Nel lavoro domestico la corresponsione dell'indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro. Né l’Inps, né la Cassa Colf pagano la malattia di colf e badanti.
L'articolo 27 del CCNL colf e badanti, in merito alla malattia, prevede quanto segue:
1. Oneri del collaboratore
In caso di malattia il lavoratore deve: a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro; b) farsi fare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia; c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
2. Conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.
3. Preavviso, periodo di prova e malattia
In caso di malattia durante il periodo di prova o durante il periodo del preavviso di licenziamento/dimissioni, si sospende la decorrenza degli stessi.
4. Retribuzione della malattia
In caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
Si ricorda che tutti questi calcoli vengono effettuati in automatico da Webcolf indicando il codice M nell'inserimento mensile delle presenze per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi, domeniche o festivi,facendo attenzione a non indicare ore dopo la M.
Esempi di calcolo della retribuzione in caso di malattia
La differenza tra collaboratore convivente e non convivente nel calcolo della malattia sta nel fatto che per il collaboratore convivente la paga di fatto comprende la quota di vitto e alloggio.
A) COLLABORATORE NON CONVIVENTE:
Esempio di collaboratrice con anzianità oltre i due anni e con 2 giorni di malattia già fatti nei 365 giorni precedenti, assunta per 10 ore settimanali a 5 € l'ora.
Il ragionamento è il seguente:
a quanti giorni di malattia ha diritto il collaboratore in base all'anzianità? In questo caso 15 giorni di calendario. Quanti giorni di malattia ha già effettuato negli ultimi 12 mesi? 2 giorni, perciò rimangono a disposizione 13 giorni di malattia retribuita. Si contano 13 giorni consecutivi dal primo giorno di malattia, e vengono pagati i primi tre al 50% e i rimanenti 10 al 100%.
Essendo la malattia in 30esimi é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30:
10 ore settimanali x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 216,67 € di mensile medio : 30 = 7,22 € per i giorni di malattia pieni e 3,61 € per i giorni di malattia carenza (7,22 * 50%).
Nell'esempio, avendo la collaboratrice a disposizione solo 13 giorni percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 3,61 € = 10,83 €
- dal 4° al 13esimo giorno (10 giorni) = 7,22 € al giorno x 10 = 72,20 €.
10,83 + 72,20 = 83,03 € per tutto il periodo di malattia
B) COLLABORATORE CONVIVENTE
Esempio di collaboratrice con anzianità minore di 6 mesi che non ha mai fatto malattia, assunta con orario full-time di 54 ore settiamanali (6 giorni di lavoro a settimana) e un compenso di 1.000 € mensili.
Il ragionamento è il seguente:
quanti giorni di malattia ha diritto il collaboratore in base all'anzianità? In questo caso 8 giorni di calendario. Quanti giorni di malattia ha già effettuato negli ultimi 12 mesi? Nessuno, e quindi ha diritto ancora a 8 giorni di malattia da retribuire. Si retribuiscono quindi i primi tre giorni al 50% e i rimanenti cinque al 100%.
Per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".
Avendo nell'esempio pattuito 1000 € mensili e un orario di 54 ore che si distribuisce in 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
Nell'esempio, avendo la collaboratrice a disposizione solo 8 giorni percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 19,097 € = 57,291 €
- dal 4° all'8° giorno (5 giorni) = 38,1953 € al giorno x 5 = 190,98 €
57,291 + 190,98 = 248,27 € per tutto il periodo di malattia
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Orario di lavoro, straodinari e riposi settimanali
ORARIO DI LAVORO COLF E BADANTI
L'orario di lavoro a tempo pieno di un collaboratore domestico, in base all'art. 14 del CCNL, è di massimo: - 10 ore non consecutive, per un totale di 54 ore nel caso di collaboratori conviventi; - 8 ore non consecutive, per un totale di 40 ore nel caso di collaboratori non conviventi, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana;
Si possono stipulare contratti con un numero inferiore di ore, però va considerato che: - per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in base alle ore contrattuali; - per i collaboratori conviventi la paga mensile rimane fissa anche al variare delle ore settimanali contrattuali; ciò che cambia sono i contributi, che invece si calcolano sempre sulle ore lavorative.
