In caso di contratto di lavoro a tempo determinato la legge prevede che alla data di scadenza il contratto si risolva automaticamente.
Potrebbe accadere però che una delle parti decida di recedere dal contratto prima del termine prestabilito. il datore di lavoro decida di licenziare la collaboratrice prima del termine prestabilito.
CESSAZIONE NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI COLF E BADANTI: CESSAZIONE REGOLARE
Nel caso di cessazione regolare in base ai termini del contratto a tempo determinato, il datore dovrebbe seguire questa procedura:
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elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese, cliccare il bottone "data di cessazione" e inserire, se non era già stata inserita al momento dell'assunzione, la data di cessazione nella finestra visualizzata.
Cliccando poi su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione.
Si dovrebbe fare, poi, l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino.
Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche l’indennità di vitto e alloggio sulle ferie non godute e l’incidenza del vitto e alloggio sulla 13esima.
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Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
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In caso di cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti, non serve dare comunicazione all'Inps in quanto l'ente chiude la pratica e il rapporto di lavoro automaticamente.
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Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav rinviamo al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità, alla pubblica sicurezza. Dopo accurate ricerche e contatti con varie Questure d’Italia ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione di interruzione della convivenza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE
In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.
Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.
Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.
Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.
Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.
Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.
In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.
Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.
CESSAZIONE NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI COLF E BADANTI: CESSAZIONE PRIMA DEL TERMINE
La cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale é ammessa soltanto nei seguenti casi:
1. Dimissioni del collaboratore. Nella nostra lettera di assunzione abbiamo inserito una clausola per cui viene richiesto al collaboratore di dare il preavviso in caso di dimissioni.
( Da precisare che tale clausola non ha a che fare con il licenziamento del datore di lavoro senza motivazione, che non è previsto nel caso di tempo determinato)
2. mancato superamento periodo di prova ossia entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell'assunzione;
3. licenziamento per giusta causa. ossia se si verifica un comportamento grave ( come assenze ingiustificate, maltrattamenti, furti, violenza verbale) che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro e che compromette irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore.
4. licenziamento per superamento periodo di comporto di malattia o di infortunio, pagando comunque l'indennità di mancato preavviso
5. Risoluzione consensuale
Nel caso di decesso datore, decesso assistito, inserimento del datore o dell'assistito in RSA non è possibile licenziare nel tempo determinato.
N.B.: nel caso di licenziamento illegittimo dove quindi non sia presente una delle cause sopra citate, al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro. Nella lettera di assunzione di Webcolf, per i tempi determinati è stata aggiunta (da agosto 2017) un’ulteriore clausola per tutelare il datore di lavoro con la quale si stabilisce, come patto tra le parti, che si possa comunque licenziare un collaboratore assunto a tempo determinato dando il normale preavviso.
La procedura di cessazione del rapporto da seguire è la stessa prevista nei capitoli precedenti per il licenziamento o dimissioni, in base al caso.