Certificazione Unica per i lavoratori domestici 2015
Alcuni utenti ci hanno scritto in merito alla certificazione unica 2015, in particolare se è obbligatoria anche i datori di lavoro domestico.
Il dubbio nasce dal fatto che le istruzioni prevedono tra i soggetti obbligati all'invio" ....."sono altresì, tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps... ".
Precisiamo che e' stato chiarito dalla associazioni nazionali partecipanti alla sottoscrizione del contratto collettivo che la Certificazione Unica 2015 non deve essere rilasciata dai datori di lavoro domestico privati, non essendo sostituti d’imposta.
Unica eccezione è costituita dalle comunità religiose e militari.
Va comunque rilasciata, come richiesto dal CCNL colf Badanti, la dichiarazione sostitutiva cu al collaboratore domestico entro il 28 febbraio (o comunque prima dell'appuntamento che il collaboratore ha richiesto al caf o intermediario per poter fare la denuncia dei redditi).
Webcolf permette, calcolando i cedolini, di stampare in automatico tale dichiarazione.
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Controlli INPS e avvisi bonari
L'inps, ogni anno, invia degli avvisi bonari con la richiesta del mancato pagamento dei contributi di colf e badanti degli anni precedenti.
L'inps indica il trimestre mancante, la quota di contributi non pagata e la relativa sanzione.
Il datore di lavoro è tenuto a procedere come segue.
1. MANCATO PAGAMENTO
a) versare l'importo in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento con modello F24
b) presentare una domanda di ratizzazione utilizzando il modulo "istanza di dialzione amministrativa" disponibile nel sito inps nella sezione moduli"
2. CONTRIBUTI GIA' PAGATI
Se il datore ha già correttamenta versato i contributi ma all'Inps non risulta entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario il datore potrà:
a) chiamare il contact center al numero verde gratuito 803 164 da fisso (oppure da cellulare con normale tariffa al 06164164) e indicare la motivazione.
b) oppure inviare un fax al numero 800 803 164 con il modulo (clicca qui) che trovate in allegato alla lettera indicando i dati identificativi del datore, del collaboratore e del rapporto, data di eventuale cessazione, periodi contributivi pagati.
3. MANCATO PAGAMENTO MA PER GIUSTA RAGIOINE (MATERNITA', INFORTUNIO, ASPETTATIVA)
Se il datore si é scordato di sospendere i contributi del trimestre come spieghiamo qui e quindi é arrivato un avviso bonario dall'Inps:
a) consigliamo di inviare un fax all'inps al numero 800 803 164 con il modulo (clicca qui) che trovate in allegato alla lettera indicando i dati identificativi del datore, del collaboratore e del rapporto, il periodo e la motivazione del mancato pagamento con allegata la carta di identità del datore di lavoro e una lettera in cui lo stesso dichiara che per il periodo dal ******* al ******* la collaboratrice è stata assente, in maternità, infortunio ecc... In questo modo verrà annullato l'avviso bonario.
b) Oppure si può utilizzare l'apposita funzione nel sito inps: servizi al cittadino | autentificazione con pin | servizi di rapporto di lavoro domestico| estratto contributivo. Selezionando il trimestre si può inviare una segnalazione indicando il periodo di malattia, assenza, maternità ecc...
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Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore:
- deve comunicare entro 48 ore a partire dal giorno del termine del rapporto, solo nel caso di lavoratore extracomunitario convivente, la cessazione all'autorità di pubblica sicurezza. Si consiglia di inviare una raccomandata e di tenere la ricevuta in caso di controlli.
- entro 5 giorni dall'interruzione deve poi inviare comunicazione all'INPS competente nel luogo di svolgimento del lavoro mediante comunicazione telematica o tramite il call center (per entrambi i servizi si deve possedere il PIN o essere abilitati come consulenti).Per la comunicazione online si dovrebbe selezionare, una volta entrati nell'area riservata con il pin, la voce servizi di rapporto di lavoro domestico e poi variazione del contratto di lavoro e, infine, inserito il codice fiscale e il codice rapporto di lavoro (che si trova nei mav già pagati) cliccare a sinistra cessazione.
Indicata poi la data del termine del rapporto va selezionata la motivazione(ad esempio, dimissioni, licenziamento decesso datore, risoluzione consensuale, non superamento del periodo di prova ecc... E' importante stampare poi la ricevuta della cessazione. In caso di dimissioni essa va fatta firmare dal collaboratore come convalida con l'aggiunta della frase (a mano)"convalido le mie dimissioni" e poi conservata in caso di contestazione;
2. PAGAMENTI:
- entro 10 giorni dall'interruzione il datore deve effettuare il versamento dei contributi dell'ultimo trimestre, utilizzando il MAV generato tramite la procedura del programma "Contributi: Elaborazione MAV in INPS on line". Per l'elaborazione passo passo si legga l'articolo: mav cessazione colf
- entro i primi 10 giorni del mese successivo, il datore deve elaborare la busta paga della collaboratrice domestica saldando anche il trattamento di fine rapporto maturato e gli eventuali ratei di tredicesima e ferie maturati e non ancora pagati.
