In caso di datore di lavoro o assistito non autosufficiente spesso vi è la necessità di assistenza continua 7 giorni su 7, assistenza che la badante principale non può coprire totalmente in quanto ci sono dei riposi da rispettare.
Durante i riposi della badante principale nasce perciò l'esigenza di avvalersi di una seconda collaboratrice e proprio per questo le parti che hanno sottoscritto il Ccnl lavoro domestico hanno previsto un'apposita tipologia contrattuale, il c.d. "contratto sostituzione riposi".
Come sostituire la badante durante i riposi: cosa prevede il contratto?
Il contratto di sostituzione riposi prevede quanto segue:
a) la possibilità di sostituire solamente una badante full-time che fa assistenza a persone non autosufficienti quindi assunta con livello CS o DS, a prescindere dal fatto che questa sia convivente o meno;
b) che il collaboratore sostitutivo venga assunto con lo stesso livello di inquadramento previsto per la badante principale;
c) che il collaboratore sostitutivo sia assunto come convivente o non convivente in base alle necessità dell'assistito. Con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl colf e badanti, a partire da ottobre 2020 la badante sostitutiva dei nel week end può essere assunta sia come convivente che non convivente. L'art. 14 comma 9 indica infatti che "Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della Tabella G e della Tabella F inerente le indennità di vitto e alloggio". La badante quindi, eccezionalmente, avrà sempre paga oraria, ma in caso di convivenza, oltre alla retribuzione della tabella G, le dovrà essere corrisposto anche il vitto alloggio come accade per tutti i collaboratori domestici conviventi.
d) La retribuzione oraria minima stabilita per questa tipologia di contratto va applicata per i giorni feriali, festivi e anche per le domeniche.
Nel precedente Ccnl veniva espressamente indicato che la retribuzione è comprensiva di qualsiasi maggiorazione, ma la cosa è comunque implicita anche ad oggi dato che la retribuzione oraria base del sostituto riposi è più alta di quella del collaboratore principale. Si pensi ad esempio ad una badante con livello CS, non convivente, che ha paga oraria di 7,79 € mentre la sostituta dei week end ha una base oraria di 8,36 €.
e) In caso di sostituzione di badante convivente, il collaboratore sostitutivo dei riposi di norma lavora dal sabato alle 12 alla domenica sera oppure anche fino al lunedì mattina, se la collaboratrice principale non torna presso il datore la domenica notte. Se la notte la badante sostitutiva semplicemente dorme nella stanza a fianco (presenza notturna) non vanno conteggiate nella retribuzione e nemmeno ai fini contributivi le relative ore, in analogia al contratto di convivenza della collaboratrice principale.
f) Di prassi, quando si assume una badante con questo tipo di contratto si stabilisce lo stesso orario giornaliero effettuato dalla collaboratrice principale durante le sue giornate lavorative. Se ad esempio si deve sostituire una badante convivente che fa 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 al sabato per il collaboratore sostitutivo si pattuiscono 6 ore di lavoro il sabato (a completamento delle 10 ore convenzionali giornaliere previste per i conviventi) e 10 per la domenica.
L'utente può effettuare una simulazione della retribuzione da corrispondere a tale collaboratrice ed anche del costo da sostenere per il datore di lavoro, grazie al nostro simulatore del costo, che può trovare quiindicando alla voce "Tipo di contratto" quello di "Sostituto CS o DS nei week-end".
Per procedere all'assunzione è possibile seguire la procedura che spieghiamo in modo dettagliato nel nostro manuale qui.
Come gestire il contratto sostituzione riposi in Webcolf
Quando si assume una collaboratrice per sostituire quella principale full-time CS o DS, nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | inquadramento, va scelto il contratto"sostituzione di lavoratori CS o DS nei turni di riposo". Quando si seleziona tale tipo di contratto il programma lo considera automaticamente in regime di convivenza come accade nella quasi totalità dei casi.
Se invece il collaboratore fosse non convivente sarà necessario applicare il relativo flag come nell'immagine qui sotto. Una volta selezionata la tipologia di contratto nella tendina sopra il programma propone in basso i livelli possibili in base al contratto scelto.
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Come riassumere una colf o badante?
Talvolta accade che il datore di lavoro si trovi a dover riassumere una colf o una badante con cui in precedenza aveva già avuto un rapporto di collaborazione domestica.
Come riassumere una colf o badante: creare l'anagrafica in Webcolf
Per quanto riguarda Webcolf, in caso di riassunzione, trattandosi di due rapporti di lavoro differenti, è necessario creare una nuova anagrafica per evitare di sovrascrivere i dati del precedente rapporto. L'utente spesso utilizza la vecchia anagrafica cambiando la data di assunzione, ma così facendo il datore perde tutti i dati inseriti in precedenza come cedolini, stampe annuali di CU e oneri che invece possono sempre servire.
Per evitare di sovrascrivere i dati l'utente dovrebbeduplicare il collaboratore in questo modo:
1) selezionare il datore desiderato, entrare nel menù Assunzione | inserimento collaboratore domestico | dati anagrafici; 2) selezionare il collaboratore del caso e cliccare il pulsante RIASSUMI DUPLICA COLLABORATORE visibile nella parte sinistra della pagina; 3) nel riquadro che appare, selezionare il datore di lavoro da cui duplicare i dati, e il relativo collaboratore; 4) completare l'anagrafica del collaboratore indicando la data di assunzione, orario, paga e livello.
