Vitto e alloggio colf e badanti da Novembre 2025

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Tra le novità introdotte dall'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale del lavoro domestico, firmato il 28 Ottobre scorso e in vigore dal 1° Novembre 2025, rileva la nuova modalità di calcolo del vitto e alloggio.

L'articolo di rifermento del nuovo e vecchio contratto è il 36 e rimane invariato ai primi due commi, i quali ribadiscono rispettivamente al primo  che al lavoratore spetta un'alimentazione sana e sufficiente e un alloggio idoneo a mantenere l'integrità fisica e morale e al secondo l'obbligo in capo al datore di mettere a disposizione uno spazio idoneo a garantire la dignità e la riservatezza del collaboratore domestico.

Le parti firmatarie apportano invece una modifica al terzo comma.

I valori convenzionali sono sempre fissati dalla tabella F  e sono rivalutati annualmente ( questa volta ai sensi dell'art. 38 ), a variare è il calcolo del valore mensile effettuato non più sulla base dei giorni lavorativi mensili ma su una media di 30 giorni mensili.

I valori mensili di vitto e alloggio , specifica il comma 3, si ottengono moltiplicando per 30 i valori giornalieri.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

Si prende come riferimento una collaboratrice convivente full time 54 ore settimanali inquadrata con livello CS che riceve vitto e alloggio sotto forma di indennizzo.

Finora la retribuzione globale di fatto era pari ad euro 1137,86 + ( 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ) x  26 giorni lavorativi ) = 1309,46.

Con l'aggiornamento del contratto ora il calcolo per il medesimo contratto è il seguente : 1137,86 + ( 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ) x 30 giorni lavorativi ) = 1335,86.

 

Come verra' gestita la nuova disposizione in Webcolf:

  1.  Il caso della collaboratrice convivente 54 ore full time con orario disposto su sei giorni ( dal lunedì al sabato ) verrà trattato come da esempio sopra nel caso in cui il vitto e alloggio venga indennizzato e quindi anche per la giornata di domenica, anche se da Contratto considerato giorno di riposo. Se la collaboratrice riceve invece il vitto e alloggio in natura per la giornata di riposo solitamente fissata nella giornata di domenica il vitto e alloggio verrà indennizzato come indennità sostitutiva perchè normalmente viene lasciata l'abitazione dell'assistito.
  2.  Se la collaboratrice è convivente ( full time o part-time ) con orario disposto dal lunedì al venerdì riteniamo che, sia che la collaboratrice percepisca vitto e alloggio in natura che lo riceva mediante indennizzo, debba essere corrisposta l'indennità sostitutiva anche per le giornate di sabato e domenica, volendo interpretare correttamente il comma 3 dell'art. 36 del Ccnl.
  3.  Se la collaboratrice è sempre convivente e lavora meno di 5 giorni la settimana riteniamo di considerare la situazione come se si trattasse di un contratto part time  pertanto verrà indennizzato il vitto e alloggio aggiuntivo rispetto a quello già corrisposto ( indennizzato o in natura ) per le giornate lavorative solamente per la giornata della domenica.
  4.  Per i collaboratori conviventi part-time che lavorano ad esempio 3 giorni la settimana la regola è la medesima rispetto a quanto appena detto sopra, ovvero verrà indennizzato il vitto e alloggio solamente per la giornata della domenica.
  5.  Per i collaboratori non conviventi che lavorano in maniera continuativa 6 o più ore al giorno il solo vitto ( per la parte del pranzo o della cena ) verrà corrisposto in natura o mediante indennizzo come sempre solamente per il numero di giornate lavorative, il calcolo è il seguente: 2,31 valore pranzo o cena x numero di giorni lavorativi considerato che la paga è oraria e non mensile.

A partire dal menu Assunzione | Inserimento collaboratore | Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate è stata introdotta al punto 4.7 una nuova impostazione riguardante il vitto e alloggio.

Per quanto riportato alle casistiche sopra e stando alle nuove indicazioni del Ccnl in vigore dal primo Novembre 2025, in caso di paga mensilizzata il vitto e alloggio è previsto per 30 giorni. Se però nel giorno di riposo il lavoratore rimane presso l'abitazione del datore di lavoro / assistito e riceve il vitto e alloggio in natura, non va pagata l'indennità sostitutiva e il valore convenzionale è utile solo ai fini della maggiorazione della 13a e del TFR.  Pertanto apponendo il flag al punto 4.7 non verrà in questo caso erogata l'indennità sostitutiva per il giorno di riposo.

Su cosa inciderà questa variazione :

  1. Tfr: nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio , in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante;
  2. 13esima: nel conteggio della tredicesima occorre inserire la quota mensile di vitto e alloggio. La tredicesima corrisponde infatti ad una mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria.
  3. Straordinari : anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione globale di fatto, quindi la retribuzione base oraria su cui calcolare la maggiorazione include la quota di vitto e alloggio calcolati in denaro sui 30 giorni;
  4. Contributi : come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di tredicesima e anche la quota di vitto e alloggio se il collaboratore è convivente, maggiorata dunte a partire da novembre 2025.

Si informano gli utenti che in Webcolf il calcolo del vitto e alloggio è stato modificato per adeguarsi alle nuove disposizioni del contratto collettivo entrate in vigore a partire da novembre 2025.

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