Chi decide le ferie della collaboratrice
Può capitare che il datore di lavoro dimentichi di versare i contributi della colf o badante entro la data trimestralmente definita.
Il versamento dei contributi va effettuato secondo scadenze trimestrali fissate dall'Inps:
- 1° trimestre (contributi maturati da gennaio a marzo) si possono versare dall'1 al 10 aprile;
- 2° trimestre (contributi maturati da aprile a giugno) si possono versare dall'1 al 10 luglio;
- 3° trimestre (contributi maturati da luglio a settembre) si possono versare dall'1 al 10 ottobre;
- 4° trimestre (contributi maturati da ottobre a dicembre) si possono versare dall'1 al 10 gennaio dell'anno successivo.
Al datore che accidentalmente dimentica di versare entro i termini di cui sopra il pagoPa trimestrale consigliamo di procedere al versamento al quale, solo successivamente, potrà essere applicata per il ritardo una sanzione in caso di una verifica da parte dell'inps ma nel frattempo si sono bloccati i termini per il calcolo degli interessi.
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi, relativi a rapporti di lavoro validamente denunciati, il datore in caso di verifica dal parte dell'Inps é tenuto al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno (irrogata a seconda del numero di anni o mesi di ritardo), pari al tasso di interesse di riferimento relativo all'aumento del costo della vita + il 5,5%. La sanzione comunque ha un limite massimo e cioé non puo' essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro il termine previsto. L’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 388/2000, connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo, a chiusura della norma, che: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. Quindi se il versamento è spontaneo e non è oltre i 120 giorni, il ritardato pagamento comporta solo gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR) (esempio, pari al 2,15% a settembre 2025).
Per quanto riguarda invece la cassa colf, il versamento si effettua assieme al pagamento dei contributi INPS. Se si è dimenticato di pagare il PagoPa, non si sono versati nemmen i contributi cassa colf. Si suggerisce in questo caso di procedere alla regolarizzazione. Capita a volte che non si seleziona, nella generazione del bollettino, il codice F2, inserendo i contributi quindi alla cassa.
Con il pagoPa trimestrale Webcolf propone di default il codice organizzazione F2 (la cassa colf). Se tuttavia non si è inserito il valore suggeriamo di sanare la posizione inviando una mail di richiesta all'indirizzo recuperocontributi@cassacolf.
L'ente CASSA COLF analizzerà quindi la posizione e invierà il dettaglio della differenza contributiva da versare a mezzo bonifico al FondoCOLF. Una volta effettuato il pagamento CASSA COLF aggiornerà la posizione e darà notizia al datore di lavoro e al lavoratore interessato.
Un altro punto di attenzione è il ritardo con cui si versano i contributi: se il versamento è all'interno dell'anno di competenza, non vi sono particolari conseguenze di tipo fiscale. Se invece il datore di lavoro dimentica di versare i contributi e sana la posizione ad esempio l'anno successivo, dovrà essere modificata la dichiarazione dei contributi detraibili, il primo anno non includendo i contributi dimenticati, il secondo anno sommando il versamento fatto in più, al netto degli interessi di mora. In questo caso le dichiarazioni di fine anno non possono essere elaborate secondo i dati proposti in automatico da webcolf ma vanno modificati a mano.
Si dovrà verificare inoltre la durata del ritardo: se il versamento viene effettuato oltre 12 mesi la scadenza, non si calcolano più gli interessi di mora ma in un'aliquota del 30% su base annua, con massimale del 60% della somma non pagata. Nel caso il ritardo di più anni l'INPS si fermerà al 60%, calcolando gli interessi di mora aggiuntivi al tasso legale.
La prescrizione per il versamento dei contributi non versati è di 5 anni. La prescrizione si allunga a 10 anni nel caso di denuncia del lavoratore ma la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 15296/2014 del 13 maggio 2014, ha precisato che il termine prescrizionale decennale è applicabile soltanto se il lavoratore ha presentato la denuncia entro il quinquennio dalla data di scadenza dei contributi che dovevano essergli versati.