Assunzione con pausa estiva della collaboratrice domestica

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Vi sono situazioni in cui il datore di lavoro ha la necessità di assumere una collaboratrice domestica con un rapporto che si sospende periodicamente in un determinato periodo dell'anno.

L'esigenza più frequente è quella di sospendere la prestazione lavorativa del proprio collaboratore (colf, badante o baby sitter) per uno o tutti i mesi estivi durante i quali il datore di lavoro si trasferisce in una casa vacanze e non abbia più bisogno di assistenza dei bambini o delle pulizie presso l'abitazione principale.

Considerato che si tratta di una esigenza nota, si consiglia di trovare un accordo già in fase di accordo prima dell'assunzione così da inserire una specifica previsione nel contratto di assunzione.

La frase da inserire nel contratto di assunzione potrebbe essere quindi la seguente, considerando, ad esempio, un rapporto di convivenza, 54 ore settimanali:

 "ORARIO DI LAVORO
L'impegno lavorativo avrà la seguente, sotto elencata, distribuzione giornaliera:

Giornata 

Pausa Totale ore retribuite
Giorno Dalle Alle  
Lunedì 14:00 16:00 10,00
Martedì 14:00 16:00 10,00
Mercoledì 14:00 16:00 10,00
Giovedì 14:00 16:00 10,00
Venerdì 14:00 16:00 10,00
Sabato - - 4,00
Domenica - - 0,00


Il rientro a lavoro dopo il giorno di riposo è fissato per Domenica alle ore 22:00.
Le parti per l'instaurazione di rapporto a part-time di tipo verticale: il lavoratore svolga le proprie mansioni per il periodo dal 15 settembre al 15 giugno di ogni anno, sospendendosi automaticamente per il periodo 16 giugno - 14 settembre. Il part-time quindi prevede 54 ore settimanali, 234 ore mensili e dunque 2106 ore annue, escludendosi dal calcolo i 3 mesi di sospensione.
Nei rapporti di lavoro a tempo pieno si ricorda che la legge prevede che la distribuzione dell'orario di lavoro possa essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, salvo congruo preavviso. "

Prevedere tale opzione in sede di stipula contrattuale è particolarmente importante: il datore di lavoro non può infatti obbligare, in corso di rapporto, il collaboratore ad accettare nè riduzioni ne aumenti di orario salvo reciproco accordo che dovrà obbligatoriamente essere stipulato con un nuovo accordo scritto.

Nell'inserimento mensile in Webcolf, il datore dovrà indicare, per l'intero periodo di sospensione, in Cedolini | Inserimento mensile, la causale di nuova istituzione APT (assenza per sospensione  per part time verticale), di modo che per i mesi di assenza, supponiamo i 3 estivi, per i quali viene indicata questa causale non maturino ratei di tfr, ferie e tredicesima (come è possibile verificare dalla tabella di seguito):

Mese Quota ferie Quota 13a Quota TFR Totale ratei
Giugno € 116,14 € 116,14 € 111,84 € 344,12
Luglio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Agosto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Settembre € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ottobre € 116,14 € 116,14 € 116,14 € 344,12



E' evidente che il rapporto domestico con una pausa ricorrente, se correttamente gestito, comporta il risparmio di somme notevoli: nel caso ipotizzato il datore di lavoro, non dovendo corrispondere a scadenza 13a, ferie e TFR, riparmia oltre 1.000 euro nei tre mesi di sospensione.

Da precisare infine che il rapporto a part-time verticale non porta alla diminuzione dei giorni di detrazione ai fini irpef, quindi con l'utilizzo della causale APT (assenza per part-time verticale) la dichiarazione sostitutiva della CU riporterà comunque un numero di giornate pari a 365.

Nel caso in cui il periodo di assenza non retribuita coincida con un intero trimestre contributivo ( luglio, agosto e settembre ad esempio ) il datore di lavoro dovrà richiedere la sospensione contributiva seguendo le istruzioni al link di seguito https://www.webcolf.com/risorse/notizie-su-lavoro-domestico-e-badanti/articoli-per-argomenti/298-sospensione-obbligo-contributivo-nuovo-servizio-online.html

Si precisa infine che questa tipologia di accordo può riguardare anche più periodi dell'anno ( ad esempio il periodo di festività natalizie e il periodo di ferie estive ) a seconda delle esigenze delle parti. 

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