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Grazie all'assistenza qualificata ed esperta è possibile gestire i rapporti di lavoro con le vostre colf e badanti in modo semplice e seguendo la legge.
E' obbligatorio, infatti, come specifica il contratto collettivo colf e badanti che venga pagata la 13esima a questi collaboratori.
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Festività
Festività per colf e badanti
La legge e il Contratto Collettivo riconoscono al lavoratore domestico il diritto alle seguenti festività:
1° gennaio
6 gennaio
Lunedi di Pasqua
25 aprile
1° maggio
2 giugno
15 agosto
4 ottobre*
1° novembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
Santo patrono del luogo dove si svolge il lavoro.
In queste giornate al lavoratore spettano il riposo e la retribuzione in base alla modalità in cui il lavoratore viene pagato.
N.B: il giorno di Pasqua non è considerato una festività perché cadente sempre di domenica.
*N.B: a partire dal 1° gennaio 2026 il 4 ottobre entra ufficialmente nel calendario delle festività nazionali, in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Tale data diventa quindi un giorno festivo a tutti gli effetti, da retribuire con le stesse regole per le altre festività (Legge 151/2025).
Come vengono pagate le festività a colf e badanti
C'è una distinzione tra lavoratore con paga mensilizzata e lavoratore con paga oraria.
a) Nel caso di lavoratore con paga mensilizzata la paga mensile rimane la stessa perchè si tolgono dal totale l'importo delle ore non lavorate e si aggiunge un importo uguale relativo alla festività. Il mensile varia solo se la festività cade di domenica: in questo caso il lavoratore viene pagato per 1/26 in più in quanto si tratta di festività non goduta.
Se la festività cade di domenica, invece di corrispondere al lavoratore 1/26 del mensile in più, il Contratto Collettivo permette al datore di lavoro di far recuperare la festività non goduta dando un giorno in più di riposo la settimana successiva. Scegliendo questa possibilità, il datore di lavoro non dovrà corrispondere denaro in più per riconoscere la festività non goduta, e il lavoratore avrà un giorno di riposo aggiuntivo. In questo caso, Webcolf si dovrà indicare la causale F0 nel giorno di festività non goduta, e RX nel giorno della settimana successiva in cui viene goduto il riposo aggiuntivo.
b) Nel caso di lavoratore con paga oraria, invece, la festività viene retribuita per 1/6 dell'orario settimanale (ossia 1/26 del mensile) indipendentemente dall'orario e dai giorni lavorativi previsti da contratto, sia se la festività cade in un giorno feriale, sia se cade di domenica.
Come viene pagato il lavoro festivo
Se il collaboratore lavora durante una festività, il datore di lavoro dovrà retribuire sià la festività, sia le ore lavorate con paga maggiorata del 60%. In Webcolf nell'inserimento mensile, va indicata sia la festività (F), sia il lavoro festivo (LF + il numero di ore lavorate).
Per ulteriori informazioni su come indicare le festività in busta paga, è possibile consultare il nostro manuale.
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La maturazione delle ferie per i collaboratori domestici
Come maturano le ferie per colf e badanti
L'articolo 17 del Contratto Collettivo stabilisce che i lavoratori domestici maturano 26 giorni di ferie all'anno, ferie che vanno godute per almeno 2 settimane nell'anno e le restanti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre.
La norma va interpretata in caso di lavoratori part-time: nel caso in cui il lavoro non sia distribuito dal lunedì al sabato ma, per esempio, in soli uno o due giorni alla settimana, il lavoratore part-time matura ugualmente i 26 giorni lavorativi ma essi hanno un valore economico proporzionalmente ridotto.
Quanto sopra si desume leggendo le dichiarazioni a verbale dello stesso contratto collettivo che prevede che "Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile". I rapporti a part-time quindi, anche se maturano ugualmente 26 giorni di ferie, ogni giornata viene pagata in modo ridotto, ovvero secondo la formula:
paga oraria * ore lavorative settimanali * 4,3334 (settimane medie nel mese) : 26
E' evidente quindi che al diminuire delle ore lavorative settimanali, diminuisce il valore finale di una giornata di ferie.
Le ferie maturano anche in caso di assenza?
I ventisei giorni di ferie vengono maturati in 12 ratei mensili ed ogni mese è utile alla maturazione del rateo in presenza di almeno 15 giorni di calendario di rapporto attivo.
Il rapporto si ritiene attivo anche se sono presenti dei giorni di assenza non retribuita.Il rateo di ferie non matura solo se il rapporto di lavoro viene sospeso per aspettativa o se nel mese di assunzione o licenziamento ci sono meno di 15 giorni di calendario di rapporto attivo.
Come esprimere le ferie in Webcolf?
Se un collaboratore domestico lavora a tempo pieno dal lunedì al sabato, i 26 giorni di ferie corrispondono a 4 settimane complete di vacanza, più altri 2 giorni (4 settimane da 6 giorni + 2 giorni).