Si avranno così due collaboratori omonimi all'interno del programma, ma con un numero diverso davanti.
Come riassumere una colf o badante: la registrazione del rapporto in Inps
Trattandosi a tutti gli effetti di una nuova assunzione, si dovrà stampare la lettera di assunzione, effettuare la comunicazione all'Inps e, in caso di rapporto in regime di convivenza, informare anche la Pubblica sicurezza.
Per comunicare all'Inps la riassunzione è possibile procedere in tre modi:
a) contattando il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
b) tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Assunzione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE;
Se il datore ha lo SPID e quindi prosegue con la procedura di cui al precedente punto b), quando si entra nel menù suddetto:
- si apre una finestra aggiuntiva del browser che porta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva è necessario controllare i pop-up (se i pop-up del browser sono bloccati, non si apre la finestra di collegamento all'Inps).
- Sulla sinistra Webcolf mostra un prospetto grigio con il riepilogo dei dati che l'ente richiede in fase di comunicazione telematica, calcolati in base alle direttive Inps. In alto vi sono 3 linguette (come nel sito Inps) che riguardano i dati del datore di lavoro, i dati del lavoratore e i dati del rapporto di lavoro che si desidera instaurare. Dopo aver effettuato l’accesso sul sito Inps a destra è sufficiente cliccare la voce "Iscrizione rapporto" sul sito Inps e poi riportare in Inps i dati che Webcolf propone nel prospetto grigio:
Come riassumere una colf o badante a tempo determinato
Fatta salva la procedura da seguire indicata al paragrafo precedente, nel caso in cui il datore desideri riassumere una colf o badante nuovamente a tempo determinato, ricordiamo che è necessario rispettare precisi intervalli di tempo tra un contratto e l'altro che sono i seguenti:
- 10 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto se era di durata massima di 6 mesi; - 20 giorni dalla data di scadenza del precedente contratto se era di durata superiore a 6 mesi.
Ricordiamo che il rapporto tra datore e collaboratore a tempo determinato può durare al massimo 24 mesi. Perciò, sia che il datore stipuli un solo contratto, o più contratti a tempo determinato, non si devono superare i 24 mesi.
Nel caso di rinnovo del contratto o nel caso la proroga di un contratto già in essere porti a superare i 12 mesi continuativi, nel contratto a tempo determinato dovrà essere inserita una causale. Dato che la causale può essere motivo di contenzioso, solitamente si sconsiglia un rapporto a tempo determinato causalizzato, salvo il nuovo contratto sia stato stipulato per ragioni sostitutive (ad esempio per sostituire la badante principale assente per maternità o per ferie).
Se non vengono rispettati gli intervalli, il limite oppure la causale, il rapporto si intende automaticamente trasformato a tempo indeterminato.
Generalmente consigliamo al datore che desideri riassumere la colf o badante di stipulare un contratto a tempo indeterminato perchè:
- l'Inps prevede un'aliquota contributiva più bassa a carico del datore per i contratti a tempo indeterminato;
- sono previste, come abbiamo visto, precise limitazioni in caso di tempo determinato che se non rispettate in modo corretto portano a possibili contenziosi;
- nel rapporto domestico, nel caso il datore decida di licenziare la colf o badante assunta a tempo indeterminato non sono necessarie particolari motivazioni. È sufficiente dare il regolare preavviso, lavorato oppure pagato tramite indennità sostitutiva. Per la colf o badate assunta a tempo determinato invece non si può interrompere il rapporto antecedente alla data di scadenza prefissata salvo che per giusta causa. Nel caso poi di licenziamento illegittimo il datore domestico è tenuto a pagare tutte le mensilità fino alla scadenza prefissata al momento dell'assunzione.
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Colf o badante? Ecco le mansioni principali
Colf o badante? Ecco le mansioni principali
Assumere una colf, una badante o una baby-sitter: quali sono le differenze di mansione?
Quando si assume un collaboratore domestico è importante capire prima di tutto i compiti ai quali sarà addetto e di conseguenza scegliere il livello di inquadramento corretto. Solo così sarà possibile preventivare i costi del rapporto e concordare con la collaboratrice l'esatta retribuzione, rimanendo nei parametri degli stipendi minimi ufficiali.
La prima domanda a cui rispondere è la seguente: "il mio collaboratore domestico svolgerà dei compiti anche di compagnia, assistenza e/o cura di una o più persone o si dedicherà solo ed esclusivamente alla casa?"
Nel caso la prestazione lavorativa non implichi alcuna prestazione verso una persona la figura che dobbiamo assumere sarà una colf, dove, con questo termine, si intende chi svolge le pulizie della cosa, ma anche il giardiniere, il cameriere, il cuoco, chi si occupa della lavanderia e della stiratura dei capi, chi si occupa degli animali etc.
Colf: quale livello scegliere?
