mav: contributi su ferie non godute e mancato preavviso
A maggio 2013 il sito dell'inps ha modificato le maschere per l'elaborazione del mav on line. La grande novità sta nel fatto che l'ente richiede il pagamento dei contributi anche sulle ore di mancato preavviso e di ferie non godute in caso di cessazione. Webcolf, quindi, si è dovuto adeguare e ha implementato nel programma il calcolo automatico dei contributi. Inserita la data di licenziamento/dimissione nell'ultimo cedolino e selezionato in una delle tre righe in basso l'eventuale mancato preavviso (codice ind. sost. preavviso (giorni)) webcolf calcola la retribuzione per le ferie non godute e per il preavviso mancato e in più conteggia come contributive le ore corrispondenti, predisponendo in elaborazioni mav in inps on line del menù cedolini e fasi mensili tutti i dati per la modifica del mav. Con un semplice copia incolla l'utente è in grado di elaborare il bollettino compreso dei contributi per le ferie non godute e per il preavviso. Nel caso in cui il datore non volesse pagare tali contributi è possibile inserire il flag sulla voce "non pagare contributi su preavviso e ferie non godute" in impostazioni di paga avanzate della maschera 7/7 dei dati collaboratore (menù standard) oppure al passo 11 dell'inserimento facilitato dati collaboratore.
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Pagare i contributi dei lavoratori domestici: novità inps 2013
Dal 10 Aprile 2013 l'inps ha aggiornato la procedura telematica per il pagamento dei contributi per colf e badanti. Nella pagina principale è ora possibile scegliere tra due opzioni: - pagamento di un singolo rapporto di lavoro attivo o cessato con codice fiscale e codice rapporto di lavoro - pagamento di un singolo o più rapporti di lavoro mediante autenticazione codice PIN
1. la prima procedura permette di: - pagare i contributi per uno o più trimestri e stampare le ricevute - effettuare emissione online del bollettino mav anche per i rapporti di emersione - eseguire pagamenti contributi per i rapporti non attivi con la possibilità di inserire anche preavviso e ferie non godute.
2. la seconda procedura permette di: - pagare i contributi per uno o più rapporti di lavoro con una sola transazione e stampare le ricevute - effettuare emissione online del bollettino mav anche per i rapporti di emersione - avere informazioni sui pagamenti effettuati e ristampare eventuali ricevute. Quindi vi sono due grandi novità: a) la possibilità di stampare i mav per l'emersione. In questo caso però non è attivo il pagamento on line. Inoltre va specificato che in questo caso l'unica parte modificabile del mav è quella relativa all''aggiunta dei contributi cassa colf. b) il sistema dà la possibilità di inserire il mancato preavviso o le ferie non godute in caso di elaborazione mav per cessazione. Come vediamo sotto in figura si può scegliere il numero di settimane e poi nel mav vanno inserite come ore retribuite anche le ore di tali settimane. Nel caso non vi siano ferie non godute e mancato preavviso la casella va lasciata a zero.
Per un approfondimento della procedura inps è stato presentato un piccolo manuale utente: per leggerlo cliccate qui.
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Ex Indennità di disoccupazione: aspi e mini-aspi per colf e badanti
Con la riforma Fornero, a partire da gennaio 2013, l'indennità di disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti vengono sostituite dall'indennità di disoccupazione Aspi (acronimo di Assicurazione sociale per l'Impiego) e dalla mini-Aspi. Esse prevedono l'erogazione di un'indennità mensile a favore dei lavoratori che hanno perduto in modo involontario il lavoro. Tali indennità possono essere richieste anche da colf e badanti. I requisiti richiesti per accedere al trattamento Aspi sono: 1) stato di disoccupazione 2) involontarietà dello status di disoccupato. Ciò significa che non possono accedere coloro che si dimettono o risolvono il contratto consensualmente. Nei seguenti casi particolari si può richiedere comunque tale indennità: -dimissioni durante la maternità obbligatoria o per giusta causa -risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per trasferimento del dipendente ad altra sede più distante di 50km dalla residenza del lavoratore 3) sussistenza di almeno due anni di assicurazione 4) la presenza di almeno un anno di contribuzione La nuova indennità spetta: -dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro,ovvero -dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda. I collaboratori domestici aventi diritto devono presentare la domanda entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento, esclusivamente via telematica.
