Fissati gli importi della maternità obbligatoria 2024 colf e badanti dalla circolare INPS 61 del 06 05 2024
Fissati gli importi della maternità obbligatoria 2024 colf e badanti dalla circolare INPS 61 del 06 05 2024. I valori sono stati determinati con la circolare INPS n. 61 del 06 maggio 2024 comprendono anche i valori del congedo di paternità.
Di seguito l'estratto di interesse:
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità (riguarda la maternità obbligatoria, n.d.r.), il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 23/2024):
8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro;
9,40 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,40 euro e fino a 11,45 euro;
11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro;
6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per maggiori informazioni relative alla domanda, alla preparazione della busta paga, rimandiamo al nostro articolo cliccando qui.
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Richiesta di visite fiscali per colf e badanti
In caso di malattia della colf o della badante l'Inps può eseguire delle visite fiscali nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Le visite fiscali per colf e badanti rappresentano un controllo specializzato volto a verificare lo stato di malattia del collaboratore che si assenta dal proprio impiego. Le visite si svolgono presso il domicilio dichiarato dalla colf o badante nel corso della giornata, nel rispetto delle fasce orarie di cui sopra.
L'Inps può effettuare le visite in tutti i giorni coperti dal certificato medico , anche nei giorni non lavorativi oltreccchè di sabato e domenica.
Le visite fiscali possono essere attivate dall'Inps stesso, il quale effettua delle verifiche a campione, oppure scaturiscono dalla volontà del datore di lavoro domestico.
Il datore, se lo desidera, può infatti richiedere a pagamento una visita fiscale da parte dell'Inps, inoltrando la richiesta in modalità telematica, attraverso il servizio 'Richiesta Visita medica di controllo' del portale WEB dell'Istituto stesso.
Il datore di lavoro domestico dovrà accedere mediante SPID e, sempre attraverso la medesima modalità, gli sarà possibile visualizzare in tempistiche strette l'esito della visita.
Come sopra esposto questo tipo di servizio è normalmente a carico del datore di lavoro ed ha un costo rispettivamente di:
1) Euro 41,67 per la visita fiscale in un giorno feriale.
2) Euro 52,82 per la visita domiciliare in un giorno festivo.
Di seguito si riporta la schermata della pagina Inps attraverso la quale il datore di lavoro può richiedere la visita medica di controllo.
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I documenti necessari per l'assunzione in INPS di colf e badanti
In fase di assunzione in Inps l'utente che intende procedere autonomamente mediante il proprio SPID deve tenere in considerazione alcune semplici regole.
Occorre innanzitutto prestare attenzione alla data di assunzione indicata nella pagina Inps, quest'ultima dovrà infatti coincidere con quella dell'inizio delle presatazioni e dunque quella indicata in Webcolf.
Particolare cura deve essere dedicata poi alla documentazione della colf o badante che si andrà ad assumere.
In particolare per i collaboratori domestici comunitari per procedere all'assunzione occorrerà obbligatoriamente essere in possesso di:
un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana o straniera, patente di guida, passaporto);
tessera sanitaria.
Per i collaboratori domestici non comunitari i documenti necessari sono:
un documento d'identità in corso di validità (carta d'identità italiana, patente di guida, passaporto);
tessera sanitaria;
permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno scaduto con assicurata postale di richiesta di rinnovo avvenuta entro 60 giorni dalla data di scadenza.
Un caso particolare riguarda i cittadini di nazionalità moldava in possesso di cittadinanza rumena: in questi casi non è necessario presentare il permesso di soggiorno ma è sufficiente, ai fini di procedere con l'assunzione, essere in possesso di un documento d'identità e della tessera sanitaria.
Indirizzo di residenza:
il collaboratore per essere assunto dovrà avere la residenza in territorio italiano. Non è possibile infatti assumere un collaboratore con residenza all'estero. Se il collaboratore è convivente, potrà essere inserito lo stesso indirizzo di residenza del datore di lavoro.
il datore di lavoro, invece, può avere la residenza all’estero, l’importante è che abbia il codice fiscale italiano e che inserisca, come indirizzo di residenza, l’indirizzo del luogo di lavoro in Italia
Esistono varie tipologie di permesso di soggiorno per colf e badanti, di seguito le tipologie più importanti/frequenti:
1. il PERMESSO PROVVISORIO valido per 6 mesi dalla data di rilascio. Per poter procedere all'assunzione in questo caso è quindi necessario richiedere preventivamente il rinnovo.
