Comunicare l'assunzione di colf e badanti all'inps: come fare?
Dopo aver inserito i dati di datore e collaboratore e stampato la lettera di assunzione, (si veda 5.1. Lettera di assunzione), il passo successivo é comunicare l'assunzione di colf e badanti all'inps entro la mezzanotte del giorno precedente alla data di assunzione. Se per esempio il rapporto inizia il 30/06 la comunicazione all'Inps va fatta entro le 23:59 del 29/06.
Se si effettua una comunicazione di assunzione retroattiva, il datore di lavoro riceverà una sanzione per ritardata comunicazione.
Per comunicare l'assunzione di colf e badanti all'inps, se si é in possesso dello SPID si può fare tutto in autonomia, seguendo quanto indicato nei prossimi paragrafi qui sotto.
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Lettera di assunzione per colf, badanti e baby sitter automatica
In Webcolf, per generare la lettera di assunzione per colf, badanti e baby sitter automatica è necessario aver completato l’inserimento dei dati del datore di lavoro e del collaboratore nel menù Assunzione | Inserimento datore e collaboratore (si veda paragrafi 1, 2 e 3).
Si potrà quindi stampare la lettera di assunzione dal menù Assunzione e consegnarla al collaboratore. La lettera va poi firmata da entrambe le parti il giorno stesso dell'assunzione o eventualmente qualche giorno prima. Si precisa che Webcolf ha aggiornato la lettera al decreto trasparenza 2022.
È importante conservarne una copia in caso ci fossero delle contestazioni durante o alla fine del rapporto. In essa vanno indicate eventuali particolarità del rapporto e accordi tra le parti. Si precisa che la lettera non va inviata all’Inps; in Inps è necessario registrare il rapporto di lavoro compilando i campi previsti dal sito Inps, senza allegare alcun ulteriore documento.
Una volta generata e firmata la lettera di assunzione si potrà seguire la procedura di assunzione spiegata nei paragrafi seguenti:
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Assunzione colf, badante e baby sitter: cosa fare?
ASSUNZIONE COLF, BADANTE E BABYSITTER: COME PROCEDERE CON WEBCOLF
Nei paragrafi seguenti viene indicata passo passo la procedura da seguire per completare l'assunzione di una colf, badante o baby sitter a partire dall’inserimento dei dati, dalla stampa della lettera d’assunzione fino alla comunicazione Inps (che si può anche delegare a Webcolf) e alla pubblica sicurezza.
Assunzione colf, badante e baby sitter: cosa fare? Clicca sugli articoli qui sotto per maggiori informazioni.
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Procedura per i più esperti
In questo articolo vediamo la procedura di inserimento dei progressivi di tfr, ferie e 13esima per gli utenti più esperti cioé coloro che desiderano indicare i progressivi in corso d'anno, procedura più complicata rispetto a quella che prevede l'inserimento a fine anno (Procedura per i meno esperti).
Nel caso di colf o badanti già assunte negli anni precedenti si consiglia di inserire i dati di ferie e tfr a fine dicembre dell'anno precedente e di calcolare i cedolini da gennaio dell'anno in corso seguendo la Procedura per i meno esperti che é più semplice e veloce.
Si precisa che, se è stato liquidato tutto il tfr e le ferie sono state tutte godute, le caselle che verranno spiegate nel testo qui sotto devono essere completate semplicemente indicando importo 0 (zero). E' importante poi memorizzare comunque pagina 1 e 2 con gli importi a zero senza lasciare vuote le caselle. Tfr e ferie cominceranno a maturare dal primo cedolino calcolato con Webcolf.
MASCHERA 1: FERIE, 13ESIMA, MALATTIA, INFORTUNIO E ORE LAVORATE A CAVALLO DEL MESE
Per inserire i progressivi in corso d'anno é necessario entrare nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | progressivi vecchi assunti e cliccare sull'opzione "Inserire i dati alla fine mese di" specificando il mese precedente al cedolino paga che si desidera fare per primo.
Per esempio se si desidera iniziare ad elaborare i cedolini da agosto 2022 sarà necessario inserire i progressivi al mese 07/2022.
A)DATI PER CU DI FINE ANNO
Dopo aver scelto il mese dell'inserimento, se si desidera avere a fine anno una CU completa e corretta, é necessario indicare i dati qui sotto riportati:
-"Retribuzione anno corrente" ovvero il totale delle retribuzioni lorde da gennaio fino al mese selezionato (compreso), a cui vanno tolte eventuali somme liquidate a titolo di tfr in quanto questo avrà uno spazio apposito sulla CU di fine anno.
