Cessazione del rapporto domestico per morte del datore di lavoro: cosa cambia?
In caso di decesso del datore di lavoro domestico, va comunicato all'INPS la chiusura del rapporto di lavoro domestico di badanti, colf o baby-sitter.
Con il Messaggio n. 1972 dell’11 giugno 2026, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative sulla gestione delle deleghe e sulla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico quando il datore di lavoro è deceduto.
La novità principale è che non è più possibile inserire una nuova delega dopo il decesso del datore di lavoro domestico. Tuttavia, l’INPS ha previsto alcune modalità alternative per permettere agli eredi o agli intermediari autorizzati di comunicare correttamente la cessazione.
Se esiste già una delega attiva: cosa può fare l’intermediario
Se, prima del decesso, il datore di lavoro aveva già delegato un intermediario autorizzato, anche la delega era nello stato “in attivazione”, l’intermediario può procedere con la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico. In questo caso, la cessazione deve essere comunicata entro 60 giorni dalla data del decesso del datore di lavoro.
Trascorso questo termine, il rapporto di lavoro viene comunque chiuso d’ufficio dall’INPS.
Se non c’è una delega attiva: chi può comunicare la cessazione
Quando non esiste una delega già attiva, la comunicazione di cessazione può essere effettuata dall’erede del datore di lavoro deceduto. L’INPS precisa che, per procedere alla chiusura del rapporto domestico, è sufficiente la richiesta anche di uno solo degli eredi.
L’erede può scegliere tra diverse modalità operative:
1 - Comunicazione tramite PIN telefonico e Contact Center INPS
La prima possibilità prevista dall’INPS è che l’erede utilizzi un apposito PIN telefonico per attivare i servizi dispositivi tramite il Contact Center Multicanale. Per generare il PIN telefonico, l’erede deve accedere al sito INPS con la propria identità digitale, ad esempio SPID, CIE o CNS, ed entrare nell’area personale MyINPS. Una volta generato il PIN, potrà contattare il Contact Center Multicanale e richiedere l’inserimento della cessazione del rapporto di lavoro domestico.
2- Comunicazione tramite PEC alla sede INPS competente
In alternativa, la cessazione può essere richiesta tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente. Questa modalità è utile quando l’erede preferisce inviare direttamente la documentazione all’Istituto oppure quando decide di farsi assistere da un intermediario abilitato.
L’erede può incaricare un intermediario abilitato?
Sì. L’erede può rivolgersi a un intermediario autorizzato conferendogli apposita delega. In questo caso, l’intermediario, munito della delega dell’erede, può chiedere all’INPS la chiusura del rapporto di lavoro domestico e la relativa ricevuta, inviando la richiesta tramite PEC alla sede INPS territorialmente competente.
Per la richiesta è possibile utilizzare:
- il modulo INPS AP17, cioè la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che può essere scaricata qui oppure una analoga dichiarazione firmata dall'erede;
- copia del documento d’identità dell’erede.
Webcolf può gestire la pratica di cessazione?
Sì. L’erede può incaricare Webcolf per la gestione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico in caso di decesso del datore di lavoro.
Webcolf, in qualità di intermediario abilitato e mediante la collaborazione con Assindatcolf, può assistere l’erede nella predisposizione della documentazione necessaria e nell’invio della richiesta alla sede INPS competente. Questa soluzione consente di gestire correttamente la pratica, evitando errori nella compilazione dei documenti o nell’invio della comunicazione.
Quali documenti servono per chiudere il rapporto domestico tramite webcolf?
Webcolf, al fine di procedere, richiede oltre al modulo AP17:
- il documento d'identità dell'erede.
- la delega dell'erede.
- la ricevuta Inps di assunzione o pagoPa versato per leggere il codice del rapporto.
- l'autodichiarazione messa a disposizione da Webcolf.
Quali sono gli altri obblighi degli eredi?
Si ricorda che oltre alla comunicazione all'INPS gli eredi hanno l'obbligo di comunicare l'interruzione del rapporto, con una lettera di licenziamento, anche alla badante, colf o baby sitter. La comunicazione non deve essere fatta immediatamente dopo il decesso con risoluzione immediata del rapporto ma può prevedere anche un ulteriore breve periodo lavorativo aggiuntivo tempo (massimo 60 giorni) utile perchè il lavoratore domestico assista la famiglia nel disbrigo delle ultime pratiche conseguenti alla scomparsa del datore di lavoro.
Precisiamo che comunque nella comunicazione di licenziamento gli eredi devono corrispondere il preavviso come indennità sostitutiva in alternativa al preavviso lavorato.
Conclusioni:
In caso di decesso del datore di lavoro domestico, la cessazione del rapporto con colf, badante o baby-sitter deve essere gestita seguendo le nuove indicazioni INPS. Se esisteva già una delega attiva, l’intermediario può comunicare la cessazione entro 60 giorni. Se invece non era presente una delega, l’erede può attivarsi tramite Contact Center con PIN telefonico oppure inviare la richiesta via PEC alla sede INPS competente.