Se un collaboratore domestico lavora solo alcuni giorni a settimana, lo stesso ha a disposizione 26 giorni di ferie all'anno, ma è necessario contare nel calcolo delle ferie tutti i giorni dal lunedì al sabato, anche se lavora, ad esempio, un solo giorno a settimana per corrispondere lo stesso trattamento economico di una giornataa.
Per i collaboratori che lavorano solo alcuni giorni a settimana si consiglia di esprimere le ferie in webcolf in ore.
Esprimendo le ferie in ore, è più semplice segnare le ferie e si possono inserire solamente nei giorni in cui il lavoratore normalmente lavora.
Se si esprimono le ferie in ore, si indica il codice FE in corrispondenza dei soli giorni lavorativi, invece che nella settimana completa dal lunedì al sabato.
Come vengono pagate le ferie?
Se le ferie vengono espresse in giorni 26simi, ogni giorno di ferie viene retribuito per 1/26 del mensile.
Nel calcolo dell'importo spettante, al lavoratore convivente in caso di ferie, spetta anche l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio; tale indennità è dovuta in quanto il lavoratore, trascorrendo le ferie al di fuori del luogo di lavoro, non può ricevere il vitto e l'alloggio in natura, elemento costante della sua paga e il contratto collettivo prevede che questo elemento venga corrisposto in denaro attraverso l'apposita indennità sostitutiva.
Esiste un problema pratico del valore da retribuire in caso di richiesta di un solo giorno di ferie, nel mezzo della settimana, specie per contratti part-time molto ridotti: il lavoratore infatti troverebbe la paga mensile più bassa rispetto alla media, considerate le modalità previste dal contratto di determinare la paga giornaliera di 1/26.
Ad esempio:
orario di lavoro part time di 12 ore settimanali, distribuite come segue: - lunedì: 4 ore - martedì: 4 ore - mercoledì: 4 ore
Affinché un giorno di ferie sia retribuito per 1/26 del mensile, è necessario considerare l'intera settimana lavorativa dal lunedì al sabato, nonostante i giorni dal giovedì al sabato non siano lavorativi per questo lavoratore.
Se però il lavoratore richiede di assentarsi solo il lunedì e il mercoledì, quanti giorni di ferie godute si dovrebbero indicare?
Nel caso trattato, se le ferie sono espresse in 26esimi come previsto dal CCNL, ovvero in giornate lavorative, per ogni giornata di assenza per ferie della settimana si dovrebbero indicare l'utilizzo delle ferie nel giorno di assenza e in un giorno in cui non è prevista attività lavorativa (considerati i 3 giorni di lavoro sui 6 normalmente previsti). A questa complicazione, tipica dei part-time, si pone rimedio scegliendo la maturazione delle ferie in ore, invece che in giorni, considerando il godimento eslcusivamente per le giornate, o anche le mezze giornate richieste.
Se le ferie vengono espresse in ore, un giorno di ferie viene pagato esattamente come un giorno lavorato, e se il lavoratore chiede ferie per un giorno che non è lavorativo da contratto, non riceve alcuna retribuzione.
Nel caso di indicazione delle ferie in 26esimi, quando nel calendario mensile dei part-time non vengono indicate correttamente le ferie per i giorni di non lavoro, visualizza un messaggio di aiuto nel calendario mensile.
Equivalenza dei sistemi di maturazione delle ferie permessi da Webcolf
Nonostante nel Contratto Collettivo la maturazione delle ferie sia indicata in giorni, scegliere di esprimere le ferie in giorni 26esimi, in ore o in giorni effettivi non fa alcuna differenza: i tre sistemi sono equivalenti, ed ecco la dimostrazione:
Esempio con una colf che lavora dal lunedi al venerdi per 25 ore la settimana ed ha una paga per un importo orario di 5,11 euro.
Se si fanno maturare le ferie ad ore, il rateo mensile sarà: 25 x 4,3334 (settimane al mese) : 12 = 9,0279 ore al mese che x 5,11 euro = 46,13
Se si fanno maturare le ferie in giorni, il rateo mensile sarà: 5 giorni lavorativi x 4,3334 : 12 = 1,8056 e ogni giorno viene pagato in base alle ore lavorative di quella giornata, in media 5 ore dunque = 1,8056 x 5 ore x 5,11 euro = 46,13
Se si fanno maturare le ferie in giorni 26esimi, il rateo mensile sarà: 26 : 12 = 2,1667 ma ogni giornata di ferie viene pagata (25 ore settimanali x 4,3334 settimane : 26 giorni = 4,1667 ore) dunque 2,16 x 4,16730 x 5,11 = 46,13
In tutti e 3 i casi, la retribuzione delle ferie maturate in un mese rimane la stessa.
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Normativa - Min.Lav. - N.Internet 15.01.2008
Con l’entrata in vigore delle comunicazioni obbligatorie on line (DI 30.10.2007), cambiano anche le regole per l’assunzione dei collaboratori domestici (badanti, colf, ecc.). Oltre alla comunicazione telematica, accreditandosi al Sistema Informatico della propria Regione, i datori di lavoro domestico potranno effettuare le comunicazioni attraverso il Centro per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro, attraverso i seguenti mezzi: consegna a mano, avendo cura di farsi rilasciare dall’Ufficio un protocollo contenente data di consegna e ufficio che lo rilascia; via fax, in questo caso bisogna conservare la ricevuta con l’indicazione della data di invio; raccomandata A/R. Queste modalità saranno sempre valide, anche dopo l’1.3.2008. Per i datori di lavoro domestico, infatti, non c’è obbligo di comunicazione telematica e dunque non vale il periodo transitorio previsto per le altre tipologie di datori di lavoro.
