Da una logica di ripensamento del programma, che mette al centro il legame tra semplicità e professionalità, nasce una nuova procedura webcolf, online da Febbraio 2018, per inserire i dati di cole e badanti e calcolare la busta paga online. Il linguaggio tecnico e astruso, proprio del settore di consulenza del lavoro e buste paghe, si è trasformato in un linguaggio chiaro, elementare e comprensibile per qualsiasi persona.
Quali sono le informazioni richieste? - dati anagrafici e codice fiscale del datore e del collaboratore. - le mansioni prevalenti a cui sarà addetto il collaboratore domestico. (es. pulizie, baby sitter, badante, stiro, custode, giardiniere, ecc..). Sarà poi il programma a proporre in base alle risposte segnate l'inquadramento corretto, che potrà essere confermato o modificato. -quante ore settimanali il collaboratore lavorerà e in quali giorni. Il programma in automatico le proporrà questo orario standard nel cedolino paga. -la paga concordata mensile od oraria. Non serve alcuna procedura o calcolo: il programma mostra la paga minima e, se voi avete concordato una paga superiore, basterà indicarla sulla casella paga totale e tutte le buste paga prenderanno come riferimento la paga concordata inserita. L'utente, anche inesperto, è così guidato passo dopo passo, nell'inserimento dei dati: si tratta solo di rispondere ad un piccolo questionario, diviso in maschere, alla fine del quale è possibile scegliere tra tre ozpioni: 1. si può stampare in automatico la lettera di assunzione in modo che il contratto sia già pronto da firmare.
2. nel caso si tratti di collaboratore precedentemente assunto, sarà possibile inserire i dati del tfr e delle ferie residue fino a quel momento cosicchè il cedolino elaborato con webcolf contenga tutti i progressivi aggiornati. Se non avete il progressivo del tfr non preoccupatevi perchè una maschera è dedicata al calcolo automatico del tfr sulla base della retribuzione mensile o annuale.
3. elaborare il primo cedolino con l'inserimento automatico delle presenze e il calcolo della busta paga con la relativa stampa.
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Guida utile con esempi alla denuncia di infortunio colf e badanti: procedura e modello 4bis
Guida alla denuncia di infortunio colf e badanti
Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l'orario di lavoro o nel tragitto casa-lavoro, deve farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. Importante è specificare l'orario durante il quale è successo l'incidente e le modalità con cui è avvenuto, in modo che il pronto soccorso capisca che si tratta di infortunio sul lavoro e non di una semplice malattia, e quindi apra una pratica INAIL. Infatti se si tratta di malattia, essa non è retribuita dall'Inps ma dal datore di lavoro per i giorni massimi e le modalità previste dal contratto. Invece, se viene aperta una pratica di infortunio, è l'INAIL che corrisponde al lavoratore un'indennità dal quarto giorno in poi a partire dal giorno successivo all’incidente (il giorno dell’infortunio e i primi tre sono a carico del datore di lavoro) per tutti i giorni di infortunio. Nel certificatodeve essere indicata la voce INAIL SI.
a)Obblighi del lavoratore
Il lavoratore ha l' obbligo di dare immediatanotizia dell'infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
AGGIORNAMENTO: l’INAIL, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL, stabilendo che viene meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà di competenza dell'Inail stesso comunicare alla Pubblica Sicurezza, l'infortunio avvenuto solamente nei casi in cui questo sia mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
N.B.:
- se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia. Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità.
- Se è previsto pericolo di morte la denuncia va fatta entro 24ore con telegramma o fax.
2) Allegare copia del certificato medico.
Si consiglia, se non si ha il certificato di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato. Se la prognosi si prolunga con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
3) I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto e quindi,nel caso nel caso la collaboratrice infortunata non usufruisca del vitto e alloggio all'ospedale o presso il datore di lavoro, deve ricevere anche l'indennità di vitto e alloggio.
4) In caso di indennità per inabilità temporanea assoluta, a decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi, pari al:
-60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni,
-75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno in poi.
c) Alcuni suggerimenti per la compilazione della denuncia di infortunio
Prima pagina:
- in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico,
- in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato,
- in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su Ccnl settore lavorativo),
- in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari,
- in voce professionale: colf o badante.
