In data 08/09/2020 é stato pubblicato il nuovo contratto colf e badanti 2020 che entra in vigore il 01/10/2020, sostituendo il vecchio Ccnl del 2013.
COLF E BADANTI CONTRATTO 2020 NOVITA' DA OTTOBRE
Di seguito, per una prima analisi, l'elenco delle novità principali del nuovo contratto colf e badanti 2020:
non é più previsto il passaggio dal livello A al livello B per le colf polifunzionali senza esperienza. Ora se la colf svolge più mansioni (sia pulizie, che stiro, che lavanderia, ecc) é direttamente inquadrata al livello B. Maggiori informazioni al nostro articolo Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf
La figura della baby sitter si fonde con quella di tata prevedendo sempre il livello BS come inquadramento. Le baby sitter che assistono bambini con età inferiore ai 6 anni, data la maggiore responsabilità richiesta, avranno diritto ad un'indennità aggiuntiva rispetto alla paga sindacale del livello BS base.
La badante che presta assistenza a più di una persona non autosufficiente, ha diritto ad un'indennità aggiuntiva.
Nasce la figura dell'assistente educatore formato, assunto con lo scopo di seguire persone con disabilità psichica, o disturbi dell'apprendimento/relazionali, all'interno di un progetto educativo specifico.
Le collaboratrici assunte con livelli B, BS, CS (per qualsiasi contratto) o DS (solo non conviventi), in possesso della certificazione di qualità, avranno diritto ad un'indennità aggiuntiva.
Ai fini del versamento dei contributi relativi alla Cassa colf, sono state stabilite un massimo di ore settimanali convenzionali per i contratti notturni di presenza e assistenza. Per la presenza, anche se la badante é assunta con un full-time 54 ore, ai fini della cassa colf sono conteggiate solo 30 ore settimanali mentre, per l'assistenza notturna, 48 ore.
Il periodo di prova aumenta a 30 giorni di effettivo lavoro per tutti i conviventi. Per colf e badanti non conviventi invece resta tutto com'era in precedenza, con 30 giorni per livelli D e DS e 8 giorni per tutti gli altri.
La badante che sostituisce quella principale convivente durante i riposi, avrà diritto, dal 1° ottobre, anche al vitto e alloggio in natura o denaro.
Se la colf o badante durante le ferie dovesse contrarre una qualsiasi patologia, tale da portare al ricovero ospedaliero, tali giornate saranno indicate come malattia.
Dal 1° ottobre si potranno utilizzare i permessi retribuiti anche per incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o ricongiungimento familiare.
Al padre lavoratore domestico spettano ora 7 giorni di permesso nel caso di nascita di un figlio.
Anche per il settore domestico sarà riconosciuto d'ora in poi un periodo di congedo alle collaboratrici che hanno subito violenza. Il congedo, che sarà retribuito dall'Inps, potrà essere di massimo 3 mesi e potrà essere usufruito nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o giornaliera.
Nel caso di presenza di sistemi di videosorveglianza nell'abitazione del datore/assistito, quest'ultimo deve indicarlo al momento dell'assunzione; inoltre, é fatto divieto di apporre telecamere nell'alloggio privato del collaboratore nonchè nei servizi igienici.
In caso di decesso del datore di lavoro, rispondono in solido, oltre ai familiari coabitanti, anche i coniugi, le persone unite da unione civile o stabile convivenza di fatto se tale legame é certificato da registrazione storico anagrafica e comunque nel limite dei debiti contratti dal defunto solo dopo tale registrazione.
A breve pubblicheremo nuovi articoli in merito a Colf e badanti contratto 2020 novità da ottobre.