È inoltre possibile assumere un collaboratore in regime di convivenza con contratto part-time 30 ore se ha livello B, BS o C (o nel caso di studenti dai 16 ai 40 anni). In questo caso, l'orario di lavoro deve essere compreso interamente tra le 6.00 e le 14.00, o tra le 14.00 e le 22.00 oppure deve essere di massimo 10 ore non consecutive al giorno per 3 giorni settimanali. Quando un lavoratore convivente viene assunto con contratto part time, la sua retribuzione mensile è fissa; ciò significa che anche se da contratto le ore stabilite sono meno di 30, la retribuzione mensile sarà quella prevista per un lavoratore a 30 ore.
RIPOSI SETTIMANALI COLF E BADANTI
Come previsto dagli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo:
1. Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore (1 giorno e mezzo): la domenica più mezza giornata concordata durante la settimana. Se un collaboratore lavora nelle 12 ore di riposo infrasettimanale la retribuzione oraria deve essere maggiorata del 40% sulla paga di fatto, mentre se di domenica con la retribuzione del 60%. Inoltre, è previsto, nel caso in cui il collaboratore non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00, un riposo intermedio non retribuito di almeno due ore, durante le quali il lavoratore può decidere o meno di rimanere nell'abitazione del datore di lavoro.
2. Per i lavoratori non conviventi il riposo obbligatorio è di 24 ore, ossia un giorno, da godere di domenica.
Il riposo domenicale è irrinunciabile. Nel caso di richiesta di straordinario in tal giorno il collaboratore deve essere retribuito con la paga di fatto maggiorata del 60% e deve essere concesso un giorno di riposo il giorno immediatamente successivo.
Solo nel caso il lavoratore processi una fede religiosa che prevede il riposo in un giorno diversodalla domenica, le parti possono accordarsi di modificare il giorno di riposo. Solo i nquesto caso, non viene corrisposta alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale, perché il giorno di riposo concordato sostituisce a tutti gli effetti la domenica.
Nel caso il collaboratore non convivente lavori per un orario pari o maggiore di 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. Il tempo del pasto, sarà però concordato tra le parti e non retribuito.
CASO PARTICOLARE: il contratto di sostituzione dei riposi della badante principale
Il datore di lavoro può assumere una seconda collaboratrice solo per coprire i turni di riposo della badante principale. In questo caso, si prevede che: a) il livello al quale inquadrare il lavoratore può essere: CS o DS; b) il contratto possa essere stipulato solo per sostituire la collaboratrice prinicipale nei riposi; c) che la retribuzione sia quella indicata nellatabella G, sia che il riposo cada di sabato o di domenica.
LAVORO STRAORDINARIO COLF E BADANTI
Le ore di lavoro richieste oltre l'orario giornaliero previsto sono da retribuire con la paga oraria globale di fatto maggiorata del: -25% se il lavoro viene prestato tra le 6 e le 22; -50% se il lavoro viene prestati tra le 22 e le 6 (notturno straordinario). Se invece si tratta di notturno ordinario (20% di maggiorazione); -60% se il lavoro viene prestato di domenica o durante la festività; -40% se il lavoro viene prestato da un collaboratore convivente durante la mezza giornata di riposo infrasettimanale; -10% se il lavoro viene prestato da un collaboratore non convivente per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 nella fascia oraria 6.00 - 22.00.
Le ore di straordinario, tranne nel caso di emergenza, devono essere richieste con 1 giorno di preavviso.
CALCOLO LAVORO STRAORDINARIO COLF E BADANTI, CONVIVENTI E NON CONVIVENTI
La maggiorazione in caso di straordinario va calcolata sulla paga globale di fatto. In caso di collaboratore convivente la paga di fatto non corrisponde alla paga oraria totale concordata, come invece è previsto per i collaboratori non conviventi, ma risulta dalla somma della paga oraria totale più la quota oraria di vitto e alloggio. Quindi: 1. per un collaboratore non convivente con paga oraria totale di 6,00 euro, lo straordinario verrà calcolato moltiplicando 6 euro per la percentuale di maggiorazione. (es. 6,00 x 50%); 2. per un convivente con paga mensile di 827,44 euro per un contratto di 54 ore settimanali invece la procedura è la seguente: data la paga oraria: euro 827,44 : (54 ore settiman. x 4,3334 settimane medie in un mese)= euro 3,53 paga oraria
data la quota oraria vitto e alloggio: 5,31 euro giornalieri di vitto e alloggio x 26 giorni lavorativi medi mensili=138,06 euro mensili di vitto e alloggio 138,06 : (54 ore sett x 4,3334 set medie in un mese)= 0,59 euro quota di vitto e alloggio oraria
data la paga di fatto: 3,53 euro paga oraria + 0,59 euro quota vitto e alloggio oraria= 4,12 euro paga di fatto
lo straordionario si calcola: paga di fatto x la percentuale di maggiorazione e quindi:
4,12 paga di fatto per la percentuale di maggiorazione per il numero di ore lavorate. Ad esempio per 4 ore di lavoro festivo, che va pagato al 60%: (4,12 x 60%) x 4 ore= 6,60 euro di paga di fatto maggiorata del 60% x 4 ore=26,40 euro lavoro festivo.