Ci sono 2 casi:
1. la collaboratrice è addetta solo ed esclusivamente alla pulizia e riordino della casa e non ha nessuna altra mansione. In questo caso è possibile inquadrare la collaboratrice con due livelli: A se la collaboratrice non ha esperienza nelle mansioni richieste, ed opera sotto il diretto controllo del datore di lavoro; B se invece la collaboratrice ha maturato esperienza nelle mansioni richieste e opera in modo autonomo.
2. la collaboratrice è addetta alle pulizie ma anche ad altre mansioni relative alla casa quale addetta alla stiratura, alla lavanderia, agli animali domestici, alla cucina etc. In questo caso il livello di inquadramento corretto è B. Se invece una colf è assunta per occuparsi solo della preparazione dei pasti (e successivo riordino della cucina) allora si indentifica come cuoca e il livello di inquadramento corretto è C.
Badante: quale livello scegliere?
Badante è la persona che ha come mansione prevalente la cura di una persona, svolgendo anche mansioni generali di addetto alle pulizie, riordino della casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stiro, come aiuto alla persona assistita.
I livelli che si possono scegliere sono 4 e dipendono da vari fattori:
- BS: badante di persona autosufficiente.
- CS: badante di persona non autosufficiente dove per soggetti non autosufficienti si intendono i soggetti incapaci di svolgere almeno una di queste attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare indumenti e comunque i soggetti che necessitano di sorveglianza continua.
- DS: badante, con titolo di studio inerente al settore, di persona non autosufficiente.
- AS: collaboratrice con il solo compito di dama di compagnia senza nessun altro compito di cura, pulizia, etc.
Quando una collaboratrice si prende cura di un adulto o un anziano viene assunta con mansione "badante", mentre se la prestazione lavorativa è rivolta ad un bambino la collaboratrice viene definita baby-sitter o tata.
Nel Contratto Collettivo all'art. 9 la baby sitter viene definita come l'assistente familiare che assiste bambini, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Il livello di inquadramento corretto per questa figura è BS.
Se una babysitter si occupa di bambini con età inferiore ai 6 anni, alla collaboratrice dovrà essere riconosciuta un'indennità aggiuntiva pari a euro 0,70 se la paga è oraria, e 115,76 euro se la paga è mensilizzata; il livello comunque rimane BS.
Se invece la persona assunta ha la funzione di istitutore, ovvero educa e insegna ai bambini, il livello corretto di inquadramento è D.
Calcolare un preventivo di costo in base al livello scelto
Una volta individuato il livello del collaboratore è necessario capire il costo del rapporto di lavoro in base al numero di ore settimanali di cui si ha bisogno e al tipo di contratto che si vuole stipulare (convivente o non convivente? Assistenza o presenza solo di notte?).
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Licenziamento colf o badante in infortunio: come fare?
E' POSSIBILE PER IL DATORE DOMESTICO LICENZIARE LA COLF O BADANTE ASSENTE PER INFORTUNIO?
Nel caso la colf o badante sia infortunata (con relativa denuncia all'Inail) vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro domestico.
L'art. 29 il Ccnl stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore domestico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
Se viene superato il periodo di conservazione del posto il datore domestico può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro sospendendo ogni trattamento economico. Nel caso ci fosse necessità di assumere una collaboratrice sostituiva durante l'infortunio della collaboratrice principale la particolare procedura di assunzione da seguire viene spiegata nel nostro articolo Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?.
Ricordiamo che anche se i giorni retribuiti di infortunio sono già terminati (il datore retribuisce solo i primi 3), i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano al 100% all'interno del periodo di conservazione del posto sopra indicato.
COME SI CALCOLA IL COMPORTO DELL'INFORTUNIO?
Il Ccnl Colf e badanti stabilisce all'art. 29 co. 2: "I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento".
Il periodo di conservazione del posto non riparte quindi da capo per ogni nuovo infortunio ma va conteggiato sommando i vari periodi di assenza. Per sapere se é stata superato il periodo di comporto il datore dovrebbe quindi contare il numero di giorni di infortunio di cui ha "usufruito" la colf o la badante nei 365 giorni di calendario precedenti all'infortunio in corso (perciò non dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nello specifico, l'utente Webcolf dovrebbe conteggiare quante volte ha indicato nell'inserimento mensile del programma la causale I di infortunio e se ne deriva un numero di giorni superiore a quello di conservazione del posto é possibile procedere al licenziamento della collaboratrice (corrispondendo la dovuta indennità sostitutiva di mancato preavviso). Il licenziamento é valido anche se la collaboratrice si trova tutt'ora in infortunio.
Facciamo un esempio. Se il datore ha assunto due anni prima una colf e quest'ultima subisce un infortunio durante l'orario di lavoro (o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa), dopo aver fatto la relativa denuncia all'Inail il datore dovrebbe conteggiare a ritroso se e quanti giorni di infortunio sono già stati registrati in Webcolf, con la causale I, nei 365 giorni di calendario precedenti. Se vengono superati, nell'esempio, i 45 giorni di conservazione previsti dal contratto collettivo, il datore può licenziare la colf il 46esimo giorno consegnando la relativa lettera a mano, o con raccomandata. Al fine di non avere contestazioni sui giorni é conveniente comunque attendere qualche giorno dopo la scadenza e licenziare ad esempio al 50°-55° giorno.