2. La CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE CARTACEA di cui sono in possesso i familiari stranieri (non comunitari) dei cittadini UE che risiedono in Italia. A partire dal 3 Agosto 2023 coloro che sono in possesso di questa tipologia di documento dovranno sostituire il proprio titolo cartaceo con il tesserino richiedendo l'aggiornamento. Se il collaboratore è già in possesso del tesserino o, alternativamente, della ricevuta della richiesta di aggiornamento del proprio titolo cartaceo, è possibile procedere con l'assunzione.
3. Il PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO: ricordiamo che i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo emesso da più di 10 anni, per essere assunti, devono richiedere l'aggiornamento del titolo recandosi presso gli uffici di Poste Italiane e compilando il kit da inviare in Questura.
4. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO permette di procedere all'assunzione. In caso di permesso di soggiorno per motivi di studio che risulta scaduto per effettuare l'assunzione occorre essere in possesso del tagliandino del bollettino (assicurata) di richiesta di rinnovo. Il permesso di soggiorno per motivi di studio viene rilasciato ai cittadini extra comunitari che intendono frequentare un corso di studio (universitario o formativo) in Italia a seguito di rilascio di un apposito visto di studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza.
5. PERMESSO DI SOGGIORNO PERPROTEZIONE SPECIALE: i collaboratori domestici di nazionalità ucraina potranno essere assunti in assenza di permesso di soggiorno o di richiesta di rinnovo fino al 31.03.2025. Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2023 è stata prevista una proroga automatica dei permessi di soggiorno per protezione temporanea fino al 31 Marzo 2025.
Il permesso per protezione speciale, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ma il rinnovo è subordinato ad una rivalutazione della situazione da parte della Commissione Territoriale. Solo i permessi per protezione speciale richiesti entro il 05/05/2023 sono soggetti alla conversione.
6. La RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE consente di svolgere l'attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla richiesta, ed ha validità di 6 mesi. La richiesta di protezione temporanea ricomprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.
Il rifugiato viene definito dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 Luglio del 1951 e indica colui 'che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra'.
La protezione sussidiaria viene definita invece dalla Direttiva 2011/95 UE che stabilisce che è assimilabile alla protezione sussidiaria il cittadino di un Paese terzo o apolide 'che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese in cui aveva la dimora abituale, correrebbe un rischio di subire un grave danno, e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese'.
7. PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO: si può procedere con il permesso per richiesta di asilo in corso di validità. Se il documento non è valido, sarà necessario presentare oltre alla carta d'identità e al codice fiscale, anche il modulo rilasciato dalla Questura (non è necessaria l'assicurata postale).
8. Il NULLA OSTA IN CASO DI PRIMO INGRESSO. In caso di primo ingresso in Italia a seguito di nulla osta è possibile procedere all'assunzione del collaboratore domestico che sia in possesso di passaporto, codice fiscale provvisorio e visto d'ingresso.
9. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI non permette di svolgere l'attività lavorativa perciò non è possibile procedere all'assunzione.
10. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI GIUSTIZIA: secondo la normativa in vigore ad oggi, non è possibile assumere una collaboratrice con permesso di soggiorno per motivi di giustizia in quanto questo non abilità al lavoro.
11. Il PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVO TURISMO non dà diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, neanche presentando il visto d'ingresso per motivi turistici.
12. PERMESSO PER LAVORO STAGIONALE: il lavoratore in possesso di un permesso di lavoro stagionale non può essere assunto come collaboratore domestico, a meno che non abbia presentato la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
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Cosa può fare una colf in gravidanza
Cosa può fare una colf in gravidanza
Nel caso in cui la collaboratrice domestica comunichi al datore di lavoro di essere in stato di gravidanza occorre valutare inizialmente la compatibilità delle mansioni svolte abitualmente dalla colf o badante con lo stato stesso di gravidanza.
La collaboratrice non può infatti svolgere mansioni gravose e dannose anche se le attività di addetta alle pulizie o addetta all'assistenza delle persone non sono in assoluto vietate.