Questi calcoli vengono effettuati in automatico da Webcolf.
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Il lavoro notturno
Il lavoro notturno di una badante
Se la prestazione lavorativa si svolge tra le 22.00 e le 6.00 il lavoro deve essere considerato notturno. Il CCNL, all'art. 14, prevede che debba essere corrisposto al lavoratore una maggiorazione del 20% per il lavoro ordinario mentre, se si tratta di lavoro straordinario, tale percentuale sale al 50%.
Nel programma WebColf dovrà essere segnata la sigla xNy dove al posto di x si indicano le ore di lavoro totali della giornata comprese le ore di notturno, N sta per lavoro notturno e y corrisponde al numero di ore di lavoro notturno. Quindi, se, ad esempio, la colf lavora 8 ore di cui 5 di notturno dovrà indicare 8N5 per avere la maggiorazione corretta. Esistono comunque delle eccezioni nel caso di esclusivo lavoro notturno di semplice attesa o assistenza. Per i collaboratori che svolgono esclusivamente assistenza o presenza notturna, il rapporto viene così regolato:
1. Assistenza esclusivamente notturna :
Si prevede che la collaboratrice assista una persona, autosufficiente o meno, durante la notte nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 8 e in caso di bisogno renda delle prestazioni di cura. In tal caso la lavoratrice può essere inquadrata al livello Bs (badante persona autosufficiente), Cs (badante persona non autosufficiente senza diploma specifico) o Ds (badante persona non autosufficiente con diploma specifico) e verrà retribuita con il mensile previsto dalla tabella D del CCNL. Il riposo consecutivo fissato è di 11 ore ogni 24 ore. Di prassi, inoltre, l'orario previsto è 9 ore dal lunedì al sabato e la domenica notte riposo per un massimo di 54 ore lavorative. Per i non conviventi sussiste comunque l'obbligo della corresponsione della cena, della prima colazione e di un'idonea sistemazione per la notte. Per questo motivo comunque la gestione con webcolf è da considerarsi sempre in regime di convivenza.
2. Prestazioni esclusivamente d'attesa :
Il collaboratore che viene assunto per mera presenza notturna e non per assistenza continua va retribuito con la paga indicata in tabella E del CCNL collaboratori domestici qualora la sua prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore8. In questo caso va garantito il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Qualora vengano richieste prestazioni diverse dalla presenza le ore lavorate devono essere pagate con la retribuzione prevista per i collaboratori non conviventi (tabella C del CCNL) con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitamente al tempo effettivamente impiegato.
Sia per il caso 1 che il caso 2 l'assunzione deve risultare da atto scritto e scambiato tra le parti e nel caso 1 deve essere specificata anche l'ora di inizio e di cessazione dell'assistenza.
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Inquadramento
Inquadramento di colf e badanti
L'art. 9 del contratto collettivo colf e badanti classifica i collaboratori domestici in alcuni livelli in base alle mansioni, al titolo di studio conseguito e all'esperienza posseduta. L'inquadramento del collaboratore va scelto in base alle mansioni prevalenti.
Di segutio indichiamo i livelli di inquadramento previsti dal Ccnl:
CATEGORIA DI INQUADRAMENTO
MANSIONI
LIVELLO A
Assistente familiare generico non addetto all'assistenza, sprovvisto di esperienza professionale, che svolge le proprie mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili: - Addetto esclusivamente alle pulizie della casa. - Addetto esclusivamente alla lavanderia. - Aiuto di cucina. - Stalliere. - Assistente ad animali domestici. - Addetto innaffiatura ed aree verdi. - Operaio comune. Svolge piccoli interventi di manutenzione e pulizie. Nel caso di svolgimento di più mansioni tra quelle elencate, il livello di inquadramento corretto è il livello B.
LIVELLO AS
Addetto esclusivamente alla compagnia di persone adulte autosufficienti, senza effettuazione di alcun'altra prestazione di lavoro.