Webcolf calcola in automatico, indicando la data di cessazione nell'inserimento mensile, tutte le spettanze di fine rapporto insieme alla retribuzione dell'ultimo mese. Per provare il programma gratuitamente per un mese clicca qui
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Preavviso e indennità di mancato preavviso
Come calcolare il preavviso in caso di interruzione del rapporto di lavoro domestico
In caso di licenziamento o dimissioni di un lavoratore domestico il contratto nazionale prevede che la comunicazione di cessazione venga data con un preavviso e mediante comunicazione scritta.
Termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni
I termini di preavviso in caso di licenziamento sono i seguenti:
1. Per i rapporti da 25 a 54 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
2. Per i rapporti da 1 ora a 24 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Questi termini rimangono invariati in caso di dimissioni.
In caso di mancato preavviso la parte che recede deve corrispondere un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. Se il preavviso svolto è inferiore a quanto previsto, l'indennità è dovuta solo per i giorni mancanti.
Nel caso di licenziamento senza preavviso la quota di indennità verrà aggiunta alle altre spettanze di fine rapporto riportate in busta paga, mentre in caso di dimissioni senza preavviso, la quota di indennità, poichè deve essere versata al datore, verrà trattenuta al lavoratore dalla liquidazione totale.
Come si calcola l'indennità di mancato preavviso di colf e badanti
In base al calendario si devono contare le ore che la collaboratrice avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso seguendo l'orario standard moltiplicandole per la paga oraria.
Con Webcolf, invece, i calcoli sono automatici: è sufficiente indicare la voce di indennità sostitutiva mancato preavviso, indicando il numero di giorni dovuti, ed il programma calcola in automatico l'importo da corrispondere.
Per capire come inserire la voce di mancato preavviso in busta paga, è possibile consultare il nostro manuale.
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Domande e risposte sull'interruzione rapporto di lavoro di colf e badanti
Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per vari motivi: - licenziamento da parte del datore; - dimissione del lavoratore; - scadenza del termine del rapporto a tempo determinato; - recesso durante il periodo di prova; - licenziamento per giusta causa del datore di lavoro; - risoluzione consensuale; - impossibilità sopravvenuta o morte del lavoratore.
Nel caso di dimissioni o di licenziamento, il lavoratore nel primo caso e il datore nel secondo devono dare il preavviso con la lettera di interruzione del rapporto. Con la cessazione inoltre è prevista per il collaboratore una liquidazione che comprende: - trattamento di fine rapporto; - pagamento delle ferie non godute; - pagamento della 13esima maturata da inizio anno. Nel cedolino dell'ultimo mese, quindi, devono essere inseriti anche questi elementi con voce specifica. Per tutta la procedura di cessazione passo passo si consiglia di leggere l'articolo del manuale sul licenziamento cliccando qui
DOMANDE E RISPOSTE SULL'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Quali sono le modalità di consegna della lettera di licenziamento o di dimissione? La lettera può essere: a) spedita tramite raccomandata all'indirizzo di residenza, per conservare una ricevuta di comunicazione; in tal caso si deve indicare che il preavviso parte dal giorno di ricevimento della lettera. b) consegnata a mano; si consiglia di inserire la frase "raccomandata a mano" nella lettera e di farsi firmare una copia da conservare in caso di contestazione.
2.Che fare se il lavoratore o il datore si rifiutano di firmare la lettera di licenziamento o di dimissione? Poichè questi atti vengono considerati atti recettizi e quindi hanno effetto nel momento in cui i soggetti ricevono la comunicazione, è necessario inviare la lettera con raccomandata AR. La ricevuta va quindi conservata come prova di comunicazione. Con la ricezione della raccomandata si può procedere alla comunicazione di cessazione. In alternativa, considerato che il soggetto destinatario della comunicazione potrebbe non ritirare la raccomandata, al fine di evitare inutili lungaggini, si potrebbe effettuare la consegna alla presenza di un testimone. La mancata accusa di ricevimento viene quindi superata dalla presenza di una terza persona che non deve tuttavia essere un parente della parte recedente.
3. È necessario inserire una motivazione nella lettera di licenziamento o di dimissioni? No, per il contratto di lavoro domestico non è necessario dare una motivazione.