Riportiamo qui sotto un fac-simile di lettera di licenziamento che l'utente può utilizzare. E' importante indicare che il motivo del licenziamento é dovuto al superamento del periodo di conservazione del posto in quanto é l'unico caso in cui si può validamente licenziare la colf o badante che si trova ancora in infortunio. L'indicazione della motivazione nelle lettera di licenziamento é importante inoltre perchè in fase di comunicazione telematica Inps l'ente non fornisce tra l'elenco delle motivazioni che si possono selezionare quella del "superamento comporto infortunio". Ne consegue che la natura del licenziamento si potrà perciò evincere solo dalla lettera consegnata alla colf e quando quest'ultima terminerà il periodo di infortunio avrà diritto all'indennità disoccupazione NASPI.
COGNOME NOME DATORE INDIRIZZO CAP CITTA’ PROVINCIA
CITTA’, DATA CONSEGNA
COGNOME NOME COLL. INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROVINCIA
Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI INFORTUNIO
Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la ns. decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per infortunio, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall’art. 29 co. 1 del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di infortunio.
Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo le verrà corrisposta un'indennità sostitutiva che verrà inserita nell'ultima busta paga.
Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.
Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale segno di accusa di ricevimento.
Cordiali saluti.
FIRMA DATORE
____________________
Per ricevuta, il collaboratore
_______________________
PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
Dopo aver consegnato la lettera di licenziamento alla collaboratrice é necessario portare a termine la procedura di licenziamento seguendo i passaggi indicati di seguito.
1. Elaborare il cedolino di cessazione dal menù Cedolini | inserimento mensile, selezionare a sinistra il mese di cessazione, cliccare il bottone in alto a destra "Data cessazione" indicando poi la data del licenziamento nella finestra visualizzata. Cliccando infine su "Salva cessazione" il programma dà la possibilità di indicare le ore lavorate solo fino alla data di cessazione.
2. Inserire le ore lavorate nel calendario mensile e poi aggiungere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. Per fare ciò é necessario selezionare la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)" da una delle tre righe con menù a tendina poste sotto il calendario mensile. Sotto la colonna "Tempo/Val." vanno indicati il numero di giorni di preavviso previsti dall'art. 40 del Ccnl colf e badanti:
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 30 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario.
Il programma inserirà in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
3. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
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La badante vuole la residenza: cosa fare?
LA BADANTE VUOLE LA RESIDENZA: COSA FARE?
Il contratto di lavoro domestico di badanti conviventi richiede l'obbligo di residenza?
Il termine convivenza nei contratti di colf e badanti si esprime attraverso due concetti principali:
1. la convivenza è caratterizzata da un' alternanza di momenti di riposo a momenti di prestazione lavorativa. Tale caratteristica è conseguenza del fatto che l'oggetto della prestazione è la persona, che può richiedere interventi di cura che cambiano di ora in ora.
2. la convivenza intesa come vincolo di "ospitalità"; la badante è ospite del datore di lavoro e non fa parte del nucleo familiare.
A partire da quest'idea di convivenza possiamo rispondere alla domanda iniziale dicendo che non sussiste l'obbligo di residenza dal datore di lavoro per poter stipulare un contratto di badante convivente. La badante può benissimo mantenere un'altra residenza (italiana) e figurare nel rapporto di lavoro domestico come lavoratrice convivente.
E' invece obbligatorio comunicare l'ospitalità alla pubblica sicurezza entro 48 ore dall'assunzione inviando, via posta A/R oppure via mail con Pec, la cessione di fabbricato, indipendentemente dal fatto che la badante sia comunitaria o extracomunitaria. E' possibile stampare la cessione di fabbricato in automatico registrandosi a webcolf (cliccare qui) come indicato in questo articolo: come fare la cessione di fabbricato.
Quando va necessariamente concessa la residenza alla colf o badante?
Poichè non è possibile comunicare l'iscrizione all'inps del rapporto di lavoro domestico senza indicare un indirizzo di residenza della collaboratrice, ci sono due casi in cui il datore non può sottrarsi nel concedere la residenza alla lavoratrice:
1. la colf o badante non ha altra residenza in Italia.
2. la colf o badante ha ancora residenza dal datore precedente con il quale ha cessato il rapporto.
Va precisato comunque che il datore non può opporsi all'iscrizione all'anagrafe da parte della collaboratrice ma può solo, se non è d'accordo, decidere di non stipulare il contratto.
Il contratto di lavoro domestico di badanti conviventi può essere stipulato con residenza estera della collaboratrice?
Ci sono due casi:
1. colf o badante con residenza presso uno stato dell'unione europea. In tal caso è possibile fare l'assunzione avendo solo un domicilio in un comune italiano ma tale condizione è valida solo per i primi 3 mesi, dopo i quali vige l'obbligo di iscrizione all'anagrafe e la richiesta di residenza in Italia.
2. colf o badante con residenza presso un stato extracomunitario. E' possibile fare l'assunzione avendo solo un domicilio italiano ma si dovrebbe richiedere il nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione, che ha comunque validità per 3 mesi.