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Calcolo dei contributi Inps di colf o badante
Per comprendere appieno il conteggio dei contributi INPS per le colf o badanti é necessario sapere che le ore contributive su cui si calcolano i contributi non coincidono con le ore lavorate, ma vengano conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
Ne consegue che nel conteggio delle ore del mese e quindi poi del trimestre, non si conteggiano le ore considerando le giornate presenti esattamente nel periodo di riferimento ma le settimane che vanno da domenica a sabato (ore lavorate, festività, ferie, malattia, infortunio, ecc..) e i cui sabati rientrano nei mesi di riferimento. Ad esempio, per il calcolo delle ore contributive del primo trimestre (gen, feb, mar) si contano le ore dall'ultima domenica di dicembre (tranne nel caso in cui l'ultimo giorno di dicembre sia sabato) all'ultimo sabato di marzo. Se marzo non termina di sabato le ore fatte nei giorni seguenti all'ultimo sabato di marzo saranno calcolate nella prima settimana di aprile e quindi nel trimestre successivo.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS COLF E BADANTI
Il calcolo dei contributi si ottiene moltiplicando le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota contributiva prevista nel caso specifico.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Le aliquote contributive (riportate qui) variano in base a: - retribuzione oraria effettiva; - ore contributive dal collaboratore in una determinata settimana (ore lavorate, festività, ferie, malattia, infortunio, ecc); - tipo di contratto (determinato, determinato per sostituzione o indeterminato); - eventuale parentela tra datore e collaboratore.
Nello specifico un approfondimento per gli elementi sopra indicati:
Retribuzione oraria effettiva: composta da base oraria (per collab. mensilizzati data da mensile pattuito : 4,3334 settimane medie in un mese : ore settimanali standard) + quota di vitto e alloggio orario (solo per conviventi) + quota di 13esima dell'8,33%. Il vitto alloggio va conteggiato a prescindere dal fatto che sia corrisposto in natura o denaro. Se ad esempio un collaboratore non convivente ha una paga di 5 € l'ora ai fini contributivi sono 5,42 €. In questo modo si versano contributi anche sulla 13esima e vitto alloggio, elementi che non comportano un conteggio di ore nel cedolino ma che costituiscono comunque parte della retribuzione corrisposta dal datore.
Ore contributive settimanali: nel momento dell'elaborazione del cedolino, viene moltiplicata l'aliquota contributiva per le ore contributive di ogni settimana contributiva che compone il mese. E' stata prevista infatti dall'Inps un'aliquota diversa per le settimane in cui sono presenti un numero di ore contributive oltre le 24 (applicando un'aliquota fissa) e le settimane fino alle 24 ore contributive (applicando un'aliquota variabile che dipende dalla fascia in cui ricade la retribuzione effettiva oraria).
Tipo di contratto: l'Inps prevede aliquote diverse nel caso di rapporti a tempo indeterminato (o determinato per sostituzione) rispetto al tempo determinato, per il quale è previsto un contributo aggiuntivo per finanziare la Naspi (disoccupazione).
Contributo CUAF compreso o escluso: il contributo CUAF, totalmente a carico del datore di lavoro, ha lo scopo di finanziare la Cassa Unica Assegni Familiari istituita dall'Inps. Attraverso quest'ultima vengono erogati gli importi relativi agli assegni nucleo familiare per cui i collaboratori domestici fanno domanda all'Inps. Nel lavoro domestico infatti é l'Inps a corrispondere l'importo dell'ANF direttamente al collaboratore domestico. Nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) entro il 3° grado conviventi, l'Inps prevede un'aliquota diversa, senza quota CUAF dato che il datore e il collaboratore fanno parte dello stesso nucleo familiare.
ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI
Per comprendere quanto sopra, può essere utile sviluppare un esempio di calcolo dei contributi effettuato nel mese di agosto 2020 per un collaboratore non convivente, assunto a tempo indeterminato per 8,50 € l'ora per 25 ore settimanali ma che é stato assente un giorno.
Avendo un orario di 25 ore settimanali l'aliquota contributiva sarà quella prevista per settimane contributive superiori a 24 ore. La prima settimana di tale mese però la collaboratrice é rimasta assente e quindi la settimana contributiva é di sole 20 ore invece delle solite 25.
Nel conteggio é necessario tener conto del fatto che i contributi di agosto si conteggiano a partire da domenica 26 luglio e fino a sabato 29 agosto.
Webcolf, come stabilito dall'Inps, calcola 4 settimane da 25 ore l'una con aliquota fissa di 0,26 € l'ora (tempi indeterminati, con settimane contributive superiori a 24 ore) e una settimana da 25 ore con aliquota di 0,41 € (tempi indeterminati con settimane fino a 24 ore e retribuzione effettiva compresa tra 8, 11 e 9,86 €).
Il conteggio é quindi il seguente:
- 100 ore x 0,26 = 26,00 €
- 20 ore x 0,41 = 8,20 €
Totale 34,20 per 120 ore contributive come indicato alla voce "Contr. carico coll." nel cedolino qui in alto.
