Preavviso in caso di dimissioni della colf o badante
La colf o badante che desidera concludere il rapporto di lavoro con il proprio datore domestico deve necessariamente rispettare il preavviso previsto dall'articolo 40 del contratto collettivo.
Preavviso in caso di dimissioni della colf o badante: quali sono i termini da rispettare?
Il Ccnl colf e badanti in caso di dimissioni stabilisce i seguenti termini di preavviso:
Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Preavviso in caso di dimissioni della colf o badante: come va dato il praevviso?
La colf o badante, nel dimettersi con lettera scritta e consegnata al datore, può scegliere tra due opzioni:
- dimettersi con preavviso che sarà quindi lavorato. Il preavviso in tal caso é a tutti gli effetti un periodo ordinario di lavoro, al termine del quale il rapporto si intende concluso. Per la procedura completa da seguire in caso di dimissioni con preavviso lavorato, si può leggere l'articolo Dimissioni colf e badanti con preavviso
- Dimissioni immediate. In tal caso il rapporto termina subito e il preavviso sarà trattenuto dal datore nell'ultima busta paga.
Si precisa che il preavviso deve essere sempre lavorato e non può essere sostituito da ferie, permessi, ecc... perchè in tal caso si allungherebbe il termine finale del rapporto. Il datore, può anche decidere, a sua discrezione di esonerare la colf o badante dal preavviso. Per conoscere la procedura da seguire in tal caso leggere l'articolo Dimissioni colf e badanti senza preavviso
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Preavviso di licenziamento per colf e badanti
Il datore di lavoro domestico che desidera concludere il rapporto di lavoro con la propria colf o badante, salvo il caso del licenziamento per giusta causa, deve rispettare il preavviso di licenziamento per colf e badanti previsto all'articolo 40 del contratto collettivo.
Preavviso di licenziamento per colf e badanti: quali sono i termini ?
Il Ccnl colf e badanti in caso di licenziamento stabilisce i seguenti termini di preavviso:
Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
In entrambi i casi sopra riportati, il Ccnl indica inoltre che i termini di preavviso devono essere raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento alla propria colf o badante prima che siano trascorsi 31 giorni dal rientro della stessa dallamaternità.
Se ad esempio si tratta di badante assunta da 6 anni per 54 ore settimanali, il preavviso di 15 giorni di calendario diventa di 30 giorni.
Preavviso di licenziamento per colf e badanti: come va dato il preavviso?
Il datore di lavoro, nell'effettuare il licenziamento della collaboratrice che va sempre fatto per iscritto, può scegliere tra due opzioni:
- licenziare la colf o badante con preavviso che sarà quindi lavorato. Il preavviso in tal caso é a tutti gli effetti un periodo ordinario di lavoro, al termine del quale il rapporto si intende concluso. Per la procedura completa da seguire in caso di licenziamento con preavviso lavorato, si può leggere l'articolo Licenziamento colf e badanti con preavviso;
- Licenziare la colf o badante senza preavviso, in modo immediato. In questo caso il rapporto termina subito, al ricevimento della comunicazione e il preavviso non sarà lavorato ma pagato dal datore, nell'ultimo cedolino, tramite indennità sostitutiva in denaro. Per conoscere la procedura da seguire in tal caso leggere l'articolo Licenziamento colf e badanti senza preavviso.
Il preavviso, per essere considerato regolare, deve essere sempre lavorato, pertanto non può essere sostituito da periodi di ferie, malattia o altre assenze, salvo accordo tra le parti. Le ferie svolte durante il preavviso quindi lo allungano, spostando la data di termine del rapporto di lavoro domestico.
Anche per la sostituzione parziale del preavviso con periodi di assenza dovrebbe esservi accordo tra le parti.
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Quanto costa una badante la domenica
Il Ccnl colf e badanti stabilisce come giorno di riposo settimanale la domenica, sia per le colf e badanti conviventi che non conviventi.
Quanto costa una badante la domenica: richiesta di impiego solo in casi straordinari
Può capitare che il datore abbia necessità della collaboratrice la domenica, come recita il Ccnl, "per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte".
In tali occasioni dovrebbe essere corrisposta la maggiorazione del 60% per lavoro svolto la domenica e concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente successiva.