Risulta sicuramente vietato l'impiego di agenti chimici, quali:
sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;
agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e s.m.i.;
quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al dpr 1124/65 e s.m.i.: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
e sono vietati altresì i lavori faticosi, quali:
movimentazione di carichi e/o pazienti e i lavori di manovalanza pesante;
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
assistenza a persone con disturbi di personalità (rischio di reazioni improvvise e violente);
contatto con liquidi biologici infetti (rischio biologico);
stazione eretta prolungata e lavori pesanti per oltre la metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante.
è inoltre vietato il compito di assistenza notturno.
Allo stesso tempo sono compatibili con lo stato di gravidanza diversi compiti svolti normalmente dalla colf o dalla badante nel lavoro domestico:
spolverare o compiti di pulizia leggeri;
utilizzo di elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice, aspirapolvere);
stirare per brevi periodi, alternando lo stazionamento in piedi con altri compiti o pause;
fare la spesa portando pesi inferiori a 10 kg;
cucinare;
assistenza di persone autosufficienti e non autosufficienti (ma senza la movimentazione di queste ultime non accompagnate da altre persone e senza ausili come sollevatori, etc).
Una volta verificato che la collaboratrice può svolgere in sicurezza le faccende cui solitamente è preposta o alle nuove mansioni cui può essere assegnata a seguito dello stato di gravidanza, risulta indispensabile chiedere alla lavoratrice di farsi rilasciare un certificato da parte del ginecologo che attesti l'idoneità al lavoro nelle nuove mansioni.
Congedo anticipato
Nel caso di mansioni gravose o che prevedono lo spostamento di pesi la collaboratrice dovrà farsi rilasciare dal proprio ginecologo un certificato che conferma lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Il datore dovrà poi richiedere immediatamente la domanda di maternità anticipata, senza attendere nemmeno un giorno (attenzione: è prevista una sanzione penale per chi consente alla colf/ badante di lavorare in una situazione a rischio) e inviarla all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio unitamente al certificato di gravidanza.
Per maggiori informazione è possibile consultare anche questa nostra pagina con ulteriori informazioni (collegamento domanda anticipata).
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INPS: Consultazione estratto conto contributi versati per la colf e badante
L'INPS ha annunciato, con il messaggio 1773 del 9 maggio 2024, il rilascio di un nuovo servizio online dedicato a datori di lavoro e lavoratori domestici per la consultazione dell'estratto conto contributivo.
La verifica dell'estratto contro contributivo versati per le colf e badanti può essere particolarmente utile al fine di verificare, innanzitutto, la regolarità dei versamenti e degli accrediti ai fini pensionisti.
Gli importi accreditati, inoltre, permettono di conoscere la possibilità della colf o della badante di accedere ad altre prestazioni, ad esempio l'indennità di maternità o l'indennità di disoccupazione.
Il nuovo servizio offre un'estratto contributivo arricchito con informazioni più dettagliate rispetto alle versioni precedenti, facilitando così i controlli sulla contribuzione accreditata per i lavoratori domestici.
Il servizio è disponibile in due modalità:
Datore di Lavoro: permette ai datori di visualizzare tutti i rapporti di lavoro domestico registrati, attivi e cessati. È possibile scaricare le attestazioni dei pagamenti in formato PDF, dettagliate per anno contributivo o per anno di pagamento, e ottenere l'attestazione del pagamento del singolo trimestre.
Lavoratore: i lavoratori possono consultare l'estratto contributivo con la stessa struttura dell'applicazione "UNEX", verificando i contributi versati dal datore di lavoro e la propria posizione previdenziale, incluse le settimane coperte da contribuzione.
Il nuovo "Estratto Conto" è accessibile sul sito ufficiale dell'INPS tramite il servizio "Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)", utilizzando le credenziali.
Questo servizio rappresenta un importante passo avanti nella gestione e nella trasparenza delle informazioni contributive per colf e badanti, offrendo a datori di lavoro e lavoratori uno strumento efficace per la verifica e la gestione della contribuzione previdenziale.
Il servizio è inoltre disponibile anche per gli intermediari incaricati.