4. Nel caso si voglia terminare il rapporto subito, il giorno stesso, ciò è possibile? Si, si può terminare il rapporto il giorno stesso della consegna della lettera. In tal caso però spetta l'indennità di mancato preavviso e in particolare: - se il lavoratore si dimette senza preavviso dovrà essere detratta dalla sua busta paga finale il preavviso mancato, importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato per i giorni di preavviso. - se il datore licenzia senza preavviso dovrà essere aggiunta alla busta paga finale del collaboratore l'indennità sostitutiva di mancato preavviso che corrisponde alla retribuzione che avrebbe percepito lavorando per il periodo di preavviso dovuto. Quando il preavviso è minore di quello stabilito l'indennità va calcolata solo per i giorni di differenza. C'è da precisare, comunque, che il datore può esonerare il collaboratore dal preavviso in caso di dimissioni e quindi decidere di non trattanere il mancato preavviso. In questo caso il datore dovrebbe firmare una lettera di esonero dal preavviso o aggiungere una frase specifica nella lettera delle dimissioni.
5. Quando si licenzia per giusta causa? Molti datori di lavoro domestico sono convinti che il "licenziamento per giusta causa" significhi che il datore ha una "giusta motivazione" per poter risolvere il rapporto di lavoro. Nei termini del diritto del lavoro "licenziare per giusta causa" significa invece licenziare un collaboratore perchè ha messo in atto dei comportamenti talmente gravi da ledere la fiducia tra datore e collaboratore, tali che non sia più possibile proseguire il rapporto di lavoro (si veda art. 2119 codice civile). Il licenziamento per giusta causa presuppone che vi sia un atto di contestazione disciplinare che prova la causa del licenziamento stesso così grave da non permettere nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. Si tratta di gravissimi inadempimenti degli obblighi contrattuali o di un fatto esterno al rapporto, tali da venir meno la fiducia del datore di lavoro verso il collaboratore e la relativa puntualità nei successivi adempimenti.
Le motivazioni più frequenti riconosciute come giusta causa di licenziamento sono i seguenti: - falsa malattia e falso infortunio del dipendente; - rifiuto ingiustificato e reiterato del dipendente di eseguire la prestazione lavorativa; - Abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente e periodo di assenza non giustificato; - Il collaboratore, durante l'esercizio delle sue mansioni, sottrae beni al datore di lavoro; - il lavoratore ha una condotta extralavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario.
6. Licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale?
Le tre opzioni corrispondono a tre situazioni diverse e in particolare:
1. licenziamento colf badanti e baby-sitter: implica che la decisione di risolvere il contratto sia a capo del datore di lavoro e che la collaboratrice sia solo il soggetto passivo di tale decisione.
2. dimissioni colf badanti e baby-sitter: implica che la decisione di risolvere il contratto sia a capo della collaboratrice e che il datore sia solo un solo un soggetto passivo di tale decisione.
3. risoluzione consensuale: implica che entrambe le parti concordino sulla risoluzione del contratto, ognuno per i propri motivi personali.
Nel contratto di colf e badanti solitamente la decisione è unilaterale e la terza opzione è molto rara. C'è da precisare che molte colf e badanti richiedono al datore di essere licenziate comunque e non si vogliono dimettere per poter poi richiedere la disoccupazione, che, nel caso di dimissioni non possono essere richieste.
7. Il decesso del datore di lavoratore può essere motivo di licenziamento per giusta causa? No, il contratto nazionale dei collaboratori domestici prevede che in caso di decesso del datore venga dato il preavviso oppure venga pagata l'indennità di mancato preavviso.
8. Durante il periodo di prova il licenziamento o le dimissioni devono essere comunicate con preavviso? No, nel periodo di prova si può risolvere il contratto senza preavviso.
9. La liquidazione del collaboratore quando deve essere versata? Il trattamento di fine rapporto, la 13esima maturata e le ferie non godute dovrebbero essere pagate insieme all'ultima mensilità e quindi entro il normale giorno di paga del mese successivo alla cessazione con un unico cedolino, normalmente il 10 o il 15 del mese. Eventualmente, nel caso di importi molto alti si può concordare con il collaboratore una rateizzazione di 2/3 rate. Si consiglia, in questo caso, di elaborare una lettera di accordo in cui inserire le scadenze e gli importi relativi, ricordandosi sempre, al momento della consegna della rata, di farsi firmare una ricevuta dal collaboratore.
10. Le dimissioni devono essere convalidate? In che modo? C'è solo un caso in cui è necessario convalidare le dimissioni, ed è il caso in cui a dimettersi è una lavoratrice in stato di gravidanza o in maternità. In tutti gli altri casi, il lavoratore domestico non deve convalidare le dimissioni.
11. Se la collaboratrice decide di dimettersi o risolve consensualmente il rapporto di lavoro può richiedere la disoccupazione? No, la richiesta può essere effettuata solo in caso di licenziamento o per scadenza del rapporto di lavoro a termine.
12. Per i collaboratori domestici va pagata la tassa sul licenziamento? No, nel 2013 è stato precisato che i datori di lavoro privati e le famiglie non devono pagare la tassa per il licenziamento di colf e badanti.
