Badante non torna dalle ferie: cosa fare?

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Il mancato rientro della badante dalle ferie può creare notevoli difficoltà organizzative alla famiglia, soprattutto quando l’assistenza riguarda una persona anziana o non autosufficiente.

Dal punto di vista del rapporto di lavoro, tuttavia, il mancato rientro non determina automaticamente la cessazione del rapporto e non giustifica necessariamente un licenziamento immediato.

È quindi opportuno verificare le ragioni dell’assenza, tentare di contattare la lavoratrice e, qualora il mancato rientro non sia giustificato, procedere secondo le previsioni del CCNL lavoro domestico.

Di seguito elenchiamo i principali adempimenti a carico del datore di lavoro, per le regole generali relative a durata, maturazione e trattamento economico delle ferie è possibile consultare il nostro articolo: ferie della badante.

Cosa fare se la badante non rientra dalle ferie

Quando la badante non riprende servizio nella data concordata, il primo passo consiste nel verificare le ragioni del mancato rientro.

L’assenza potrebbe infatti dipendere da circostanze impreviste quali: cancellazione o ritardo del volo, problemi relativi il viaggio di rientro, malattia, ricovero ospedaliero, emergenze familiari, altre situazioni di forza maggiore.

È consigliabile contattare la lavoratrice attraverso canali che consentano di conservare una traccia delle comunicazioni, ad esempio WhatsApp, SMS o e-mail. Consigliamo poi di fare uno screenshot della comunicazione se le modalità usate potrebbero essere cancellate successivamente. 

Il datore dovrebbe chiedere alla badante di giustificare il motivo del ritardo nel rientro, la nuova data e di dare giustifcazione con documentazione utile che attesti l'impedimento. 

La badante può prolungare autonomamente le ferie?

La badante non può decidere unilateralmente di prolungare il periodo di ferie e deve chiedere l’autorizzazione al datore di lavoro il quale può decidere di accordare un ulteriore periodo di assenza concordando una nuova data di ripresa del servizio e stabilire come gestire i giorni aggiuntivi, ad esempio mediante ferie o assenza giustificata ma non retribuita se il maturato è esaurito. Non è infatti obbligatorio, per il datore di lavoro, anticipare ferie in più rispetto a quelle maturate.

È utile che l’accordo risulti per iscritto, anche mediante uno scambio di messaggi.

Esempio: Supponiamo che le ferie terminino il 20 agosto e che la ripresa del servizio sia prevista per il 21 agosto. La lavoratrice comunica di non poter rientrare prima del 25 agosto e chiede al datore di poter posticipare il rientro. Possono esserci delle motivazioni evidenti e documentate (la cancellazione di un volo, ad esempio, e il datore di lavoro è nel diritto di richiederle) oppure di semplice opportunità.

Nel primo caso normalmente il rientro viene posticipato, nel secondo, se il datore accetta la richiesta, l’assenza non è considerata ingiustificata e viene concordata una nuova data di ripresa del lavoro. 

Quando il mancato rientro diventa assenza ingiustificata

Se la badante non si presenta alla data prevista e non fornisce una valida giustificazione, i giorni successivi possono essere trattati come assenza ingiustificata.

Il CCNL lavoro domestico prevede infatti che le assenze del lavoratore debbano essere tempestivamente giustificate.

È tuttavia opportuno evitare di considerare il rapporto automaticamente cessato fin dal primo giorno di mancato rientro evitando in questo modo di giungere ad un precipitoso licenziamento.

Il datore dovrebbe in questo caso preventivamente tentare di contattare la collaboratrice, verificare l'esistenza di effettive cause di forza maggiore, conservare la documentazione relativa i tentativi di contatto, infine contestare formalmente l'assenza qualora la collaboratrici continui, nonostante i tentativi di contatto, a non fornire giustificazioni.

I giorni di mancato rientro possono essere considerati ferie?

Se il periodo di ferie concordato è terminato e non sussiste un nuovo accordo tra le parti, si consiglia di non trattare i giorni successivi automaticamente come ulteriori giorni di ferie.

La  gestione mediante relative causali deve invece corrispondere alla reale natura dell’assenza e qualora la lavoratrice non abbia ottenuto l’autorizzazione del datore e non abbia fornito una valida giustificazione, i giorni vanno trattati come assenza ingiustificata. Questo anche al fine di giustificare un licenziamento, anche successivo, per recidiva nell'assenza.

Indicando Ferie, invece, il datore di lavoro in sostanza "giustifica" il ritardato rientro, privandolo di natura disciplinare.

Con Webcolf è possibile inserire la corretta causale di assenza nella gestione mensile, di modo da elaborare in maniera corretta il cedolino della collaboratrice indicando la causale "A" o "AD" per le assenze prolungate oltre 15 giorni. 

Come contestare l’assenza della badante

Se la collaboratrice assente non fornisce spiegazioni, è opportuno procedere con una contestazione scritta dell'assenza se si intende mantenere in atto comunque il rapporto di lavoro. 

