Dichiarazione sostitutiva CU

Il collaboratore domestico, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, è obbligato a dichiarare i redditi conseguiti e a pagare l'Irpef oltre alle addizionali comunali e regionali.

Poichè il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, il collaboratore dovrà presentare, non il modello 730 ma il modello UNICO, entro le date di scadenza fissate dall’Agenzia delle Entrate di anno in anno. Solitamente la scadenza viene fissata per fine giugno, nel caso il collaboratore presenti la dichiarazione in forma cartacea presso gli uffici postali, oppure verso la fine di settembre, nel caso di invio dell'UNICO per via telematica.

Queste scadenze possono subire variazioni o proroghe quindi consigliamo di consultare la sezione apposita del sito dell'Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/scadenzario).

N.B.: ricordiamo che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un reddito complessivo inferiore agli 8.000 € annui.

Non essendo quindi sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico dovrebbe rilasciare alla propria collaboratrice semplicemente una dichiarazione sostitutiva della CU (certificazione unica), che dovrebbe essere consegnata ordinariamente entro 30 giorni dalla scadenza o comunque prima dell’appuntamento che la collaboratrice ha fissato con il patronato o altro intermediario.

CU

La CU per i lavoratori domestici, (di cui un fac-simile é riportato qui sopra), non ha un formato standard definito per legge.

Solitamente comunque è composto in due parti: 

- nella prima, in cui vengono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di datore e collaboratore, il periodo di riferimento della Cu e il numero dei giorni di detrazione (che comprendono anche i giorni non lavorativi e di ferie);

- nella seconda, in cui il datore di lavoro domestico attesta di aver corrisposto alla colf o badante i compensi annuali riguardanti: 

  1. la retribuzione lorda comprensiva di 13esima. Si tratta della somma delle retribuzioni lorde dei cedolini dell'anno (indicato nel cedolino in Webcolf con la voce "Importo lordo"), ai quali vanno però sottratti eventuali anticipi di Tfr in quanto devono essere indicati nell'apposita voce della Cu.
  2. I contributi Inps a carico collaboratore. Viene indicato a tale voce, l'importo dei soli contributi a carico del collaboratore versati tramite i mav trimestrali. Se come avviene di norma, il datore li trattiene in busta paga, nella Cu viene riportato il risultato derivante della somma delle voci “Contr.carico coll” dei cedolini che vanno da gennaio a dicembre.
  3. I contributi Cassa Colf a carico del collaboratore. Sono dati dalla somma dell’importo indicato alla voce "Cas.sa Colf" nei cedolini dell'anno in Webcolf (sempre se trattenuti). Se non viene trattenuto si conteggia in base alle ore contributive dei 4 trimestri. N.B.: per progetto, considerato che i contributi a carico del collaboratore non sono deducibili dal datore di lavoro, essi vengono comunque riportati nella Cu anche se non trattenuti al collaboratore. Se infatti non venissero riportati, la retribuzione percepita dal collaboratore risulterebbe più alta e di conseguenza lo scaglione di reddito utile al pagamento dell'Irpef non risulterebbe più corretta. In questo caso vengono calcolati direttamente in base ai mav proposti e al “riepilogo trimestrale” che si trova nel menù Cedolini e fasi mensili.
  4. L’imponibile fiscale (netto). Si tratta della differenza tra paga lorda specificata al punto 1 e contributi inps a carico collaboratore specificata al punto 2. Non si tratta quindi della somma dei netti dei cedolini elaborati perché la cassa colf non incide sulla diminuzione dell’imponibile fiscale, al contrario di ciò che accade nel cedolino dove: paga lorda - contributi inps e Cas.sa colf = paga netta. Questo è motivato dal fatto che i contributi Cas.sa colf non hanno scopo esclusivamente assistenziale/sanitario ma anche contrattuale, interpretazione questa confermata dallo stesso ente Cas.sa colf.
  5. TFR corrisposto (anche tramite anticipi). Si tratta della somma del tfr corrisposto nell’anno. In questo caso Webcolf inserisce l’importo:

- del tfr liquidato in caso di cessazione;

- del tfr liquidato mensilmente oppure occasionalmente, con codice “liquida tfr maturato” oppure “anticipo su tfr”;

N.B.: per progetto se il tfr viene incluso in paga oraria, (senza voce specifica in busta paga), poiché questa impostazione non è prevista per legge, tale importo non viene indicato nella Cu. Se un datore volesse comunque inserirlo può stampare la versione modificabile indicando come quota tfr il rateo orario moltiplicato per le ore retribuite dell’anno da gennaio a dicembre.

Nel nostro programma, per poter stampare la dichiarazione sostitutiva della Cu è necessario seguire questa procedura:

- entrare nel menù Stampe annuali | dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica (CU);

- spuntare il flag a sinistra "elenca dipendenti licenziati da oltre 3 mesi" nel caso si siano gestiti collaboratori il cui rapporto è terminato nel corso dell'anno precedente;

- scrivere l'anno a cui si riferisce la dichiarazione (sempre l’anno precedente a quello attuale); ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2016 si deve consegnare la cu del 2015;

- confermare l'anno selezionato cliccando sul pulsante "ok";

- procedere alla Stampa selezionando, eventualmente, il pulsante "Stampa" o "Stampa in formato modificabile".

StampaCU

N.B.: le caselle sono comunque editabili se si vuole modificare qualche dato manualmente. Alcuni utenti ci hanno chiesto di poter disporre di una bozza in bianco del modello CU sostitutivo per colf e badanti, che si scarica cliccando a questo link: http://www.webcolf.com/doc/Cud_sostitutivo_colf_e_badanti.pdf

Attenzione: nel caso in cui la maschera suddetta indicasse in alto in rosso "stato: da aggiornare", é necessario entrare nel menù Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili (dell’anno in questione), per capire se tutti i cedolini sono aggiornati e quindi indicati con lo stato "ok" o "definitivo", oppure se sono da ricalcolare o sono stati fatti degli inserimenti manuali. Nel caso di richiesta di ricalcolo, prima di eseguirlo, é necessario reimpostare nel menù Assunzione | inserimento dati collaboratore domestico, i dati relativi alla paga, orario e livello eventualmente variati nel corso dell'anno. Tale passaggio é indispensabile per non calcolare i vecchi cedolini con le nuove condizioni contrattuali ma con quelle vecchie.

Per comprendere meglio facciamo un esempio: se si hanno tutti i cedolini del 2016 sullo stato "ricalcolare", perché per errore si é modificato qualcosa, si posso ricalcolare tutti nuovamente solo se da gennaio ad oggi (mese corrente), le condizioni contrattuali sono rimaste le stesse. Se invece ad esempio la collaboratrice aveva da gennaio a maggio una paga di 900 € e da giugno a ottobre il datore ha scelto di portare la paga a 1.000 € variando così il contratto, se ricalcolassi tutti i cedolini da gennaio a ottobre verrebbero tutti calcolati con le nuove condizioni contrattuali e cioè 1.000 €.
Si dovrebbe quindi reimpostare la paga di 900 €, calcolare i cedolini da gennaio a maggio (e renderli definitivi), poi impostare nuovamente la nuova paga di 1.000 ed elaborare i cedolini da giugno a ottobre.

Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "ok" o "definitivi" consiglio di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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