Domande e risposte sull'interruzione rapporto di lavoro di colf e badanti

Domande e risposte sull'interruzione rapporto di lavoro di colf e badantiIl rapporto di lavoro domestico può interrompersi per vari motivi:
- licenziamento da parte del datore;
- dimissione del lavoratore;
- scadenza del termine del rapporto a tempo determinato;
- recesso durante il periodo di prova;
- licenziamento per giusta causa del datore di lavoro;
- risoluzione consensuale;
- impossibilità sopravvenuta o morte del lavoratore.


Nel caso di dimissioni o di licenziamento, il lavoratore nel primo caso e il datore nel secondo devono dare il preavviso con la lettera di interruzione del rapporto.
Con la cessazione inoltre è prevista per il collaboratore una liquidazione che comprende:
- trattamento di fine rapporto;
- pagamento delle ferie non godute;
- pagamento della 13esima maturata da inizio anno.
Nel cedolino dell'ultimo mese, quindi, devono essere inseriti anche questi elementi con voce specifica.
Per tutta la procedura di cessazione passo passo si consiglia di leggere l'articolo del manuale sul licenziamento cliccando qui

DOMANDE E RISPOSTE SULL'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


1. Quali sono le modalità di consegna della lettera di licenziamento o di dimissione?
La lettera può essere:

a) spedita tramite raccomandata all'indirizzo di residenza, per conservare una ricevuta di comunicazione; in tal caso si deve indicare che il preavviso parte dal giorno di ricevimento della lettera.
b) consegnata a mano; si consiglia di inserire la frase "raccomandata a mano" nella lettera e di farsi firmare una copia da conservare in caso di contestazione.

2.Che fare se il lavoratore o il datore si rifiutano di firmare la lettera di licenziamento o di dimissione?
Poichè questi atti vengono considerati atti recettizi e quindi hanno effetto nel momento in cui i soggetti ricevono la comunicazione, è necessario inviare la lettera con raccomandata AR. La ricevuta va quindi conservata come prova di comunicazione. Con la ricezione della raccomandata si può procedere alla comunicazione di cessazione. In alternativa, considerato che il soggetto destinatario della comunicazione potrebbe non ritirare la raccomandata, al fine di evitare inutili lungaggini, si potrebbe effettuare la consegna alla presenza di un testimone. La mancata accusa di ricevimento viene quindi superata dalla presenza di una terza persona che non deve tuttavia essere un parente della parte recedente.


3. È necessario inserire una motivazione nella lettera di licenziamento o di dimissioni?
No, per il contratto di lavoro domestico non è necessario dare una motivazione.


4. Nel caso si voglia terminare il rapporto subito, il giorno stesso, ciò è possibile?
Si, si può terminare il rapporto il giorno stesso della consegna della lettera. In tal caso però spetta l'indennità di mancato preavviso e in particolare:

- se il lavoratore si dimette senza preavviso dovrà essere detratta dalla sua busta paga finale il preavviso mancato, importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato per i giorni di preavviso.
- se il datore licenzia senza preavviso dovrà essere aggiunta alla busta paga  finale del collaboratore l'indennità sostitutiva di mancato preavviso che corrisponde alla retribuzione che avrebbe percepito lavorando per il periodo di preavviso dovuto.
Quando il preavviso è minore di quello stabilito l'indennità va calcolata solo per i giorni di differenza.
C'è da precisare, comunque, che il datore può esonerare il collaboratore dal preavviso in caso di dimissioni e quindi decidere di non trattanere il mancato preavviso. In questo caso il datore dovrebbe firmare una lettera di esonero dal preavviso o aggiungere una frase specifica nella lettera delle dimissioni.

5. Quando si licenzia per giusta causa?
Molti datori di lavoro domestico sono convinti che il "licenziamento per giusta causa" significhi che il datore ha una "giusta motivazione" per poter risolvere il rapporto di lavoro. Nei termini del diritto del lavoro "licenziare per giusta causa" significa invece licenziare un collaboratore perchè ha messo in atto dei comportamenti talmente gravi da ledere la fiducia tra datore e collaboratore, tali che non sia più possibile proseguire il rapporto di lavoro (si veda art. 2119 codice civile). Il licenziamento per giusta causa presuppone che vi sia un atto di contestazione disciplinare che prova la causa del licenziamento stesso così grave da non permettere nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Si tratta di gravissimi inadempimenti degli obblighi contrattuali o di un fatto esterno al rapporto, tali da venir meno la fiducia del datore di lavoro verso il collaboratore e la relativa puntualità nei successivi adempimenti.

Le motivazioni più frequenti riconosciute come giusta causa di licenziamento sono i seguenti:
- falsa malattia e falso infortunio del dipendente;
- rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente di eseguire la prestazione lavorativa;
- Abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente e periodo di assenza non giustificato;
- Il collaboratore, durante l'esercizio delle sue mansioni,  sottrae beni al datore di lavoro;
- il lavoratore ha una condotta extralavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario.

Per ulteriori informazioni circa le procedure del licenziamento disciplinare si legga questo articolo cliccando qui!

6. Licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale?

Le tre opzioni corrispondono a tre situazioni diverse e in particolare:

1. licenziamento colf badanti e baby-sitter: implica che la decisione di risolvere il contratto sia a capo del datore di lavoro e che la collaboratrice sia solo il soggetto passivo di tale decisione.

2. dimissioni colf badanti e baby-sitter: implica che la decisione di risolvere il contratto sia a capo della collaboratrice e che il datore sia solo un solo un soggetto passivo di tale decisione.

3. risoluzione consensuale: implica che entrambe le parti concordino sulla risoluzione del contratto, ognuno per i propri motivi personali.

