Contratto colf e badanti 2025: cosa cambia per la maternità

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Con il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale del lavoro domestico alcune novità rilevanti sono state introdotte anche in ambito di tutela della maternità.

A variare sensibilmente di primo impatto è la terminologia utilizzata dall'art. 25 del Ccnl che fa rifermimento non più alla tutela delle lavoratrici madri ( art. 25 del Contratto collettivo del lavoro domestico 2020 ) ma alla tutela della maternità, paternità e genitorialità.

Viene così ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 25 con l'introduzione di altri soggetti: oltre alla lavoratrice madre anche il lavoratore padre e il genitore intenzionale ( genitore che, pur non avendo un legame biologico diretto con il bambino, ha partecipato attivamente e consapevolmente ad un progetto genitoriale condiviso ).

Un'ulteriore novità è introdotta dal comma 3 dell'art. 25 il quale formalizza la possibilità per il padre o il genitore intenzionale di accedere al diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi ( anche non continuativi ) nel lasco di tempo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta di nascita e i cinque mesi successivi, anche nel caso di morte perinatale del figlio.

A seguire il comma 4 dell'art. 25 introducendo il congedo di paternità alternativo, ribadisce il divieto di licenziare ( salvo che per giusta causa ) nel periodo intercorrente l'inizio della gravidanza ( instauratasi nel corso del rapporto ) fino al termine del congedo di maternità o paternità alternativo o parentale di cui al comma 7.

La novità sostanziale in tema di tutela della maternità/paternità  viene infine evidenziata al comma 7 con il quale viene data rispettivamente la possibilità:

1.  alla lavoratrice madre di astenersi dal lavoro oltre che per il periodo riportato al comma 2 (2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi all'evento del parto ) per un ulteriore intervallo di tempo di 4 mesi senza la maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

2. al lavoratore padre, dalla nascita del figlio, trascorso l’eventuale congedo di paternità alternativo e anche senza interruzione, di astenersi per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi, anche in questo caso senza la maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

In Webcolf è stata introdotta una nuova causale ( ASSENZA POST MATERNITA' NON RETRIBUITA - sigla da indicare nel calendario mensile AMF ) per indicare il periodo di astensione facoltativa, equiparabile ad un'aspettativa durante la quale la collaboratrice/il collaboratore non percepisce retribuzione nè matura ratei ( ferie, tfr e tredicesima ) nè contribuzione.

La collaboratrice deve formalizzare una comunicazione scritta al datore per poter fruire di tale periodo di assenza post maternità in modo che, nel caso di controlli da parte dell'Inps, il datore possa giustificare il mancato pagamento dei contributi per quel periodo.

E' possibile stampare la lettera a partire dal menu Assunzione | Altre lettere e modelli | Comunicazione di assenza post maternità. Di seguito il format :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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