L'indennità viene determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Per colf e badanti la retribuzione su cui si basa il calcolo è la retribuzione convenzionale calcolata in base ai contributi versati che, solitamente, è più bassa rispetto a quella ricevuta mensilmente durante il rapporto.
All'indennità aspi si applica una riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi e un ulteriore 15% dopo il 12°mese di fruizione. Possono richiedere la mini-Aspi, invece, i lavoratori che, in status di disoccupazione involontaria: - non possiedono i requisiti contributivi e assicurativi per l'indennità Aspi - hanno almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorative degli ultimi 12 mesi - per la quale siano stati versati o dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria Anche in questo caso le colf e le badanti che vogliono richiedere tale indennità dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica. Per finanziare l'Aspi e la mini-Aspi la riforma Fornero prevede il versamento di tre contributi: 1) contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, pari all'1,31%, che però i datori di collaboratori domestici non sono tenuti a versare 2) contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento solo ai rapporti a tempo determinato. Per colf e badanti è previsto tale contributo da parte del datore di lavoro in tutti i casi di rapporto a tempo determinato tranne quando la motivazione del rapporto sia sostituzione di collaboratore assente. Per questo motivo le tabelle dei contributi per il 2013 sono due: una per i rapporti a tempo indeterminato e determinato con motivazione sostituzione assenza, e l'altra per i rapporti a tempo determinato con altra motivazione. 3) contributo in caso di cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni. L'inps dichiara che, nel caso di collaboratori domestici, tale tassa non deve essere versata.
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9 Aprile 2013: intesa sul rinnovo contratto colf e badanti
Le associazioni dei datori di lavoro domestico FIDALDO (Nuova collaborazione, assindatcolf, A.D.L.C., A.D.L.D.) e DOMINA si sono incontrate con le associazioni FILCAMS, CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS E DERCOLF, che rappresentano i lavoratori domestici, e in data 9 aprile 2013 hanno raggiunto un accordo per rinnovare il ccnl di febbraio 2007, che era scaduto nel febbraio 2011 e non era più stato rinnovato.
A tal fine le parti sociali hanno demandato ad una commissione il compito di redigere entro il 31 maggio 2013 l'ipotesi di accordo del contratto rinnovato, che scadrà in data dicembre 2016 e di sviluppare le nuove tabelle retributive.
Nel verbale di accordo si precisa di aver raggiunto un'intesa su due punti principali:
1) Aggiornamento degli attuali minimi retributivi nella misura di:
7,00 euro con decorrenza 1°gennaio 2014,
6,00 euro con decorrenza 1°gennaio 2015,
6,00 euro con decorrenza 1°gennaio 2016
per i collaboratori conviventi inquadrati al livello BS, ed in misura proporzionale per gli altri livelli. Tale aggiornamento verrà effettuato sui minimi retributivi compresi degli aumenti pattuiti.
Per es. data la retribuzione minima BS per l'anno 2013 di euro 827,44, l'aggiornamento istat dal 1° gennaio 2014 sarà effettuato su 827,44 + 7 euro e cioè su 834,44
2) In riferimento alla convenzione ILO 189/20011sul lavoro dignitoso, che le associazioni dei datori di lavoro hanno deciso di appoggiare, le parti sociali hanno deciso di ampliare le tutele per le lavoratrici madri e in particolare hanno previsto il prolungamento dei tempi di preavviso per le colf e le badanti madri. Nell'art 38 riguardante i termini di preavviso, dopo il secondo comma si è concordato di aggiungere questo comma:" I termini di preavviso di cui ai commi precedenti saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del 31esimo giorno successivo al termine del congedo di maternità".