- "Progressivo dei contributi a carico collaboratore" e cioé il totale dei contributi Inps, (no cassa colf), a carico del solo collaboratore domestico, da gennaio fino al mese selezionato, compreso.
- "Progressivo cassa colf carico collaboratore" ovvero il totale dei contributi Cassa Colf, solo a carico collaboratore, da gennaio fino al mese corrente compreso.
B) INDICAZIONE DELLE FERIE
Indicare la situazione ferie nel mese precedente all'inizio di elaborazione dei cedolini paga (se, come nel nostro esempio, si desidera cominciare a gestire il rapporto con Webcolf ad agosto 2022 é necessario indicare la situazione ferie che si ha a luglio 2022). E' necessario anche indicare se le ferie che si sono indicate si intendono espresse in ore, giorni 26esimi o giorni riproporzionati al part-time.
Nello specifico vanno indicate:
- le ferie residue anni precedenti (ferie rimaste da fare a dicembre 2021 dato che stiamo inserendo i progressivi ad agosto 2022);
- le ferie maturate anno corrente (ferie maturate nel corso del 2022, da gennaio a luglio nel nostro esempio);
- le ferie godute anno corrente (ferie fruite nel corso del 2022, da gennaio a luglio nel nostro esempio).
Nel nostro esempio, con un rapporto di lavoro di 40 ore settimanali maturano 14,44 ore di ferie ad agosto + 101,11 ore di "Ferie residue anno corrente" indicate nei progressivi = 115,55 ore indicate come "Ferie anno corr.". Alla voce "Ferie arretrate" vengono invece indicate le 2 ore riportate nei progressivi alla voce "Ferie residue anni precedenti".
Precisiamo che, se in anagrafica collaboratore si é indicato che le ferie verranno espresse in ore d'ora in poi, (per i contratti in cui i collaboratori non lavorano tutti i giorni dal lunedì al sabato) ma nei progressivi si indicano in giorni 26esimi, perchè così faceva chi teneva prima le buste paga, Webcolf effettuerà in automatico la trasformazione da giorni a ore nel primo cedolino elaborato.
Se non si conosce l'entità delle ferie da indicare nei progressivi e si sono espresse in ore, é necessario fare questo calcolo manualmente:
(ore settimanali standard x 4,3334 settimane medie in un mese) : 12 mesi = ore di ferie mensili maturate x numero di mesi di rapporto attivo dall'assunzione fino a dicembre 2021 = ferie maturate - ferie già godute fino al 2021= ferie residue nel 2021
(ore settimanali standard x 4,3334 settimane medie in un mese) : 12 mesi = ore di ferie mensili maturate x numero di mesi di rapporto attivo da gennaio 2022 fino al mese di inserimento dei progressivi = ferie maturate durante l'anno 2022
Oppure, se si avevano le ferie in giorni 26esimi le ferie vanno calcolate in questo modo:
(2,17 giorni di ferie maturate ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo dall'assunzione fino a fine 2021) - giorni di ferie effettuati dall'assunzione fino a fine 2021 = ferie residue fino al 2021
2,17 giorni di ferie maturati ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo nel 2022 fino al mese di inserimento dei progressivi= ferie maturate durante l'anno 2022
In caso di ferie in giorni 26esimi i giorni vanno sempre contati dal lunedì al sabato quindi se per esempio un collaboratore lavora solo il lunedì e il giovedì e ha fatto una settimana di ferie, si contano comunque 6 giorni di ferie goduti, non solo 2.
Se si esprimono le ferie in giorni riproporzionati al part-time, i giorni di ferie maturati nell'anno saranno pari al numero di giorni lavorativi contenuti in un mese. Perciò non saranno 26 giorni di ferie, ma i giorni di ferie maturati vengono riproporzionati in base all'orario di lavoro.
La riproporzione avviene in base al seguente calcolo: Giorni di lavoro settimanali x 4,3334 settimane medie in un mese = totale ferie annuali : 12 mesi = giorni di ferie maturati ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo nel 2022 = ferie maturate durante l'anno 2022
Giorni di lavoro settimanali x 4,3334 settimane medie in un mese = totale ferie annuali : 12 mesi = giorni di ferie maturati ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo fino a dicembre 2021 = ferie maturate - ferie già godute fino al 2021= ferie residue nel 2021
C) RATEI DI 13ESIMA
A questo punto si passa all'indicazione dei ratei di 13esima maturati e non ancora liquidati. Di norma la 13esima viene liquidata in occasione del Natale quindi é raro che si siano già liquidati i ratei in corso d'anno.