LIVELLO B
Assistente familiare che, in possesso della necessaria esperienza, svolge con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: - Collaboratore generico polifunzionale. - Custode di abitazione privata. - Addetto alla stireria. - Cameriere. - Giardiniere. - Operaio qualificato: addetto alla manutenzione con interventi anche complessi. - Autista. - Addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore. - Addetto a mansioni plurime: pulizie, riassetto casa, addetto cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici etc.
LIVELLO BS
Assistente di persone autosufficienti o bambini (baby sitter), comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti.
LIVELLO C
Assistente familiare che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, opera con totale autonomia e responsabilità. Profilo: Cuoco.
LIVELLO CS
Assistente di persone non autosufficienti (non fomato), comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti.
LIVELLO D
Assistente familiare che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricopre specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: - Amministratore dei beni e del patrimonio di famiglia. - Maggiordomo: mansioni di coordinamento e gestione dell'ambito familiare. - Governante: mansioni di coordinamento attività di lavanderia, di cameriere, di stiro, etc. - Capo cuoco. - Capo giardiniere: mansioni di gestione e coordinamento attività di cura aree verdi e manutenzione. - Istitutore: mansioni di istruzione/educazione dei componenti del nucleo familiare.
LIVELLO DS
Assistente (formato) di persone non autosufficienti comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. - Direttore di casa: mansioni di coordinamento e gestione relative a tutte le esigenze connesse all'andamento di casa. - Assistente familiare educatore formato per progetti di inserimento nei rapporti sociali di persone con disabilità psichica o con disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Va poi precisato che:
1. per persona autosufficiente si intende un soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e della vita di relazione;
2. Per collaboratore in possesso di diploma s'intende che il lavoratore deve aver ricevuto una formazione (in Italia o all'estero) nel campo relativo alla propria mansione di minimo 500 ore e un diploma di attestazione.
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Assunzione minori, studenti e persone legate da vincolo di parentela
1. Assunzione minori
La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 e le altre leggi successive di modifica in materia di tutela del minore, come ad esempio la n. 296 del 27/12/2006, prevedono alcuni obblighi per il datore di lavoro che assume minorenni che, se non vengono rispettati, possono comportare sanzioni.
La disciplina distingue nella categoria "minori" le seguenti sottocategorie: - bambini: che non hanno compiuto i 16 anni e che sono soggetti all'obbligo scolastico; - adolescenti: compresi dai 16 ai 18 anni che non sono più soggetti all'obbligo scolatisco.
Rimangono esclusi dalle norme di tutela dei minori, però, gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: - servizi domestici in ambito familiare; - prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
L'art. 26 del CCNL dei collabortori domestici, rinnovato il 28 settembre 2020, ammette l'assunzione di minori adolescenti a patto che:
1. i soggetti abbiano almeno 16 anni compiuti; 2. l'ammissione al lavoro non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico e sia compatibile con la tutela della salute; 3. i soggetti non siano addetti al lavoro notturno; 4. venga rilasciata da parte dei genitori o di chi esercita la potestà, una dichiarazione scritta di consenso, oppure, nella lettera di assunzione, venga prevista una sezione apposita, che sarà compilata dai genitori.
Per quanto riguarda l'idoneità lavorativa del dipendente, che nel settore privato deve essere certificata dal medico del lavoro, nulla è specificato per i lavoratori domestici.
Quando però si assume un lavoratore minorenne, al fine di tutelare maggiormente il datore di lavoro, consigliamo di far fare una visita medica al lavoratore, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione richiesta; la visita dovrà essere effettuatapresso un medico del servizio sanitario nazionale (come il medico di base). Sarebbe consigliabile, inoltre, ripetere la visita ad intervalli non superiori ad un anno, in modo da accertare l'idoneità anche durante il rapporto di lavoro.
Come precisato nel Ccnl, infatti, il datore di lavoro è tenuto a particolare cura del lavoratore minorenne, per lo sviluppo della sua personalità professionale, morale e fisica.
2. Assunzione lavoratori studenti
Il Ccnl del lavoro domestico prevede che gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo stato, ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.
Essi devono essere inquadrati nelle categorie B, BS o C e pagati con la retribuzione mensile indicata nelle tabelle annuali per i rapporti a tempo parziale. Tale orario deve comunque essere contenuto interamante: - tra le 6 e le 14; - tra le 14 e le 22; - nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni alla settimana.
Le prestazioni che eccedono l'orario concordato poi verranno retribuite con la maggiorazione prevista dall'art. 16 del contratto se collocate fuori dalla fascia oraria precedentemente individuata. Al contrario, se all'interno della stessa fascia verranno retribuite con la stessa retribuzione oraria di fatto.