Seconda pagina:
- nel primo riquadro dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella denuncia di iscrizione del collaboratore domestico),
- nel riquadro indirizzo dovrà inserire l'indirizzo del datore di lavoro,
- nel riquadro unità produttiva dovrà indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
Terza pagina:
- dovrà compilare e descrivere l'incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
Quarta pagina:
- dovrà compilare solo in caso di testimone (prima parte),
- dovrà compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Quinta pagina:
- nel riquadro servizi domestici dovrà riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda compresa della quota di 13esima. (ossia la paga oraria effettiva che viene utilizzata nel pagamento del mav e che, in webcolf si trova nell'ultimo riepilogo dei contributi del menù cedolini mensili)
- se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.
Sesta pagina:
- nel riquadro che riguarda l'autocertificazione dovrà selezionare "il sottoscritto datore di lavoro" e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell'ultima riga inserire allegati 1 e in note: allego certificato medico.
d) Inserire l’infortunio in Webcolf
In Webcolf, nell’inserimento mensile dovrebbe indicare la sigla “I” per tutti i giorni, festivi compresi e verrà calcolata la retribuzione a carico del datore di lavoro e poi, nel caso di collaboratore convivente, selezionando la voce in una delle tre righe in basso sotto al calendario " ind. sost vitto e alloggio", e indicando i giorni (dal lunedì al sabato e non la domenica) viene aggiunta anche la retribuzione del vitto e alloggio (solo nel caso non venga corrisposto per tale periodo). Il programma così aggiunge quanto dovuto.
e) Sanzioni
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di: - mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore; - denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta.
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Nessuna tassa per il licenziamento colf
Il ministero del Welfare il 6 febbraio 2013 smentisce il pagamento del contributo di licenziamento per i collaboratori domestici, previsto dalla riforma Fornero per finanziare la nuova assicurazione Aspi, che da quest'anno sostituisce l'indennità di disoccupazione. Dopo alcuni approfondimenti i tecnici hanno concordato che la tassa deve essere versata solo dalle imprese e restano fuori dal campo di applicazione della norma le famiglie. Quindi il datore di lavoro può licenziare la sua colf o badante senza versare alcun contributo per la cessazione.
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Nuovo contributo di licenziamento colf: riduzione per il part-time?
[ultimo aggiornamento: Per i collaboratori domestici non va pagata la tassa di licenziamento, come previsto invece per le aziende. Per chi assume a tempo determinato con motivazione diversa da "sostituzione collaboratore assente" sono previsti contributi inps leggermente più alti rispetto ai contratti a tempo indeterminato poichè parte del contributo serve a finanziare l'indennità di disoccupazione richiesta dai collaboratori alla fine del rapporto a termine]
La riforma del lavoro Fornero prevede, per finanziare l'Aspi, che sostituisce la vecchia disoccupazione ordinaria, a partire da gennaio 2013, il pagamento di un contributo per il licenziamento anche per i collaboratori domestici.
Le modalità e le specificazioni ulteriori non sono ancora state pubblicate ma il dibattito tra i datori di lavoro domestico è acceso: le interpretazioni su come calcolare l'importo di tale tassa sono contrastanti e la maggior parte degli esperti pone una critica sulla legittimità ed equità di questo contributo.
Il testo oggetto della questione è la legge 92/2012 e in particolare l'art 2 al comma 31, che è stato modificato dopo l'entrata in vigore dell'Aspi, dove si legge: " In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (...)"
Per il 2013 il massimale previsto è di 1152,90 euro e il 41% di tale quota è 472,76.
Ora nasce il problema: la legge fissa come valore da versare una somma "per ogni 12 mesi di anzianità aziendale" negli ultimi tre anni.
Su questo punto alcuni esperti sostengono che il contributo sia dovuto anche per le frazioni di mese. Ciò significa che , nel caso di un collaboratore con 1 anno e 10 mesi di anzianià il contributo da versare sia 472,69/ 12 per 22 mesi, computando così anche una parte di anno lavorativo.
Questa interpretazione però non sembra condivisibile poichè essa si riferisce ad una quota mensile, esclusa espressamente dalla norma stessa.