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Rientro in Italia della colf e badante
RIENTRO IN ITALIA DELLA COLF E BADANTE
Dato che la diffusione del virus continua a preoccupare, in particolar modo a seguito di focolai verificatisi in occasione di viaggi all’estero, le istituzioni italiane hanno disposto una serie di restrizioni per il rientro in Italia dei viaggiatori, e di consieguenza di colf e badanti, che spesso trascorrono il periodo di ferie all'estero.
RIENTRO IN ITALIA DELLA COLF E BADANTE: LE DISPOSIZIONI PER OGNI PAESE DI PROVENIENZA
Il Ministero della Salute suddivide i diversi paesi del mondo in 5 elenchi, per ciascuno dei quali sono previste diverse regolamentazioni per il rientro in Italia, valide fino al 25 ottobre 2021.
ELENCO
STATI O TERRITORI
DISPOSIZIONI
A
Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non è prevista nessuna limitazione né l’obbligo di dichiarazione tramite Passenger Locator Form (PLF).
B
Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
-
C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Per coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o di questi Stati, è obbligatorio:
- compilare prima della partenza il PLF e presentarlo ai controlli; - presentare la Certificazione verde COVID-19.
Non è necessario il periodo di quarantena.
Tuttavia, la mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o molecolare.
D
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario:
Chiunque rientra da uno dei Paesi di questo elenco, può evitare l'isolamento fiduciario se rispetta i seguenti requisiti:
- compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; - sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia - presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente che attesti l'avvenuta vaccinazione (non è ammesso il certificato di guarigione)
Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni)
L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone, sia il certificato di vaccinazione. Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:
- compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; - sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia; - comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; - raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato; - sottoporsi ad isolamento fiduciario per 5 giorni - sottoporsi al termine dell’isolamento ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
E
Tutti gli Stati e territori non espressamente riportati in altro elenco*
Al rientro in Italia, è necessario:
1) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo 2) compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; 3) comunicare quanto prima il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consultare la seguente pagina; 4) raggiungere la propria destinazione finale in Italia con mezzo privato; 5) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni; 6) sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
*Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka sono state invece emesse disposizioni specifiche.
L'eventuale periodo di quarantena che la colf o badante dovrà osservare dev'essere gestito come ferie (FE) o assenza non retribuita (AD). Per il personale domestico deve considerarsi una scelta (spesso necessaria ma comunque non imposta dal datore di lavoro) recarsi in questo periodo in uno dei paesi sopra citati nonostante quanto disposto dalla normativa in termini di rientro.
Se però il medico della collaboratrice dovesse averla fatto un certificato di malattia, é necessario indicare la causale M (per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato) che é sempre a carico del datore nel settore domestico. Considerato comunque che vi sono 15 giorni massimi di calendario retribuiti per malattia, sappiamo che questi collaboratori poi avranno esaurito ogni possibilità di ulteriori assenze.
COME ASSICURARSI CHE LA COLF O BADANTE ABBIA OSSERVATO LE DISPOSIZIONI VIGENTI?
Al momento del rientro al lavoro, il datore di lavoro può richiedere alla lavoratrice di compilare un'autodichiarazione che attesti la presa visione e ottemperanza delle disposizioni previste per il contenimento dei contagi da covid-19.
Il lavoratore, infatti, è tenuto a conoscere le disposizioni vigenti e ad organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle condizioni previste. Il ritardato rientro al lavoro, dovuto a colpevole negligenza del lavoratore che non ha considerato, ad esempio, eventuali periodi di isolamento fiduciario, potrà essere oggetto di eventuali provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro.
Si riporta di seguito un modello di testo da personalizzare:
EFFETTUAZIONE FERIE IN ITALIA/ESTERO E MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto/a, ………………………………………………………, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini di permettere la corretta valutazione e applicazione della normativa anticovid da parte del datore di lavoro,
DICHIARO
sotto la mia responsabilità di aver concordato con il datore di lavoro …………………………………………. un periodo di ferie dal …/…/…………… al …/…/…………… e che durante tale periodo ho soggiornato in: - Italia - Estero : ……………………………………………………………….. (specificare quale / quali paesi)
Dichiaro di essere rientrato in Italia il …../…./……………, di aver consultato le norme/procedure aggiornate previste nel sito www.viaggiaresicuri.it e di essermi sottoposto alle misure sanitarie previste.