13. Nel caso di decesso del datore di lavoro gli oneri del licenziamento di chi sono a carico? Gli eredi del datore deceduto sono obbligati a terminare il lavoro e a procedere con le pratiche di chiusura del rapporto con relativo pagamento della retribuzione mensile e della liquidazione totale del lavoratore e anche al pagamento dei contributi.
14. I contributi del rapporto risolto si pagano alla fine del trimestre? No, i contributi fino al giorno del licenziamento si versano entro i 10 giorni successivi la data di cessazione
15. Come si elabora il bollettino per la cessazione? La procedura si può trovare nel nostro manuale.
16. Nel calcolo dei contributi per l'interruzione del rapporto di lavoro si devono conteggiare anche i giorni di preavviso e delle ferie non godute? Si; dal 2013 l'inps prevede l'elaborazione del bollettino compreso di periodo di preavviso e ferie non godute.
17. Se il lavoratore durante il rapporto ha goduto di più ferie rispetto alle maturate nell'ultima busta paga vengono trattanute? Si, se un collaboratore ha goduto più ferie rispetto alle maturate e le sue ferie totali residue sono quindi negative al momento della cessazione, nell'ultimo mensile sarà recuparata la quota equivalente delle ferie anticipate.
18. È possibile calcolare il tfr con la rivalutazione in modo automatico? Si, webcolf ha inserito un simulatore automatico del calcolo del tfr, completamente gratuito anche alle persone non registrate. Per una provare cliccare qui: http://www.webcolf.com/exec/isapi.dll/calcolo-online-tfr-colf-badanti.html
19. Se la collaboratrice è incinta ma non ha ancora consegnato il certificato al datore, può essere licenziata? No, la collaboratrice non può licenziarla anche se non ha il certificato di gravidanza (va consegnato entro due mesi dalla data presunta del parto). Infatti, in caso di licenziamento la collaboratrice ha 60 giorni per poter contestare e annullare il licenziamento provando di essere incinta. Il divieto di licenziamento vige fino alla fine del periodo di astensione obbligatoria ossia tre mesi dopo il parto.
20. In caso di tempo determinato è possibile licenziare il lavoratore prima del termine e dopo il periodo di prova? Il licenziamento prima del termine in un tempo determinato è possibile solo per giusta causa (e questo non ha preavviso). Altrimenti si devono pagare le spettanze fino alla fine del tempo determinato.
21. È obbligatoria la lettera di licenziamento in caso di contratto a tempo determinato? No, la lettera di licenziamento in caso di tempo determinato non è necessaria in quanto il contratto stesso firmato prevede già la cessazione. Nel caso di richiesta, comunque, si può stampare la lettera confermando la cessazione prevista dal contratto di assunzione specificando che non vi sarà alcuna proroga.
22. Si può licenziare una colf o badante in malattia? L'art. 26 comma 4 del CCNL prevede quanto segue:
4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
La legge quindi stabilisce che la colf o la badante in malattia possa essere licenziata solo nel caso di superamento del periodo di comporto, ovvero superamento del periodo di conservazione del posto. Tale periodo non è necessario che sia continuativo. Ciò significa, quindi, che una colf o badante può essere licenziata se negli ultimi 12 mesi è rimasta assente per malattia per 10, 45 o 180 giorni (in base all'anzianità). (oppure per 20, 90 o 360 giorni in caso di malattia oncologica documentata). E' per questo motivo che consigliamo sempre si farsi consegnare il certificato di malattia dalla colf o badante, anche se poi, la malattia. è pagata sempre dal datore di lavoro domestico e non dall'inps.
Si precisa inoltre che, nel caso di licenziamento per superamento periodo di comporto il datore è tenuto a pagare il preavviso.
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calcolo contributi da trasferire
I valori da conoscere per il calcolo dei contributi trimestrali sono:
a) retribuzione oraria effettiva:
Alla quota oraria concordata va aggiunta la quota di 13esima (8,33% della quota oraria) e, in caso di collaboratore convivente, la quota di vitto e alloggio, indipendentemente che il vitto e l'alloggio vengano corrisposti in natura o mediante indennità.
b) ore contributive del trimestre:
Nel conteggio delle ore del mese e quindi poi del trimestre, non si conteggiano le ore considerando le settimane del calendario ma le settimane contributive. La settimana contributiva va da domenica a sabato.
Quindi, per conteggiare le ore del trimestre si sommano le ore retribuite (non solo quelle lavorate) dall'ultima domenica del mese precedente al trimestre all'ultimo sabato del mese del trimestre.