La comunicazione in questo caso dovrebbe contenere: la data in cui la lavoratrice avrebbe dovuto riprendere servizio, l'indicazione del mancato rientro, i giorni di assenza già maturati, l'eventuale mancanza di comunicazioni o giustificazioni, la richiesta di fornire in maniera tempestiva dei chiarimenti.

È preferibile utilizzare una modalità che consenta di dimostrare l’avvenuto invio della comunicazione. La contestazione serve a provare che il mancato pagamento della retribuzione (e dei contributi) sono quindi giustificati e non dipendono da volontà del datore di lavoro. 

Dopo quanti giorni è possibile licenziare una badante che non rientra dalle ferie?

Il CCNL lavoro domestico stabilisce che le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo cause di forza maggiore, possono a questo punto costituire giusta causa di licenziamento (art. 22 Assenze).

Ciò significa che, in presenza di un’assenza persistente e  che continua a non essere giustificata, il datore può valutare e quindi procedere con il licenziamento per giusta causa.

Non si tratta, tuttavia, di una conseguenza automatica.

Si può licenziare la badante il primo giorno di mancato rientro?

Solitamente in questi casi non è consigliabile procedere direttamente con il licenziamento, occorre attendere qualche giorno utile a raggiungere i limiti previsti dal contratto collettivo. Un licenziamento anticipato rispetto ai 5 giorni di assenza senza motivazione comporterebbero infatti l'obbligo di pagare il preavviso alla badante o alla colf assente.

Cosa accade se la badante comunica che non tornerà?

Capita frequentemente che la situazione varia sensibilmente se la collaboratrice comunica espressamente al datore di non voler più riprendere servizio.

In questo caso non si è più in presenza di una semplice assenza. La comunicazione può infatti esprimere la volontà della badante di porre fine al rapporto di lavoro e deve essere valutata sotto il profilo delle dimissioni. Se la comunicazione ricevuta lascia spazio a diverse interpretazioni è utile farsi inviare una lettera di dimissioni, anche via telefono, che sia chiara, con la data di fine rapporto. 

In questo caso si rende necessario procedere con la cessazione del rapporto per volontà della collaboratrice.

Cosa fare se la badante non dà più notizie

E' opportuno valutare anche il caso in cui la badante non rientri, non risponda alle comunicazioni e non fornisca più alcuna notizia.

In tale situazione è opportuno documentare con attenzione la data prevista per il rientro, i tentativi di contatto effettuati, i messaggi inviati, l'eventuale contestazione dell'assenza e la mancata risposta della collaboratrice

Se l’assenza continua a non essere giustificata, sarà possibile valutare la modalità corretta di cessazione del rapporto sulla base delle circostanze concrete.

Assenza ingiustificata e dimissioni per fatti concludenti

È importante distinguere il licenziamento per assenza ingiustificata previsto dal CCNL dalla diversa disciplina delle dimissioni per fatti concludenti.

Si tratta di due fattispecie differenti.

Nel primo caso il rapporto viene risolto dal datore in seguito ad una condotta della lavoratrice che può integrare una giusta causa di licenziamento.

Nel secondo caso, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge e seguendo la relativa procedura, un’assenza protratta può essere considerata espressione della volontà del lavoratore di cessare il rapporto.

Le due procedure non devono pertanto mai sovrapporsi e si consiglia di procedere o con la chiusura del rapporto per giusta causa con una lettera inviata alla lavoratrice oppure, fin dall'inizio, dopo aver atteso 15 giorni dal mancato rientro, iniziare la procedura di comunicazione all'ispettorato del lavoro. 

Come viene trattata la retribuzione durante l’assenza ingiustificata?

I giorni nei quali la badante è assente senza una valida giustificazione non devono essere retribuiti come normali giornate lavorative. Non devono inoltre essere automaticamente indicati come giorni di ferie e in fase di elaborazione della busta paga è quindi necessario utilizzare la causale corretta.

Con Webcolf è possibile gestire assenze ingiustificate (causale AI), assenze non retribuite (A), ferie (FE), permessi a carico datore di lavoro (PAD) e infine la cessazione del rapporto di lavoro inserendo la data di fine e valutando il mese in cui liquidare il TFR, normalmente subito se il rapporto si chiude nei primi 14 giorni del mese, il mese successivo nel caso di interruzione a partire dal giorno 15. 

In conclusione

Quando una badante non torna dalle ferie, il datore di lavoro deve affrontare la situazione con attenzione e documentare correttamente quanto accaduto.

La prima verifica riguarda le ragioni del mancato rientro.

Se sussiste un impedimento reale, l’assenza dovrà essere gestita in funzione delle circostanze concrete.

Se invece la lavoratrice non riprende servizio, non ha ottenuto un prolungamento delle ferie e non fornisce alcuna giustificazione, il datore dovrà procedere con la contestazione dell’assenza o anche direttamente con la chiusura del rappoorto per giusta causa, in base al contratto collettivo  che prevede che l’assenza non giustificata entro il quinto giorno, salvo cause di forza maggiore, possa costituire giusta causa di licenziamento.

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