A seguito di accordo del 18 luglio 2010 è stata attivata la "CASSA COLF", cassa di assistenza sanitaria per i lavoratori domestici che applicano il contratto collettivo del 01.02.2007 (e rinnovato il 21/05/2013), siglato tra i sindacati FIDALDO e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF dall’altra.
I beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti e i datori di lavoro domestico.
Tali contributi servono per un'assistenza sanitaria, che però non copre la malattia ordinaria del collaboratore.
Per l’elenco dettagliato di tutte le prestazioni, (anche quelle dovute a malattia covid e le nuove prestazioni a favore dei datori domestici), le modalità e le condizioni, cliccare sul seguente link https://www.cassacolf.it/prestazioni/
CONTRIBUTI CAS.SA COLF: ISCRIZIONE ALLA CASSA
Il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome, dei contributi di assistenza contrattuale. L’iscrizione alla Cas.sa colf quindi è automatica, sia per il datore che per il collaboratore, con il primo pagamento dei contributi Cas.sa Colf, non essendo necessaria alcuna notifica all’ente o all’INPS. Per far sì che i collaboratori e i datori di lavoro, continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni, è necessario che, successivamente all'iscrizione e cioè al primo versamento, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.
Nel caso di dipendente assunto in data precedente alla creazione di tale cassa assistenziale, il collaboratore risulterà esservi iscritto dal 1° Luglio 2010 se tali contributi siano versati a suo nome in relazione al terzo trimestre 2010.
L’iscrizione alla CAS.SA COLF, sia del collaboratore che del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verifichino dei periodi di assenza che comportano delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale. Non é necessario quindi sospendere o iscriversi attivamente in un momento successivo alla sospensione.
CONTRIBUTI CAS.SA COLF: OBBLIGATORIETA'
Come indicato dall'art. 53 comma 2 del Ccnl, i contributi Cassa Colf sono obbligatori. Di prassi però le parti possono scegliere se applicarla o meno se non si arriva alla somma annuale necessaria per avere le prestazioni.
Si ha diritto alle prestazioni solo nel caso si siano versati almeno 25 € nei 4 trimestri precedenti all'evento o comprensivi anche del trimestre in cui l'evento é avvenuto. Possono essere ricompresi i versamenti di più rapporti di lavoro al fine di raggiungere la somma minima prevista. Tuttavia, se il collaboratore svolge un solo rapporto di lavoro domestico con orario settimanale inferiore alle 9 ore, se il contributo non viene pagato, di fatto non vi sono conseguenze per il datore di lavoro.
Per non applicare la Cas.sa Colf, in Webcolf esiste una voce specifica (la 3.2) che si trova nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | trattamento economico | impostazioni economiche avanzate: "Non effettuare l'applicazione della Cas.sa Colf". In questo modo tali contributi non vengono calcolati e trattenuti in busta paga al collaboratore e nemmeno quindi proposti nell’elaborazione del pagopa. In alternativa, si può scegliere di pagare un importo più alto ogni trimestre (rispetto a quello che le parti dovrebbero realmente pagare), come integrazione per poter raggiungere i 25 € richiesti, possibilità questa prevista dallo stesso ente Cassa Colf. Ad esempio il datore in fase di elaborazione del pagopa può aumentare l'importo della Cassa Colf indicato dal programma in modo da arrivare a versare 6,25 € (6,25 x 4 trimestri/pagopa = 25 €).
I 25 € devono però derivare dalla somma dei 4 pagopa precedenti alla richiesta quindi non é possibile con il primo pagopa utile versare tutti i 25 € in un'unica soluzione ma é necessario che la quota sia suddivisa in 4 trimestri.
CONTRIBUTI CAS.SA COLF: IMPORTO E VERSAMENTO
Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, si quantifica nella misura complessiva di € 0,06 per ogni ora retribuita, dei quali € 0,02 a carico del lavoratore e € 0,04 a carico datore. Il versamento dei contributi dev'essere effettuato dal datore di lavoro attraverso l'avviso di pagamento pagoPA pagato trimestralmente, insieme ai contributi Inps, con codice organizzazione "F2".
I contributi Cassa Colf devono essere versati all'Inps (con il quale è stata stipulata una convenzione) unitamente ai contributi trimestrali.