Quanto costa una badante la domenica: giorno ordinario di lavoro
Ci sono dei casi in cui la domenica costituisce giorno ordinario di lavoro:
1)assunzione con contratto c.d. di sostituzione riposi. Viene assunta con tale tipo di contratto una colf o badante che deve sostituire qualla principale full-time durante i suoi turni di riposo quindi la sostituta ha la domenica come ordinario giorno di lavoro.
In questo particolare caso non va aggiunta alcuna maggiorazione in quanto la paga prevista per questo tipo di contratto é già, come recita il Ccnl, "comprensiva di tutte le maggiorazioni previste." Per maggiori informazioni su questa tipologia di contratto si consiglia di leggere il nostro articolo al link Come sostituire la badante durante i riposi?
2) Assunzione con contratto ordinario ma con giorno di riposo diverso dalla domenica. Per quanto riguarda la giornata di riposo, il Ccnl all'art. 14 stabilisce che il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile e che qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata. Il lavoro svolto la domenica in tal caso non darà più diritto alla maggiorazione del 60% della paga globale di fatto ma ne darà diritto l'eventuale lavoro svolto nella diversa giornata di riposo richiesta dalla colf o badante al momento dell'assunzione. Se però fosse il datore, per sue esigenze, a chiedere alla collaboratrice di stabilire una giornata di riposo diversa dalla domenica, il 60% di maggiorazione in tale giornata va ugualmente riconosciuto.
Quanto costa una badante la domenica:simulare il costo
A) In base a quanto stabilito dal Ccnl colf e badanti le ore lavorate la domenica vanno retribuite con la "maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto dove per retribuzione globale di fatto s’intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio."
In caso di collaboratore non convivente il costo per lavoro svolto la domenica é semplice da calcolare:
paga oraria concordata + 60% = paga oraria domenicale x ore svolte la domenica = retribuzione spettante
esempio paga 5,60 + 60% = 8,96 x ore svolte, esempio 8 = 71,68 euro
B) Per la colf o badante convivente invece il Ccnl prevede l'inclusione anche del vitto alloggio nella base oraria di calcolo. Quando il collaboratore é convivente, anche se corriposto in natura, il vitto alloggio fa sempre parte della retribuzione che il collaboratore percepisce dal datore.
Esempio di calcolo per il 2020:
5,61 vitto alloggio giornaliero per il 2020 x giorni lavorativi standard settimanali = vitto e alloggio settimanale : ore settimanali standard = vitto e alloggio orario
vitto e alloggio orario + base oraria (mensile : 4,3334 : ore settimanali standard) = base sulla quale calcolare lo straordinario
base sulla quale calcolare lo straordinario + la % di maggiorazione stabilita (nel caso specifico 60%)
esempio per badante convivente, 54 ore settimanali, paga 984,01 mensili lordi5,61 x 6 giorni lavorativi a settimana = 33,66 € di vitto alloggio settimanale : 54 ore settimanali = 0,62 € di vitto alloggio orario
0,62 € di vitto alloggio orario + 4,21 base oraria (984,01 : 4,3334 : 54) = 4,83 € base per il calcolo dello straordinario
4,83 € + 60% = 7,73 € l'ora x 10 ore lavorate per esempio una domenica = 77,30 € da corrispondere alla collaboratrice
All'utente non esperto si consiglia di inserire un datore e collaboratore di prova nella sezione registrata del programma e fare un cedolino di esempio in modo da valutare in concreto una mensilità con tutte le domeniche lavorate.
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Aggiornamento notizie covid per colf e badanti
[AGGIORNAMENTO NOTIZIE COVID PER COLF E BADANTI: AGGIORNATE A NOVEMBRE 2020]
Per tenere sempre aggiornati in nostri utenti, su tutte le ultime novità in tema di gestione del rapporto domestico durante l'epidemia da covid-19, é stata creata una sezione appositamente dedicata.
Nella sezione covid di Webcolf riportiamo aggiornamenti utili per i datori domestici, colf e badanti, analizzando i temi centrali e anche i Dpcm o Decreti che interessano il settore domestico.
Come gestire il rapporto con la colf o badante direttamente dal cellulare
Come gestire il rapporto con la colf o badante direttamente dal cellulare: cosa fare se sei un datore privato
Da oggi con Webcolf puoi gestire il rapporto domestico direttamente da cellulare, ovunque ti trovi!