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Dall’11 gennaio 2008, con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 30.10.2007, tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare un’unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego, efficace anche nei riguardi dell’Inps, come comunicato con messaggio n. 846 del 10.1.2008. I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l’Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R. Pertanto, come precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 8371 del 21.12.2007, sono abrogati, a decorrere dall’11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09. In risposta alle segnalazioni pervenute dalle Sedi si precisa che, nel caso di denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) al Centro per l’Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all’Inps anche oltre tale data. A supporto dell’accettazione del mod. LD09 oltre il termine dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, dovrà essere acquisita agli atti copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008. Nell’acquisizione del modello LD09 deve essere inserita come data di denuncia la data di presentazione del C/ASS, mentre, nelle note, deve essere segnalata la data di effettiva presentazione del mod. LD09. Si comunica, inoltre, che tutti i dati contenuti nei bollettini di conto corrente per la contribuzione dei lavoratori domestici, pagati a partire dal 1° gennaio 2008, saranno ricevuti in via telematica, in applicazione di apposita convenzione stipulata con Poste Spa.
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Formulario - Comunicazione Sindaco
[Aggiornamento del 19/03/2018: Dopo aver contattato varie questure Italiane si consiglia di inviare la comunicazione alla pubblica sicurezza di colf e badanti conviventi anche se non extracomunitarie. A tal fine è possibile utilizzare il nostro modulo che si trova all'interno del menu Assunzione | Conviventi - comunicazione autorità pubblica sicurezza. Per maggiori informazioni si fa riferimento alla sezione specifica del nostro manuale]
Quando si assumono lavoratori in regime di convivenza la comunicazione di assunzione deve essere fatta al Comune di residenza e alla Questura. Il datore di lavoro deve, infatti, comunicare la convivenza/ospitalità entro 48 ore alla pubblica sicurezza.
Nella comunicazione devono essere indicate oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
La violazione di dette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Di seguito si riporta una bozza della comunicazione al Sindaco (che uguale può essere inviata alla questura):
ROSSI MAURO
Corso Magenta, 1
35100 Padova (PD)
Padova, 1 dicembre 2007
Egr. Sig.
SINDACO
Aut. di Pubblica Sicurezza
Comune di Padova
35100 Padova (PD)
OGGETTO: Comunicazione ai fini dell’art. 147 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 N° 773, così come sostituito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 13.07.1994 N° 480.
Il sottoscritto ROSSI MAURO residente in Corso Magenta, 1 - Padova (PD)
COMUNICA
di aver OSPITATO e ASSUNTO alle proprie dipendenze in data 01/12/2007 con la qualifica di BADANTE la Signora XXXXXXX IOANNA, nata in Russia il 01/01/1950 e domiciliata a Padova (PD) in Corso Magenta, 1 con:
Codice fiscale : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Passaporto Ordinario n° : A28xxxxxxxx
Permesso soggiorno n° : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Con distinti saluti.
Firma del datore di lavoro
Riportiamo il testo letterale dell'art. 7 del D.Legislativo 286/98:
"7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro."
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Formulario - Richiesta di aspettativa
Può capitare che il lavoratore abbia la necessità di sospendere temporaneamente il rapporto, chiedendo un periodo di aspettativa (che il datore di lavoro può decidere o meno di concedere).
Durante l'aspettativa la retribuzione è sospesa e non maturano ferie, tredicesima o trattamento di fine rapporto. In Webcolf tale periodo di sospensione viene gestito inserendo la causale AD in tutte le giornate, compreso il sabato , la domenica o il giorno di riposo, dal momento in cui il rapporto viene sospeso al momento in cui riprende.
L'aspettativa dovrebbe essere richiesta in forma scritta. Di seguito si propone un modello di lettera per la richiesta di aspettativa:
"Mittente: (collaboratore domestico)
Indirizzo, ...................................
Gent.le Sig.ra / Egr. Sig.
(datore di lavoro)
Oggetto: richiesta di aspettativa non retributita.
Facendo seguito a quanto già anticipato verbalmente la presente per formalizzare la richiesta di un'aspettativa non retribuita per il periodo dal ............................... al ......................................... per motivi personali (oppure: specificare i motivi della richiesta).
Rimane inteso che durante il periodo di aspettativa la retribuzione non decorre, come pure il periodo utile al calcolo degli scatti di anzianità o gli altri istituti di legge e di contratto comunque connessi all'anzianità di servizio.
Chiedo che venga restituita una copia della presente in segno di presa visione ed accettazione del periodo di aspettativa.
Distinti saluti
Firma del lavoratore
.............................