Nel contratto di colf e badanti solitamente la decisione è unilaterale e la terza opzione è molto rara. C'è da precisare che molte  colf e badanti richiedono al datore di essere licenziate comunque e non si vogliono dimettere per poter poi richiedere la disoccupazione, che, nel caso di dimissioni non possono essere richieste.

7. Il decesso del datore di lavoratore può essere motivo di licenziamento per giusta causa?
No, il contratto nazionale dei collaboratori domestici prevede che in caso di decesso del datore venga dato il preavviso oppure venga pagata l'indennità di mancato preavviso.


8. Durante il periodo di prova il licenziamento o le dimissioni devono essere comunicate con preavviso?
No, nel periodo di prova si può risolvere il contratto senza preavviso.


9. La liquidazione del collaboratore quando deve essere versata?
Il trattamento di fine rapporto, la 13esima maturata e le ferie non godute dovrebbero essere pagate insieme all'ultima mensilità e quindi entro il normale giorno di paga del mese successivo alla cessazione con un unico cedolino, normalmente il 10 o il 15 del mese. Eventualmente, nel caso di importi molto alti si può concordare con il collaboratore una rateizzazione di 2/3 rate. Si consiglia, in questo caso, di elaborare una lettera di accordo in cui inserire le scadenze e gli importi relativi, ricordandosi sempre, al momento della consegna della rata, di farsi firmare una ricevuta dal collaboratore.


10. Le dimissioni devono essere convalidate? In che modo?
C'è solo un caso in cui è necessario convalidare le dimissioni, ed è il caso in cui a dimettersi è una lavoratrice in stato di gravidanza o in maternità.

In tutti gli altri casi, il lavoratore domestico non deve convalidare le dimissioni.

11. Se la collaboratrice decide di dimettersi o risolve consensualmente il rapporto di lavoro può richiedere la disoccupazione?
No, la richiesta può essere effettuata solo in caso di licenziamento o per scadenza del rapporto di lavoro a termine.

12. Per i collaboratori domestici va pagata la tassa sul licenziamento?
No, nel 2013 è stato precisato che i datori di lavoro privati e le famiglie non devono pagare la tassa per il licenziamento di colf e badanti.

13. Nel caso di decesso del datore di lavoro gli oneri del licenziamento di chi sono a carico?
Gli eredi del datore deceduto sono obbligati a terminare il lavoro e a procedere con le pratiche di chiusura del rapporto con relativo pagamento della retribuzione mensile e della liquidazione totale del lavoratore e anche al pagamento dei contributi.

14. I contributi del rapporto risolto si pagano alla fine del trimestre?
No, i contributi fino al giorno del licenziamento si versano entro i 10 giorni successivi la data di cessazione

15. Come si elabora il bollettino per la cessazione?
La procedura si può trovare nel nostro manuale.

16. Nel calcolo dei contributi per l'interruzione del rapporto di lavoro si devono conteggiare anche i giorni di preavviso e delle ferie non godute?
Si; dal 2013 l'inps prevede l'elaborazione del bollettino compreso di periodo di preavviso e ferie non godute.

17. Se il lavoratore durante il rapporto ha goduto di più ferie rispetto alle maturate nell'ultima busta paga vengono trattanute?
Si, se un collaboratore ha goduto più ferie rispetto alle maturate e le sue ferie totali residue sono quindi negative al momento della cessazione, nell'ultimo mensile sarà recuparata la quota equivalente delle ferie anticipate.

18. È possibile calcolare il tfr con la rivalutazione in modo automatico?
Si, webcolf ha inserito un simulatore automatico del calcolo del tfr, completamente gratuito anche alle persone non registrate. Per una provare cliccare qui: http://www.webcolf.com/exec/isapi.dll/calcolo-online-tfr-colf-badanti.html

19. Se la collaboratrice è incinta ma non ha ancora consegnato il certificato al datore, può essere licenziata?
No, la collaboratrice non può licenziarla anche se non ha il certificato di gravidanza (va consegnato entro due mesi dalla data presunta del parto).
Infatti, in caso di licenziamento la collaboratrice ha 60 giorni per poter contestare e annullare il licenziamento provando di essere incinta.
Il divieto di licenziamento vige fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria ossia tre mesi dopo il parto.

20. In caso di tempo determinato è possibile licenziare il lavoratore prima del termine e dopo il periodo di prova?
Il licenziamento prima del termine in un tempo determinato è possibile solo per giusta causa (e questo non ha preavviso). Altrimenti si devono pagare le spettanze fino alla fine del tempo determinato.

21. È obbligatoria la lettera di licenziamento in caso di contratto a tempo determinato?
No, la lettera di licenziamento in caso di tempo determinato non è necessaria in quanto il contratto stesso firmato prevede già la cessazione. Nel caso di richiesta, comunque, si può stampare la lettera confermando la cessazione prevista dal contratto di assunzione specificando che non vi sarà alcuna proroga.

22. Si può licenziare una colf o badante in malattia?
L'art. 26 comma 4 del CCNL prevede quanto segue:

4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.

La legge quindi stabilisce che la colf o la badante in malattia possa essere licenziata solo nel caso di superamento del periodo di comporto, ovvero superamento del periodo di conservazione del posto. Tale periodo non è necessario che sia continuativo. Ciò significa, quindi, che una colf o badante può essere licenziata se negli ultimi 12 mesi è rimasta assente per malattia per 10, 45 o 180 giorni (in base all'anzianità). (oppure per 20, 90 o 360 giorni in caso di malattia oncologica documentata). E' per questo motivo che consigliamo sempre si farsi consegnare il certificato di malattia dalla colf o badante, anche se poi, la malattia. è pagata sempre dal datore di lavoro domestico e non dall'inps.

Si precisa inoltre che, nel caso di licenziamento per superamento periodo di comporto il datore è tenuto a pagare il preavviso.

 

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