La nuova app per mobile é più semplice rispetto alla versione precedente infatti le credenziali per entrare nell'app sono le stesse che il datore utilizza per entare in Webcolf da pc e ora il menù e le maschere sono esattamente le stesse a cui l'utente é abituato da pc.
Sarà necessario solamente scaricare l'App dallo store del tuo cellulare (Apple od Android), indicare solita login e password e via!
L'utente privato inoltre, per gestire in modo ancora più semplice e veloce il suo rapporto domestico, può far scaricare l'app Webcolf anche alla propria colf o badante che con apposite credenziali (indicate dal datore in Assunzione | inserimento collaboratore | dati anagrafici 2), potrà consultare le buste paga o anche inserire le presenze del mese. Sarà il datore di lavoro a scegliere cosa può fare la collaboratrice nell'app.
Scarica la nostra app Webcolf, cliccando qui!
Come gestire il rapporto con la colf o badante direttamente dal cellulare: cosa fare se sei uno studio, caf, patronato
Con la nuova app di Webcolf anche l'utente professionale può gestire i rapporti domestici da dispositivi mobili sempre con le solite credenziali, indicate in fase di registrazione.
In aggiunta, per semplificare il lavoro dell'utente professionale, é possibile creare delle credenziali apposite per ogni singolo cliente (menù Assunzione | inserimento datore | maschera 2), permettendogli di collegarsi per scaricare i cedolini e anche inserire le presenze, abilitando la specifica opzione.
In questo modo lo studio non avrà necessità di contattare telefonicamente il cliente per conoscere le presenze ma riceverà semplicemente una notifica via mail quanto il datore avrà indicato nel programma le ore svolte nel mese dalla colf o badante. Il datore a sua volta riceverà una notifica quando il cedolino sarà elaborato dallo studio.
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Aggiornamento Webcolf con il nuovo contratto colf e badanti 2020
In seguito all'entrata in vigore del nuovo Ccnl ai primi di ottobre si é provveduto all'aggiornamento Webcolf con il nuovo contratto colf e badanti 2020. In questo nuovo aggiornamento sono gestite tutte le novità introdotte dal nuovo Ccnl, approfondite in sintesi nell'articolo Colf e badanti contratto 2020 novità da ottobre
Aggiornamento Webcolf con il nuovo contratto colf e badanti 2020: nuovo compito del sistema di aiuto utente
Per evidenziare le modifiche del nuovo contratto e fare in modo che gli utenti aggiornino l'inquadramento della propria colf, badante o baby sitter, quando necessario, potrebbe essere visibile un nuovo compito nel "Sistema di aiuto", presente nella pagina principale dopo essere entrati nella propria pagina personale.
Il compito, come sotto indicato, viene visualizzato solamente dagli utenti che hanno in essere un rapporto di lavoro che potrebbe subire cambiamenti a causa del nuovo Ccnl.
Il programma non può sapere se l'utente debba inserire delle variazioni, quindi per tutti i rapporti in essere con determinati livelli l'avviso viene mostrato.
Quando l'utente clicca sull'avviso in rosso il programma porta direttamente alla maschera dell'inquadramento dell'anagrafica collaboratore in modo che possano essere effettuate le variazioni opportune.
Le cose da verificare sono:
a) se il livello di inquadramento corrisponde con le mansioni effettivamente svolte, diversamente il collaboratore dovrà essere promosso all'inquadramento successivo;
b) se il lavoratore presta assistenza a più persone anziane o se segue bambini con età inferiore ai 6 anni.
Sarà l'utente quindi a dover verificare la necessità di variare il contratto per adeguarlo al nuovo Ccnl oppure semplicemente riconfermare la maschera dell'inquadramento.
Si pensi ad esempio ad una badante assunta con livello CS. Il nuovo Ccnl prevede un'indennità aggiuntiva nel caso in cui, per lo stesso contratto, la badante debba assistere due persone non autosufficienti come ad esempio marito e moglie anziani. Nel caso sia dovuta l'indennità si dovrà apporre il flag "Indennità assistenza più persone non autosufficienti" per applicare l'indennità altrimenti sarà sufficiente memorizzare l'inquadramento alle attuali condizioni contrattuali, come nell'esempio qui sotto.