La questione, poi, si focalizza anche su un altro concetto fondamentale: cosa si intende per anzianità aziendale?
Per capire il significato occorre comparare la legge 92/2012 citata sopra con la legge 223/1991 art. 16 comma 1°che specificando i requisiti per l'accesso all'indennità di mobilità specifica il concetto di anzianità aziendale. In essa si legge:
"Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese (...) il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività,e infortuni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7"
In questo articolo viene evidenziata la distinzione tra anzianità aziendale tout court e l'effettività della prestazione. Rimane quindi un dubbio se si debba far riferimento alla pura durata contrattuale o al lavoro effettivamente prestato.
Nel caso specifico, però, per una maggior equità tra i rapporti di lavoro part-time rispetto a quelli full-time la corretta interpretazione sarebbe quella che si basa sulle ore di lavoro effettivamente svolte. Ciò eviterebbe che un datore di lavoro di una colf che lavora 4 ore a settimana paghi lo stesso contributo di licenziamento di un datore avente una badante convivente per 50 ore settimanali.
Appare quindi più aderente alla norma pagare il contributo sull'effettivo lavoro e versare tale contributo di 472,69 euro solo al verificarsi dei multipli di 12 mesi di anzianità e non anche nelle relative frazioni.
Se l'interpretazione è corretta ne conseguirebbe che:
- per i collaboratori che vengono licenziati prima dei 12 mesi non andrebbe pagato alcun contributo per il licenziamento.
- per i collaboratori licenziati a metà anno andrebbero pagati solo gli anni completi di anzianità e quindi se una badante lavora 1 anno e 11 mesi venga versata solo la quota di 472,69 euro
- l'anzianità calcolata per i collaboratori part-time non è regolata solo dalla data in cui è sorto il contratto ma anche dalla percentuale di lavoro in rapporto al tempo pieno. Quindi se una colf lavora 10 ore settimanali con percentuale 25% per una durata di 2 anni, poichè 25% del primo anno + 25% del secondo anno= 50% di un anno full time e quindi 6 mesi di anzianità effettiva, il contributo di licenziamento non andrebbe pagato perchè inferiore ai 12 mesi.
Rimaniamo in attesa di nuove circolari per sapere come procedere ma auspichiamo che sia la soluzione adottata dall'INPS....
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Nuova tassa per licenziare colf e badanti
Aggiornamento : Per la cessazione di rapporti di lavoro domestico la legge non prevede il pagamento di una tassa per il licenziamento, che invece è prevista per i dipendenti di aziende.
Infatti, nelle aziende, per finanziare l'Aspi e la mini Aspi,le due nuove assicurazioni sociali che sostituiscono l'indennità di disoccupazione, la riforma del mercato del lavoro approvata dal governo Monti prevede un contributo di licenziamentoobbligatorio. In tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato successivi al primo gennaio 2013, compresi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a pagare un nuovo contributo inps: 483,80 euro per ogni anno di anzianità lavorativa per un massimo di 1.451,40 euro pari a tre anni di lavoro. Se l'anzianità è inferiore all'anno vanno conteggiati soltanto i mesi effettivamente lavorati. Per es. 6 mesi valgono 241,90 euro. Tale tassa non va pagata nei casi di: - dimissioni del lavoratore - risoluzione consensuale del contratto.
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno colf e badanti
Sono svariate le motivazioni che permettono di fare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno colf e badanti.
TIPOLOGIE RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO COLF E BADANTI:
Adozione
Affidamento
Aggiornamento della carta di soggiorno
Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
Attesa occupazione
Attesa riacquisto cittadinanza
Asilo politico rinnovo
Carta di soggiorno per stranieri
Conversione permesso di soggiorno
Duplicato della carta di soggiorno
Duplicato Permesso di soggiorno
Famiglia
Famiglia minore 14-18 anni
Lavoro Autonomo
Lavoro Subordinato
Lavoro casi particolari previsti
Lavoro subordinato-stagionale
Missione
Motivi Religiosi
Residenza elettiva
Ricerca scientifica
Status apolide rinnovo
Studio
Tirocinio formazione professionale
Turismo
MODALITA'
Ai sensi dell'art. 39, comma 4-bis della Legge 3/2003, come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 271/2004, le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, devono essere presentate dallo straniero presso gli Uffici Postali, Patronati e Comuni abilitati. Al momento della presentazione della richiesta, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di 30,00 € così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.