Nell'apposita casella che si vede qui sotto in foto é necessario indicare il totale dei ratei di 13esima maturati da gennaio fino al mese di inserimento dei progressivi, nel nostro caso luglio 2022 o comunque quelli rimasti ancora da pagare.
Nel nostro esempio la collaboratrice é non convivente e ha un orario full-time di 40 ore settimanali quindi i ratei di 13esima da indicare sono 7, 1 per ogni mese di rapporto attivo dell'anno.
Lo stesso conteggio vale anche per i collaboratori conviventi che avendo una retribuzione fissa mensile (non oraria), maturano sempre 1 rateo per ogni mese di rapporto attivo a prescindere dalle ore standard per cui sono stati assunti.
La particolarità si ha quanto il collaboratore é non convivente e part-time (meno di 40 ore settimanali) in quanto si matura solo una parte di rateo calcolata in base all'orario di lavoro in questo modo:
ore settimanali standard : 40 ore del full-time
Se ad esempio una collaboratrice non convivente ha un orario di 20 ore settimanali, invece di maturare 1 rateo pieno di 13esima al mese maturerà 0,50 parti di rateo per ogni mese lavorato nell'anno. 20 : 40 = 0,5 parti di rateo al mese x numero di mesi da gennaio al mese di inserimento dei progressivi. Se si devono inserire per esempio i progressivi a marzo (per fare i cedolini da aprile) i ratei da indicare saranno 1,5 (0,5 x 3 mesi).
Si precisa che la 13esima matura solo nei mesi in cui il rapporto é attivo per almeno 15 giorni di calendario. Se a causa di aspettativa, assunzione o cessazione, non vi sono almeno 15 giorni di calendario di rapporto attivo, non si matura il rateo di 13esima.
D) PROGRESSIVI DI MALATTIA E INFORTUNIO
Per avere il conteggio di malattia e infortunio corretti durante il 2022, nel nostro esempio, é necessario indicare nei progressivi anche eventuali giorni già fruiti a tale titolo nei 365 giorni precedenti.
Per"Malattie nei mesi precedenti" si intende il numero di giorni di calendario di malattia usufruiti dalla collaboratrice nei 12 mesi precedenti. Il dato é molto importante per dare continuità al conteggio di eventuale malattia di cui la collaboratrice può ancora usufruire. Se non si inserisce questo dato potrebbero essere pagati dei giorni in più di malattia nel corso del primo anno di gestione con Webcolf (dato che i giorni di malattia si pagano tenendo conto di quella già usufruita negli precedenti 365 giorni).
Per indicare i giorni di malattia già usufruiti é necessario cliccare sul pulsante "Inserisci" posizionato sotto "Malattie nei mesi precedenti" e compilare la maschera che si visualizza in seguito (foto qui sotto). Sarà sufficiente indicare mese per mese quanti giorni di malattia di calendario (dal lunedì alla domenica) ha fatto la collaboratrice.
Per "Infortuni nei mesi precedenti" si intende il numero di giorni di calendario di infortunio usufruiti dalla collaboratrice nei 12 mesi precedenti rispetto all'inserimento dei progressivi. Il dato é molto importante per dare continuità al conteggio di eventuale infortunio a cavallo tra i due mesi (mese di inserimento progressivi e mese di inizio gestione rapporto con Webcolf). Nel caso di infortunio nel mese in cui si stanno inserendo i progressivi, si indica il numero di giorni di infortunio totali. Questo evita al datore, che ha cambiato programma, di retribuire nuovamente i primi 3 giorni di infortunio che sono a suo carico.
E) ORE DI LAVORO SVOLTE DALLA COLLABORATRICE A CAVALLO TRA I DUE MESI
Per calcolare correttamente i contributi trimestrali vanno indicate nell'apposito spazio "Ore ordinarie, senza straord.:" le ore contributive dall’ultima domenica del mese precedente all'inserimento dei progressivi fino alla fine di tale mese. Nel nostro esempio vanno indicate le ore dall'ultima domenica di luglio fino al 31 luglio.