Nel caso in cui si sia dovuta applicare l'indennità con il relativo flag, dopo aver memorizzato in alto e indicato che la variazione ha effetto dal 10/2020, é necessario proseguire fino alla maschera 6 del trattamento economico. In tale maschera l'utente può verificare l'applicazione dell'indennità, a quanto ammonta, l'aggiornamento del costo totale, eventualmente assorbire in modo diverso l'acconto futuri aumenti quando presente e poi stampare una lettera di variazione come indicato sotto, nella foto.
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Riduzione contributi Cassa Colf nuovo contratto colf e badanti 2020
Gli articoli 10 e 11 del nuovo contratto colf e badanti in vigore da ottobre 2020 hanno introdotto una riduzione dei contributi Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna.
I contratti di presenza e assistenza notturna prevedono un orario convenzionale di 54 ore settimanali, suddivise in 9 ore per notte, per 6 giorni a settimana. I contributi Cassa Colf, del valore di 0,03 euro orari (di cui 0,01 di quota a carico lavoratore e 0,02 di quota a carico datore di lavoro), con il nuovo contratto, vengono calcolati su 8 ore a notte, nel caso di prestazioni di cura, e per 5 ore a notte nel caso di prestazioni esclusivamente di attesa.
Questa discordanza rispetto al reale numero di ore retribuite permette al datore di lavoro di risparmiare nella gestione del rapporto di lavoro.
Con questo provvedimento, le parti firmatarie intendono andare incontro alle famiglie nelle condizioni più sfavorevoli, che necessitano di assistenza 24 ore su 24.
Dovendo assumere due o più collaboratori infatti per garantire un'assistenza costante, queste famiglie si ritrovano spesso a sostenere costi molto elevati.
RIDUZIONE CONTRIBUTI CASSA COLF NUOVO CONTRATTO COLF BADANTI 2020: COME VERSARE IL CONTRIBUTO
Il nuovo conteggio contributivo si applica dall'entrata in vigore del nuovo contratto, ovvero dal 1° ottobre 2020, e Webcolf gestisce il calcolo in automatico.
Sarà sufficiente, al momento di elaborare l'avviso di pagamento dei contributi, riportare in INPS i dati elaborati da Webcolf. Spieghiamo qui la procedura per elaborare gli avvisi di pagamento trimestrali con Webcolf.
In tema di contributi di assistenza contrattuale, il nuovo contratto colf e badanti 2020, all'articolo 53, specifica anche l'obbligatorierà del versamento, e ne preannuncia l'aumento a partire da gennaio 2021; i contributi cassa colf, infatti, avranno un valore di euro 0,06 orari, di cui 0,02 a carico lavoratore e 0,04 a carico datore di lavoro.
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Certificazione di qualità colf badanti 2020
CHE COS'È LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' COLF BADANTI 2020
Nel mese di dicembre 2019 l’Ente Italiano di Normazione, attraverso la pubblicazione della norma Uni 11766, ha introdotto la possibilità per i lavoratori domestici di comprovare le proprie competenze attraverso l'ottenimento della Certificazione di qualità.
Tale certificazione permette agli assistenti familiari di trovare lavoro con più facilità, oltre a ricevere una retribuzione più alta rispetto ai colleghi privi di tale documento.
Attraverso la certificazione, inoltre, i datori di lavoro avranno modo di valutare se il candidato possiede le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.
Per il momento, l’ottenimento della certificazione è completamente volontario. Per ottenerla, sono previsti 3 pre-requisiti:
1) aver lavorato regolarmente per almeno 12 mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente nel settore del lavoro domestico; 2) avere una conoscenza di base della lingua italiana; 3) aver partecipato ad un corso di formazione (di almeno 40 ore per le colf e 64 ore per baby-sitter e badanti).
I corsi di formazione saranno disponibili dopo l’accreditamento degli enti, che potranno sia erogare i corsi, sia valutare le competenze con gli appositi esami, e fisicamente attribuire la cerificazione agli assistenti familiari.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' COLF BADANTI 2020: L'INDENNITA' IN BUSTA PAGA
La certificazione di qualità colf badanti 2020 permette ai lavoratori di ricevere un'indennità mensile pari a euro 8,00 per gli assistenti familiari inquadrati al livello B, e di euro 10,00 per gli assistenti familiari inquadrati ai livelli BS, CS e DS.
La certificazione di qualità non permette di riceve l'indennità se il lavoratore è inquadrato ai livelli A e C.