Per accettazione del periodo di aspettativa
Firma del datore di lavoro:.............................
Con Webcolf, una volta inseriti i dati del datore e del collaboratore, si possono stampare le lettere in automatico compresa la richiesta del periodo di aspettativa/sospensione. Per ulteriori informazioni in merito all'aspettativa è possibile consultare il nostro manuale.
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Formulario - Lettera di assunzione
La lettera di assunzione per colf, badante e babysitter è il documento che formalizza il rapporto di lavoro domestico, secondo quanto previsto dal CCNL lavoro domestico in vigore dal 1° novembre 2025 e dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022). In questa pagina inseriamo un fac simile aggiornato, completo di tutti gli elementi obbligatori: qualifica, orario, retribuzione, periodo di prova, preavviso e informativa privacy GDPR.
L'esempio riguarda una collaboratrice domestica a tempo pieno, 54 ore alla settimana, livello CS in quanto addetta all'assistenza di persona non autosufficiente. Si evidenzia l'indicazione dell'orario di lavoro: essendo convivente si indicano gli orari di riposo, secondo la norma contrattuale standard che prevede due ore al giorno. Per differenza si desume l'orario in cui la collaboratrice rimane presso l'abitazione dell'assistito.
Nel fac-simile è stato inserita anche l'indicazione del codice contratto FIDALDO, Domina, Cgil, Cisl e UIL per i collaboratori domestici, ovvero H501, così come previsto dal Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62.
Compila e stampa la lettera di assunzione in automatico Con WebColf puoi generare la lettera personalizzata per colf, badante, babysitter e qualsiasi altro collaboratore domestico — per tutti i livelli e tipologie contrattuali. Registrati gratis e prova WebColf per un mese La registrazione è gratuita e non comporta alcun obbligo, rinnovo automatico o inserimento di carta di credito!
Fac simile della lettera :
Rossi Mario RSSMRA70A01H501S Corso Milano 1 00118 Roma (RM)
Roma, 31/05/2026
Bianchi Maria BNCMRA70A41F205F Via Roma, 1 20019 Milano (MI)
Oggetto : LETTERA DI ASSUNZIONE
Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, si conferma la sua assunzione. In base alle previsioni del D.Lgs. 152/97, come modificato dal D.Lgs. 104/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, la informiamo sugli aspetti caratterizzanti il suo rapporto di lavoro:
INIZIO DEL RAPPORTO L'inizio del rapporto viene stabilito entro e non oltre il 01/06/2026. Oltre tale data, in caso di mancata presa di servizio, indipendente dal motivo, il presente contratto cesserà di avere effetto vincolante per la scrivente.
LUOGO DI LAVORO Roma (RM) in Corso Milano 1. Potrebbe esserle richiesto di effettuare le sue prestazioni presso altre sedi, in caso di trasferimento anche temporaneo del Suo datore di lavoro/assistito, trasferimento che, salvo congruo preavviso, dichiara di accettare.
DURATA DEL RAPPORTO A tempo indeterminato.
ORARIO DI LAVORO L'impegno lavorativo avrà la seguente, sotto elencata, distribuzione giornaliera:
Pausa
Totale ore retribuite
Giorno
Tipologia giornata
Dalle
Alle
Lunedì
lavorativo
14:00
16:00
10,00
Martedì
lavorativo
14:00
16:00
10,00
Mercoledì
lavorativo
14:00
16:00
10,00
Giovedì
lavorativo
14:00
16:00
10,00
Venerdì
lavorativo
14:00
16:00
10,00
Sabato
lavorativo
-
-
4,00
Domenica
riposo
-
-
0,00
Il rientro a lavoro dopo il giorno di riposo è fissato per Domenica alle ore 22:00. Le parti concordano che su accordo possano essere effettuate delle variazioni nella collocazione temporale delle prestazioni, sia all'interno della stessa giornata, sia in giornate diverse ma in modo utile da mantenere lo stesso orario settimanale. Nei rapporti di lavoro a tempo pieno si ricorda che la legge prevede che la distribuzione dell'orario di lavoro possa essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, salvo congruo preavviso.
La Sig.ra Bianchi Maria svolgerà il proprio rapporto di collaborazione domestica in regime di convivenza presso il datore di lavoro. A norma del combinato disposto dall'art. 6 e 13 del CCNL applicato si precisa che il giorno di riposo viene fissato nella giornata di domenica mentre la mezza giornata di riposo aggiuntiva è stabilita di sabato.
DOMICILIO E RESIDENZA Il domicilio coincide con la residenza ed è correttamente indicato all'indirizzo di destinazione della presente. La lavoratrice conferma che in costanza del rapporto di lavoro tutte le comunicazioni, comprese quelle in sua assenza, verranno effettuate nell'indirizzo di residenza presso il datore di lavoro/assistito con il quale convive. Si precisa che al momento stesso della cessazione del rapporto di lavoro, i locali concessi in uso con la finalità di svolgere le prestazioni di lavoro domestico dovranno essere immediatamente lasciati liberi. Decade anche il diritto di mantenere l'eventuale residenza all'indirizzo dell'assistito e lei si impegna a comunicare agli uffici del comune di appartenenza il suo trasferimento. Il ritardato rilascio dei locali comporterà una penale che fin d'ora viene stabilita in 100 Euro giornalieri, salvo prova del maggior danno. La trattenuta potrà essere effettuata direttamente nei cedolini di liquidazione delle sue competenze di fine rapporto e ratei accessori.