Tali ore infatti fanno parte della prima settimana contributiva di agosto poiché l’Inps prevede che le settimane contributive si contino sempre da domenica a sabato (le ore contributive sono diverse dalle ore lavorate) e le ore delle settimane a cavallo del mese si devono considerare appartenenti al mese successivo.
MASCHERA 2: IL TFR
Una volta cliccato in alto memorizza nella prima maschera, si passa alla numero 2 che riguarda esclusivamente il tfr.
Per prima cosa viene chiesto all'utente con che modalità si desidera indicare il tfr residuo al mese di inserimento dei progressivi, luglio 2022 nel nostro esempio.
OPZIONE 1
Se si é a conoscenza dei dati da indicare é necessario scegliere l'opzione "Inserendo il TFR maturato alla fine del mese 12/2022".
Se si é a conoscenza dei dati compiliamo direttamente i campi dell’opzione 1 "Inserendo il TFR maturato alla fine del mese 7/2022" nel nostro esempio.
Nel campo “Tfr al 31.12 anno precedente” nel nostro esempio va indicato il tfr maturato ma non ancora liquidato fino a dicembre 2021 e nel campo “Retrib. Anno corrente utile al tfr” va indicata la retribuzione lorda corrisposta al collaboratore nell’anno corrente di inserimento dei progressivi cioé 2022, da gennaio fino a luglio compreso. Nella retribuzione lorda va compresa anche la 13esima (nel caso in cui sia stata liquidata in corso d'anno o mensilmente) e, nel caso di convivenza, anche il vitto alloggio mensile (per il 2022 per esempio é di 151,06 € mensili) che sia corrisposto in natura o denaro, non importa. La "Rivalutazione al 31.12 anno precedente" non serve indicarla in quanto il programma la calcola in automatico.
Qualora il datore abbia già liquidato una parte del tfr durante l'anno corrente, (nell'esempio 2022), i valori da indicare alla voce "Retrib. Anno corrente utile al tfr” devono essere calcolati sottraendo gli anticipi già erogati. Va quindi indicato il tfr anno precedente (2021 nel nostro esempio) al netto di eventuali acconti corrisposti (fino al 2021) e la retribuzione anno corrente (2022 nell'esempio) senza conteggiare eventuali anticipi dati nel 2022 (il tfr non fa maturare altro tfr)!
In questo caso quindi nel mese successivo all'inserimento dei progressivi, agosto, il programma indicherà nel cedolino come “Tfr anni precedenti”, (dall’assunzione al 2021), quanto indicato nei progressivi alla voce “Tfr al 31.12 anno precedente” (+ rivalutazione calcolato con il tasso di dicembre 2021) e alla casella Tfr anno corrente indicherà il Tfr del 2022 ricavato da “Retrib. Anno corrente” : 13,5 (divisore fisso).
CASI PARTICOLARI:
- se si conosce solo il tfr totale residuo fino a luglio 2022 (nel nostro esempio), senza saperne la distinzione tra anni precedenti e anno corrente, é necessario moltiplicare il totale del tfr rimasto da pagare x 13,5. Il risultato va indicato alla voce “Retrib. Anno corrente utile al tfr” mentre va indicato 0 alla voce “Tfr al 31.12 anno precedente”.
- Nel caso in cui il tfr sia già stato tutto liquidato anno per anno va indicato 0 su entrambi i campi.
OPZIONE 2
Nel caso non si conosca il valore del tfr maturato fino ad oggi e lo si volesse calcolare con il simulatore del tfr ci sono due alternative:
a) (consigliato)indicando le retribuzioni lorde anno per anno alla colonna "Retribuzione a TFR". Nella retribuzione lorda va compresa anche la 13esima eventualmente già corrisposta in corso d'anno o mensilmente e, nel caso di convivenza, anche il vitto alloggio mensile (per il 2022 per esempio é di 151,06 € mensili) che sia corrisposto in natura o denaro, non importa.
Sotto la colonna "Acconti" va indicato, anno per anno, l'eventuale importo di tfr già corrisposto alla collaboratrice.
b) (Sconsigliato perché più laborioso) indicando le retribuzioni lorde mese per mese alla colonna "Retribuzione a TFR". Nella retribuzione lorda del mese di dicembre va compresa anche la 13esima corrisposta a Natale e, nel caso di convivenza, ogni mese va aggiunto anche il vitto alloggio mensile (per il 2022 per esempio é di 151,06 € mensili) che sia corrisposto in natura o denaro, non importa.