Ad esempio, per il calcolo delle ore contributive del primo trimestre (gen, feb, mar) si contano le ore dall'ultima domenica di dicembre all'ultimo sabato di marzo. Le ore degli altri giorni di marzo saranno calcolate nel trimestre successivo.
c) tipo di contratto: i contributi, dal 2013 si differenziano anche per il tipo di contratto e l'inps pubblica due diverse tabelle degli importi orari dei contributi:
In caso di tempo determinato con motivi diversi dalla sostituzione, infatti, è previsto un contributo addizionale per finanziare l'aspi (disoccupazione).
d) ore lavorate settimanali:
-per le settimane con 24 ore o più di 24 ore retribuite il contributo orario è fisso
-per le settimane con meno di 24 ore retribuite il contributo dipende dalla fascia oraria.
Nel caso il collaboratore lavori nello stesso trimestre per alcune settimane meno di 24 ore e per altre più di 24 è necessario fare due calcoli separati e quindi, elaborare due mav distinti. La somma dei due mav è l'importo totale da pagare dei contributi.
e) fascia contributiva:
se il collaboratore lavora meno di 24 ore va identificata la fascia contributiva in base alla retribuzione effettiva:
1° fascia: da 0 a 7,77 euro,
2° fascia: da 7,78 a 9,47 euro,
3° fascia: da 9,48 a 999.
Calcolo:
Per calcolare i contributi quindi si moltiplicano le ore contributive del trimestre per l'importo orario contributivo.
Esempio:
In caso di tempo determinato con motivo sostituzione di una colf convivente la cui retribuzione oraria è di 8 euro e le ore contributive per il secondo trimestre 2013 sono 88 lavorando 24 ore a settimana.
Il ragionamento è il seguente:
a) si tratta di tempo determinato motivo sostituzione e quindi va considerata la tabella senza addizionale
b) le ore sono 24 e fino a 24 ore il contributo orario varia di fascia contributiva
c) la retribuzione oraria effettiva è 8 euro x 8,33 % di quota 13esima= 8,67 a cui va aggiunta la quota di vitto e alloggio così calcolabile:
(giorni lavorativi del mese x quota giornaliera di vitto e alloggio): le ore lavorative medie.
quindi 26 giorni lavorativi x 5,31 euro (quota giornaliera 2013)=138,06 euro
138,06 euro mensili : (4 ore sett. x 4,3334 settimane medie in un mese)=1,33 euro quota oraria vitto e alloggio
8,67 euro paga base compresa di 13esima + 1,33 euro quota oraria di vitto e alloggio=
10 euro retribuzione oraria effettiva
La fascia contributiva è dunque la terza.
d) controllando la tabella relativa all'anno 2013 senza quota addizionale, per la 3° fascia il contributo orario è 1,55 totale, di cui 0,39 a carico collaboratore.
e) quindi la moltiplicazione dovrà essere 88 ore contributive x 1,89= 166,32 euro, che è l'importo totale dei contributi a carico datore e collaboratore.
d) se vogliamo trovare la quota a carico collaboratore moltiplichiamo 88 ore x 0,47= 41,36euro
Ai contributi inps vanno poi aggiunti i contributi cassa colf per 0,03 euro orari, di cui 0,01 euro a carico collaboratore.
Tutti questi calcoli vengono eseguiti in automatico dal programma webcolf. E' possibile, in base al contratto inserito e ai cedolini prodotti, richiedere il mav in pdf già pronto da stampare oppure elaborare il mav con un copia incolla dei dati del programma nella sezione cedolini e fasi mensili | elaborazione mav in inps on line: la finestra inps è integrata nel programma webcolf per una velocizzazione dell'operazione di elaborazione e stampa mav.
Per provare il programma gratis per un mese , elaborare cedolini e calcolare i contributi può registrarsi qui e seguire l'inserimento facilitato dati collaboratore.
Per ogni dubbio o difficoltà può contattarci all'indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Prospetto paga
Prospetto paga e retribuzione di una colf o badante
L'art. 34 del CCNL del lavoro domestico prevede che il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, debba predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
Tale retribuzione deve essere composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale (comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione); b) eventuali scatti di anzianità; c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo.
Dovranno altresì risultare, oltre a queste voci, anche quelle relative ad altri i compensi, come ad esempio, le ore straordinarie prestate, le festività, la malattia, eventuali premi e le trattenute per oneri previdenziali. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere inserite nel corpo del cedolino le voci e gli importi relativi alla tredicesima, al trattamento di fine rapporto, alle ferie non godute ed l'eventuale indennità di mancato preavviso.
Webcolf elabora un cedolino professionale e specifico per il settore del lavoro domestico, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Tutti i calcoli sono automatici e calcolati al momento, in pochi secondi. Prova ad elaborare la busta paga per la tua colf o badante, gratis per un mese: registrati!
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Scatti d'anzianità
Scatti di anzianità di colf e badanti
Il Ccnl colf e badanti prevede che a ciascun lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore, spetti un aumento del 4% sulla paga base sindacale, per un massimo di 7 bienni. Nel calcolo della retribuzione di un collaboratore domestico quindi vanno conteggiati anche eventuali scatti di anzianità maturati.