QUALIFICA E MANSIONI Assistente familiare convivente presso il datore di lavoro/assistito. L'assistente familiare verrà inquadrato al livello C Super. Le mansioni sono di assistente a persona non autosufficiente, senza avere tuttavia uno specifico diploma allo scopo. Potranno essere richieste anche attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove viene svolta l'assistenza.
OBBLIGO DI FEDELTA' La Sig.ra Bianchi Maria si impegna a rispettare le direttive impartite dal proprio datore di lavoro, nonchè le regole della casa comunicate all'inizio del rapporto di lavoro. Ai sensi di legge, è fatto obbligo di non divulgare informazioni, notizie o affari riguardanti il datore di lavoro, nè qualsiasi altra informazione appresa nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora ciò possa arrecare pregiudizio al datore di lavoro stesso e/o a terzi. Il/la lavoratore/lavoratrice si impegna, pertanto, a mantenere la massima riservatezza e si asterrà dal pubblicare o diffondere, tramite social network o qualsiasi altro mezzo di comunicazione (inclusi WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, ecc.), foto o video relativi all'abitazione, all'ambiente familiare, all'assistito o a qualsiasi elemento riconducibile al luogo di lavoro o alle persone presenti in esso, salvo esplicito consenso scritto del datore di lavoro.
TENUTA DI LAVORO Non è prevista una particolare tenuta di lavoro, salvo un vestire sobrio e dignitoso, adatto a svolgere le mansioni descritte.
SPAZIO DOVE RIPORRE I PROPRI OGGETTI PERSONALI Al momento della presa di servizio verrà indicato uno spazio dove riporre i propri oggetti personali.
CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO Le parti dichiarano di voler fare riferimento alle norme previste dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori di lavoro domestico stipulato da Fidaldo e Domina, quali rappresentanti dei datori di lavoro domestici e dai sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-UIL e Federcolf per i lavoratori, codice CNEL H501, in vigore dal 1 novembre 2025.
PERIODO DI PROVA 30 giorni di effettivo lavoro durante i quali entrambe le parti possono recedere dal rapporto senza preavviso. La prova sarà inerente alle mansioni sopra elencate.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO/DIMISSIONI 15 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni. 30 giorni di calendario per anzianità superiori. I suddetti termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
TRATTAMENTO ECONOMICO Corrispondente alle disposizioni contrattuali per il livello assegnato come da importi sotto descritti:
Paga base:
.......
1193,84
Totale:
.......
1193,84
LAVORO STRAORDINARIO Eventuali ore di lavoro straordinario (per il lavoro supplementare non è prevista maggiorazione) vengono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata: - del 25%, se prestate dalle ore 6.00 alle ore 22.00; - del 50%, se prestate dalle ore 22.00 alle ore 6.00; - del 60%, se prestate di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 16 del contratto collettivo. Le ore di lavoro straordinario saranno richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Trimestralmente saranno versati all'INPS i contributi calcolati in base alle ore retribuite e alla sua paga effettiva. Al termine del rapporto o alla fine dell'anno potrà richiedere copia dei versamenti effettuati, utili alla verifica della sua posizione previdenziale.
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CASSA COLF In base al dettato del CCNL, sarà versato un contributo aggiuntivo alla Cassa Colf, alle stesse scadenze dei versamenti trimestrali. La Cassa Colf offre varie prestazioni assistenziali, il cui elenco può essere consultato nel sito www.cassacolf.it, in presenza di versamenti regolari ed un minimo accumulato pari a 25 euro negli ultimi quattro trimestri.
MODALITA' DI PAGAMENTO Il pagamento avverrà mediante contanti, fino all'importo di 4999,99 euro, in forma tracciata in caso di eccedenza, entro il giorno di pagamento che verrà consensualmente stabilito all'atto della sua presa di servizio.
FERIE 26 giorni lavorativi. Il valore di ogni giornata andrà riproporzionato per l'orario di lavoro effettivamente svolto. Il periodo di godimento delle ferie annuali verrà concordato di anno in anno e fissato in accordo tra le parti con congruo preavviso.
MALATTIA: - Oneri: in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro e fargli pervenire il certificato medico entro il giorno successivo. - Retribuzione: al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni di calendario complessivi nell'anno nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto (espressa in trentesimi) fino al 3° giorno consecutivo, e del 100% dal 4° giorno in poi. Durante il periodo di prova la malattia non viene retribuita. - Conservazione del posto: In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
INFORTUNIO: - Oneri: in caso di infortunio il collaboratore deve farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile e deve obbligatoriamente dare notizia immediata al datore di lavoro. - Retribuzione: I primi 3 giorni di calendario successivi al giorno in cui è avvenuto l'infortunio sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto mentre dal dal 4° giorno e fino alla guarigione, viene pagata un'indennità giornaliera dall'INAIL.