Sotto la colonna "Acconti" va indicato, anno per anno, l'eventuale importo di tfr già corrisposto alla collaboratrice.
Cliccando in alto memorizza e poi "Stampa il risultato in pdf” è possibile tenere una copia del riepilogo del tfr maturato.
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Busta paga colf: inserimento progressivi ferie e tfr
Nel caso di colf o badanti già assunte negli anni precedenti, Webcolf consiglia di inserire i dati di ferie e tfr residui a fine dicembre dell'anno precedente e di calcolare i cedolini da gennaio dell'anno in corso in modo che sia possibile a fine anno stampare la dichiarazione sostitutiva cu completa. Si seguito viene spiegata la procedura di inserimento di questi dati.
Si precisa che, se è stato liquidato tutto il tfr e le ferie sono state tutte godute, basterà memorizzare le caselle di questa maschera con valore "0" zero, sia per la pagina 1, che per la pagina 2. Tfr e ferie cominceranno così a maturare dal primo cedolino calcolato con Webcolf, ossia da gennaio dell'anno in corso.
MASCHERA 1: FERIE, MALATTIA, INFORTUNIO E ORE LAVORATE A CAVALLO DELL'ANNO
1. Entrare nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | progressivi vecchi assunti e indicare la scelta “inserire i dati progressivi ad un mese determinato”.
2. Indicare il mese di dicembre dell’anno precedente, ad esempio, se ho assunto a gennaio 2018 e voglio calcolare i cedolini da gennaio 2023 indico di voler inserire i progressivi alla fine del mese di dicembre 2022.
3.
A) INDICAZIONE DELLE FERIE
Indicare la situazione ferie a dicembre 2022 (se, come nel nostro esempio, si desidera cominciare a gestire il rapporto con Webcolf a gennaio 2023). E' necessario anche indicare se le ferie residue che si sono indicate si intendono espresse in ore, giorni 26esimi o giorni riproporzionati al part-time.
Nello specifico vanno indicate:
- le ferie residue anni precedenti (ferie rimaste da fare a dicembre 2021 dato che stiamo inserendo i progressivi a dicembre 2022);
- le ferie maturate anno corrente (ferie maturate nel corso del 2022);
- le ferie godute anno corrente (ferie fruite nel corso del 2022).
Precisiamo che, se in anagrafica collaboratore si é indicato che le ferie verranno espresse in ore d'ora in poi, (per i contratti in cui i collaboratori non lavorano tutti i giorni dal lunedì al sabato) ma nei progressivi si indicano in giorni 26esimi, perchè così faceva chi teneva prima le buste paga, Webcolf effettuerà in automatico la trasformazione da giorni a ore nel cedolino di gennaio.
Se non si conosce il numero di ferie residue a dicembre 2021 e maturate nel 2022 é necessario fare questo calcolo manualmente:
(ore settimanali standard x 4,3334 settimane medie in un mese) : 12 mesi = ore di ferie mensili maturate x numero di mesi di rapporto attivo fino a dicembre 2021 = ferie maturate - ferie già godute fino al 2021= ferie residue nel 2021
(ore settimanali standard x 4,3334 settimane medie in un mese) : 12 mesi = ore di ferie mensili maturate x numero di mesi di rapporto attivo nel 2022 = ferie maturate durante l'anno 2022
Oppure, se si avevano le ferie in giorni 26esimi le ferie vanno calcolate in questo modo:
(2,17 giorni di ferie maturate ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo fino al 2021) - giorni di ferie effettuati fino al 2021 = ferie residue fino al 2021
2,17 giorni di ferie maturati ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo da gennio a dicembre 2022 = ferie maturate durante l'anno 2022
In caso di ferie in giorni 26esimi i giorni vanno sempre contati dal lunedì al sabato quindi se per esempio un collaboratore lavora solo il lunedì e il giovedì e ha fatto una settimana di ferie, si contano comunque 6 giorni di ferie goduti, non solo 2.
Se si esprimono le ferie in giorni riproporzionati al part-time, i giorni di ferie maturati nell'anno saranno pari al numero di giorni lavorativi contenuti in un mese. Perciò non saranno 26 giorni di ferie, ma i giorni di ferie maturati vengono riproporzionati in base all'orario di lavoro.
