La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E/2025, espressamente prevede che il trattamento integrativo del reddito e l'ulteriore detrazione spettino anche ai collaboratori domestici, al momento dell'effettuazione della denuncia dei redditi.
A pagina 16 di detta circolare, vi è infatti il passaggio, che riportiamo: "Si precisa che qualora il lavoratore, pur avendo diritto alla somma di cui al comma 4 o alla detrazione di cui al comma 6, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privo di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), il predetto lavoratore può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di riferimento, facendo concorrere le agevolazioni in parola nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche."
Si ricorda che il trattamento integrativo è una somma riconosciuta sul reddito di lavoro dipendente ai titolari di reddito complessivo inferiore ai 20.000 euro che viene determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Da precisare che il trattamento integrativo spetta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente sia di
importo superiore alla detrazione d'imposta diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
L'ulteriore detrazione, invece, è una riduzione dell’imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente il cui reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro.
Tale detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, è di importo pari a:
− 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
− al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Abbiamo preparato un esempio utile a comprendere (oltre all'obbligo di legge) anche l'utilità nell'effettuare la dichiarazione dei redditi per il lavoratore domestico, in presenza di uno stipendio che, già al netto dei contributi INPS a suo carico, sia pari ad 800 euro mensili per 13 mensilità nel corso dell'anno 2025:
IMPONIBILE FISCALE ANNUO | 800,00 € | * | 13 | = | 10.400,00 € | |
IRPEF LORDA | 10.400,00 € | * | 23% | = | -2.392,00 € | |
23% per i redditi fino a 28.000 euro | ||||||
DETRAZIONI FISCALI | 1.955,00 € | |||||
Fino a 15.000 euro: la detrazione è di 1.955 euro (non inferiore a 690€ o 1.380€ per contratti a tempo determinato) | ||||||
TRATTAMENTO INTEGRATIVO | 10.400,00 € | * | 5,30% | = | 551,20 € | |
5,30% Per redditi tra gli € 8.000 e € 15.000 | ||||||
NETTO ANNUO | 10.514,20 € |
Ricordiamo invece che con la denuncia 2025 relativa ai redditi 2024, il lavoratore domestico può recuperare il bonus di 100 euro se si ha almeno un figlio a carico e un reddito complessivo inferiore ai 28.000 euro.