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Messaggio INPS 1773 del 9 maggio 2024
Oggetto: Rilascio del nuovo servizio online a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori domestici per la consultazione dell’estratto contributivo
Nell’ambito dei servizi che l’INPS mette a disposizione del cittadino è stato realizzato un nuovo servizio online per i datori di lavoro e i lavoratori domestici che consente la visualizzazione dell’estratto contributivo con informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni, utili agli interessati per effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata. Il nuovo “Estratto Conto” è disponibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, ed è raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite una delle seguenti credenziali: - SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale); - CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica); - CNS (Carta Nazionale dei Servizi); - PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID; - eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Effettuato l’accesso, il servizio permette la consultazione dell’estratto conto sia in modalità “Datore” che “Lavoratore”. Il sistema è in grado di riconoscere il ruolo del soggetto autenticato attraverso la lettura degli archivi dell’Istituito, mostrando automaticamente la pagina dedicata in relazione al codice fiscale del richiedente. Se il cittadino ha ricoperto nel tempo entrambi i ruoli, gli verrà chiesto di scegliere quale tipologia di estratto conto vuole visualizzare. - ESTRATTO CONTO DATORE: Nel caso in cui il cittadino che accede all’estratto sia un datore di lavoro, il sistema presenta l’elenco di tutti i rapporti di lavoro domestico registrati sul sito INPS, sia attivi che cessati. Spuntando la casella “seleziona” è possibile visualizzare e scaricare in formato PDF, per ciascun rapporto di lavoro, le attestazioni non certificative dei pagamenti, suddivise per anno contributivo o per anno di pagamento. Attraverso la lente d’ingrandimento sono visualizzabili, invece, in maniera dettagliata i dati dei versamenti effettuati. È, inoltre, possibile scaricare l’attestazione del pagamento del singolo trimestre in formato PDF. Il servizio è disponibile anche per gli intermediari incaricati dal datore di lavoro, di cui alla circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011. - ESTRATTO CONTO LAVORATORE: L’estratto conto del lavoratore presenta la medesima struttura e il medesimo contenuto esposto nell’applicazione “UNEX” per l’emissione dell’estratto contributivo. Attraverso la lente d’ingrandimento è possibile visualizzare i dati di dettaglio dei contributi versati dal datore (o dai datori) di lavoro per singolo periodo, nonché verificare con facilità e chiarezza la propria posizione previdenziale. Inoltre, attraverso la funzione “Dettaglio settimane”, il lavoratore ha la possibilità di verificare le settimane coperte da contribuzione.
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Una persona giuridica può essere un datore di lavoro domestico?
La risposta è sì, il datore di lavoro domestico può essere anche una persona giuridica. Lo confermano, da ultimo, anche le FAQ del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 ottobre 2023 che indicano che sebbene il datore di lavoro nel settore domestico sia di regola una persona fisica, in alcuni particolari casi, anche le persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini di lucro, possono essere le titolari di un rapporto di lavoro domestico.
Alle persone giuridiche è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico quando le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle esigenze di servizi domestici.
Le persone giuridiche equiparate ai datori di lavoro domestico persona fisica nel caso di:
• le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) • le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; • le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti; • le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri; • le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.
Il datore di lavoro domestico persona giuridica diventa sostituto d’imposta.
Il datore di lavoro domestico con personalità giuridica è quindi obbligato a trattenere in busta paga l’Irpef e ad effettuare il versamento tramite modello F24 per conto del dipendente.
Il datore domestico persona giuridica è poi tenuto ad effettuare il conguaglio di fine anno e a trattenere le addizionali regionali e comunali dell’anno precedente in rate. Il datore di lavoro domestico con personalità giuridica è tenuto anche al pagamento anche degli acconti delle addizionali comunali per l’anno in corso. Il sostituto d’imposta con personalità giuridica è tenuto alla presentazione del modello 770 al fine di riepilogare gli importi trattenuti al lavoratore domestico.
Per quanto riguarda i contributi Inps il datore di lavoro domestico persona giuridica continua a versare i contributi Inps nelle stesse modalità delle persone fisiche, quindi con il PagoPA trimestrale e calcolando i contributi per tutte le ore retribuite e, a seconda che il rapporto instaurato superi o meno le 24 ore, tenendo presente il valore orario della retribuzione riconosciuta.
Si fa presente che a seguito dell’incrocio previsto delle banche dati INPS e dell’Agenzia delle Entrate relativamente ai lavoratori domestici, nel caso in cui il lavoratore domestico non abbia presentato la denuncia dei redditi emergono delle responsabilità dirette anche a carico della persona giuridica che in questo caso non ha abbia effettuato le trattenute al lavoratore domestico e non abbia poi effettuato i relativi versamenti con sanzioni del 50% di quanto non trattenuto.