3. Esistenza vincolo di parentela tra datore e collaboratore
Qualora sussistano vincoli di parentela tra datore di lavoro e collaboratore si presume che le prestazioni siano rese per motivi di affetto e non come conseguenza di un rapporto lavorativo. Vi è quindi una presunzione di gratuità. Ciò però non esclude che sia possibile instaurare un rapporto di lavoro assicurabile tra i due contraenti parenti o affini. L'assicurazione è possibile con provata esistenza del rapporto lavorativo e non affettivo. Tale prova di esistenza può ritenersi acquisita con la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata dai due interessati, salva la facoltà dell'inps di accertare il vincolo di subordinazione. L'ente stesso, infatti, stabilisce una valutazione caso per caso in base alla situazione, al grado di parentela e di convivenza o meno. Spetta quindi al collaboratore e al datore dimostrare l'esistenza di tale vincolo di subordinazione. Solitamente è prova il pagamento della retribuzione mediante bonifico o assegno, ovvero tramite mezzi certificati e rintracciabili.
C'è da sottolineare però che il contratto di lavoro tra coniugi, parenti o affini, è ammesso sempre nei seguenti casi: 1. assistenza a ciechi civili; 2. assistenza ad invalidi che beneficiano dell'indennità di accompagnamento; 3. perpetue a servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico; 4. prestazioni rese a favore di componenti di comunità familiari religiose o militari; 5. assistenza a mutilati e invalidi civili.
Per quanto riguarda le particolarità la giurisprudenza prevede che: - non è configurabile un rapporto di lavoro domestico tra coniugi o conviventi more uxorio (tranne nei casi sopracitati); - le prestazioni domestiche in favore di parenti o affini di 1°grado, indipendentemente dalla convivenza o meno, sono considerate prestate per motivi affettivi. Ci sono comunque delle eccezioni, ad esempio se la nonna, collaboratrice domestica, si dimette dal suo attuale lavoro perchè decide di fare la babysitter al nipote nato e viene per questo retribuita dal figlio, che diviene suo datore di lavoro. - In caso di affini o parenti di 2° e 3° grado non conviventi la presunzione di gratuità si attenua ed è possibile assicurare il rapporto se sussistono i vincoli di subordinazione mentre normalmente non vi è subordinazione in caso di convivenza.
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Tempo determinato o indeterminato
Anche nel lavoro domestico è possibile assumere un collaboratore a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Motivazione del contratto
Fermo restando che il contratto di lavoro di regola viene stipulato a tempo indeterminato, è comunque possibile instaurarlo anche a termine per alcune ragioni, in particolare per:
- esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; (esigenze temporanee e oggettive); - sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto di lavoro per motivi familiari; - sostituire lavoratori in malattia, infortunio, maternità o che usufruiscono di diritti istituiti per la tutela dei minori, e che sono assenti ma in periodo di conservazione del posto di lavoro; - sostituire lavoratori in ferie;
Atto scritto
Per avere efficacia tale tipo di contratto deve risultare da atto scritto nel quale devono essere espresse le motivazioni di tale scelta. ll datore è tenuto a consegnare copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto. La mancanza di forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine e, di conseguenza, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Proroga e trasformazione
È comunque possibile prorogare il contratto o trasformarlo a tempo indeterminato.
[aggiornamento del 16 luglio 2018 con il D.L. n. 87 del 12 Luglio 2018] La proroga è permessa a queste condizioni:
- solo nel caso la durata del contratto iniziale sia inferiore ai 24 mesi (2 anni); - per un massimo di 4 volte
Prosecuzione del contratto
Se il lavoro continua di fatto oltre il termine fissato o viene successivamente prorogato il datore di lavoro è obbligato a corrispondere una maggiorazione del 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Comunque, se il lavoro continua oltre il 30° giorno, in caso di contratti di massimo 6 mesi, e oltre il 50° giorno in caso di contratti oltre i 6 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato. Qualora, inoltre, per effetto di successione di contratti con le stesse mansioni, il rapporto di lavoro tra stessi contraenti abbia superato i 3 anni comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Intervallo tra due contratti a tempo determinato
Inoltre tra due o più contratti a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso collaboratore l'intervallo minimo previsto è di 10 giorni, per i contratti di massimo 6 mesi e di 20 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Determinato o indeterminato?
