, prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci venga applicata la reclusione fino a sei anni.

 

WEBCOLF.com

Considerato l'interesse dell'argomento per i datori di lavoro domestici, webcolf.com seguirà con una sezione apposita l'evoluzione dell'argomento, raggruppando le varie notizie in modo da poter essere un utile punto di riferimento.

Indice articoli