Il datore di lavoro domestico con personalità giuridica non deve inviare le comunicazioni Uniemens, secondo la specifica previsione anche dell’INPS che l’ha confermato con il messaggio numero 2093 del 20.05.2020 disabilitando specificatamente il codice del contratto collettivo.
Webcolf, per le complessità derivanti dal ruolo del sostituto d’imposta, al momento non gestisce il rapporto di lavoro domestico delle persone giuridiche.
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Esonero contributi INPS per badanti che assistono persone con età di almeno 80 anni
Una delle novità introdotte con il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 in vigore dal 2 marzo 2024 riguarda l'esonero dei contributi INPS per i datori di lavoro che assumono una badante con compiti di assistenza ad una persona con età di almeno 80 anni.
Il Decreto Legge con titolo “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" prevede infatti un esonero al 100% dai contributi previdenziali per il datore di lavoro domestico che assume un lavoratore domestico con compiti di assistenza ad una persona ultraottantenne già in possesso di indennità di accompagnamento.
Il datore di lavoro, al fine di godere dell'agevolazione, deve avere un Isee per prestazioni agevolate di tipo socio sanitario non superiore a 6000 euro.
Il limite massimo di tale esonero è pari ad euro 3000 e riguarda tutte le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistenza per persone anziane over 80, a partire dal 1 Aprile 2024 fino al 31 Dicembre 2025 e per un periodo massimo di tempo di 24 mesi. L'importo dello sgravio massimo annuo di 3000 euro va riparametrato su base trimestrale, significa quindi che lo sgravio nel trimestre non può superare i 750 euro.
La norma indica che lo sgravio riguarda i contributi a carico del datore di lavoro domestico. I contributi a carico del lavoratore per un rapporto di 54 ore settimanali risulta pari (cosi come risulta anche dal nostro simulatore online) a 212,94 euro mensili, pari quindi a 638,76 nel trimestre. Si ritiene così che vi sia spazio, almeno parziale, per un assunzione agevolata anche per una seconda badante che copra i giorni di riposo della badante principale, così come previsto dal CCNL dei collaboratori domestici.
L'esonero contributivo per le assunzioni nei confronti degli 80 non spetta:
a) nel caso in cui tra lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare e lo stesso collaboratore sia cessato un rapporto di lavoro con mansioni di assitenza a soggetti anziani da meno di sei mesi;
b) in caso di assunzione di parenti o affini a meno che il rapporto abbia come oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del d.P.R 31 Dicembre 1971, n. 140, ovvero:
assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
Stiamo attendendo una circolare esplicativa da parte dell'INPS al fine di verificare le modalità operative per effettuare i versamenti ridotti.
Inseriamo infine, per maggiore chiarezza, il testo del D.L. sullo sgravio.
Articolo 29 - Commi da 15 a 18
"15. Al fine di promuovere il miglioramento , anche in via pregressa, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dal 1 aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3000 euro su base annua, riparimentrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per leprestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6000.
17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonchè in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del d.P.R 31 dicembre 1971, n.40."
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Decreto flussi 2023 2024 per colf e badanti
Il decreto flussi 2023 2024 per colf e badanti cerca di soddisfare, almeno in parte, l'esigenza di assistenza e cura familiare che sembra essere prioritaria per le famiglie italiane, che faticano nella ricerca delle figure di colf, badanti e baby sitter.
Con il nuovo DPCM del 27 settembre 2023 e la circolare attuativa n. 5969 del 27 ottobre 2023 del ministero dell'interno, i datori di lavoro domestico che hanno in programma di assumere una colf, badante o baby sitter che al momento si trova all'estero, hanno ora tutti gli elementi per poter presentare la domanda per il suo ingresso in Italia e l'ottenimento del permesso di soggiorno.
Sono stati riservati 9500 posti a cittadini extracomunitari, addetti all'assistenza familiare o a quella socio sanitaria, che potranno entrare nel nostro paese nel triennio 2023-2024-2025 per un totale di 28500 lavoratori.
Chi può presentare domanda in base al decreto flussi 2023 2024 per colf e badanti:
La domanda per assistenza familiare può essere presentata sia dalla persona fisica, per un familiare o per se stessi, sia dal rappresentante di strutture come case famiglia, comunità di recupero o di assistenza disabili, comunità religiose o militari.