Per quanto riguarda i collaboratori domestici è preferibile stipulare contratti a tempo indeterminato per i seguenti motivi:
- per i tempi indeterminati ( o per i tempi determinati con motivazione sostituzione) i contributi sono più bassi; - il datore di lavoro può licenziare la propria colf o badante senza motivo dando regolare preavviso (o pagando l'indennità sostitutiva) mentre, con il contratto a tempo determinato non è possibile licenziare la lavoratrice prima del termine,e , nel caso di licenziamento illegittimo il datore è tenuto a pagare tutte le mensilità fino alla scadenza prefissata; - il datore non deve fare alcuna pratica per proroghe e/o trasformazioni del rapporto.
I contratti a tempo determinato sono preferibili solo in caso di sostituzione di collaboratori il cui periodo di assenza è già stabilito (per es. ferie, aspettativa, maternità).
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Contratto colf e badanti 2013
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E BADANTI decorrenza 1 luglio 2013
Art. 1 (Sfera di applicazione) 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: - FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, - DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. 2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. 3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.
Art. 2 (Inscindibilità della presente regolamentazione) 1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 (Condizioni di miglior favore) 1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4 (Documenti di lavoro) 1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Art. 5 (Assunzione) 1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 (Contratto individuale di lavoro - lettera di assunzione) 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche: a) data dell'inizio del rapporto di lavoro; b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria; c) durata del periodo di prova; d) esistenza o meno della convivenza; e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro; f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione; g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma; i) retribuzione pattuita; I) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte); m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali; n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali; o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale. 2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Art. 7 (Assunzione a tempo determinato) 1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni; 4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 (Lavoro ripartito) 1. E' consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa. 2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa. 3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori. 4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore. 5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate. 6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti comporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.
Art. 9 (Permessi per formazione professionale) 1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. 2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate. 3. E' esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione.
Art. 10 (Inquadramento dei lavoratori) 1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito super: Livello A Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili:
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. AI compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione. Livello A super Profili: a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Livello B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza; b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. Livello B super Profilo: a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Profilo: a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. Livello C super Profilo: a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare; b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. Livello D super Profili: a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa. Note a verbale 1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. 2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione. 3) La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Art. 11 (Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona) 1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte. 2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. 3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 12 (Prestazioni esclusivamente d'attesa) 1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. 2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. 3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
Art. 13 (Periodo di prova) 1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli. 2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. 3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato. 4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
Art. 14 (Riposo settimanale) 1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma. 2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica. 3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. 4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Art. 15 (Orario di lavoro) 1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: - 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; - 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. 2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall'art. 16. 3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa. 4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. 5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. 6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall'art. 16. 7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro. 8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative sarà concordato fra le parti e non retribuito. 9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella G comprensiva delle maggiorazioni previste.
Art. 16 (Lavoro straordinario) 1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero. 2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. 3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata: - del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; - del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; - del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17. 4. Le ore di lavora prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%. 5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. 6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
Art. 17 (Festività nazionali e infrasettimanali) 1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: - 1º gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1º maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1º novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione. 2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa. 3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. 4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Art. 18 (Ferie) 1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. 2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute. 3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. 4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8. 5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. 6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. 8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4. 9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. 10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. 11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali. Chiarimento a verbale. I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Art. 19 (Sospensioni di lavoro extraferiali) Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Art. 20 (Permessi) 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all'art. 15, comma 2; - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato. 2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti. 3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2º grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. 4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l'adempimento degli obblighi di legge. 5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti 6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.
Art. 21 (Assenze) 1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l'art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l'art. 28. 2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all'indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall'art. 6, lettera e del presente contratto.
Art. 22 (Diritto allo studio) 1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro. 2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 23 (Matrimonio) 1. In caso di matrimonio spetta ai lavoratori un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. 2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. 3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio. 4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Art. 24 (Tutela delle lavoratrici madri) 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all'art. 39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate. Dichiarazione a verbale Le Organizzazioni Sindacati dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto dalla convenzione OIL n. 189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni. Dichiarazione a verbale Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato dalla Convenzione OIL n. 189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro domestico.
Art. 25 (Tutela del lavoro minorile) 1. Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16. 2. E' ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico. 3. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore. 4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per io sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Art. 26 (Malattia) 1. in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro. 4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Art. 27 (Tutela delle condizioni di lavoro) 1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita. 2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle attrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici. 3. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito documento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore - Ebincolf.
Art. 28 (Infortunio sul lavoro e malattia professionale) 1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario. 2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. 3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine. 5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza. 6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale. 7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 8. L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.