Per evitare di fare le pratiche di residenza dopo tre mesi (caso 1) e per evitare di richiedere il nulla osta (caso 2) si consiglia di fare direttamente l'iscrizione all'anagrafe e la residenza dall'inizio del rapporto di lavoro.
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Licenziamento colf in malattia: come fare?
E' POSSIBILE PER IL DATORE DOMESTICO LICENZIARE LA COLF O BADANTE ASSENTE PER MALATTIA?
Per la colf o badante in malattia (certificata dal medico) vige il divieto di licenziamento da parte del datore.
L'art. 27 del Ccnl colf e badanti stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
Il co. 6 dell'articolo poi aggiunge che i periodi suddetti vanno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla ASL competente.
Al superamento del periodo di conservazione del posto il datore può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro magari assumendo nel frattempo una collaboratrice sostitutiva come da procedura spiegata Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?
Ricordiamo inoltre che, anche se i giorni retribuiti di malattia possono già essere terminati da tempo, i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano al 100% all'interno del periodo di conservazione del posto.
COME SI CALCOLA IL COMPORTO DI MALATTIA?
Il Ccnl all'art. 27 co. 5 stabilisce "I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento".
Il periodo per la conservazione del posto di lavoro quindi non riparte da capo per ogni inizio di malattia ma va conteggiata nel suo complesso, come somma di più malattie. Il datore perciò dovrebbe contare il numero di giorni di malattia di cui ha usufruito la collaboratrice nei 365 giorni di calendario precedenti alla malattia in corso (non quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nello specifico, il datore dovrebbe conteggiare quante volte ha indicato nell'inserimento mensile in Webcolf la causale M o MH e se ne deriva un numero di giorni superiore a quello di conservazione del posto il datore può procedere al licenziamento della collaboratrice, (corrispondendo la dovuta indennità sostitutiva di mancato preavviso). Il licenziamento é valido anche se la collaboratrice é ancora in malattia.
Se ad esempio una collaboratrice assunta due anni prima presenta un certificato di malattia al datore, quest'ultimo dovrebbe conteggiare a ritroso se e quanti giorni di malattia sono stati indicati con la causale M nei 365 giorni di calendario precedenti. Se vengono superati i 45 giorni di conservazione previsti dal Ccnl il datore può licenziare la collaboratrice il 46esimo giorno consegnandole a mano, o inviandole con raccomandata, la lettera di licenziamento. Al fine di non avere contestazioni sui giorni é conveniente comunque attendere qualche giorno dopo la scadenza e licenziare ad esempio al 50°-55° giorno.
Riportiamo di seguito un fac-simile di lettera di licenziamento che si può utilizzare. Come vediamo qui sotto dal fac-simile é importante indicare il motivo del licenziamento e cioé il superamento del periodo di comporto in quanto é l'unico caso in cui si può validamente licenziare una collaboratrice che si trova ancora in malattia. L'indicazione della motivazione nelle lettera di licenziamento é importante anche perchè in fase di comunicazione telematica sul sito Inps l'ente non fornisce tra l'elenco delle motivazioni che si possono selezionare quella del "superamento comporto malattia". La natura del licenziamento quindi si potrà evincere solamente dalla lettera consegnata al collaboratore e quando quewst'ultimo terminerà la malattia avrà diritto alla Naspi.
COGNOME NOME DATORE INDIRIZZO CAP CITTA’ PROVINCIA
CITTA’, DATA CONSEGNA
COGNOME NOME COLL. INDIRIZZO
CAP CITTA’ PROVINCIA
Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI MALATTIA
Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la ns. decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per malattia, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall’art. 27 co. 4 del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di malattia.
Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo le verrà corrisposta un'indennità sostitutiva che verrà inserita nell'ultima busta paga.
Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.
Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale segno di accusa di ricevimento.
Cordiali saluti.
FIRMA DATORE
____________________
Per ricevuta, il collaboratore
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PROCEDURA DI LICENZIAMENTO
Dopo aver presentato lettera di licenziamento alla colf o badante per superamento del periodo di comporto di malattia é necessario completare la procedura di licenziamento seguendo i passaggi riportati qui sotto.
1. Elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile e, selezionando a sinistra l'ultimo mese, cliccare il pulsante in alto a destra "Data cessazione" indicando poi la data del licenziamento nella finestra visualizzata. Cliccando infine su "Salva cessazione" il programma dà la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione indicata.
2. Inserire le ore lavorate nel menù Cedolini | inserimento mensile fino alla data di cessazione e poi aggiungere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso selezionando la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)" da una delle tre righe con menù a tendina poste sotto il calendario mensile. Sotto la colonna "Tempo/Val." della riga suddetta é necessario indicare il numero di giorni di preavviso previsti dall'art. 40 del Ccnl colf e badanti:
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 30 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, 15 giorni di calendario.