Requisiti per poter fare la richiesta di ingresso in Italia:
Come previsto dal decreto flussi 2023 2024 per colf e badanti il primo requisito fondamentale è il reddito.
Se si tratta di un datore di lavoro singolo il reddito minimo imponibile per poter fare la richiesta è di 20.000 euro annui mentre se si tratta di un nucleo composto da due o più familiari il limite minimo del reddito imponibile sale a 27.000 euro.
Il requisito decade, però, se il datore è una persona non autosufficiente che presenta la domanda per una badante. Tale requisito va provato mediante certificazione sanitaria.
Passi da seguire per fare la domanda in base al decreto flussi 2023 2024 per colf e badanti:
1. verifica presso il centro per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, di svolgere mansioni come colf, badante o baby sitter, inviando, mediante il modulo ANPAL, tale richiesta al centro per l'impiego. I tempi di risposta sono di circa 20 giorni. Il datore potrà quindi inoltrare la domanda di richiesta di ingresso in Italia, mediante autocertificazione, solo se:
non riceve risposta dal centro per l'impiego entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda;
il lavoratore segnalato dal centro per l’impiego non è idoneo al lavoro offerto per il datore di lavoro;
il lavoratore inviato dal centro per l'impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.
2. asseverazione ossia certificazione delle condizioni reddituali e contrattuali effettuata da parte dei professionisti incaricati come avvocati, consulenti del lavoro o commercialisti, oppure l'attestazione da parte delle organizzazioni datoriali, quali, ad esempio, Assindatcolf.
C'è da precisare che, nel settore domestico, è possibile richiedere l'ingresso di un lavoratore sia a tempo determinato, che indeterminato, con un numero minimo di 20 ore settimanale e una retribuzione minima pari all'assegno sociale, che nel 2023 è di 503,27 euro mensili. Non è possibile applicare retribuzioni inferiori comunque al minimi sindacali in base ai livelli scelti.
3. precompilazione del modulo di domanda telematica all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it con accesso SPID o CIE dal 30 ottobre al 26 novembre 2023 dalle 8.00 alle 20.00 servendosi, per l'assistenza dell'helpdesk. Per colf e badanti va compilato il modello A. bis, da selezionare una volta entrati nel sito della presentazione delle domande.
4. Invio definitivo della domanda: il click day per colf e badanti è previsto il 4 dicembre 2023 dalle 9.00. In base alle richieste di informazioni che anche noi stiamo ricevento si presume che in pochissimo tempo le quote saranno al completo anche se il decreto flussi prevede come termine massimo di invio il 31 dicembre 2023 alle ore 24.00. A tutti gli utenti che quindi si apprestano a fare la domanda, si consiglia di preparare per tempo tutta la documentazione che dovrà essere inviata esattamente alle ore 9.00 e qualche secondo.
Esito della domanda e rilascio del nulla osta
Trascorsi 60 giorni dall'invio della domanda, senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato per via telematica alle rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di origine, che poi rilasceranno il visto. Anche il datore potrà visionare il nulla osta sul portale del ministero dell'interno.
Il cittadino potrà quindi entrare in Italia in presenza di nulla osta e visto d'ingresso e lavorare immediatamente e sarà onere del datore di lavoro, in piena autonomia o delegando un intermediario, comunicare l'assunzione all'inps.
Aggiornamento 01.11.2024: il Decreto Legge n. 145 dell'11 ottobre 2024 ha definito le modalità di presentazione delle domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoratori stranieri per l'anno 2025, compreso il settore dell’assistenza familiare e del lavoro domestico. Webcolf, per offrire un servizio sempre migliore e nell'ambito della collaborazione esistente con Assindatcolf, organizzazione di categoria firmataria del contratto collettivo lavoratori domestici, permette di raccogliere la documentazione utile a presentare la domanda di nulla osta.
Registrati e richiedi il nulla osta come spieghiamo nel dettaglio nel nostro articolo Flussi colf e badanti 2025
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Permessi Legge 104 per colf e badanti
Ci viene chiesto spesso se le colf o le badanti hanno diritto a dei permessi e se la colf o badante può utilizzare i permessi Legge 104. Anticipiamo che i collaboratori domestici non hanno diritto ai permessi legge 104.
I permessi retribuiti, diversi dalle ferie e dai riposi settimanali, sono dei periodi in cui il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro percependo la solita retribuzione.