Data___________________
Firma_________________________
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Scheda retribuzione e analisi costo colf e badante
Webcolf permette di consultare la scheda retribuzione e l'analisi completa del costo colf e badante.
Ciò permette al datore di lavoro di capire l'entità della spesa mensile da sostenere per la gestione del rapporto di lavoro.
Scheda retribuzione e analisi costo della colf e badante: le voci del prospetto
L'analisi del costo mostra il prospetto dell'intero anno considerato, da gennaio a dicembre, riportando tutte le voci dei cedolini elaborati.
Nello specifico, il prospetto riporta nella prima parte un riepilogo delle condizioni contrattuali, indicando:
- inquadramento - regime di convivenza o non convivenza - (eventuale) vitto e alloggio - retribuzione oraria concordata - retribuzione minima sindacale - indennità di funzione - scatti di anzianità - indennità assorbibile - acconto futuri aumenti - eventuali liquidazione dei ratei in paga oraria.
Nella seconda parte, il prospetto riporta le voci relative alla retribuzione, ovvero:
- competenze (il totale lordo) - contributi a carico collaboratore (contributi INPS + Cassa Colf) - retribuzione netta (totale lordo - contributi a carico collaboratore).
Partendo poi dalla retribuzione lorda, sommando tutti i valori (e sottraendoli se negativi) si riesce a giungere al costo complessivo del lavoratore, quindi:
Retribuzione lorda + contributi a carico datore (contributi INPS + Cassa Colf) = costo di cassa (il costo mensile dato dalla retribuzione lorda + la somma dei contributi a carico datore e a carico collaboratore)
+ ratei maturati nel mese (ferie, tredicesima e tfr). Nel caso vengano corrisposti degli aumenti di retribuzione o dei cambi di inquadramento che modificano l’importo orario, il valore dei ratei maturati, se viene rivalutato con la nuova paga, tiene conto, nel mese di competenza, della rivalutazione del pregresso. Il valore di costo del mese, in questo caso, potrebbe essere significativamente più elevato. - ratei goduti nel mese (se avviene la liquidazione mensile di uno o più ratei) = costo effettivo (il costo mensile totale del rapporto di lavoro)
Si indicano infine le ore lavorate in modo da avere anche un costo orario (costo effettivo : ore lavorate).
Per una veloce impressione sull’andamento dei costi mensili, abbiamo unito alla scheda retribuzione e analisi costo colf e badante un istogramma:
La voce "Costo effettivo" corrisponde alla voce Costo mese presente in ogni cedolino in basso, vicino al netto totale. Tale voce è utile nei casi in cui il datore di lavoro possa usufruire di rimborsi economici da parte della propria azienda in un contesto di Welfare aziendale o nei casi di amministratore di sostegno, dove risulta utile, al giudice tutelare, conoscere l’esatto esborso legato all’assistenza.
Considerate le modifiche introdotte, la scheda dei costi risulta conforme a tutto quanto sopra indicato per le elaborazioni effettuate a partire da aprile 2020.
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Domanda bonus colf badanti 1000 euro respinta
In seguito alla richiesta del bonus da 1000 €, istituito dal Decreto Rilancio, l'Inps nelle ultime settimane ha notificato alle colf e badanti tramite sms o email l'esito della domanda che può essere stata accolta o rifiutata.
Con il messaggio n. 2715 del 07/07/2020 l'Inps ha indicato come procedere nel caso in cui la colf si sia vista rifiutare la domanda del bonus ma ritenga comunque di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenerlo.
L'Inps specifica che in tal caso la colf o badante potrà chiedere il riesame della domanda accedendo all’apposita sezione Inps “Richiesta di riesame”, all'interno della quale é anche possibile verificare i motivi che hanno portato l'istituito a rifiutare la domanda.
RICORSO PER DOMANDA BONUS COLF BADANTI 1000 EURO RESPINTA
La colf o badante dovrebbe essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per inoltrare la richiesta di riesame la colf può procedere telematicamente accedendo al sito www.inps.it entrando poi nell'apposita sezione “Richiesta di riesame”.