La riproporzione avviene in base al seguente calcolo:
Giorni di lavoro settimanali x 4,3334 settimane medie in un mese = totale ferie annuali : 12 mesi = giorni di ferie maturati ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo fino a dicembre 2021 = ferie maturate - ferie già godute fino al 2021= ferie residue nel 2021
Giorni di lavoro settimanali x 4,3334 settimane medie in un mese = totale ferie annuali : 12 mesi = giorni di ferie maturati ogni mese x numero di mesi di rapporto attivo nel 2022 = ferie maturate durante l'anno 2022
B) PROGRESSIVI DI MALATTIA E INFORTUNIO
Per avere il conteggio di malattia e infortunio corretti nel 2023 é necessario indicare nei progressivi anche eventuali giorni già fruiti a tale titolo nei 365 giorni precedenti.
Per "Malattie nei mesi precedenti" si intende il numero di giorni di calendario di malattia usufruiti dalla collaboratrice nei 12 mesi precedenti. Il dato é molto importante per dare continuità al conteggio di eventuale malattia di cui la collaboratrice può ancora usufruire. Se non si facesse ciò il datore, avendo cambiato programma, si troverebbe a retribuire malattia in realtà non dovuta.
Per indicare i giorni di malattia già usufruiti é necessario cliccare sul pulsante "Inserisci" posizionato sotto "Malattie nei mesi precedenti" e compilare la maschera che si visualizza qui sotto. Sarà sufficiente indicare mese per mese quanti giorni di malattia di calendario (dal lunedì alla domenica) ha fatto la collaboratrice.
Per "Infortuni nei mesi precedenti" si intende il numero di giorni di calendario di infortunio usufruiti dalla collaboratrice nei 12 mesi precedenti. Il dato é molto importante per dare continuità al conteggio di eventuale infortunio a cavallo tra i due anni. Nel caso di infortunio nel mese di dicembre (di cui si stanno inserendo i progressivi), si indica il numero di giorni di infortunio totali. In questo modo il programma tiene conto di questo nel calcolo del cedolino di gennaio. Questo evita al datore, che ha cambiato programma, di retribuire nuovamente i primi 3 giorni di infortunio che sono a carico del datore.
C) ORE DI LAVORO SVOLTE DALLA COLLABORATRICE A CAVALLO TRA I DUE ANNI
Cliccando poi sul flag in basso "Mostra la maschera completa" é possibile indicare anche eventuali ore contributive a cavallo tra dicembre e gennaio.
Per calcolare correttamente i contributi del 1° trimestre 2023 (gennaio-marzo) vanno indicate nell'apposito spazio le ore lavorative o/e straordinarie dell’ultima settimana contributiva ossia, nel caso di dicembre, le ore lavorate dall’ultima domenica di dicembre fino al giorno 31 dicembre.
Tali ore infatti fanno parte della prima settimana contributiva di gennaio poiché l’Inps prevede che le settimane contributive si contino sempre da domenica a sabato (le ore contributive sono diverse dalle ore lavorate).
MASCHERA 2: IL TFR
Una volta cliccato in alto "Memorizza" nella prima maschera, si passa alla numero 2 che riguarda esclusivamente il tfr.
Per prima cosa viene chiesto all'utente con che modalità indicare il tfr alla fine del mese di dicembre, nel nostro esempio, al 31/12/2022.
OPZIONE 1
Se si é a conoscenza dei dati da indicare é necessario scegliere l'opzione "Inserendo il TFR maturato alla fine del mese 12/2022".
Nel campo “Tfr al 31.12.2022” nel nostro esempio va indicato il tfr maturato ma non ancora liquidato fino a dicembre 2022 e nel campo “Rivalutazione al 31.12.2022” va indicato l'importo relativo alla rivalutazione.
Calcolando poi il cedolino di Gennaio dell'anno 2023 Webcolf terrà conto dei dati inseriti aggiornando la maturazione del tfr mensilmente.
OPZIONE 2
Nel caso non si conosca il valore del tfr maturato fino ad oggi si può simulare. L'utente ha a disposizione due alternative:
a) (consigliato)indicando le retribuzioni lorde anno per anno alla colonna "Retribuzione a TFR". Nella retribuzione lorda va compresa anche la 13esima corrisposta a Natale e, nel caso di convivenza, anche il vitto alloggio mensile (per il 2022 per esempio é di 151,06 € mensili) che sia corrisposto in natura o denaro, non importa.