Questa modifica nasce dalla ricezione da parte delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori sopra citata con il nome di Convenzione ILO, la quale è stata redatta il 1 giugno 2011 dalla conferenza Generale dell'organizzazione internazionale del lavoro convocata a Ginevra dal consiglio di amministrazione . Il testo, che possiamo leggere cliccando qui, è una dichiarazione dei diritti dei lavoratori domestici che espone le linee guida di tutela degli stessi lavoratori: diritti umani, libertà di associazione, eliminazione di forme di lavoro obbligate, abolizione del lavoro minorile, eliminazione di discriminazioni di impiego, sesso e professione, libertà sindacale, uguaglianza, ambiente di lavoro salubre e sicurezza anche in stato di gravidanza sono i punti su cui si fonda questa convenzione e su cui verte il contratto nazionale italiano dei collaboratori domestici.
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Contributi 2013 colf e badanti: novità per i tempi determinati
Da Gennaio 2013 per i collaboratori domestici l'importo orario dei contributi è stato differenziato ulteriormente non solo in base al numero di ore settimanali lavorate (più o meno 24) ma anche in base al tipo di rapporto di lavoro. Tale specificazione nasce da una novità introdotta dalla Riforma Fornero: per finanziare l'Aspi,ovvero la nuova l'indennità di disoccupazione, viene richiesto al datore di lavoro domestico, per i rapporti a tempo determinato, un contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile. C'è da precisare, però, che in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto. A seguito, quindi, dell'introduzione di suddetto contributo, che si applica ai rapporti di lavoro in essere dal 1 gennaio 2013, l'inps ha creato due tabelle contributive distinte: una senza contributo, che si applica ai contratti a tempo indeterminato o determinato con motivazione sostituzione di collaboratore assente, e l'altra con il contributo addizionale, che si applica ai rapporti a termine con altra motivazione. La circolare INPS del 25 febbraio 2013, poi, precisa che verrà restituito il contributo degli ultimi sei mesi nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato. Inoltre nel caso il datore riassuma il lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine può avvenire la restituzione con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato. Per richiedere il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica attraverso il sito inps, il contact center (n. gratuito 803164 o 06 164164 da telefono cellulare) o intermediari di tale istituto. Per le modalità di rimborso si attende un nuovo messaggio INPS. Per tutti i rapporti di lavoro per i quali è già stata presentata la comunicazione di assunzione per un contratto a tempo determinato, ancora attivi alla data del 01/01/2013, il contributo addizionale sarà calcolato direttamente dall'INPS al momento della generazione del bollettino mav o dell'utilizzo di altre modalità di pagamento, salvo che il datore abbia comunicato al contact center che l'assunzione è avvenuta in sostituzione di lavoratore assente.
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Estratto contributivo colf e badanti: servizio inps on line
Come consultare l'estratto contributivo colf e badanti
Per i datori di lavoro domestico l'Inps offre un servizio informativo degli estratti contributivi riguardanti i rapporti di lavoro dei propri collaboratori assunti o licenziati. È possibile visualizzare infatti l'elenco dei pagamenti contributivi registrati nell'archivio dell'ente.
È possibile accedere a questa sezione a partire dal proprio account Webcolf, cliccando il menu Assunzione, e seguendo questo duplice percorso:
- per i cittadini: cliccare su Comunicazioni Inps - login servizi al cittadino; - per le aziende: cliccare su Comunicazioni Inps - login aziende e consulenti.
Una volta effettuato l'accesso in INPS attraverso l'autenticazione con PIN (valido ancora solo per i professionisti) o SPID, si dovrà cliccare la voce visivile nel menu a sinistra "Estratto contributivo".
