Cosa fare quando la badante non convivente va in ferie con il datore

images/Foto%20articolo%20tfr.jpgAccade di frequente che il datore di lavoro richieda alla collaboratrice domestica non convivente di recarsi con sè e la famiglia in vacanza, al fine di garantire una continuità nell' assistenza o nell' aiuto nelle mansioni domestiche (a seconda che si tratti di una badante/ baby sitter o di una colf).

Dal momento che la collaboratrice non convivente segue il datore per diversi giorni presso la località di villeggiatura la domanda che il datore si pone è la seguente: come trattare questo periodo di vera e propria convivenza?

Si precisa che il caso non è normato, offriamo pertanto di seguito alcune interpretazioni.

 

Caso 1.

Si prende come riferimento il caso di una collaboratrice, ad esempio una baby sitter, che lavora solitamente durante l'anno 5 ore al giorno. Se il datore chiede alla baby sitter di prestare le proprie mansioni anche durante le vacanze estive e di lavorare lo stesso numero di ore previste da orario standard ( 5 al giorno )  è possibile gestire la busta paga normalmente, indicando in Cedolini | Inserimento mensile le ore come sempre lavorate. E' poi possibile gestire le spese di viaggio e il vitto e alloggio della collaboratrice, di cui si fa carico esclusivamente il datore di lavoro, per il lavoro svolto in trasferta.

Caso 2.

Si prende come riferimento il caso di una collaboratrice non convivente, ad esempio una badante, che lavora solitamente durante l'anno sempre 5 ore al giorno. Se quando la collaboratrice si sposta in vacanza con il datore si rende disponibile per rimanere a disposizione tutto il giorno ( convenzionalmente 10 ore giornaliere ), magari perchè le viene affidata completamente la gestione della persona anziana o perchè segue per l'intera giornata i bambini, in questo periodo il datore di lavoro potrebbe concordare un importo forfettario giornaliero da corrispondere alla collaboratrice per il lavoro straordinario svolto.

Si consiglia pertanto di corrispondere alla badante un premio ( dato dalla differenza tra l'importo forfettario concordato per le giornate di vacanza e quanto la collaboratrice avrebbe ricevuto lavorando come da orario e paga contrattuali ), posizionandosi in Cedolini | Inserimento mensile e selezionando dal menu a tendina di una delle tre righe in basso la voce 'premio' e poi magari personalizzando la dicitura indicando ad esempio 'Extra Compenso per lavoro sede di vacanza', indicando nello spazio accanto la cifra che si intende corrispondere.

Nel calcolare l'importo forfettario si suggerisce di tenere presenti due aspetti:

1. L'importo forfettario giornaliero dovrebbe essere maggiore rispetto all'importo che la collaboratrice avrebbe ricevuto se avesse lavorato per le consuete ore contrattuali con la medesima paga. Esempio, considerata la paga di 7,1 euro per l'anno 2025 * 5 ore = 35,5 a cui andrà aggiunta una maggiorazione da concordare.

2. L'importo forfettario giornaliero così determinato non può essere inferiore ad 1/26esimo del mensile medio per conviventi BS badante, quindi 1/26esimo di 1003,99 euro ( paga mensile sindacale per badante inquadrata con livello BS nel 2025 ) che risulta pari a 38,61 euro giornalieri.

Il premio da corrispondere alla collaboratrice deve quindi essere pari alla differenza tra l'importo forfettario concordato e quanto la collaboratrice avrebbe ricevuto lavorando come sempre da orario contrattuale, moltiplicata per il numero di giorni di vacanza.

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