Sotto la colonna "Acconti" va indicato, anno per anno, l'eventuale importo di tfr già corrisposto alla collaboratrice.
b) (Sconsigliato) indicando le retribuzioni lorde mese per mese alla colonna "Retribuzione a TFR". Nella retribuzione lorda del mese di dicembre va compresa anche la 13esima corrisposta a Natale e, nel caso di convivenza, ogni mese va aggiunto anche il vitto alloggio mensile (per il 2022 per esempio é di 151,06 € mensili) che sia corrisposto in natura o denaro, non importa.
Sotto la colonna "Acconti" va indicato, mese per mese, l'eventuale importo di tfr già corrisposto alla collaboratrice.
Cliccando in alto memorizza e poi "Stampa il risultato in pdf” è possibile tenere una copia del riepilogo del tfr maturato.
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Come fare la busta paga di colf e badanti già assunte
COME FARE LA BUSTA PAGA DI COLF E BADANTI GIA' ASSUNTE
Se una collaboratrice è stata gestita fino ad ora con un programma diverso, è comunque possibile amministrare il rapporto di lavoro con Webcolf senza rielaborare tutti i cedolini precedenti dalla data di assunzione.
Di seguito indichiamo due modalità per fare la busta paga di colf e badanti già assunte:
Opzione 1. Per i meno esperti è preferibile inserire solo i dati di ferie e tfr nel mese di dicembre dell’anno precedente e poi cominciare a calcolare con Webcolf i mesi da gennaio dell’anno in corso. In tal caso la procedura è più veloce e ci sono meno dati da inserire. Ad esempio, se la lavoratrice è stata assunta nel 2002 ma si elaborano i cedolini da gennaio 2017 si inseriscono i progressivi a dicembre 2016 e poi si calcolano le buste paga da gennaio 2017. In questo modo è facile l’elaborazione dei documenti di fine anno 2017 come la Comunicazione Unica, la dichiarazione per portare in detrazione i contributi pagati nel corso dell’anno, ecc..Segui la procedura per i meno esperti cliccando qui
Opzione 2. Per i più esperti(e soprattutto per gli studi professionali che vogliono calcolare i cedolini dal mese in cui prendono in carico il cliente con Webcolf), inserendo i dati progressivi del rapporto il mese precedente a quello del calcolo con il nuovo programma. In questo caso, per poter poi stampare la cu corretta, vengono richiesti anche i dati di retribuzioni anno corrente, totali contributi ecc…Segui la procedura per i più esperti cliccando qui
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Busta paga colf e badanti: impostazioni economiche avanzate
Nella maschera 6 per la configurazione del contratto, nel menu Assunzione | Inserimento collaboratore domestico, è possibile personalizzare le Impostazioni economiche avanzate. La maschera delle Impostazioni economiche avanzate mostra varie opzioni d’uso suddivise per argomenti:
1.1. Paga i ratei di ferie mensilmente con voce specifica in busta paga.
Se selezionato liquida le ferie maturate ogni mese con voce specifica nel cedolino anziché accantonarle e retribuirle nel momento del godimento. Al momento della loro fruizione le ferie verranno godute ma non retribuite.
1.2. Paga i ratei di 13a mensilmente con voce specifica in busta paga.
Se selezionato liquida la 13esima ogni mese con voce specifica nel cedolino anziché far maturare i ratei e liquidarla in occasione del Natale
1.3. Paga il rateo di TFR mensilmente con voce specifica in busta paga.
Se selezionato liquida il TFR ogni mese con voce specifica nel cedolino invece di farlo maturare. La collaboratrice quindi a rapporto concluso non riceverà alcuna liquidazione. Anche se presente su richiesta di molti utenti, l'opzione è sconsigliata. Il pagamento mensile del TFR, infatti, potrebbe essere equiparato al pagamento di retribuzione ed essere nuovamente richiesto alla fine del rapporto. Ai fini fiscali, il TFR erogato mensilmente viene considerato come reddito dell'anno (non tassato separatamente).
1.4. Non mostrare la maturazione delle ferie nel cedolino, perchè ricompresa nella retribuzione [aggiorn. novembre 2018]: Questa opzione ha effetto solo nel caso sia stato impostata l’inclusione in paga oraria del rateo ferie. Di default il programma mostra le ferie sotto nella busta paga indicando maturate, godute e residue anche se vengono già pagate in paga oraria. Apponendo tale flag non vengono visualizzati tali dati e il contatore rimane vuoto.