Il programma inserirà in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
3. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
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Trasformazione contratto colf e badanti a tempo indeterminato
TRASFORMAZIONE CONTRATTO COLF E BADANTI A TEMPO INDETERMINATO
Nel caso il datore desideri continuare il rapporto di lavoro con la colf o badante consigliamo sempre di trasformarlo a tempo indeterminato piuttosto che prorogarlo perchè:
- sono previste precise limitazioni in caso di proroga come spieghiamo nel dettaglio nel nostro articolo Proroga tempo determinato - l'aliquota contributiva a carico del datore é più bassa per i contratti a tempo indeterminato rispetto a quella applicata per i contratti a tempo determinato; - la colf o la badante a tempo indeterminato può essere licenziata senza indicare alcuna motivazione (dando regolare preavviso) al contrario del collaboratore a tempo determinato il quale può essere licenziato, prima della scadenza prefissata, solo in determinati casi. Nel caso di licenziamento illegittimo il datore è tenuto a pagare tutte le mensilità fino alla scadenza prefissata.
TRASFORMAZIONE CONTRATTO COLF E BADANTI A TEMPO INDETERMINATO: PROCEDURA
Per trasformare il contratto da tempo determinato a indeterminato il datore dovrebbe modificare i dati in Webcolf, comunicare la trasformazione all'Inps e redigere una lettera di accordo tra le parti. L'utente può fare tutto ciò seguendo la procedura guidata che trova al menù Cedolini | variazioni contratto.
1- Nel menù suddetto per prima cosa é necessario specificare da che mese e anno si desidera che il contratto sia trasformato a tempo indeterminato.
2- Dopo aver indicato la data, con "Prosegui" si passa alla seconda maschera, relativa al tipo di contratto e all'inquadramento. La pagina è divisa in due colonne: a sinistra vengono visualizzati i dati del rapporto attuali, con la data di fine rapporto prevista in precedenza, mentre a destra è possibile selezionare opzioni diverse in base al tipo di modifica che si desidera effettuare.
Per trasformare il contratto a tempo indeterminato é necessario apporre sulla destra il flag alla voce "A tempo indeterminato" e poi cliccare in alto "Memorizza" per salvare la modifica.
3- Nel caso in cui non ci sia bisogno di modificare altre condizioni contrattuali (orario, livello, paga), si può proseguire fino al passaggio n°4 dove il programma propone la lettera di accordo tra le parti per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
4- Va poi, come vediamo alla maschera 5, comunicata all'Inps la trasformazione del contratto a tempo indeterminatoentro i 5 giorni successivi al termine del contratto determinato. Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
Tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari.
Tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, cliccando il pulsante COMUNICAZIONE INPS - Accesso con SPID/CIE. Dopo aver selezionato tale tipo di comunicazione, va cliccato il pulsante verde "Apri finestra Inps". Verrà così aperta una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati e quindi è necessario sbloccarli oppure cambiare browser di navigazione.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e in seguito é necessario cliccare sul menù Inps a sinistra "Trasformazione" e poi a destra apporre il flag per confermare la trasformazione.
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e in seguito é necessario cliccare sul menù Inps a sinistra "Trasformazione" e poi a destra apporre il flag per confermare la trasformazione.
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione Inps per la trasformazione del contratto selezionando la voce in foto "COMUNICAZIONE INPS-Partnership Webcolf Assindatcolf". Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare la variazione del contratto della colf o badante attraverso Webcolf
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Decreto dignità: cosa cambia per colf e badanti?
Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il c.d. "decreto dignità" che ha modificato la normativa vigente in merito ai contratti a tempo determinato.
Cos'è cambiato per i collaboratori domestici?
1) Il D.L. 87/2018 ha modificato il totale complessivo dei mesi in cui il lavoratore può rimanere a tempo determinato presso lo stesso datore anche come somma di più contratti. In precedenza il totale era di 36 mesi mentre ora si é ridotto a 24.
2) Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 4 volte contro le 5 previste in precedenza. La somma dei mesi di lavoro previsti nel contratto iniziale e le proroghe comunque non deve mai superare i 24 mesi altrimenti il contratto viene trasformato a tempo indeterminato in modo automatico.
3) E' stata reintrodotta la motivazione come condizione necessaria alla stipula del contratto a tempo determinato. La motivazione deve quindi ricondursi a:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o esigenze che derivino dalla necessità di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
La motivazione non é necessaria nei primi 12 mesi del 1° contratto stipulato con la colf o badante quindi il contratto può essere anche prorogato liberamente nei primi dodici mesi ma successivamente, solo in presenza delle condizioni sopra indicate. Nel caso invece di rinnovo del contratto iniziale vanno sempre specificate le motivazioni anche se i 12 mesi non sono ancora intercorsi.
Le nuove disposizioni dettate dal D.L. 87/2018 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ma anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
La norma prevede anche un aumento dei contributi per i datori di lavoro ma grazie anche all'intervento dei sindacati di categoria, la discussione in merito durante l'iter di conversione in legge del decreto, ha portato ad escludere tale aumento per i datori di lavoro domestico.
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Giorni di riposo delle badanti
In merito ai giorni di riposo delle badanti il Ccnl stabilisce agli artt. 14 e 15 quanto segue.
1. "Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero."