Effettuato l'accesso da parte del cittadino privato, il servizio mette a disposizione l'elenco dei rapporti attivi o cessati degli ultimi 5 anni, dai quali si può selezionare il rapporto in questione.
Se invece si tratta di un'azienda che consulta l'estratto contributivo di un datore di lavoro, dovrà inserire il codice fiscale e il codice rapporto specifico del quale si vuole visualizzare i pagamenti. Poi, cliccando "consulta l'estratto conto" si apre una tabella in cui si riepilogano i dati identificativi del datore e del collaboratore, le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ordinati anno per anno e trimestre, senza limitazioni collegate a modalità di versamento (reti amiche, on-line, mav). In particolare vengono specificati gli importi pagati, le ore retribuite, la retribuzione effettiva e le settimane lavorate del trimestre.
Su ogni riga sono selezionabili 3 opzioni visualizzate come tre icone: dettaglio, segnalazioni e attestazione.
a) Dettaglio: cliccando tale comando si visualizzano le settimane lavorate nel trimestre indicato;
b) segnalazioni: selezionando questa opzione il datore ha la possibilità di inserire il testo di una segnalazione relativa al trimestre indicato. Ciò significa che il datore può anche segnalare il motivo di un mancato pagamento. Ad esempio, nel caso di maternità o periodo di aspettativa, è possibile comunicare direttamente all'inps tale motivazione. Oppure, nel caso egli abbia una ricevuta che attesta che per tale periodo egli ha pagato i contributi, egli può indicare i dati identificativi del pagamento, quali data, importo, modalità del versamente ed eventuali estremi. Per poter confermare e quindi inoltrare tale segnalazione all'inps è necessario selezionare il comando "continua" . In questo modo la pratica verrà presa in carico dal FA.SE. (fascicolo elettronico delle segnalazioni contributive). Per ogni segnalazione verranno resi noti al datore protocollo e codice di segnalazione.
c) attestazione: selezionando questa opzione è possibile scaricare la ricevuta del pagamento.
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Tfr in dichiarazione per colf e badanti
I collaboratori domestici percepiscano una retribuzione che viene considerata reddito di lavoro subordinato ma il datore di lavoro non funge da sostituto d'imposta. Di conseguenza non vengono trattenute al collaboratore mensilmente in busta paga le ritenute d'acconto sulle retribuzioni erogate o sul trattamento di fine rapporto.
Ciò comporta che le colf e le badanti per rendere definitiva la loro posizione fiscale siano tenute a presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello unico e a pagare l'irpef e le addizionali comunali e regionali su quanto dichiarato. Sono esonerate dalla presentazione del modello unico i lavoratori domestici con un imponibile inferiore agli 8.000 euro.
La denuncia dei redditi è dovuta invece sempre, indipendentemente dall'imponibile, nel caso di anticipazione o liquidazione totale del tfr.
Al contrario dei dipendenti del settore privato che non indicano l'importo in dichiarazione perchè tale dato è acquisito mediante il modello 770 presentato dal datore sostituto d'imposta, colf e badanti sono tenuti a denunciare sempre i redditi a tassazione separata, come il tfr, compilando il quadro M del modello unico. Il decreto legislativo 47 del 2000 ha previsto una diversa modalità di tassazione del tfr e dunque nella dichiarazione è necessario distinguere la quota del tfr maturato fino al 31 dicembre 2000 da quella maturata dal 1 gennaio 2001. Inoltre, se sono stati percepiti più tfr dallo stesso o da diversi datori di lavoro è necessario compilare sezioni XI distinte, utilizzando più moduli. L'indicazione del tfr percepito, anche come anticipi, comporta chge il lavoratore dovrà versare automaticamente una imposta sostitutiva nella misura del 20% a titolo di acconto. Poi, entro 5 anni, l'Agenzia delle Entrate provvederà a riliquidare tale somma in base alla media dei redditi percepiti, generando un credito o un debito.