Lo scatto:
1-non può essere assorbito da un superminimo o da un acconto futuri aumenti;
2- viene calcolato sempre sulla paga minima contrattuale, anche se la paga totale comprende un superminimo;
3- venendo calcolata sempre sulla paga base minima e poichè tale paga viene aumentata ogni anno, il valore delloscatto si modifica annualmente e quindi anche l'importo totale complessivo della paga e degli scatti;
4- il primo scatto di anzianità matura il mese successivo a quello di assunzione, ossia dopo 25 mesi, tranne nel caso di assunzione avvenuta il 1° del mese, nel qual caso lo scatto matura il mese stesso ossia dopo 24 mesi. Se ad esempio l'assunzione avviene il 1° ottobre 2015, il primo scatto matura nel mese di ottobre 2017, mentre se l'ssunzione avvenisse il 2 ottobre 2015 il primo scatto maturerebbe a novembre 2017.
Esempio di calcolo degli scatti di anzianità di colf e badanti
Per una colf non convivente assunta il 3 ottobre 2008 con paga base sindacale di un livello B, gli importi degli scatti nei vari anni sono i seguenti: - 2008: paga base 5,07 - nessuno scatto - 2009: paga base 5,18 - nessuno scatto - 2010: paga base 5,21 - a novembre 1 scatto: 4% di 5,21= 0,2084 - 2011: paga base 5,28 - 1 scatto ma l'importo si modifica in 0,2112 - 2012: paga base 5,42 - a novembre 2 scatti: 8% di 5,42= 0,4336 - 2013: paga base 5,52 - 2 scatti ma l'importo si modifica in 0,4416 (8% di 5,52)
La paga totale quindi deriva dalla somma della paga base + l'importo degli scatti. Nel caso la paga concordata sia invece superiore al minimo sindacale, la paga totale deriva dalla somma della paga base + l'importo degli scatti (calcolati sulla paga base) + superminimo/acc. fut.aumenti.
Webcolf esegue questi calcoli in modo automatico basandosi sulla data di assunzione inserita, e in ogni busta paga inserisce il dettaglio del numero di scatti maturati, l'importo relativo e le date dell'ultimo e del prossimo scatto.
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Vitto e alloggio
Il vitto e alloggio di un collaboratore convivente
Come stabilito dal Contratto Collettivo, oltre alla normale retribuzione il collaboratore convivente ha diritto a ricevere il vitto e l'alloggio.
Se il vitto e l'alloggio non vengono fruiti in natura, la colf o badante ha diritto ad un'indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto alloggio, fissato ogni anno dalle parti che hanno sottoscritto il Ccnl, per il numero di giorni lavorati. Per il 2021, ad esempio, la quota giornaliera è di euro 5,61 (1,96 per colazione/pranzo, 1,96 per la cena e 1,69 per l'alloggio).
Nel caso in cui il collaboratore domestico goda ad esempio del vitto ma non dell'alloggio, oppure il contrario, l'indennità sostitutiva sarà calcolata non sulla quota giornaliera totale (5,61 per li 2019) ma solo sulla parte non goduta in natura. Se ad esempio una badante convivente assunta per 30 ore settimanali dorme presso il datore, ma non fruisce anche del vitto, deve esserle corrisposta ogni mese l'indennità sostitutiva della colazione/pranzo (1,96 euro al giorno) + l'indennità sostitutiva della cena (1,96 euro) = 3,92 € giornalieri, da moltiplicare per i giorni lavorati.
Il vitto e alloggio in Webcolf
Nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico, è possibile gestire il vitto e l'alloggio del collaboratore convivente.
Se il collaboratore riceve vitto e alloggio in natura si può selezionare la voce che vediamo qui sotto. In mancanza di selezione il programma applica di default tale impostazione, dato che è il caso maggiormente ricorrente, quindi anche se l'utente scorda di apporre tale flag il programma applica l'opzione in automatico.
Se invece le parti concordano che il vitto e l'alloggio venga interamente corrisposto in denaro, è necessario selezionare tutte le opzioni come nella foto seguente:
Cliccando sui relativi flag il programma indica in automatico l'importo convenzionale stabilito dal Ccnl. Se il datore volesse applicare un importo più alto basterà indicarlo nell'apposita casella e memorizzare in alto.
Se solo una parte del vitto e alloggio viene corrisposta in natura il resto dev'essere corrisposto in denaro. Per esempio se il collaboratore domestico dorme presso il datore ma non gli vengono corrisposti i pasti é necessario apporre i relativi flag per pagarli per ogni giorno lavorativo, esempio:
Se si sceglie di corrsipondere il vitto e l'alloggio o parte di esso in denaro, quando l'utente calcola il cedolino, il programma inserisce in modo automatico l'indennità sostitutiva per i giorni lavorativi con la voce 39, come nell'esempio seguente:
Il Ccnl colf e badanti indica poi che nel caso di festività, ferie, malattia o infortunio debba essere riconosciuta al lavoratore l'indennità di vitto e alloggio.