Per i collaboratori conviventi, ad esempio, se un collaboratore lavora di norma 7 ore dal lunedì al venerdì significa che il sabato (mezza giornata di riposo) dovrà essere stabilito un orario di lavoro al momento dell’assunzione di massimo 3,5 ore. Solitamente per una collaboratrice convivente che lavora per 54 ore settimanali, si sceglie quindi di stabilire un orario di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato. Poi la collaboratrice potrà riposare e uscire dall'abitazione dell'assistito, per la mezza giornata del sabato (dalle 12.00 in poi) e tutta la domenica, potendo rientrare lunedì mattina. La cosa importante comunque é che la collaboratrice riposi per 36 ore, quindi anche se riposa ad esempio mezza giornata il giovedì (invece del sabato) e invece che le 24 ore della domenica si riposa dalle ore 20:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, il periodo di riposo é stato rispettato. L'orario di riposo quindi può essere stabilito tra le parti, a seconda delle esigenze, con un certo margine di libertà.
Il Ccnl indica inoltre che l'eventuale lavoro svolto dalla collaboratrice durante i riposi va così gestito:
- qualora vengano lavorate le 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la maggiorazione del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato;
- Qualora fosse richiesto dal datore di lavorare la domenica, durante le 24 ore di riposo, le ore verranno retribuite con la maggiorazione del 60% e in più sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente
E' previsto in aggiunta anche un riposo intermedio giornaliero di 2 ore nel caso in cui la badante non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00. Durante tali ore la badante può decidere o meno di rimanere presso l'abitazione del datore di lavoro.
2. "Per i lavoratori non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto la domenica"; anche per loro il riposo domenicale è irrinunciabile e nel caso in cui il collaboratore dovesse lavorare in tale giornata, su richiesta del datore, va corrisposta la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
In merito ai giorni di riposo delle badanti non conviventi il Ccnl stabilisce inoltre che nel caso di assunzione per un numero di ore giornaliere pari a 6 o più ore, con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto in natura (di norma il pranzo) oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. In caso di fruizione in natura del pasto, il tempo utile a tal fine sarà concordato tra le parti e non retribuito quindi non va compreso nell'orario di lavoro.
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Sei uno studio, caf o patronato? Fidelizza il tuo cliente con webcolf!
Sei uno studio, caf o patronato? Fidelizza il tuo cliente con webcolf! Vuoi mantenere il contatto con il tuo cliente che si è iscritto in Webcolf?
Molti patronati, Caf o studi professionali ci hanno chiesto la possibilità che il loro cliente, che necessita di assistenza, possa inviare direttamente a loro una domanda o una richiesta di aiuto e webcolf ha creato una funzione ad hoc.
Se anche tu hai uno studio, caf o patronato, puoi aprire un account webcolf per conto del tuo cliente, che gestirà le buste paga della sua colf, badante o baby-sitter in autonomia, ma potrà dialogare, quando desidera, con te, chiedendoti consigli e appoggiandosi a te in caso di contestazioni, chiusura del contratto, sostituzioni o situazioni problematiche. E' importante tenersi in contatto con la clientela per proporre anche nuovi servizi dimostrando la vostra continua disponibilità. Tale servizio verrà in futuro potenziato dando la possibilità di contattare, anche in modo cumulativo, tutti i clienti collegati al proprio account principale inviando mail o circolari, per avvisare di scadenze o, semplicemente per fare pubblicità di nuovi prodotti o pacchetti.
In questo modo webcolf ti permette di non perdere i contatti con chi ha già usufruito dei tuoi servizi, o con chi ha chiesto consulenza oppure con chi è solamente iscritto al tuo patronato.
Quindi, in sintesi, con l'abbonamento professionale di Webcolf sarà possibile creare nuove registrazioni private che saranno legate al vostro account principale.
Come abilitare questa nuova funzione?
Una volta cliccato al solito link di registrazione https://www.webcolf.com/exec/isapi.dll/?register=1 dovrai mettere il flag sull'opzione sotto "Questa registrazione viene fatta dal patronato/caf/studio per conto di un proprio cliente", dovrai indicare la mail di riferimento del tuo account professionale e il codice utente (esempio 22-12c) e poi cliccare Accedi.
Nel menù Utilità (icona ingranaggio) | Opzioni e configurazioni webcolf, potrai stampare al punto "2. Mantieni i contatti con i tuoi clienti" un modulo da consegnare al nuovo datore di lavoro nel quale indicare le credenziali d'accesso con le quali è stato registrato (ovvero login e password).
Come gestire il rapporto con il nostro cliente registrato?
Chi viene registrato come privato trova nella sua home page appena entra in webcolf con il bottone accedi, la possibilità di contattare via e-mail direttamente lo studio, caf o patronato a cui è collegato cliccando semplicemente il bottone "scrivi". Si aprirà infatti una finestra da completare. Cliccando "invia", il messaggio verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica dello studio, caf o patronato.
Allo stesso modo, anche il caf, lo studio o il patronato, nella sua home page sotto ha la possibilità di vedere tutti i clienti collegati, di entrare nel loro account e di inviare una mail direttamente cliccando i bottoni "collegati" e "scrivi".