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Stampa cedolini con Firefox 19
A seguito dell'aggiornamento di Firefox e dell'installazione dell'ultima versione, 19, viene introdotto nuovo visualizzatore di file pdf per la lettura dei documenti. In Webcolf abbiamo notato che la stampa dei cedolini, dopo questo aggiornamento, non è corretta: il simbolo della convivenza non viene visualizzato come un quadratino con o senza spunto ma con un simbolo non decifrabile e inoltre sulla parte superiore del cedolino viene stampata una riga che riprende il sito e la pagina web in cui viene stampato. Per correggere questi errori e rendere la nuova versione compatibile con la nostra stampa si deve seguire questa procedura:
1. Dal menù in alto della finestra di firefox fare clic sul menù strumenti e poi scegliere opzioni 2. Selezionare il pannello applicazioni 3. Cercare file PDF nell'elenco e fare clic per selezionarlo 4. Fare clic sulla freccia della colonna Azione per la voce selezionata e scegliere "usa Adobe Acrobat (in Firefox)" 5. Fare clic su ok per chiudere la finestra delle opzioni
Busta paga colf e badanti: ancora più facile
Da una logica di ripensamento del programma, che mette al centro il legame tra semplicità e professionalità, nasce una nuova procedura webcolf, online da Febbraio 2018, per inserire i dati di cole e badanti e calcolare la busta paga online. Il linguaggio tecnico e astruso, proprio del settore di consulenza del lavoro e buste paghe, si è trasformato in un linguaggio chiaro, elementare e comprensibile per qualsiasi persona.
Quali sono le informazioni richieste? - dati anagrafici e codice fiscale del datore e del collaboratore. - le mansioni prevalenti a cui sarà addetto il collaboratore domestico. (es. pulizie, baby sitter, badante, stiro, custode, giardiniere, ecc..). Sarà poi il programma a proporre in base alle risposte segnate l'inquadramento corretto, che potrà essere confermato o modificato. -quante ore settimanali il collaboratore lavorerà e in quali giorni. Il programma in automatico le proporrà questo orario standard nel cedolino paga. -la paga concordata mensile od oraria. Non serve alcuna procedura o calcolo: il programma mostra la paga minima e, se voi avete concordato una paga superiore, basterà indicarla sulla casella paga totale e tutte le buste paga prenderanno come riferimento la paga concordata inserita. L'utente, anche inesperto, è così guidato passo dopo passo, nell'inserimento dei dati: si tratta solo di rispondere ad un piccolo questionario, diviso in maschere, alla fine del quale è possibile scegliere tra tre ozpioni: 1. si può stampare in automatico la lettera di assunzione in modo che il contratto sia già pronto da firmare.
2. nel caso si tratti di collaboratore precedentemente assunto, sarà possibile inserire i dati del tfr e delle ferie residue fino a quel momento cosicchè il cedolino elaborato con webcolf contenga tutti i progressivi aggiornati. Se non avete il progressivo del tfr non preoccupatevi perchè una maschera è dedicata al calcolo automatico del tfr sulla base della retribuzione mensile o annuale.
3. elaborare il primo cedolino con l'inserimento automatico delle presenze e il calcolo della busta paga con la relativa stampa.
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Guida utile con esempi alla denuncia di infortunio colf e badanti: procedura e modello 4bis
Guida alla denuncia di infortunio colf e badanti
Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l'orario di lavoro o nel tragitto casa-lavoro, deve farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. Importante è specificare l'orario durante il quale è successo l'incidente e le modalità con cui è avvenuto, in modo che il pronto soccorso capisca che si tratta di infortunio sul lavoro e non di una semplice malattia, e quindi apra una pratica INAIL. Infatti se si tratta di malattia, essa non è retribuita dall'Inps ma dal datore di lavoro per i giorni massimi e le modalità previste dal contratto. Invece, se viene aperta una pratica di infortunio, è l'INAIL che corrisponde al lavoratore un'indennità dal quarto giorno in poi a partire dal giorno successivo all’incidente (il giorno dell’infortunio e i primi tre sono a carico del datore di lavoro) per tutti i giorni di infortunio. Nel certificatodeve essere indicata la voce INAIL SI.
a)Obblighi del lavoratore
Il lavoratore ha l' obbligo di dare immediatanotizia dell'infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
AGGIORNAMENTO: l’INAIL, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL, stabilendo che viene meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà di competenza dell'Inail stesso comunicare alla Pubblica Sicurezza, l'infortunio avvenuto solamente nei casi in cui questo sia mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
N.B.:
- se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia. Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità.