La normativa che prevede i permessi retribuiti è composta in parte da leggi e in parte dai Ccnl di settore infatti alcuni tipi di permesso sono stabiliti per legge e poi regolamentati più nello specifico dai contratti collettivi che possono prevedere condizioni di maggior favore per i lavoratori.
Permessi Legge 104 per colf e badanti: che cosa sono?
La Legge 104 del 1992 prevede dei permessi che spettano a tutti i lavoratori dipendenti che hanno la necessità di assistere un componente del proprio nucleo familiare oppure un parente in linea diretta oppure parenti o affini per i quali ci si prende cura e che siano entro il secondo grado di parentela in modo diretto o indiretto.
I permessi Legge 104 si quantificano in un massimo di tre giorni mensili che è possiblie frazionare anche in ore, ugualmente retribuiti. I permessi della Legge 104 possono essere concessi nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia un contratto di lavoro in corso.
Per poter accedere a tali permessi e rientrare quindi nell'ambito di applicazione della Legge 104 la persona che necessita di assistenza deve versare in una situazione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 della L. 104/92 certificata dalla Commissione medica della ASL competente.
Permessi legge 104 per colf e badanti: soggetti esclusi
Vi sono tuttavia alcune categorie di lavoratori escluse da questo beneficio e tra queste anche i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari come chiarito dalla circolare Inps n. 80 del 24/03/1995. Le colf e le badanti, infatti, non rientrano tra i soggetti beneficiari nè dei 3 giorni di permesso nè del congedo straordinario.
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Fringe benefits fino a 3000 euro per colf e badanti
Con la Legge 85 del 03/07/2023 è stato confermato, come previsto dal decreto del 1° maggio, l'innalzamento della soglia di esenzione fino a 3.000 € dei fringe benefits a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico.
FRINGE BENEFITS FINO A 3000 EURO PER COLF E BADANTI: QUALI SONO
Fringe benefits possono essere:
- beni o servizi forniti dal datore, (indicati dall'art. 51 co. 3 del TUIR), come ad esempio buoni acquisto, buoni carburante, cesti natalizi, premi assicurativi (extra professionali), cellulare ad uso privato, ecc...;
- importi erogati o rimborsati al lavoratore da parte del datore per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. Le bollette devono essere riferite ad immobili ad uso abitativo detenuti o posseduti dalla colf o badante oppure da un suo familiare.
Non é necessario che nell'abitazione colf, badanti o loro familiari abbiamo apposto il domicilio o la residenza ma solo che abbiano effettivamente sostenuto la spesa relativa alle bollette; non é inoltre necessario che le bollette siano intestate alla colf o badante interessata ma possono anche essere intestate al coniuge od un familiare.
FRINGE BENEFITS FINO A 3000 EURO PER COLF E BADANTI: REQUISITI
Per poter godere del maggiore limite di esenzione è necessario:
1- essere lavoratori dipendenti;
2- avere figli fiscalmente a carico. Sono compresi anche i figli nati fuori dal matrimonio (se riconosciuti), figli adottivi o affidati.
Sono da considerarsi fiscalmente a carico:
figli fino a 24 anni di età purchè questi non percepiscano redditi superiori ai 4.000 €;
figli da 25 anni in su purchè questi non percepiscano redditi superiori a 2.840,51 €.
3- Presentare al datore di lavoro una dichiarazione che attesta la presenza di figli fiscalmente a carico indicandone anche il codice fiscale come quella qui sotto riportata. La dichiarazione va effettuata con riferimento all'anno 2023 quindi se nel corso dell'anno il figlio o i figli non dovessero più risultare a carico il datore dovrebbe riconsiderare quanto riconosciuto alla colf o badante.
4- Fornire al datore, solo in caso di pagamento delle bollette:
atto di notorietà con il quale si dichiara di non aver già usufruito del rimborso, totale o parziale, presso altri datori, per la stessa bolletta;
la documentazione che attesta la spesa sostenuta oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta di essere in possesso della doumentazione che comprova il pagamento della bolletta riportando quindi l'intestatario e il numero della bolletta, la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e il metodo di pagamento.
Restano immutati i fringe benefits per colf e badanti che non hanno figli a carico entro il solito limite di 258,23 €.