Dal 2006 è previsto anche il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, che si sostituisce a quello cartaceo. Per tale nuovo tipo di permesso il versamento dovuto é pari a 30,46 €. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale. Al momento della presentazione presso l'Ufficio Postale della richiesta di permesso/rinnovo, lo straniero verrà identificato tramite passaporto o altro documento utile a tal fine.
Tutte le altre tipologie di permesso di soggiorno non annoverate tra quelle qui sopra elencate, continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti per territorio. Per i cittadini stranieri ma con cittadinaza di Paese appartenente all'UE, per la presentazione di tali richieste potranno indifferentemente recarsi presso gli uffici postali o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
TEMPISTICHE e DOCUMENTAZIONE
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel paese straniero.
Il rinnovo del permesso di soggiorno dev'essere richiesto dallo straniero, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.
Documenti da allegare alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro domestico:
passaporto valido (solo in merito alle pagine riportanti i dati anagrafici, timbri di rinnovo del documento e timbri di entrate ed uscite);
codice fiscale o tessera sanitaria;
in caso di rinnovo del permesso é necessario portare quello appena scaduto da rinnovare;
documentazione utile a dimostrare il reddito: modello CU (per chi ne è in possesso) e bollettini mav Inps dei contributi pagati (almeno degli ultimi 4 trimestri);
documentazione inerente all’alloggio (contratto di locazione/dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato);
dichiarazione del datore di lavoro nella quale quest'ultimo certifica che il rapporto di lavoro è ancora in essere.
N.B. - permesso di soggiorno per attesa occupazione: con circolare 40579/2016 il Ministero dell'Interno ha stabilito la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno anche per coloro che lo avevano inizialmente richiesto per attesa occupazione. Più in particolare é stato stabilito che, terminato il periodo minimo di validità di tale tipologia di permesso, lo straniero può chiederne il rinnovo se é in possesso dei requisiti reddituali richiesti dal D.lgs. 286/1998, art.23 co.3 lettera b). Può richiederne quindi il rinnovo anche negli anni successivi al primo permesso concesso per tale motivazione.
Per quanto riguarda il requisito reddituale di rifermento, lo straniero deve possedere un reddito minimo annuale che derivi da fonti lecite di guadagno, che non sia però inferiore all'importo stabilito per l'assegno sociale, pari a 5.824,91 € nel 2016, aumentato della metà per ognuno dei familiari da ricongiungere con lo straniero. Inoltre, nel caso di ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni, é necessario possedere un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo previsto per l'assegno sociale.
Allo scopo della determinazione di tale reddito, si terrà conto non solo del reddito dello straniero in questione ma anche di quello dei familiari con lui conviventi e quindi complessivo dell'unità familiare.
La Questura, nell'esaminare la richiesta di rinnovo per attesa occupazione, per capire se tale contratto che lo straniero sottoscriverà produrrà un reddito conforme a quanto sopra indicato, dovrà valutare molti aspetti tra cui la natura del contratto di lavoro (part-time o full time), la durata del contratto (tempo determinato o indeterminato) ed effettuare un controllo circa eventuali motivazioni ostative, la natura dei vincoli familiari e legami con il Paese di origine oltre ovviamente alla duranta del soggiorno nel nostro paese.
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L'erede detrae i contributi
Con la circolare del ministero delle finanze 122 del 1° giugno 1999 viene riconosciuto il diritto da parte degli eredi di detrarre le spese sanitarie dagli stessi sostenute per conto del familiare dopo il suo decesso, in forza e per effetto degli ordinari principi civilistici che dispongono il subentro dei primi nella posizione giuridica del secondo. La validità di tale legge ricomprende anche la possibilità di detrarre tutte le spese cui le norme specifiche vigenti attribuiscono valenza fiscale di deducibilità/detraibilità. In concreto, cioè, gli eredi, quali solitamente i figli, possono detrarre le spese per il genitore deceduto e quindi anche i contributi della badante, nonostante il datore del rapporto di lavoro domestico fosse l'assistito stesso ora deceduto. Ciò significa che l'erede potrà, nella dichiarazione dei redditi, portare in detrazione la quota di contributi a carico datore di lavoro della madre o del padre deceduti fino ad un massimo di 1549,37 euro, e, nel caso l'assistito fosse stato non autosufficiente documentato, tutte le spese di assistenza a suo carico per un importo non superiore a 2100 euro.