Questa sezione riporta tutte le informazioni relative alla domanda bonus colf badanti 1000 euro respinta, i dati che sono stati indicati al momento delle richiesta e consente anche di inoltrare richiesta di riesame specificando la motivazione. A prova della sussistenza dei requisiti, (non convivenza, ore settimanali maggiori di 10 e rapporto in essere al 23/02/2020), é possibile anche inserire degli allegati in formato pdf, jpeg, png e tiff (dimensione massima complessiva di 3 MB).
Dopo aver completato e inoltrato la richiesta di riesame questa verrà presa in carico dall'Inps. In ogni momento il collaboratore potrà tornare nell'apposita sezione per verificare le informazioni sullo stato del riesame.
La richiesta di riesame potrà altrimenti essere presentata dalla collaboratrice contattando il call center Inps al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico).
Per quanto riguarda i nostri utenti, nel caso in cui la richiesta sia stata respinta ma si é sicuri della sussitenza dei requisiti, consigliamo di inviarci una mail ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando gli avvisi di pagamento dei contributi degli ultimi 4 trimestri (con eventuale lettera di variazione o assunzione attestante i requisiti) e indicando:
- codice utenza Webcolf (come ad esempio 7896-12C) che si trova in alto a sinistra appena si entra nella propria utenza o in alto a destra in qualsiasi cedolino stampato;
- cognome e nome datore;
- cognome e nome collaboratore domestico.
Sarà nostra cura inviare la richiesta di riesame al patronato che la inserirà sul sito Inps.
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Bonus baby sitter per nonni e zii
Con la circolare n. 73 del 17/06/2020 l'Inps ha chiarito il quesito che si ponevano in molti: i 1.200 € si possono utilizzare anche come bonus baby sitter per nonni e zii?
Dopo aver sentito il parere del ministero competente l'Inps ha chiarito la questione indicando che in materia di bonus baby sitter non si applica il principio generale della "presunzione di gratuità delle prestazioni" quando sono rese da un familiare.
In linea generale le prestazioni di lavoro svolte da un parente o affine si intendono a titolo gratuito e si presume quindi la mancanza del vincolo di subordinazione, elemento fondamentale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
L'Inps accoglie difficilmente le domande di assunzione come lavoratore domestico di un parente o affine e si riserva sempre di vagliare scrupolosamente tali domande, rifiutandole di diritto in alcuni casi.
Diverso é invece il caso del bonus baby sitter. L'Inps in tal caso fa un eccezione, per venire incontro alle necessità delle famiglie, permettendo ai genitori di fare richiesta del bonus anche nel caso in cui sia stato un parente (come nonni o zii) a fare da baby sitter al bambino.
Ovviamente però sono esclusi da tale possibilità i familiari conviventi e i titolari della c.d. "responsabilità genitoriale" anche nel caso non fossero conviventi (genitori divorziati o separati).
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Domanda bonus 1000 euro colf e badanti, completata la procedura per la richiesta con Webcolf
Abbiamo inserito, per le utenze con molti datori e collaboratori gestiti, un test automatico che verifica tutti i lavoratori che ne hanno potenzialmente diritto.
E’ presente quindi un nuovo bottone, “Importa da webcolf” che consente di importare i collaboratori per i quali si vuole presentare la domanda del bonus di 500 euro per il mese di aprile e maggio, in totale 1000 euro e che soddisfano la condizione di essere in forza al 23.02.2020 con un rapporto di non convivenza superiore a 10 ore.
Registrati ora per poter chiedere poi il bonus!
Come richiedere il bonus per colf e badanti di 1000 euro
Con il Decreto "Rilancio” il Governo ha predisposto un bonus anche per colf e badanti, fin'ora esclusi da altri sostegni al reddito.
Il D.L. dispone un bonus di 500 € per aprile e 500 € per maggio (totale 1000 €) per colf e badanti non conviventi a condizione che:
- abbiano o avessero in essere un contratto di lavoro domestico alla data del 23 febbraio 2020;
- non convivano con il datore/assistito;
- non abbiano beneficiato di altre indennità (come il reddito di cittadinanza o di emergenza);
- non siano titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità o titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- il totale delle ore settimanali svolte in regime di non convivenza, anche come somma di più contratti, sia superiore a 10;
- il bonus si può chiedere a prescindere da come é stato gestito il rapporto nei mesi scorsi.