- Se è previsto pericolo di morte la denuncia va fatta entro 24ore con telegramma o fax.
2) Allegare copia del certificato medico.
Si consiglia, se non si ha il certificato di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato. Se la prognosi si prolunga con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
3) I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto e quindi,nel caso nel caso la collaboratrice infortunata non usufruisca del vitto e alloggio all'ospedale o presso il datore di lavoro, deve ricevere anche l'indennità di vitto e alloggio.
4) In caso di indennità per inabilità temporanea assoluta, a decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi, pari al:
-60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni,
-75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno in poi.
c) Alcuni suggerimenti per la compilazione della denuncia di infortunio
Prima pagina:
- in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico,
- in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato,
- in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su Ccnl settore lavorativo),
- in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari,
- in voce professionale: colf o badante.
Seconda pagina:
- nel primo riquadro dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella denuncia di iscrizione del collaboratore domestico),
- nel riquadro indirizzo dovrà inserire l'indirizzo del datore di lavoro,
- nel riquadro unità produttiva dovrà indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
Terza pagina:
- dovrà compilare e descrivere l'incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
Quarta pagina:
- dovrà compilare solo in caso di testimone (prima parte),
- dovrà compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Quinta pagina:
- nel riquadro servizi domestici dovrà riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda compresa della quota di 13esima. (ossia la paga oraria effettiva che viene utilizzata nel pagamento del mav e che, in webcolf si trova nell'ultimo riepilogo dei contributi del menù cedolini mensili)
- se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.
Sesta pagina:
- nel riquadro che riguarda l'autocertificazione dovrà selezionare "il sottoscritto datore di lavoro" e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell'ultima riga inserire allegati 1 e in note: allego certificato medico.
d) Inserire l’infortunio in Webcolf
In Webcolf, nell’inserimento mensile dovrebbe indicare la sigla “I” per tutti i giorni, festivi compresi e verrà calcolata la retribuzione a carico del datore di lavoro e poi, nel caso di collaboratore convivente, selezionando la voce in una delle tre righe in basso sotto al calendario " ind. sost vitto e alloggio", e indicando i giorni (dal lunedì al sabato e non la domenica) viene aggiunta anche la retribuzione del vitto e alloggio (solo nel caso non venga corrisposto per tale periodo). Il programma così aggiunge quanto dovuto.
e) Sanzioni
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di: - mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore; - denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta.
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Nessuna tassa per il licenziamento colf
Il ministero del Welfare il 6 febbraio 2013 smentisce il pagamento del contributo di licenziamento per i collaboratori domestici, previsto dalla riforma Fornero per finanziare la nuova assicurazione Aspi, che da quest'anno sostituisce l'indennità di disoccupazione. Dopo alcuni approfondimenti i tecnici hanno concordato che la tassa deve essere versata solo dalle imprese e restano fuori dal campo di applicazione della norma le famiglie. Quindi il datore di lavoro può licenziare la sua colf o badante senza versare alcun contributo per la cessazione.
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Nuovo contributo di licenziamento colf: riduzione per il part-time?