Nel caso di collaboratore che già riceve in denaro vitto e alloggio, la busta paga non avrà nulla di diverso, mentre per il collaboratore che di norma lo riceve in natura, va corrisposta l'indennità sostitutiva, purchè tali giornate vengano trascorse al di fuori dell'abitazione del datore. Il programma in automatico corrisponde l'indennità con voce 40 come nell'esempio seguente:
Se invece il collaboratore permane presso il datore e quindi riceve il vitto alloggio in natura come al solito, non va corrisposta l'indennità sostitutiva (altrimenti si corrisponde due volte), perciò è necessario togliere l'indennità con apposito flag presente nell'anagrafica del collaboratore. Per maggiori informazioni si può leggere qui.
Su cosa incide il vitto e alloggio?
Il Ccnl fa sempre riferimento alla retribuzione globale di fatto quando stabilisce su che base calcolare alcuni elementi della paga del lavoratore convivente, intendendosi con questo termine quella comprensiva del vitto e alloggio. Il vitto e l'alloggio, infatti, incide su alcuni elementi della busta paga:
1-13esima: nel conteggio della tredicesima va inserita anche la quota di vitto e alloggio mensile, in quanto essendo la 13esima l'equivalente di una normale mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più, la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria; 2-tfr: nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio, in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante; 3-straodinari: anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione glibale di fatto, ovvero la retribuzione oraria inclusiva di vitto e alloggio calcolati in denaro; 4-contributi: come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di 13esima ed anche la quota di vitto e alloggio, se il collaboratore è convivente.
Il programma calcola in modo automatico le indennità sostitutive di cui sopra.
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La maternità nel contratto per i lavoratori domestici è così regolata: 1) La maternità è prevista per 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto): durante tale periodo la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e a percepire un'indennità sostitutiva. 2) La retribuzione in caso di maternità obbligatoria è completamente a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro). Il datore deve comunque elaborare i cedolini indicando MO (maternità obbligatoria) per tenere i ratei aggiornati. 3) La collaboratrice dovrebbe presentare la domanda di maternità all'inps. Per il modulo da compilare si trova al link: http://www.webcolf.com/doc/SR01_mat.pdf 4) La lavoratrice ha diritto a percepire dall'inps l'indennità, pari all'80%, però, solo se ha maturato, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti. 5) La tredicesima è in parte pagata dall'INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%). 6) L'accantonamento del TFR invece è completo in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire se lavorasse per intero il mese. 7) Il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità. 8) I contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. 9) Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. 10) La lavoratrice domestica non ha diritto all'indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata. Infatti in caso di gravidanza a rischio la collaboratrice deve richiedere la maternità anticipata all'inps, (con documentazione medica). La maternità anticipata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda webcolf, sia per quanto riguarda l'inps e la retribuzione. RIcordiamo comunque che il programma webcolf gestisce la maternità, calcola i cedolini ed elabora il mav correttamente in modo automatico inserendo nel calendario mensile la sigla MO per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi, di tale periodo.
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Retribuzione comprensiva di 13a e ferie
Tredicesima e ferie nella retribuzione di colf e badanti
Nel lavoro domestico è piuttosto diffusa l'abitudine di concordare un trattamento economico anche superiore rispetto ai minimi sindacali ma "onnicomprensivo", ovvero che tiene già conto della tredicesima, delle ferie e del TFR, che in questo modo vengono considerati inclusi all'interno della retribuzione mensile e non dovuti alle scadenze previste dal contratto collettivo.
Tale pratica è sicuramente scorrettaper il TFR, infatti la normativa non prevede la possibilità di un'erogazione mensile e i giudici si sono adeguati a questo principio considerdo invalido ogni patto contrario: il datore di lavoro che concorda il pagamento mensile del TFR rischia quindi, in caso di giudizio, di ripagare il TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro domestico. Per questi motivi l'abitudine è sicuramente sconsigliabile, non offrendo al datore di lavoro sufficienti garanzie di tutela. È preferibile, invece, concordare piuttosto una paga inferiore rispetto al totale onnicomprensivo, spiegando al proprio collaboratore che il TFR maturato ogni mese verrà accantonato e liquidato al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Un discorso diverso, invece, può valere per le ferie e la tredicesima: anche se è sicuramente preferibile il pagamento previsto dal Contratto Collettivo, la giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, il "patto di conglobamento", patto con cui tutte le voci retributive vengono conglobate in una somma complessiva erogata mensilmente. La cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 7 aprile 2010, n. 8255 ammette la validità a patto che sia specificato l'importo erogato per ciascuna voce retributiva perchè solo in questo modo si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo del giudice sul rispetto al lavoratore dei diritti previsti inderogabilmente dalla legge o dal contratto.
