L'articolo 13 del Ccnl indica che il riposo settimanale per i collaboratori conviventi e per i collaboratori non conviventi è fissato nella giornata di domenica.
Il comma 3 stabilisce che il riposo domenicale è irrinunciabile, qualora siano richieste delle prestazioni lavorative imprevedibili e che non possono essere altrimenti soddisfatte le ore lavorate la domenica saranno retribuite con il 60% della retribuzione globale di fatto.
L'articolo al comma 4 prevede altresì un'eccezione, nel caso in cui il collaboratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi per la sostituzione del riposo con un'altra giornata della settimana.
In taluni casi però il datore di lavoro richiede che il collaboratore domestico, anche se non addetto alla sostituzione riposi della badante principale, presti sempre servizio la domenica, stabilendo la giornata di riposo in un altro giorno della settimana.
La maggiorazione sul lavoro domenicale quindi diventa una costante e non un'erogazione occasionale.
L'articolo 2120 del codice civile prevede "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale" mentre il contratto collettivo non prevede specifiche eccezioni, prevedendo, all'art. 41, " il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio".
E' stata quindi introdotta una miglioria del programma tale per cui, nei casi in cui il riposo venga sempre goduto in un giorno diverso dalla domenica e il lavoro domenicale ( frutto di un accordo ) sia svolto costantemente con retribuzione maggiorata, il 60% corrisposto in più verrà considerato base utile per il calcolo del tfr.