Per il livello DS, invece, in caso di lavoratore convivente, l'indennità dovuta alla certificazione viene assorbita dall'indennità di funzione, già precedentemente prevista per questo tipo di inquadramento.
Data l'attuale impossibilità a frequentare i corsi e quindi ad ottenere questa ceritificazione, l'indennità verrà applicata ai contratti da ottobre 2021.
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Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020
Con il nuovo Ccnl entrato in vigore dal 1° ottobre 2020 é stato modificato, tra le altre cose, anche il periodo di prova.
Nel precedente Ccnl del 2013 il periodo di prova (8 giorni lavorativi) era uniforme per tutti i tipi di contratto, conviventi, non conviventi, diurni, notturni, etc. differenziandolo solo per chi aveva un livello D o Ds (30 giorni lavorativi).
Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020: cosa é previsto da ottobre 2020?
Da ottobre 2020 per tutte le assunzioni in regime di convivenza, nella lettera di assunzione potrà essere previsto un periodo di prova fino a 30 giorni di effettivo lavoro. Per i collaboratori non conviventi restano invece invariati gli 8 giorni di prova per tutti i livelli tranne i D e DS per i quali la prova rimane estesa a 30 giorni di effettivo lavoro.
In questo modo le parti firmatarie del Ccnl hanno dato una risposta alle numerose richieste delle famiglie datrici di lavoro che richiedevano, dato l'importante ruolo ricoperto dalla collaboratrice convivente, di un maggiore lasso di tempo utile a valutare il lavoro svolto.
Il periodo di prova per colf e badanti conviventi nel nuovo Ccnl 2020: come va gestita la prova?
Dopo aver effettuato la comunicazione di assunzione telematica Inps e firmata la lettera di assunzione, dal primo giorno di lavoro comincia di fatto il periodo di prova che terminerà allo svolgimento di tutti i giorni di effettivo lavoro previsti dal Ccnl.
Per essere valido il periodo di prova deve avere le seguenti caratteristiche:
a) deve essere previsto nella lettera di assunzione che deve essere firmata antecedentemente o contestualmente l'inizio del rapporto. Un periodo di prova firmato a rapporto iniziato non è valido.
b) Il periodo di prova non è applicabile nel caso di un contratto che sia stato preceduto da un precedente contratto in somministrazione.
c) Il periodo di prova non si applica nel caso il rapporto sia stato regolarizzato dopo un periodo di lavoro non regolare.
d) L'interruzione del periodo di prova deve avvenire quando la prova è stata svolta almeno per metà per consentire al lavoratore domestico di dimostrare in modo sufficiente le proprie capacità.
e) Il periodo di prova deve riguardare le mansioni specificate nella lettera di assunzione. Esempio: il periodo di prova non sarà valido se il livello assegnato è il livello A quindi la prova doveva riguardare l'effettuazione di pulizie della casa ma però nella pratica la collaboratrice domestica ha svolto mansioni riconducibili al livello B (esempio stiratura).
Nel caso si interrompa il rapporto di lavoro domestico per mancato superamento del periodo di prova e questo non dovesse essere ritenuto valido, si dovrà comunque corrispondere il mancato preavviso. Se invece il periodo di prova é valido, avendo tutte le caratteristiche di cui sopra, le parti potranno recedere dal contratto durante tale periodo senza obbligo di preavviso.
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Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020
Nel settore domestico sono previsti un numero di permessi inferiore rispetto a quelli del lavoro subordinato ordinario. Nel precedente CCNL per il lavoro domestico del 2013 erano stati previsti dei permessi di tipo sindacale, per visite mediche, per formazione professionale, per studio, etc; con il nuovo Ccnl, sono stati introdotti nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020 e ampliati alcuni di quelli già previsti in precedenza.
Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020: quali permessi sono cambiati?
Alcuni tipi di permesso sono rimasti invariati come il permesso per lutto, per studio, per visite mediche documentate mentre altri sono stati modificati:
1) Dal 1° ottobre potranno essere utilizzati dei permessi retribuiti anche per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o del ricongiungimento familiare. E' risaputo che una buona parte delle colf e badanti é di cittadinanza straniera e quindi ogni tanto c'è la necessità di prendere alcune ore di permesso per recarsi ad esempio in Questura. Le parti firmatarie del nuovo Ccnl hanno voluto venir incontro a questo tipo di esigenze permettendo così di utilizzare il monte ore di permessi retribuiti previsti per le visite mediche, anche per tali occasioni.