In questa maschera è possibile inviare la richiesta al patronato Enapa, con il quale il nostro partner Assindatcolf è convenzionato, presentando i seguenti documenti:
- delega da parte del collaboratore domestico al patronato Enapa per la gestione della pratica. In merito a tale documento va compilata solo la sezione "dati assistito" e cioé i dati del collaboratore domestico, indicando che la pratica é evasa nei confronti dell'Inps per il bonus colf e badanti da 1.000 €.
- Autodichiarazione con indicazione dell'IBAN della collaboratrice (che deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al richiedente) dove l’Inps effettuerà l’accredito. In alternativa, può essere scelto che la somma venga recapitata presso l’ufficio postale più vicino al luogo indicato come residenza. In questo caso arriverà una lettera dalle Poste alla colf e badante quando l'indennità è disponibile per l'incasso. Il collaboratore dovrà quindi recarsi presso qualsiasi ufficio postale all'interno del cap di residenza, con la lettera suddetta, documento di identità e codice fiscale.
- Copia fronte/retro della carta d’identità (o passaporto) in corso di validità;
- Copia fronte/retro di un documento riportante il codice fiscale (come la tessera sanitaria);
- Copia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di collaboratore domestico extracomunitario. In caso di scadenza del permesso, per il quale il collaboratore sta attendendo il rinnovo, sarà necessario presentare copia del permesso scaduto e copia della richiesta di rinnovo fatta dal collaboratore.
Webcolf, nello spirito di offrire un servizio sempre migliore ai propri utenti, nei mesi scorsi ha stretto una partnership con Assindatcolf, utile a rendere l’elaborazione dei propri dati sempre più affidabile e corretta.
In questo ambito si è creata l’opportunità di fare da tramite per gli utenti che desiderano fare la richiesta del bonus per conto della propria colf o badante non convivente.
La domanda è gratuita, non presenta alcun onere o impegno per l’utente. La domanda può essere presentata previa registrazione gratuita, che non crea alcun obbligo, all’interno del nostro sito: dopo essere entrati nella sezione registrata è sufficiente premere il bottone “Bonus colf badanti 1000 euro”.
Registrati ora per chiedere il bonus per la tua colf o badante!
Colf e badanti bonus 1000 euro
Avvisiamo gli utenti che il 19/05 il Decreto Rilancio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legge conferma per colf e badanti non conviventi, con contratto di lavoro superiore a 10 ore, la possibilità di richiedere un bonus pari a 1000 euro per i mesi di aprile e maggio 2020.
Stiamo a tal fine implementando una nuova maschera sul nostro sito nel caso l'utente volesse aiutare la propria colf o badante nella richiesta del bonus.
Nei mesi scorsi abbiamo siglato una partnership con Assindatcolf, sindacato nazionale dei datori di lavoro domestico, e così per il loro tramite e attraverso il patronato Enapa da loro convenzionato, potremo presentare gratuitamente le domande per gli utenti interessati.
In attesa della maschera specifica, che sarà all'interno dell'area personale dell'utente, e che pensiamo di pubblicare il giorno 22/05, consigliamo di effettuare la registrazione che é gratuita e non comporta alcun obbligo da parte dell'utente (in questo modo sarà possibile provare anche l'elaborazione dei cedolini paga per colf e badanti).
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Bonus colf e badanti per coronavirus con il decreto rilancio
Con il Decreto c.d. "Rilancio", pubblicato in data 19/05 in Gazzetta Ufficiale, il Governo ha finalmente predisposto dei bonus anche per colf e badanti, fin'ora esclusi.
Il D.L. dispone per colf e badanti non conviventi un bonus di 500 € per aprile e 500 € per maggio (totale 1000 €) purchè:
- avessero un rapporto domestico attivo alla data del 23 febbraio 2020;
- non convivano con il datore/assistito;
- non abbiano beneficiato di altre indennità come il bonus baby sitter, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e non siano titolari di pensione (ad esclusione dell'assegno di invalidità);
- il totale delle ore settimanali, anche come somma di più contratti, sia superiore a 10.
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Assenza per coronavirus colf e badanti
A seguito della diffusione del c.d. COVID-19 e alla pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 ci sono state poste molte domande in merito alla gestione dell'assenza per coronavirus colf e badanti.
Premettendo che per colf e badanti non é prevista la cassa integrazione e che il decreto raccomanda ai datori di "promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie", vediamo qui sotto i vari casi.