Art. 29 (Tutele previdenziali) 1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza. 2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro. 3. E' nullo ogni patto contrario.
Art. 30 (Servizio militare e richiamo alle armi) Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art. 31 (Trasferimenti) 1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima. 2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo. 3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro. 4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 32 (Trasferte) 1. Il lavoratore convivente di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. 2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Art. 33 (Retribuzione e prospetto paga) 1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. 2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci: a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione; b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36; c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo. 3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali. 4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 34 (Minimi retributivi) 1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Art. 35 (Vitto e alloggio) 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso. 2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. 3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Art. 36 (Scatti di anzianità) 1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. 2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. 3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Art. 37 (Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio) 1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno. 2. La Commissione verrà a tal fine convocata dai Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. 3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1º gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.
Art. 38 (Tredicesima mensilità) 1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto. 2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. 3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 39 (Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso) 1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario. 2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità. 3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. 4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. 5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore. 6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. 7. in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. 8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso. 9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento. 10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell'art. 4, comma 17 e seguenti della legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.
Art. 40 (Trattamento di fine rapporto - T.F.R.) 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. 2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato. 3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 ai 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria. 4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore: 1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958: a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità; b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità; 2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974: a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità; b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982: a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità. B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali: 1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità; 2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità; 4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R. 5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 41 (Indennità in caso di morte) 1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado e agli affini entro il 2º grado. 2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. 3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
Art. 42 (Permessi sindacali) 1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno. 2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 43 (Interpretazione del contratto) 1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 45. 2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 44 (Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo) 1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto. 2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all'unanimità. 3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 34, 35 e 37.
Art. 45 (Commissione paritetica nazionale) 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 47 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto. 2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all'art. 43: a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS. territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto. 3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto. 4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 44.
Art. 46 (Commissioni territoriali di conciliazione) 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, le parti esperiranno, prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato. 2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 2113, 4º comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
Art. 47 (Ente bilaterale Ebincolf) 1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per l'altro 50%, da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. 2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni: a) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare: - la situazione occupazionale della categoria; - le retribuzioni medie di fatto; - il livello di applicazione del c.c.n.l. nei territori; - il grado di uniformità sull'applicazione del c.c.n.l. e delle normative di legge ai lavoratori immigrati; - la situazione previdenziale e assistenziale della categoria; - i fabbisogni formativi; - le analisi e le proposte in materia di sicurezza; b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
Art. 48 (Contrattazione di secondo livello) 1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente c.c.n.l. potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane. 2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l'Ebincolf, con la presenza e l'accordo di tutti i soggetti firmatari il presente c.c.n.l. 3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie: i. indennità di vitto e alloggio; ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale. 4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale Ebincolf.
Art. 49 (Cas.sa.Colf) 1. Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. 2. La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.
Art. 50 (Fondo Colf) 1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf. 2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi del successivo art. 52 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli 44 e seguenti.
Art. 51 (Previdenza complementare) 1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto. 2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 52 (Contributi di assistenza contrattuale) 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti. 2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore. 3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 53 (Decorrenza e durata) 1. Il presente contratto decorre dal 1º luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. 2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio. 3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1º biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
Chiarimenti a verbale 1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile. 2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia). 3) Quando nel contratto viene usata l'espressione giorni lavorativi si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie). 4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero. 5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti. 6) le Parti Sociali prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L'aggiornamento retributivo di cui all'articolo 37 del presente c.c.n.l. verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.
Tabella G (valori orari 2013) CS7,14 DS8,61 Allegati: - regolamento lavoro
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Rinnovo del contratto colf e badanti: novità 2013
Dal primo Luglio, con il rinnovo del contratto nazionale colf e badanti, entrano in vigore le nuove leggi che regolamentano il rapporto di lavoro domestico. Il nuovo contratto è stato modificato in alcuni punti e perfezionato in altri. Per la lettura del ccnl completo si veda questo link: Notizie-flash/nuovo-contratto-collettivo-colf-e-badanti-21-05-2013.html
Queste sono le principali novità:
1) art. 14 (riposo settimanale) : il contratto rinnovato prevede che: a) il riposo settimanale per i collaboratori conviventi sia di 36 ore (24 ore di domenica e le altre 12 durante la settimana). Se il collaboratore lavora durante le 12 ore la maggiorazione è del 40% a meno che il riposo non sia recuperato in un altro giorno della settimana; b) il riposo settimanale dei non conviventi è solo di 24 ore da godere di domenica;
2) art. 15 (orario di lavoro) : viene introdotta la possibilità da parte di un datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (livello CS o DS) di poter assumere una collaboratrice, convivente o meno, da inquadrare a livello CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite con la tabella G del contratto, che per il 2013 prevede un importo orario di 7,14 euro per il livello CS e 8,61 per il livello DS;
3) art.19 (sospensioni di lavoro extraferiali) : viene data la possibilità ai collaboratori domestici di poter richiedere, per motivi gravi e documentati, la sospensione del lavoro senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore può convenire o meno con la richiesta.