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Avviso bonario contributi colf
L'inps, come precisato nel messaggio 504 del 9 Gennaio, invierà l'avviso bonario ai datori che non hanno pagato regolarmente i contributi delle proprie colf e badanti e in particolare invieranno tale avviso a chi si trova in queste tre condizioni: - rapporto di lavoro non cessato iscritto entro il 31 dicembre 2011; trimestri mancanti fino al secondo trimestre 2012 -richiesta ditrimestri ricandenti entro i termini prescrizionali Successivamente saranno controllati anche i versamenti mancanti dei rapporti di lavoro cessati ed emersi in base alla legge 102 /2009. In passato, quando erano stati presi in considerazione i rapporti attivati entro il 2009, era stata spedita una lettera di richiesta di adeguamento della posiizione e solo dopo una mancata risposta da parte del datore era stato mandato l'avviso bonario. Ora invece, a fronte delle irregolarità segnalate dall'inps direttamente con l'avviso bonario, il datore di lavoro può: - comunicare l'eventuale cessazione del rapporto tramite sito internet o contact center - oppure inviare copia e ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma che evidentemente non è stata registrata -oppure comunicare il pagamento dei trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell'obbligo contributivo. Dal momento in cui si riceve l'avviso bonario, che ha anche l'effetto di interrompere la prescrizione, il datore ha 30 giorni a disposizione per regolarizzare la posizione o chiedere una rateazione del versamento richiesto.
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DIREZ. PROV. DEL LAVORO Ufficio Provv. Amm.vi – Maternità
Via________________, n.
CAP, comune (pr)
OGGETTO: Domanda di anticipazione del periodo di astensione obbligatoria (D.Lgs. 151/2001)
Con la presente il sottoscritto datore di lavoro ____________________, nato a ______________(pr), il_____________, e residente in via__________, nel comune di____________(pr), codice fiscale__________________________,
DICHIARA
- che la lavoratrice ____________________ è attualmente alla ______ settimana di gravidanza (EPP 05/02/12);
- che l’orario di lavoro svolto è di _______ore settimanali
- che la stessa svolge mansioni di colf / collaboratrice domestica / badante
- che la Sig.ra____________________ non può essere utilmente adibita a mansioni diverse compatibili con il suo stato di gravidanza;
tutto ciò premesso
ai sensi del D.Lgs. 151/2001 si richiede l’astensione anticipata dal rapporto di lavoro
NOME E COGNOME DATORE
Allegato : certificato Gravidanza a rischio
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Domanda maternità anticipata per colf e badanti
Alla collaboratrice domestica in stato di gravidanza spetta un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che inzia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo. Il decreto legislativo 151/2001 del Testo Unico per la tutela e il sostegno della maternità prevede però anche la possibilità di astensione anticipata nei seguenti casi:
1) gravi complicanze della gravidanza o gravidanza a rischio con preesistenti forme morbose che potrebbero compromettere lo stato della gestante; 2) condizioni ambientali o di lavoro considerate pregiudizievoli per la salute del bambino e della madre; 3) la collaboratrice sia addetta al sollevamento e trasporto pesi o addetta a lavori pericolosi, insalubri o faticosi e non possa essere trasferita ad altre mansioni.
PROCEDURA DI RICHIESTA DELLA MATERNITA' ANTICIPATA
- Nel caso 1 sopra citato, di gravi complicanze insorte durante la gravidanza, la collaboratrice dovrà recarsi dal ginecologo e farsi rilasciare un certificato che attesti la gravidanza a rischio per poi inviarlo (si consiglia mediante un caf o patronato) alla ASL (Azienda sanitaria locale) competente per territorio. Sarà poi la ASL a contattare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che rilascerà il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. La collaboratrice infine dovrebbe consegnare una copia del provvedimento al datore di lavoro.
