Chi decide le ferie della collaboratrice?

images/immagine%20ferie%20collaboratrice.pngChi decide le ferie della collaboratrice

Avvicinandosi il periodo delle vacanze molti datori di lavoro si accordano con la propria collaboratice domestica per stabilire il periodo di ferie.

L'art. 17 del Ccnl colf e badanti al comma 3 riporta : 'Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre'.

Dalla lettura dell'articolo si comprende che il datore e il collaboratore domestico devono cercare di trovare un accordo circa il periodo più opportuno, in assenza del quale è il datore di lavoro che stabilisce ( arbitrariamente ) il periodo di ferie della colf o della badante.

Solitamente come accade per i dipendenti d'azienda che fruiscono della maggior parte delle ferie nel periodo di chiusura aziendale si cerca di far coincidere le ferie della collaboratrice con il periodo di assenza ( solitamente per ferie ) del datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro accordi alla colf o badante un periodo di ferie che non coincide con il proprio quando poi lui sarà assente ( perchè fuori città o perchè si trova in vacanza ecc. ) la collaboratrice dovrà essere ugualmente retribuita come da orario ordinario mediante l'utilizzo in Cedolini | Inserimento mensile della causale PAD. La ratio che sottostà al ragionamento è la seguente : il fatto che la collaboratrice non possa recarsi a lavoro è legato ad una motivazione da lei indipendente.

Pur non essendo il caso normato un'ulteriore soluzione a quest'ultima opzione ( per venire incontro alle esigenze del datore di lavoro che si troverebbe nella posizione di dover retribuire la collaboratrice in un periodo in cui non necessita delle prestazioni lavorative ) è quella di concordare con la colf o badante un breve periodo non retribuito di sospensione del rapporto. A richiederlo, mediante breve richiesta scritta, dovrebbe essere in questo caso la collaboratrice.

Il datore può anticipare ferie non ancora maturate alla collaboratrice?

Spesso il collaboratore, specie se assunto da poco, non ha a disposizione un numero di ferie maturate tale da coprire l'intero periodo.

In questo caso le strade percorribili sono due:

1. il datore anticipa le ferie che verranno maturate nei mesi successivi. Tenendo conto che ogni lavoratore domestico matura un mese di ferie all'anno, è possibile calcolare le ferie che saranno maturate nei mesi successivi fino a dicembre, e farle fruire in anticipo al lavoratore.
Nell'inserimento delle presenze è sufficiente indicare ferie (FE), in questo modo le ferie residue saranno riportate inizialmente con un numero negativo in calce al cedolino che viene progressivamente portato a zero con il trascorrere dei mesi.

2. Si concorda un periodo di assenza non retribuita o aspettativa per il periodo non garantito dalle ferie.
Tale accordo meglio se confermato da un accordo scritto firmato da entrambe le parti.
Se il periodo da indicare come non retribuito è inferiore ai 15 giorni, è preferibile scegliere l'assenza non retribuita utilizzando la causale A, se invece il periodo da indicare è superiore ai 15 giorni si può concordare aspettativa inserendo in questo caso la causale AD.
La differenza tra le due situazioni è che con l'aspettativa, se di durata superiore a 15 giorni di calendario nello stesso mese, non vengono maturati tfr, ferie e tredicesima.

Le ferie devono avere carattere continuativo

Il Ccnl colf e badanti all'art. 17 comma 5 riporta quanto segue: 'Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.'

Il Contratto Collettivo specifica che le ferie devono avere carattere continuativo, e che possono essere tendenzialmente frazionate in non più di due periodi all'anno, purchè concordati tra le parti. Solitamente i periodi che si prendono a riferimento sono quello estivo ( giugno, luglio e agosto ) e quello natalizio.

Fa eccezione il caso indicato al comma 8 dell'art. 17, ovvero il caso in cui il lavoratore sia straniero e richieda o necessiti di trascorrere le ferie nel proprio paese di origine.
Solo in questo caso, le ferie maturate nel corso dell'anno possono essere accantonate e non godute, affinché il lavoratore possa fruire di 2 mesi consecutivi di ferie ogni 2 anni.

In accordo tra le parti e per una parte che deve rimanere marginale, il collaboratore può chiedere di fruire di singole giornate di ferie.

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