Infortunio breve colf e badanti: nessuna comunicazione all'INAIL

La circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 stabilisce l'obbligo di comunicare l'infortunio del lavoratore anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni.
Da tale onere è escluso però il datore di lavoro domestico per il collaboratore assunto con regolare contratto a tempo indeterminato o determinato, e anche per il collaboratore che presta lavoro accessorio in ambito domestico. L'esclusione dall'obbligo di comunicazione è stata evidenziata anche dalle associazioni dei datori di lavoro domestico, questo perchè all'art. 2 comma 1 lettera a del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), si legge: "Lavoratore: persona che,  indipendentemente  dalla  tipologia  contrattuale,  svolge  un’attività  lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari."

Quindi, nel caso di infortunio di colf, badanti o babysitter che comportino un'assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro non è tenuto a fare la denuncia per comunicare l'evento all'INAIL.
E' infatti a carico del datore domestico il pagamento della retribuzione dei primi 3 giorni, contati dal giorno successivo a quello in cui é avvenuto l'infortunio. Solo dal 4° giorno la retribuzione é a carico dell'INAIL ed è per questo motivo che, in caso di prognosi dell'infortunio superiore a 3 giorni è obbligatorio inviare la denuncia all'INAIL a mezzo raccomandata o pec.

Si precisa quindi che la normativa relativa alla modalità di procedura da seguire per l'infortunio per i lavoratori domestici rimane inalterata.

Per ulteriori informazioni circa i vari passaggi da seguire in caso di infortunio si può leggere questo articolo: https://www.webcolf.com/svolgimento-del-rapporto/denuncia-di-infortunio-colf-e-badanti.html

Si ricorda che Webcolf gestisce la busta paga in automatico per il periodo di infortunio calcolando la retribuzione e la maturazione dei ratei di tfr, ferie e 13esima per il periodo di conservazione del posto, come previsto dal CCNL colf e badanti.

 

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