4) art. 23 (matrimonio) : il congedo di matrimonio potrà essere fruito anche non in conicidenza della data dell'evento ma comunque entro 1 anno e sempre se il matrimonio sia stato contratto durante il medesimo rapporto di lavoro.
5) art. 24 (tutela delle lavoratrici madri) : nonostante rimanga il divieto di licenziare la collaboratrice madre fino al terzo mese dopo la nascita del bambino (tranne che per giusta causa), il nuovo contratto prevede che nel periodo del congedo di maternità le dimissioni rassegnate della collaboratrice siano valide solo se convalidate. La lavoratrice madre nel caso di dimissioni nel periodo in vige il divieto del licenziamento non è tenuta al preavviso.
6) art. 26 (malattia) : il periodo di conservazione del posto di lavoro viene aumentato del 50% in caso di malattia oncologica documentata dalla competente ASL.
7) art. 27 (tutela delle condizioni di lavoro) : il datore di lavoro deve informare il collaboratore degli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi all'uso delle attrezzature e all'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologico. Tali informativa si realizzerà all'atto delle individuazioni delle mansioni (o variazione mansioni) mediante la consegna di un apposito documento elaborato dall'ente bilaterale del settore (ebincolf)
8) art. 33 (retribuzione e prospetto paga) : nel nuovo contratto viene specificato che la dichiarazione dell'ammontare delle somme erogate dell'anno (dichiarazione sostitutiva cud) va rilasciata dal datore entro 1 mese prima dalla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
9) art. 39 (risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso) : le dimissioni devono essere convalidate. Le tre modalità valide sono: a) presso la Direzione Territoriale del Lavoro; b) presso il Centro per l' Impiego; c) sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sede (ricevuta telematica di comunicazione inps di cessazione).
10) chiarimenti a verbale: vengono definiti gli aumenti per i prossimi anni: un aumento dei minimi retributivi di euro 7 a partire da gennaio 2014, di euro 6 a partire da gennaio 2015 e di euro 6 a partire da gennaio 2016 per i collaboratori conviventi inquadrati nel livello BS e aumento proporzionale per gli altri livelli.
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Inps: ricezione dei mav cartacei
Con il messaggio n. 10289 del 26 giugno 2013 l'inps rende noto che sul portale dell'ente è disponibile, per i datori di lavoro domestico, una nuova funzionalità che consente di esprimere la volontà di ricevere o meno i MAV cartacei dall'inps al domicilio del datore di lavoro.
Nel caso quindi degli utenti di webcolf, che utilizzano la richiesta massiva o l'elaborazione on line dei bollettini, che corrispondono ai cedolini elaborati con il programma, i datori possono scegliere di non ricevere più il mav via posta.
La volontà di ricevimento dei mav cartacei può essere espressa: a) all'atto, della comuncazione dell'assunzione, ossia l'iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro b) al momento della variazione del rapporto di lavoro utilizzando i servizi dedicati al lavoro domestico disponibili sul sito www.inps.it, sezione serivizi on line. Nel programma si può accedere direttamente a questa sezione mediante codice pin entrando nel menù assunzione, comunicazioni inps servizi al cittadino o servizi alle aziende |servizi di rapporto di lavoro domestico | iscrizione (le le nuove assunzioni) o variazione (per i rapporti già in essere). Nel questionario si trova l'opzione relativa al ricevimento mav.
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Ipotesi rinnovo CCNL colf e badanti del 21.05.2013
Il 21.05.2013 Fidaldo, Domina e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL lavoro domestico, scaduto il 28 febbraio 2011 che interessa circa un milione di lavoratori del settore.
Il nuovo contratto ha una durata triennale con decorrenza dal 01 luglio 2013 e la firma definitiva avverrà in sede ministeriale entro il mese di giugno.
Sono state definiti gli aumenti economico per il 2014, 2015 e 2016 oltre a diverse novità anche nella parte normativa.
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