L'Inps invia ai datori domestici avvisi di pagamento PagoPA precompilati senza indicazione della Cassa colf, perchè non può sapere se la cassa venga applicata al contratto di lavoro in essere e anche perché esistono altri contratti collettivi anche se applicate in minor misura.
Per il versamento della Cassa Colf è necessario quindi modificare il pagoPA standard dell'Inps aggiungendo l'importo di Cassa colf, conteggiato da Webcolf, in base ai cedolini elaborati durante il trimestre di riferimento. Per l'elaborazione del pagoPA è necessario entrare nel menù Cedolini | contributi: elaborazione pagopa in Inps online e seguire quanto spiegato nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
CONTRIBUTI CAS.SA COLF: DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
I dipendenti non hanno diritto alle prestazioni relativamente agli eventi avvenuti durante il primo trimestre di versamento della cassa colf (carenza primo versamento). Nel caso in cui l’evento per il quale si intende richiedere la prestazione avvenga durante il secondo, il terzo o il quarto trimestre successivo al primo versamento trimestrale, la prestazione sarà erogata solo dopo che siano stati versati regolarmente e continuativamente i contributi cassa colf per quattro trimestri consecutivi, purché l’importo complessivo sia di almeno 25,00 €.
Qualora sia stato omesso il versamento dei contributi inerenti uno o al massimo due trimestri anche non consecutivi, è possibile sanare il mancato versamento al fine di non perdere il diritto alle prestazioni della Cassa Colf.
Nel caso i trimestri non versati siano superiori a due, viene meno il diritto alle prestazioni, ma sarà ad ogni modo possibile sanare: il diritto alle prestazioni, scontata la carenza del primo versamento, decorrerà nuovamente dal secondo trimestre e la prestazione verrà rimborsata con il versamento dei successivi tre trimestri.
Se nei 4 trimestri precedenti l'evento o nei tre trimestri precedenti più quello comprensivo l'evento sono state fatte più di due irregolarità nel versamento, si perde il diritto alle prestazioni per quello specifico evento, è comunque possibile recuperare ma il diritto alle prestazioni a quel punto riscatterà a partire dal secondo trimestre dopo il versamento corretto.
Esempio: si verifica l'evento nel terzo trimestre 2024, il terzo trimestre 2023 era stato pagato correttamente, il quarto trimestre 2023 e i primi due trimestri 2024 non pagati, il terzo trimestre 2024 pagato correttamente.
L'evento non è in copertura dal momento che ci sono più di due irregolarità nei trimestri precedenti, se vengono recuperate le irregolarità il diritto alle prestazioni riscatterà per tutti gli eventi a partire dal quarto trimestre 2024.
Il datore di lavoro potrà sanare la posizione contributiva inviando una mail di richiesta all'indirizzo recuperocontributi@cassacolf.
L'ente Cassa Colf analizzerà quindi la posizione e invierà il dettaglio della differenza contributiva da versare a mezzo bonifico al FondoCOLF.
Una volta effettuato il pagamento CASSA COLF aggiornerà la posizione e darà notizia al datore di lavoro e al lavoratore interessato.
CONTRIBUTI CAS.SA COLF: PARTICOLARITA' PER CONTRATTI DI PRESENZA E ASSISTENZA NOTTURNA
Con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl ad ottobre 2020 sono state ridotte le ore contributive ai fini della Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna. Da ottobre 2020, le ore contributive su cui calcolare la Cassa colf non corrisponderanno a 54 ore settimanali ma a 48 ore per l'assistenza notturna e 30 per la presenza notturna. Le ore lavorative e quelle contributive ai fini Inps invece resteranno di 54 ore settimanali.
CONTRIBUTI CAS.SA COLF NEL CEDOLINO DI WEBCOLF
Nel corpo del cedolino viene indicato con il codice 800, l'importo dei contributi Cassa Colf a carico del datore di lavoro solo a scopo conoscitivo, (H. Contributi x 0,04) in modo che il collaboratore possa sapere se il tetto dei 25 € é stato raggiunto, mentre sotto il corpo del cedolino, alla voce "Cassa Colf", vengono riportati i contributi Cassa Colf a carico del collaboratore (H. Contributi x 0,02) che vengono detratti dall'importo lordo del cedolino, unitamente ai contributi previdenziali Inps ("Contr. carico coll.").