Il testo del nuovo articolo 19 prevede che:
"I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;
lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato".
2) Un'ulteriore modifica é quella riportata al comma 4 dell'articolo relativo ai Permessi che indica quanto segue:
"Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente."
L'attuale disciplina, stabilita dall’art. 1, co. 342, della legge 160/2019, (legge di bilancio 2020), prevede per il 2020 un totale di 7 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità non fruito dalla madre.
3) Un'ultima modifica é stata introdotta nell'articolo che disciplina i Permessi per formazione professionale prevedendone la fruizione, (nella misura massima di 40 ore annue), già dopo soli 6 mesi di servizio (purchè il contratto sia a tempo pieno e indeterminato). Nel precedente Ccnl, invece, la fruizione di tali permessi era prevista solo dopo 12 mesi di anzianità.
Nuovi permessi per colf e badanti da ottobre 2020: nuovo congedo per donne vittime di violenza di genere
In linea con la normativa vigente, anche per il settore domestico é ora previsto un periodo di congedo per le collaboratrici che hanno subito violenza.
La colf o badante, inserita in appositi e certificati percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, potrà richiedere un periodo di massimo 3 mesi di permesso.
La collaboratrice dovrà fare richiesta di congedo all'Inps e informare il proprio datore domestico con un preavviso di almeno 7 giorni, fornendo apposita certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
Durante il periodo di congedo, retribuito direttamente dall'Inps, maturano normalmente ferie, tfr e 13esima.
Tale periodo di permesso può essere usufruito dalla collaboratrice anche in modo frazionato nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o su base giornaliera. In caso di frazionamento su base oraria la collaboratrice si può assentare al massimo per metà delle ore di lavoro giornaliere medie.
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Nuove figure contratto colf badanti 2020
Il nuovo contratto colf e badanti in vigore da ottobre 2020 introduce all'art. 9 due novità per quanto riguarda le figure dell'assistenza familiare: unifica l'inquadramento delle babysitter e introduce la figura dell'educatore formato.
NUOVE FIGURE CONTRATTO COLF BADANTI 2020: L'INQUADRAMENTO DELLA BABYSITTER
La figura della babysitter, nel precedente CCNL, poteva essere inquadrata ai livelli A Super, B Super o C Super, in base alle mansioni svolte. AS se la babysitter si occupava di supervisione occasionale, BS per assistenza a bambini autosufficienti e CS per assistenza a bambini non autosufficienti. Non era stato chiarito in modo definitivo il concetto di autosufficienza del bambino.
Con il nuovo CCNL, invece, la babysitter viene inquadrata in qualsiasi caso al livello BS; se il bambino o i bambini assistiti hanno un'età inferiore ai 6 anni, viene aggiunta una specifica indennità, che ha il valore di euro 0,70 orari per le assistenti familiari a ore, di euro 115,76 per le assistenti familiari conviventi a tempo pieno e di 81,10 per le assistenti conviventi a tempo parziale (part-time di 30 ore).
Tale indennità aggiuntiva, corrisposta con il fine di riconoscere l'impegno maggiore richiesto per l'assistenza ai bambini più piccoli, viene meno quando tutti i bambini assititi (se più di uno) hanno compiuto i 6 anni di età.
NUOVE FIGURE CONTRATTO COLF BADANTI 2020: L'EDUCATORE FORMATO
L'educatore formato viene introdotto per la prima volta con il nuovo contratto colf badanti 2020. Come indicato nel testo del contratto, si tratta di un lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti, attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Trattandosi necessariamente di una persona formata si prevede per questa figura l'inquadramento al livello DS.
Con l'accordo integrativo del 28 settembre 2020, si specifica che per assistente familiare educatore formato non si intende la figura dell'educatore professionale disciplinata dalla c.d. Legge Iori, che disciplina le figure dell'educatore socio pedagogico e del pedagogista.
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Pubblicato il nuovo contratto collettivo per colf e badanti
In data 8 settembre é stato pubblicato il nuovo contratto collettivo per colf e badanti tanto atteso che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020.
In questa sezione vengono indicate tutte le novità del Ccnl che i datori dovranno applicare dal 1° ottobre, confrontandole con quanto previsto in precedenza.
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