FRINGE BENEFITS FINO A 3000 EURO PER COLF E BADANTI: IMPOSTAZIONE IN WEBCOLF
In Webcolf é possibile corrispondere alla colf o badante il fringe benefit selezionando in Cedolini | inserimento mensile le seguenti voci:
- "Buoni spesa 3000 euro genitori" per la corresponsione di buoni spesa;
- "Rimborso bollette 3000 euro genitori" per il rimborso delle utenze dell'abitazione della colf o badante.
La somma corrisposta verrà poi riportata in CU a fine anno o fine rapporto, con apposita voce a parte dato che si tratta di somme non soggette a tassazione.
Se però si dovesse superare il limite dei 3000 € l'intero importo verrà assoggettato a tassazione e aggiunto al resto del reddito percepito aumentando così l'imponibile fiscale.
Licenziamento della colf o badante in gravidanza
Il Tribunale di Roma con sentenza del 20 ottobre 2015 n. 8965 in materia di licenziamento della colf o badante in gravidanza ha precisato che il licenziamento orale della lavoratrice domestica in gravidanza non porta alla reintegrazione nel posto di lavoro considerato che il rapporto di lavoro domestico è escluso dalla tutela dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il licenziamento della colf o badante in gravidanza porta invece al diritto del risarcimento dei danni, pari alla retribuzione non percepita nei cinque mesi in cui opera, per previsione di legge o della contrattazione collettiva, il divieto di licenziamento della lavoratrice madre.
Per quanto sopra si ricorda che il CCNL lavoro domestico, all'art. 25, comma 3, prevede che "dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice."
Si fa presente che per il lavoro domestico si applica l'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 che prevede espressamente il pagamento del congedo di maternità obbligatoria.
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Rimborso contributivo per colf e badanti che rientrano dalla maternità
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un rimborso contributivo per colf e badanti che rientrano dalla maternità, ovvero le colf e badanti beneficiano di un esonero dal versamento del 50% dei contributi a loro carico al rientro dalla maternità:
- per un massimo di 12 mesi dopo il rientro dalla maternità;
- solamente se il rientro é avvenuto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Lo sgravio tuttavia non era attivo, lo è divenuto a seguito del messaggio INPS che ha codificato la procedura di richiesta.
RIMBORSO CONTRIBUTIVO PER COLF E BADANTI CHE RIENTRANO DALLA MATERNITÀ: RICHIESTA ALL'INPS
Con il messaggio 1552 del 28/04/2023 l'Inps ha infatti indicato come procedere con la domanda di esonero.
Il datore di lavoro domestico può richiedere all'Inps l'esonero contributivo per conto della propria colf o badante attraverso il sito www.inps.it accedendo con le solite modalità (SPID/CNS/CIE) e poi al menù Imprese e Liberi Professionisti | Esplora Imprese e liberi professionisti | Strumenti | Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) | Utilizza lo strumento | LD-Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici.
Per velocizzare i tempi di risposta si consiglia di indicare anche il protocollo della domanda di maternità. In caso contrario la domanda sarà indicata con lo stato "In verifica" per dare modo all'Inps di verificare il tutto.
Dopo aver inserito la pratica in Inps il datore può scaricare la ricevuta in pdf che attesta l'effettuazione della domanda e può anche tornare nella stessa sezione per controllare lo stato della pratica.
RIMBORSO CONTRIBUTIVO PER COLF E BADANTI CHE RIENTRANO DALLA MATERNITÀ: ESITO DOMANDA
Se la domanda di esonero contributivo viene accolta:
- in caso di versamenti contributivi ancora da effettuare, é possibile generare sul portale Inps i pagopa ricalcolati che avranno un contributo complessivo più basso. Nel caso l'utente webcolf potrà inserire il numero delle ore lavorate dalla propria collaboratrice domestica segnalate dal nostro programma, sapendo che l'indicazione di versamento del sito inps sarà minore rispetto a quella prevista dal programma;
- per i trimestri già versati in misura piena, l'Inps permette al datore di chiedere la restituzione del 50% della quota a carico lavoratore inviando apposita istanza di rimborso.
L'istanza si può effettuare attraverso le seguenti modalità:
dal sito Inps in modo telematico;
al numero verde dell'Inps 803.164;
attraverso intermediari abilitati.
Il datore di lavoro poi dovrà rimborsare la collaboratrice della somma ricevuta dall'Inps per suo conto.
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