In occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto.
Ciò significa che, nel caso di collaboratrice convivente, la tredicesima per colf e badanti si calcola sulla retribuzione compresa anche della quota convenzionale di vitto e alloggio, indipendentemente dal fatto che il datore corrisponda in natura o mediante quota sostitutiva tale indennità. Per questo motivo i cedolini della 13esima dei collaboratori conviventi contengono due voci: 13esima mensilità e “incidenza vitto e alloggio” con codice 41. Mentre, per i collaboratori non conviventi non viene inserita l’incidenza del vitto e alloggio.
Si precisa inoltre che:
1. la tredicesima va riproporzionata in base al numero di mesi lavorati nell’anno;
2. i mesi si conteggiano come lavorati se il rapporto di lavoro è attivo per almeno 15 giorni di calendario nello stesso mese quindi se l’assunzione è avvenuta dopo la metà del mese, il mese non si considera lavorato;
3. se nell’inserimento mensile è stato indicato il codice AD per più di metà mese (perché il collaboratore è rimasto in assenza non retribuita) tale mese non viene conteggiato come lavorato ai fini della maturazione della 13esima (e anche del Tfr e delle ferie);
4. nel caso il contratto abbia inizio durante l’anno, i mesi precedenti all’assunzione non concorrono alla maturazione della 13esima;
5. il rateo di tredicesima per colf e badanti matura anche in caso di ferie e permessi retribuiti;
6. nel caso di malattia e infortunio il rateo di 13esima matura non solo per i giorni retribuiti ma fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro;
7. nel caso di maternità, a carico del datore matura solo il 20% del rateo di 13esima come previsto per legge. Quindi per i mesi in cui si è indicata nell’inserimento mensile la causale MO per più di metà mese, la 13esima matura solo per il 20% del solito rateo maturato.
8. L’importo della 13esima non è soggetto a pagamento dei contributi e quindi l’importo lordo risulta uguale all’importo netto. Al fine del versamento dei contributi la quota di 13esima (dell’8,33% fisso) viene inclusa nella paga oraria effettiva indicata nel mav.
9. Gli utenti che hanno impostato il pagamento della 13esima con rateo mensile dovranno comunque elaborare il cedolino 13 in Webcolf, che risulterà comunque a zero, al fine di tenere aggiornati i progressivi di Tfr e ferie e per avere a fine anno una Cu corretta.
Per conoscere il calcolo della 13esima in base a collaboratori conviventi o non conviventi leggere il paragrafo 16.1 Busta paga tredicesima