- Nel caso 2 o 3 la collaboratrice dovrà recarsi dal ginecologo e farsi rilasciare un certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Il datore poi dovrà compilare e firmare la domanda di maternità anticipata e poi inviarla all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio unitamente al certificato di gravidanza. Riportiamo di seguito un fac simile che il datore può utilizzare a tal fine:
Nome e Cognome del datore Via_________________, n__, CAP________, Comune (pv)
Luogo e data
Spett.le DIREZ. TERRIT. DEL LAVORO Ufficio provv. Amm.vi - Maternità Via________________, n. CAP________, Comune (pv)
OGGETTO:domanda di anticipazione del periodo di astensione obbligatoria (D.Lgs. 151/2001) Con la presente il sottoscritto datore di lavoro ____________________, nato a ______________(pv), il_____________, e residente in via__________, nel comune di____________(pv), codice fiscale______________
DICHIARA
- che la lavoratrice_________________________è attualmente alla_______settimana di gravidanza (EPP___________); - che l'orario di lavoro svolto è di__________ore settimanali; - che la stessa svolge mansioni di colf/collaboratrice domestica/badante; - che la Sig.ra _____________________________non può essere utilmente adibita a mansioni diverse compatibili con il suo stato di gravidanza e che svolge compiti (ad esempio) che prevedono lo stazionamento in piedi per oltre la metà dell'orario di lavoro.
Viste le sopra citate premesse si richiede ai sensi del D.Lgs. 151/2001 l’astensione anticipata dal rapporto di lavoro.
NOME E COGNOME DATORE
Allegato: certificato gravidanza a rischio N.B.: per EPP si intende la data presunta del parto
Sulla base della documentazione e dell'accertamento medico il servizio ispettivo del Ministero del lavoro invia poi un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della domanda e lo rilascia in duplice copia (per il datore di lavoro e per la lavoratrice). Con la maternità anticipata il trattamento economico riservato è sempre pari all'80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale (calcolata secondo delle tabelle Inps).
Nei casi 2 e 3 inoltre, se la situazione pregiudizievole permane é possibile protrarre il periodo di maternità fino ad un massimo di 7 mesi dalla data di nascita del bambino (c.d. interdizione prorogata) che va altresì richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
N.B: ricordiamo all'utente che nel caso di collaboratrice in maternità (anticipata e obbligatoria) con Webcolf é sufficiente inserire sempre la causale della maternità obbligatoria (MO) anche per la maternità anticipata e il programma calcola in automatico le spettanze e i contributi da pagare per i giorni lavorati prima o dopo la maternità nel trimestre di competenza.
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messaggio INPS 17898 del 5/11/2012
Messaggio 17898 dell'INPS del 5 Novembre 2012
Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell’INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione. A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all’INPS l’iscrizione d’ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo. Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM): - dati anagrafici del datore e del lavoratore; - dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale. Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a € 429,00 - con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore. Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di emersione ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012. Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali. Questa prima fase prevede l’emissione e l’invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri: – contributi dal 9 maggio al 30giugno – scaduto il 10/07/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre – scaduto il 10/10/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013. Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione “Emersione” del servizio “Lavoratori domestici” presente nel “Portale dei Pagamenti”, al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito. In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può: -conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn); -variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012; -stampare i bollettini Mav già generati; -modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo. Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel “Portale dei Pagamenti” – “Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto. -Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale. In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro: se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012 se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05). Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio. All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo: SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre) RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima) IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza). La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione. La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa: -provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo; -chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno; -inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi. Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi. A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera. I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico: -generando un bollettino MAV dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio -utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio -rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”. E’ inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche - la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all’ultimo trimestre versato. I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912…., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il servizio “Lavoratori domestici” presente nel Portale dei Pagamenti.
Sanatoria 2012: invio bollettini mav dall'INPS
Con il messaggio n. 17898 del 5 Novembre 2012, L'INPS ha comunicato che sono terminate le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di sanatoria presentate ai sensi del D. Lgs n. 109/2012. Inoltre l'ente avvisa i datori di lavoro che è in corso l'invio dei bollettini mav per il versamento dei contributi precalcolati in relazione al periodo 9 maggio - 31 dicembre 2012 e che il pagamento dei suddetti MAV può essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.