SICUREZZA: Il lavoratore dichiara di avere ricevuto l'informativa circa eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro con la consegna dell'informativa sulla sicurezza del lavoro domestico, come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 28 del CCNL.
In segno di accettazione delle condizioni sopra espresse, si chiede la restituzione di una copia della presente dopo averla sottoscritta.
Certi di poter contare nella sua migliore collaborazione, porgiamo distinti saluti.
Il datore di lavoro: _________________________________
Il collaboratore domestico: _________________________________
INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 REG. UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati personali e quelli dei Suoi familiari verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per l'assunzione, l'elaborazione ed il pagamento della retribuzione e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi al suo rapporto di lavoro domestico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di legge e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli può dar luogo all'impossibilità da parte del datore o suo incaricato, di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura retributiva, contributiva, fiscale e assicurativa, connessi al rapporto di lavoro.
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
Enti pubblici (INPS, INAIL, INL, Agenzia delle entrate, ecc.);
Fondi o casse anche private di previdenza e assistenza;
Studi medici in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Istituti di credito;
Fondi integrativi;
Organizzazioni sindacali cui lei abbia conferito specifico mandato;
Enti bilaterali.
La informiamo inoltre, che possono venire a conoscenza dei Suoi dati eventuali incaricati alla gestione del rapporto di lavoro e dell'elaborazione delle paghe, ed eventuali professionisti esterni (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati, ecc.) scelti come intermediari dal datore di lavoro, anche attraverso l'uso di piattaforme online.
Relativamente ai dati potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13, par. 2, lett. b) del Reg. UE/2016/679 ed in particolare il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione (art. 17), la limitazione del trattamento che la riguardano (art. 18), di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). Lei inoltre avrà diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77).
In relazione al rapporto di lavoro, il datore o eventuale incaricato potrà trattare i dati che il Reg. UE/2016/679 definisce sensibili (ovvero quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, etc., nonchè i dati genetici, i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute), per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale.
Tutti i dati predetti e gli altri relativi al Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso. Il periodo di conservazione sarà pari al periodo previsto per la prescrizione degli stessi, tenendo conto anche degli atti di sospensione della prescrizione.
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il datore di lavoro e l'eventuale incaricato all'elaborazione del suo cedolino paga (inserire:.......................................).
Le chiediamo di confermarci il ricevimento della presente informativa riguardante il trattamento dei dati raccolti e in particolare quelli considerati sensibili, oggetto di trattamento e comunicazione per le finalità della corretta gestione del rapporto di lavoro domestico, degli obblighi di legge e contrattuali.
Il collaboratore domestico: ____________________________
Domande frequenti sulla lettera di assunzione per colf e badante
La lettera di assunzione per colf è obbligatoria?
Sì. Il Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) ha reso obbligatorio consegnare al lavoratore domestico una comunicazione scritta che illustri le condizioni del rapporto di lavoro entro il primo giorno di attività. In assenza di comunicazione scritta, il datore di lavoro è esposto a sanzioni amministrative.
Cosa deve contenere la lettera di assunzione di una badante o colf?
Il documento deve includere: data di inizio, luogo di lavoro, qualifica e livello CCNL, orario settimanale, retribuzione, periodo di prova, termini di preavviso, contratto collettivo applicato, riferimento ai contributi INPS e Cassa Colf, e l'informativa privacy ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679).
Vale per la babysitter e per tutte le tipologie di lavoro domestico?
Sì, il modello è applicabile a tutte le figure del lavoro domestico regolate dal CCNL: colf, badante, babysitter, assistente familiare convivente e non convivente. Vanno adattati il livello di inquadramento, l'orario e la retribuzione in base al profilo specifico.
Entro quando va consegnata la lettera di assunzione?
Deve essere consegnata prima o contestualmente l'inizio del primo giorno di lavoro. Per i rapporti inferiori a sette giorni, può essere consegnata entro il primo giorno. Con WebColf puoi generarla e stamparla, in pochi minuti.
Come si compila la lettera di assunzione in modo automatico?
Registrandoti gratuitamente, senza alcun impegno o richiesta di carta di credito, su WebColf puoi inserire i dati del rapporto di lavoro e ottenere la lettera di assunzione compilata automaticamente, pronta per la stampa e la firma, per qualsiasi livello e tipologia contrattuale previsti dal CCNL lavoro domestico.
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Esempio di calcolo del TFR per colf e badanti
ESEMPIO DI CALCOLO DEL TFR PER COLF E BADANTI: RETRIBUZIONE UTILE A TFR
La retribuzione utile al calcolo del tfr è formata da tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (comma 2 dell’art. 2120 del codice civile).
Fanno parte della retribuzione utile al calcolo del tfr gli emolumenti erogati abitualmente o in modo ricorrente come paga base, eventuale indennità di funzione e/o acconto futuri aumenti/superminimo, tredicesima mensilità, indennità di vitto e alloggio, festività retribuite, ferie o comunque tutte quelle somme corrisposte abitualmente.