Gestione dell'assenza per coronavirus colf e badanti tramite accordo tra le parti
1- Il datore e il collaboratore possono accordarsi per iscritto per la fruizione di un periodo di ferie da parte della collaboratrice. In tal caso l'utente dovrà indicare la causale FE nell'inserimento mensile. Questa é da ritenersi l'ipotesi da considerare per prima in quanto suggerita dal Decreto stesso.
2- Il Decreto fa riferimento, come seconda possibilità, al congedo ordinario ma questo non esiste nel lavoro domestico. Quindi é necessario concordare un periodo di ferie. In mancanza di ferie a disposizione le parti possono decidere di gestire l'assenza sospendendo il contratto. In tal caso é necessario fimare un accordo scritto, specificando che in tale periodo non si matura retribuzione, nè tfr, ferie, 13esima e contributi, e indicare la causale AD di assenza. In tal caso in merito alla sospensione la procedura é spiegata qui.
Altri casi di assenza per coronavirus colf e badanti senza preciso accordo
Datore o collaboratore contagiati o in quarantena preventiva
Nel caso di soggetti posti in quarantena dalle autorità sanitarie:
se si tratta del datore quest'ultimo non ha la possibiltà di ricevere la prestazione lavorativa della colf o badante e quindi le parti dovranno accordarsi per ferie o aspettativa.
Se si tratta della collaboratrice non potendo prestare l'attività lavorativa la sua assenza va intesa come malattia con la causale M.
Datore o collaboratore che desiderano evitare contatti
Capita spesso che il datore o il collaboratore chiedano alla controparte di evitare contatti per precauzione. In tal caso:
se é il datore a chiedere alla colf o badante di non recarsi al lavoro (perchè ad esempio l'assistito é immunodepresso) vanno concordate ferie (FE) o aspettativa (AD).
Nel caso di colf o badante che non si reca al lavoro é da retenersi assente ingiustificata da indicare con la causale AD. In tale ultimo caso si può procedere con una contestazione disciplinare e successivo licenziamento come da procedura al link qui.
Le seguenti soluzioni sono state elaborate tenuto conto anche della circolare della fondazione studi dei consulenti del lavoro del 24.02.2020.
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Pagare colf e badanti in contanti
Con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili.
QUALI SPESE SI POSSONO DETRARRE PER COLF E BADANTI?
Nell’ambito del lavoro domestico possono essere detratte le spese sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.
La detrazione, come stabilito dall'art.15 co. 1 i-septies del TUIR, é pari al 19% delle spese sostenute fino a un massimo di 2.100 € di spesa sempre se il reddito complessivo del datore non superi i 40.000 €. Questo significa che la detrazione al massimo potrà essere di 399 €.
Il datore di lavoro domestico avrà quindi una riduzione dell'Irpef lorda calcolata nella dichiarazione dei redditi.
Per informazioni più approfondite sulle spese detraibili per colf e badanti si può leggere qui.
DETRAZIONI COLF BADANTI 2020
I datori domestici che nel 2020 hanno in forza un rapporto domestico con una badante di livello CS o DS, o desiderano assumerla, dovranno corrispondere la retribuzione mensile con modalità tracciabili (bonifico, pos, carta di credito, ecc..). In caso contrario tali datori non potranno detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.
N.B.: per le colf e badanti inquadrate con livelli diversi dal CS o DS invece resta tutto invariato quindi sarà possibile continuare a retribuirle anche in contanti.
COSA VIENE PREVISTO PER GLI ONERI DEDUCIBILI?
Nel lavoro domestico, come previsto dall'art.10 co. 2 del TUIR, si possono anche dedurre parte dei contributi previdenziali versati all'Inps. Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto rispetto al reddito complessivo e, pertanto, sull’onere dedotto non si pagherà l’Irpef.
La deduzione può essere al massimo di 1.549,37 € e scatta, diversamente dalle spese detraibili, a prescindere dall'ammontare del reddito del datore.
Anche i contributi stessi per essere di fatto "deducibili" dovrebbero essere versati all'Inps con modalità tracciabili quindi attraverso il sistema di pagamento online Inps, oppure presso sportelli bancari e postali con carta di credito o addebito sul conto corrente. Si consiglia quindi di non versare i contributi in contanti.
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