[ultimo aggiornamento: Per i collaboratori domestici non va pagata la tassa di licenziamento, come previsto invece per le aziende. Per chi assume a tempo determinato con motivazione diversa da "sostituzione collaboratore assente" sono previsti contributi inps leggermente più alti rispetto ai contratti a tempo indeterminato poichè parte del contributo serve a finanziare l'indennità di disoccupazione richiesta dai collaboratori alla fine del rapporto a termine]
La riforma del lavoro Fornero prevede, per finanziare l'Aspi, che sostituisce la vecchia disoccupazione ordinaria, a partire da gennaio 2013, il pagamento di un contributo per il licenziamento anche per i collaboratori domestici.
Le modalità e le specificazioni ulteriori non sono ancora state pubblicate ma il dibattito tra i datori di lavoro domestico è acceso: le interpretazioni su come calcolare l'importo di tale tassa sono contrastanti e la maggior parte degli esperti pone una critica sulla legittimità ed equità di questo contributo.
Il testo oggetto della questione è la legge 92/2012 e in particolare l'art 2 al comma 31, che è stato modificato dopo l'entrata in vigore dell'Aspi, dove si legge: " In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (...)"
Per il 2013 il massimale previsto è di 1152,90 euro e il 41% di tale quota è 472,76.
Ora nasce il problema: la legge fissa come valore da versare una somma "per ogni 12 mesi di anzianità aziendale" negli ultimi tre anni.
Su questo punto alcuni esperti sostengono che il contributo sia dovuto anche per le frazioni di mese. Ciò significa che , nel caso di un collaboratore con 1 anno e 10 mesi di anzianià il contributo da versare sia 472,69/ 12 per 22 mesi, computando così anche una parte di anno lavorativo.
Questa interpretazione però non sembra condivisibile poichè essa si riferisce ad una quota mensile, esclusa espressamente dalla norma stessa.
La questione, poi, si focalizza anche su un altro concetto fondamentale: cosa si intende per anzianità aziendale?
Per capire il significato occorre comparare la legge 92/2012 citata sopra con la legge 223/1991 art. 16 comma 1°che specificando i requisiti per l'accesso all'indennità di mobilità specifica il concetto di anzianità aziendale. In essa si legge:
"Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese (...) il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività,e infortuni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7"
In questo articolo viene evidenziata la distinzione tra anzianità aziendale tout court e l'effettività della prestazione. Rimane quindi un dubbio se si debba far riferimento alla pura durata contrattuale o al lavoro effettivamente prestato.
Nel caso specifico, però, per una maggior equità tra i rapporti di lavoro part-time rispetto a quelli full-time la corretta interpretazione sarebbe quella che si basa sulle ore di lavoro effettivamente svolte. Ciò eviterebbe che un datore di lavoro di una colf che lavora 4 ore a settimana paghi lo stesso contributo di licenziamento di un datore avente una badante convivente per 50 ore settimanali.
Appare quindi più aderente alla norma pagare il contributo sull'effettivo lavoro e versare tale contributo di 472,69 euro solo al verificarsi dei multipli di 12 mesi di anzianità e non anche nelle relative frazioni.
Se l'interpretazione è corretta ne conseguirebbe che:
- per i collaboratori che vengono licenziati prima dei 12 mesi non andrebbe pagato alcun contributo per il licenziamento.
- per i collaboratori licenziati a metà anno andrebbero pagati solo gli anni completi di anzianità e quindi se una badante lavora 1 anno e 11 mesi venga versata solo la quota di 472,69 euro
- l'anzianità calcolata per i collaboratori part-time non è regolata solo dalla data in cui è sorto il contratto ma anche dalla percentuale di lavoro in rapporto al tempo pieno. Quindi se una colf lavora 10 ore settimanali con percentuale 25% per una durata di 2 anni, poichè 25% del primo anno + 25% del secondo anno= 50% di un anno full time e quindi 6 mesi di anzianità effettiva, il contributo di licenziamento non andrebbe pagato perchè inferiore ai 12 mesi.
Rimaniamo in attesa di nuove circolari per sapere come procedere ma auspichiamo che sia la soluzione adottata dall'INPS....
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