Licenziamento colf in malattia: come fare?

E' POSSIBILE PER IL DATORE DOMESTICO LICENZIARE LA COLF O BADANTE ASSENTE PER MALATTIA?

Per la colf o badante in malattia (certificata dal medico) vige il divieto di licenziamento da parte del datore.

L'art. 27 del Ccnl colf e badanti stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per i seguenti periodi:

a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

Il co. 6 dell'articolo poi aggiunge che i periodi suddetti vanno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla ASL competente.

Al superamento del periodo di conservazione del posto il datore può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro magari assumendo nel frattempo una collaboratrice sostitutiva come da procedura spiegata Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?

Ricordiamo inoltre che, anche se i giorni retribuiti di malattia possono già essere terminati da tempo, i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano al 100% all'interno del periodo di conservazione del posto.

COME SI CALCOLA IL COMPORTO DI MALATTIA?

Il Ccnl all'art. 27 co. 5 stabilisce "I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento".

Il periodo per la conservazione del posto di lavoro quindi non riparte da capo per ogni inizio di malattia ma va conteggiata nel suo complesso, come somma di più malattie. Il datore perciò dovrebbe contare il numero di giorni di malattia di cui ha usufruito la collaboratrice nei 365 giorni di calendario precedenti alla malattia in corso (non quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nello specifico, il datore dovrebbe conteggiare quante volte ha indicato nell'inserimento mensile in Webcolf la causale M o MH e se ne deriva un numero di giorni superiore a quello di conservazione del posto il datore può procedere al licenziamento della collaboratrice, (corrispondendo la dovuta indennità sostitutiva di mancato preavviso). Il licenziamento é valido anche se la collaboratrice é ancora in malattia.

Se ad esempio una collaboratrice assunta due anni prima presenta un certificato di malattia al datore, quest'ultimo dovrebbe conteggiare a ritroso se e quanti giorni di malattia sono stati indicati con la causale M nei 365 giorni di calendario precedenti. Se vengono superati i 45 giorni di conservazione previsti dal Ccnl il datore può licenziare la collaboratrice il 46esimo giorno consegnandole a mano, o inviandole con raccomandata, la lettera di licenziamento. Al fine di non avere contestazioni sui giorni é conveniente comunque attendere qualche giorno dopo la scadenza e licenziare ad esempio al 50°-55° giorno.

Riportiamo di seguito un fac-simile di lettera di licenziamento che si può utilizzare. Come vediamo qui sotto dal fac-simile é importante indicare il motivo del licenziamento e cioé il superamento del periodo di comporto in quanto é l'unico caso in cui si può validamente licenziare una collaboratrice che si trova ancora in malattia. L'indicazione della motivazione nelle lettera di licenziamento é importante anche perchè in fase di comunicazione telematica sul sito Inps l'ente non fornisce tra l'elenco delle motivazioni che si possono selezionare quella del "superamento comporto malattia". La natura del licenziamento quindi si potrà evincere solamente dalla lettera consegnata al collaboratore e quando quewst'ultimo terminerà la malattia avrà diritto alla Naspi.

 

COGNOME NOME DATORE
INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROVINCIA



                                                                                              CITTA’, DATA CONSEGNA


                                                                                              COGNOME NOME COLL.
                                                                                              INDIRIZZO

                                                                                 CAP CITTA’ PROVINCIA


 


Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI MALATTIA

Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la ns. decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per malattia, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall’art. 27 co. 4 del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di malattia.

Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo le verrà corrisposta un'indennità sostitutiva che verrà inserita nell'ultima busta paga.

Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.

 

Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale segno di accusa di ricevimento.

 

Cordiali saluti.

 

FIRMA DATORE

____________________

 

 

 

                                                                                           
Per ricevuta, il collaboratore

__________________

 

 

PROCEDURA DI LICENZIAMENTO

Dopo aver presentato lettera di licenziamento alla colf o badante per superamento del periodo di comporto di malattia é necessario completare la procedura di licenziamento seguendo i passaggi riportati qui sotto.

1. Elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini mensili | inserimento mensile e, selezionando a sinistra l'ultimo mese, cliccare il pulsante in alto a destra "Data cessazione" indicando poi la data del licenziamento nella finestra visualizzata. Cliccando infine su "Salva cessazione" il programma dà la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione indicata.

2. Inserire le ore lavorate nel menù Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile fino alla data di cessazione e poi aggiungere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso selezionando la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)" da una delle tre righe con menù a tendina poste sotto il calendario mensile. Sotto la colonna "Tempo/Val." della riga suddetta é necessario indicare il numero di giorni di preavviso previsti dall'art. 40 del Ccnl colf e badanti:

A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 30 giorni di calendario.

B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario.

3. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.

Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:

  • tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps-Login cittadino oppure Login aziende e consulenti. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.

a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".

b) Se si utilizza il PIN o lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".

Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.

  • In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf

 

4. Elaborare il mav relativo ai contributi di cessazione che va versato entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per la procedura di elaborazione del mav di cessazione consigliamo di leggere il nostro articolo Pagare i contributi in caso di licenziamento o dimissioni di colf e badanti

 

LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE

In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.

Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.

Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.

idea approfondimento colf badanti

Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.

 

liquida tfr colf e badanti in mese successivo al licenziamento

Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.

 

cedolino paga colf e badanti senza tfr

Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.

liquidazione tfr colf badanti griglia mese successivo

In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.

Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.

calcolo cedolino tfr colf e badanti

 

 

 

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