E' importante inoltre inserire il logo dello studio, caf o patronato nella propria utenza professionale nel profilo utente che si trova cliccando in alto nel menù a destra sull'icona della sagoma. In questo modo i clienti privati collegati al suo account principale vedranno questo logo nella loro home page, accanto al bottone "scrivi".
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E' possibile assumere come colf un richiedente asilo?
Se il collaboratore che si intende assumere non ha permesso di soggiono ma ha fatto richiesta di asilo politico, il datore può procedere all'assunzione poichè tale motivazione permette di effettuare attività lavorativa; infatti come stabilisce la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 n. 14751: "la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda (...), costituisce permesso di soggiorno provvisorio".
QUANDO E COME EFFETTUARE L'ASSUNZIONE
Secondo la stessa circolare, la richiesta di asilo consente al richiedente di svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente. Il datore quindi può assumere il richiedente asilo come lavoratore domestico ma solo se sono trascorsi 60 giorni dalla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale senza che chi di dovere si sia espresso sulla concessione del relativo permesso richiesto. A tal fine il datore dovrebbe avere un documento che attesta che sono passati 60 gg dalla data della formalizzazione della domanda. Alcune Questure rilasciano una dichiarazione con la data di formalizzazione altrimenti é necessario che il collaboratore rilasci al datore copia dell'ultima pagina della formalizzazione della domanda di protezione da dove si evince la data.
Se sono passati 60 giorni senza alcuna risposta dall'ente preposto il datore può procedere all'assunzione indicando in fase di comunicazione Inps che il collaboratore é in attesa di permesso per "richiedente asilo". Se il datore non si riuscisse a completare l'assunzione sul sito Inps, perchè mancano dei dati come carta d'idenitità o codice fiscale, l'Inps consiglia di rivolgersi fisicamente alla sede più vicina.
SANZIONI
Nel caso in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio (la c.d. ricevuta della verbalizzazione della domanda) anche laddove la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata o non siano ancora trascorsi i 60 giorni dal rilascio della ricevuta, saranno applicate le procedure previste in caso di occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, compreso l'intervento delle forze dell’ordine per la verifica della posizione del cittadino straniero.
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Ore minime settimanali per contratto di colf e badanti
C'È UN NUMERO MINIMO DI ORE SETTIMANALI PER IL CONTRATTO DI COLF E BADANTI?
Molti nostri utenti, che utilizzano Webcolf per gestire il rapporto di lavoro domestico delle loro colf, badanti o baby-sitter, ci chiedono spesso se ci sono delle ore minime settimanali per contratto di colf e badanti.
Il contratto collettivo colf e badanti e le norme vigenti non impongono un numero di ore minime settimanali per contratto di colf e badanti ma fissano, invece, le ore massime: 40 per i non conviventi e 54 per i conviventi.
Ciò significa che è possibile assumere una colf anche per 1 ora alla settimana con le stesse procedure di una colf che si assume a 40 ore settimanali o 54.
Altri utenti, inoltre, ci chiedono se, per i contratti di poche ore settimanali, sia più semplice e meno oneroso gestire le prestazioni lavorative con i voucher e con il libretto di famiglia. Ci sentiamo di sconsigliare per ora l'utilizzo di questa procedura per il settore del lavoro domestico in quanto il libretto di famiglia non è conveniente, nè in termini di trattamento economico, nè in termini di pagamento dei contributi e nemmeno in termini di tempo essendo una procedura complessa, che richiede continue comunicazioni all'inps e che ha un costo più elevato rispetto al normale contratto di iscrizione all'inps.
QUALI SONO LE DIFFERENZE LEGATE AL NUMERO DI ORE SETTIMANALI DEL CONTRATTO DI COLF E BADANTI?
C'è una sostanziale differenza tra i collaboratori che lavorano fino alle 23 ore settimanali e quelli che lavorano più di 23 ore perchè l'inps considera la settimana contributiva completa quella in cui la colf o badante lavora 24 ore o più.
Questo ha conseguenze su vari elementi:
- Se la colf o badante richiede la disoccupazione o la maternità , l'inps, nel conteggio dei requisiti minimi valorizza le settimane in base sempre alle 24 ore. Se, ad esempio, una colf lavora 12 ore a settimana, per poter avere la disoccupazione avrebbe bisogno del doppio delle settimane di una colf che lavora 24 o più ore a settimana.
- Anche la pensione viene calcolata sulle settimane di 24 o più ore contributive. Se le ore sono inferiori il maturato è molto basso.
VINCOLI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Per poter rinnovare il permesso di soggiorno i collaboratori domestici extracomunitari devono ricevere una retribuzione minimna mensile pari all'assegno sociale (nel 2018 453 €) e questo importo deriva anche dal numero di ore settimanali. Non c'è quindi un minimo di ore per il rinnovo, ma una retribuzione minima mensile, che a sua volta viene determinata dall'orario di lavoro.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E CONTRIBUTI
Al datore di lavoroconverrebbe sempre stipulare contratti dalle 25 ore settimanali in su, poichè il contributo orario per un contratto fino a 24 ore settimanali è maggiore: l'aliquota fino alle 24 ore settimanali è più alta e dipende anche dalla paga oraria corrisposta, mentre dalle 25 ore in su l'aliquota è più bassa e fissa.
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