In caso di collaboratore convivente il Tfr viene calcolato sugli elementi stabili della paga + la quota oraria di vitto e alloggio mensile. Anche se corrisposto in natura, infatti, il vitto e alloggio fa parte della retribuzione, sia questa in natura o in denaro, che il collaboratore percepisce dal datore.
Il calcolo é il seguente: 6,52 (vitto alloggio giornaliero per il 2024) x giorni lavorati nel mese in oggetto = vitto e alloggio mensile in natura + elementi ordinari della paga del mese in oggetto (come ore ordinarie, ore non lavorate, ferie, festività ecc..) = retribuzione utile al calcolo del Tfr.
Non sono invece computabili per il TFR quelle voci della busta paga che sono collegate a ragioni del tutto accidentali o occasionali rispetto al normale svolgimento dell’attività lavorativa, quali, ad esempio, il lavoro straordinario occasionale e non continuativo (diurno, notturno, festivo ecc…), indennità di trasferta, indennità di viaggio, il rimborso spese, i premi o le indennità occasionali.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL TFR PER COLF E BADANTI: IMPORTO DEL TFR
Dopo aver sommato tutte le voci del cedolino mensile utile alla maturazione del tfr é nececessario dividere tale importo per 13,5, divisore fisso. A fine anno si avrà il tfr maturato totale che per legge, sarà rivalutato l'anno successivo.
Al termine del secondo anno il tfr del primo anno viene rivalutato con il coefficiente di rivalutazione del dicembre dell'anno in corso e così via per gli anni seguenti.
In caso di cessazione del rapporto il tfr maturato fino al dicembre dell'anno precedente va rivalutato in base al coefficiente stabilito per il mese di cessazione. Il tfr maturato nell'anno di cessazione del rapporto (gennnaio-mese di cessazione) non va invece rivalutato dato che verrà liquidato prima di arrivare all'anno seguente.
Webcolf ha pensato ad un simulatore automatico gratuito con il quale l'utente può calcolare in modo semplice e veloce il tfr maturato dalla colf o badante.
930,11 € tfr anno precedente 2020 x 1,85% di tasso rivalutazione giugno 2021 (mese di cessazione) =
17,21 €
Totale quota liquidabile al 30 giugno 2021
1.281,15 €
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Il periodo di prova per i collaboratori domestici
Che cos'è il periodo di prova per i collaboratori domestici
Il periodo di prova è il periodo durante il quale sia il datore di lavoro, sia il collaboratore domestico, possono decidere di interrompere il rapporto senza preavviso e senza fornire alcuna motivazione. Per essere considerato valido, tuttavia, la durata del periodo di prova deve essere messa per iscritto nella lettera di assunzione, che deve essere sottoscritta prima o al massimo contestualmente l'inizio del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova è valido solo se tutte queste condizioni si sono verificate:
a) il lavoratore domestico deve aver sottoscritto la lettera di assunzione, con la precisazione della durata del periodo di prova, prima o al massimo contestualmente l'inizio del rapporto di lavoro (vi sono sentenze che hanno ribadito la nullità del periodo di prova per un lavoratore che ha firmato la lettera dopo 30 minuti dall'inizio della prestazione lavorativa);
b) non deve essere stato svolto un periodo precedente "fuori regola", le cosidette "prove", verifiche, etc. non sono ammesse in caso di giudizio;
c) il domestico non deve essere stato in forza presso lo stesso datore di lavoro precedentemente per lo svolgimento di mansioni analoghe;
d) il collaboratore domestico non deve essere stato inviato in precedenza presso lo stesso datore di lavoro tramite un'agenzia di somministrazione;
e) il collaboratore deve avere svolto le mansioni precisate nella lettera di assunzione.
Come cessare un rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova
Il datore di lavoro, per recedere dal contratto durante il periodo di prova, e quindi senza preavviso, dovrà aver dato la possibilità al lavoratore di dimostrare le capacità per le quali è stato assunto. I giudici hanno individuato un periodo minimo di prova, quantificato in circa la metà rispetto a quello determinato dal CCNL, quale periodo minimo che il datore di lavoro deve attendere prima di dare disdetta al contratto.
Ad esempio, nel caso di una colf assunta al livello A, il datore di lavoro non dovrebbe dare disdetta prima di 4 giorni di effettivo lavoro (la metà del periodo di prova previsto, che è di 8 giorni), a meno che nella lettera di assunzione non sia stato stabilito un periodo di prova più breve.
Per la procedura da seguire in caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, si legga qui.
Quanto dura il periodo di prova per i collaboratori domestici
Il CCNL colf e badanti prevede i seguenti periodi di prova, in relazione alla categoria di inquadramento contrattuale:
Regime di convivenza
Livelli
Durata/giorni
Conviventi
Tutti
30
Conviventi e non conviventi
D, Ds
30
Non conviventi
A, As, B, Bs, C, Cs
8
Note alla tabella: nella durata i giorni si intendono di effettivo lavoro.