Come inserire tredicesima e ferie nella retribuzione mensile
Le voci relative al pagamento di ferie e tredicesima, quindi, vanno specificate mensilmente nella busta paga e nella lettera di assunzione al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Webcolf è già conforme all'interpretazione giudiziale e prevede una lettera di assunzione che, in base alle impostazioni della paga, distingue e specifica che questi due elementi sono pagati mensilmente.
Il programma prevede due possibilità alternative:
1) INCLUSIONE DEL RATEO FERIE E TREDICESIMA IN PAGA ORARIA (meno consigliabile): In questo caso la paga oraria è composta dalla paga base concordata + i ratei tredicesima e ferie, la cui somma dà il totale orario. È la soluzione meno consigliabile perché in questo modo tredicesima e ferie non sono indicate in modo esplicito in busta paga.
2) PAGAMENTO MENSILE DEL RATEO FERIE E TREDICESIMA CON VOCE SPECIFICA IN BUSTA PAGA (più consigliabile): In questo caso l'importo mensile dei ratei tredicesima e ferie viene indicato con voce specifica nel corpo di ogni cedolino. Con questa modalità la liquidazione dei ratei viene indicata in modo esplicito in busta paga, e per questo risulta meno contestabile.
Per impostare la liquidazione mensile di tredicesima e ferie in Webcolf si legga la sezione del nostro manuale riportata qui.
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Malattia
La malattia di colf e badanti
Nel lavoro domestico la corresponsione dell'indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro. Né l’Inps, né la Cassa Colf pagano la malattia di colf e badanti.
L'articolo 27 del CCNL colf e badanti, in merito alla malattia, prevede quanto segue:
1. Oneri del collaboratore
In caso di malattia il lavoratore deve: a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro; b) farsi fare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia; c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
2. Conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.
3. Preavviso, periodo di prova e malattia
In caso di malattia durante il periodo di prova o durante il periodo del preavviso di licenziamento/dimissioni, si sospende la decorrenza degli stessi.
4. Retribuzione della malattia
In caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
Si ricorda che tutti questi calcoli vengono effettuati in automatico da Webcolf indicando il codice M nell'inserimento mensile delle presenze per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi, domeniche o festivi,facendo attenzione a non indicare ore dopo la M.
Esempi di calcolo della retribuzione in caso di malattia
La differenza tra collaboratore convivente e non convivente nel calcolo della malattia sta nel fatto che per il collaboratore convivente la paga di fatto comprende la quota di vitto e alloggio.
A) COLLABORATORE NON CONVIVENTE:
Esempio di collaboratrice con anzianità oltre i due anni e con 2 giorni di malattia già fatti nei 365 giorni precedenti, assunta per 10 ore settimanali a 5 € l'ora.
Il ragionamento è il seguente:
a quanti giorni di malattia ha diritto il collaboratore in base all'anzianità? In questo caso 15 giorni di calendario. Quanti giorni di malattia ha già effettuato negli ultimi 12 mesi? 2 giorni, perciò rimangono a disposizione 13 giorni di malattia retribuita. Si contano 13 giorni consecutivi dal primo giorno di malattia, e vengono pagati i primi tre al 50% e i rimanenti 10 al 100%.
Essendo la malattia in 30esimi é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30:
10 ore settimanali x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 216,67 € di mensile medio : 30 = 7,22 € per i giorni di malattia pieni e 3,61 € per i giorni di malattia carenza (7,22 * 50%).
Nell'esempio, avendo la collaboratrice a disposizione solo 13 giorni percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 3,61 € = 10,83 €
- dal 4° al 13esimo giorno (10 giorni) = 7,22 € al giorno x 10 = 72,20 €.
10,83 + 72,20 = 83,03 € per tutto il periodo di malattia
B) COLLABORATORE CONVIVENTE
Esempio di collaboratrice con anzianità minore di 6 mesi che non ha mai fatto malattia, assunta con orario full-time di 54 ore settiamanali (6 giorni di lavoro a settimana) e un compenso di 1.000 € mensili.
Il ragionamento è il seguente:
quanti giorni di malattia ha diritto il collaboratore in base all'anzianità? In questo caso 8 giorni di calendario. Quanti giorni di malattia ha già effettuato negli ultimi 12 mesi? Nessuno, e quindi ha diritto ancora a 8 giorni di malattia da retribuire. Si retribuiscono quindi i primi tre giorni al 50% e i rimanenti cinque al 100%.
Per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".
Avendo nell'esempio pattuito 1000 € mensili e un orario di 54 ore che si distribuisce in 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
Nell'esempio, avendo la collaboratrice a disposizione solo 8 giorni percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 19,097 € = 57,291 €
- dal 4° all'8° giorno (5 giorni) = 38,1953 € al giorno x 5 = 190,98 €
57,291 + 190,98 = 248,27 € per tutto il periodo di malattia
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