I termini in caso di dimissioni colf e badanti con preavviso sono i seguenti.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni che si può anche stampare nel menù Cessazione | lettera di licenziamento-dimissioni | stampa lettera di dimissioni con preavviso, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data del licenziamento nella finestra visualizzata ossia la data dell’ultimo giorno di preavviso/lavoro. Cliccando poi su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione.
Si dovrebbe fare poi l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
Il datore, poi, deve dare comunicazione all'Inps delle dimissioni entro 5 giorni dalla data di cessazione in modo telematico entrando nel menù Cessazione | comunicazione Inps. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza il pin personale del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (con codice fiscale e pin datore) si deve selezionare sul menù a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine cliccare a sinistra il menù “Cessazione”. Serve indicare la data di cessazione e come motivo "dimissioni".
b) Se si utilizza il pin professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps si deve selezionare la voce “variazione” e poi si deve inserire il codice fiscale e il codice rapporto di lavoro per entrare nella maschera relativa allo specifico rapporto di lavoro e poi si deve cliccare a sinistra cessazione, indicare la data e il motivo "dimissioni".
Si consiglia di stampare la ricevuta.
Per dare comunicazione all’Inps, oltre alla modalità telematica, esiste la modalità telefonica tramite call center Inps al numero gratuito 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile.
Infine é necessario versare i contributi di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav di cessazione leggere il paragrafo “Elaborazione mav cessazione” di questo manuale.
N.B.:
- da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.
- Come disposto dall'art. 24 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.