La decorrenza del periodo di prova è sospesa in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Al lavoratore proveniente da altra regione e che non abbia ancora trasferito la propria residenza è dovuto, in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova (non per giusta causa), un preavviso di 3 giorni.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro domestico sia a tempo determinato, il periodo di prova, per elaborazione giurisprudenziale, non dovrebbe superare un sesto del totale della durata del rapporto. Esempio: un'assunzione per tre settimane potrà riportare come massimo un periodo di prova di 3 giorni.
Il CCNL riporta che il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
Webcolf, programma di buste paga online, calcola automaticamente i giorni del periodo di prova in base al contratto scelto, ed è possibile aggiungere il periodo di prova nella lettera di assunzione, che si genera automaticamente una volta inseriti i dati del datore di lavoro e del collaboratore.
Per inserire il periodo di prova nella lettera di assunzione di Webcolf, si legga questa sezione del manuale.
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Calcolo del trattamento di fine rapporto
Calcolo del trattamento di fine rapporto da erogare in sede di dimissioni o di licenziamento
Momento di corresponsione
Facendo base sull’art. 2120 del c.c. il trattamento di fine rapporto deve essere pagato successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro causata dalle dimissioni o dal licenziamento. Il trattamento di fine rapporto, proporzionato alle ore di lavoro svolte, va corrisposto anche se il rapporto si interrompe durante il periodo di prova, a patto che il rapporto abbia avuto una durata uguale o superiore a 15 giorni, periodo minimo utile per far maturare la quota mensile intera.
Il trattamento di fine rapporto matura anche durante i periodi di assenza per ferie, malattia, maternità o concedo matrimoniale. Anche la tredicesima è utile per il calcolo complessivo del trattamento di fine rapporto, insieme a tutti gli elementi corrisposti in forma costante (come ad esempio un premio corrisposto ogni mese).
Calcolo
Tutti gli elementi utili, sopra ricordati, vanno a costituire la retribuzione utile al calcolo dell’indennità. Tale somma va divisa per 13,5 e costituisce la quota annuale da accantonare e rivalutare annualmente.
Il tfr accantonato al 31.12 dell’anno precedente va infatti rivalutato secondo il seguente coefficiente: 1,5 % + 75% dell’aumento del costo della vita determinato dall’ISTAT.
Il coefficiente annuale si applica su quanto maturato l’anno precedente, con il sistema della capitalizzazione applicato per anno solare. Al momento del pagamento della somma, infine, il trattamento di fine rapporto maturato al 31.12 viene rivalutato al mese di corresponsione, tenendo presente la comunicazione mensile fornita dall’ISTAT.
Ricevuta
È buona norma consegnare un prospetto contenente le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, facendosi controfirmare una copia che conferma l’avvenuto pagamento della somma, determinata secondo le regole previste dal contratto collettivo di categoria.
È possibile consultare i coefficienti ISTAT di rivalutazione annuale utili al calcolo del TFR nel menù "Risorse" di Webcolf.
Calcolo del trattamento di fine rapporto in busta paga
Il programma Webcolf indica il tfr maturato in ogni busta paga in modo automatico; il tfr indicato in ogni cedolino si considera denaro accantonato che il datore di lavoro dovrà corrispondere al momento della cessazione del rapporto.
Nonostante ciò, per venire incontro a delle specifiche richieste, Webcolf permette anche di ricomprendere la quota mensile di tfr nella retribuzione. Si avverte che ciò è comunque in contrasto con la normativa in vigore e potrebbe dare luogo a ripetizioni del pagamento e vertenze di natura sindacale.
Webcolf ha pensato di aiutare i suoi utenti nel calcolo del trattamento di fine rapporto con un simulatore gratuito: inserisci data di assunzione, di cessazione e le retribuzioni e in pochi secondi avrai il totale di tfr maturato compreso di rivalutazione,clicca qui!
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Formulario - Comunicazione di licenziamento
Il rapporto di lavoro domestico costituisce un'eccezione rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro, in quanto non si applica la disciplina di tutela dei licenziamenti individuali (L. 104/1990).
Il datore di lavoro, infatti, può comunicare l'interruzione del rapporto di lavoro in ogni momento, con una lettera simile alla seguente:
Con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il ............................
Considerato il preavviso di ....................................., il rapporto di lavoro avrà termine il ....../......../.............., data in cui cesseranno le sue prestazioni lavorative.
Con la busta paga del mese di .........................., pagata nel corso del mese di ....................... verranno saldate tutte le sue competenze di fine rapporto e ratei accessori.
Ringraziandola fin d'ora per la collaborazione prestata, porgo cordiali saluti.
Firma"
In taluni casi il datore di lavoro può avere interesse a rinunciare al preavviso. La lettera avrà quindi la seguente diversa formulazione:
"OGGETTO: Interruzione rapporto di lavoro.
Con la presente sono spiacente di doverLe comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro di natura domestica instaurato il ............................
Il rapporto di lavoro avrà termine con effetto immediato dalla data della presente, il preavviso non goduto verrà monetizzato con un'apposita voce nella sua ultima busta paga, congiuntamente alle altrespettanze di fine rapporto."
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