1.5. Ferie, 13a e TFR, se pagati come quota dell'ora andrebbero normalmente esclusi dalla base di calcolo del lavoro straordinario. Di norma i ratei orari vengono esclusi dalla base di calcolo del lavoro supplementare e straordinario ma se si seleziona tale flag invece vengono inclusi. Anche questo flag si rifà all’opzione della maschera retribuzione “includi tfr, ferie e 13esima in paga oraria” e non alle opzioni sopra “paga mensilmente tfr, ferie e 13esima”.
2.Configurazione avanzata del trattamento economico:
Se selezionato il programma anziché moltiplicare le ore lavorate x la paga oraria corrisponde una paga mensile a prescindere dal calendario del mese e dai giorni lavorativi. La retribuzione sarà poi maggiorata di eventuali festività cadenti nei giorni non lavorativi e diminuita per le assenze non retribuite (malattia oltre 15 giorni, aspettativa, etc.)
2.2. Assegna un premio mensile per raggiungere un netto concordato sempre uguale.(sconsigliato perché la paga risulta sempre uguale anche con assenza, malattia, maternità, straordinari, festività ed quindi contestabile a livello sindacale).
Se tale voce viene selezionata sarà corrisposto mensilmente un premio utile a raggiungere il netto concordato ed indicato sotto. Se il collaboratore effettua dello straordinario o vi sono delle festività che alzano lo stipendio base, il premio viene dato per differenza (se il netto concordato è comunque superiore).
2.3. Riproporziona in caso di part-time la paga anche dei lavoratori conviventi (non utilizzare per evitare contestazioni sindacali).
Per i collaboratori conviventi é prevista una retribuzione mensile fissa anche se svolgono meno di 54 ore settimanali. La paga non può essere riproporzionata. Tale voce é stata prevista per gestire casi molto particolari come un doppio rapporto con due datori di lavoro consociati e che congiuntamente raggiungono le 54 ore settimanali.
2.4. Non applicare 60% sul lavoro domenicale ordinario (art. 13 CCNL).
Se selezionato non viene applicata la maggiorazione del 60% sulle ore lavorate la domenica. Il flag è utile per i rapporti di lavoro in cui è stato previsto un giorno di riposo diverso dalla domenica ma solo nel caso in cui il lavoratore professi una religione che prevede un giorno di riposo diverso dalla domenica. Si ricorda che deve essere una scelta del collaboratore che richiede per iscritto la modifica del giorno di riposo.
2.5. Tratta il supplementare come lavoro straordinario.
Nel lavoro domestico il lavoro supplementare (cioè quello tra l’orario standard previsto e fino alla 40esima ora settimanale non ha una maggiorazione. Nel caso di spunta il programma applica la maggiorazione del lavoro straordinario (25%) anche al lavoro supplementare.
2.6. Per i non conviventi non pagare straordinario al 10% per le ore 40-44.
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali se eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%. Nel caso sia inserito il flag il programma applica anche dalla 41a ora la maggiorazione del 25%.
3. Configurazione avanzata calcolo dei contributi:
3.1. Non trattenere contributi a carico collaboratore (lordo = netto). I contributi non vengono trattenuti dallo stipendio corrisposto, di conseguenza vengono pagati dal datore di lavoro. Si precisa che, al di là della scelta o meno di trattenere i contributi a carico collaboratore, i contributi totali (quota datore e collaboratore) vengono comunque sempre pagati dal datore mediante un mav totale e il collaboratore, in autonomia, non deve versare alcun contributo. Per maggiori informazioni leggere il nostro articolo Paga lorda o paga netta per colf e badanti?
3.2. Se selezionato non viene applicata la Cas.sa Colf (per maggiori informazioni leggere l'articolo Contributi Cas.sa Colf)
Essendo disciplinato dall'art. 53 del CCNL, il versamento dei contributi di Cassa Colf è obbligatorio. Tuttavia per ricevere le prestazioni dall’ente è necessario avere versato contributi negli ultimi 4 trimestri precedenti all’evento e per un importo minimo di 25 € (sommando anche diversi rapporti domestici). Nel caso in cui le ore settimanali siano inferiori alle 16 ore settimanali e il versato non arrivi ai 25 euro annui, il datore può decidere di non versare i contributi alla Cassa Colf selezionando questa opzione considerando che , se il collaboratore non ha altri rapporti di lavoro domestico comunque non avrebbe diritto a prestazioni Cas.sa colf.
3.3. Non pagare contributi su ferie non godute e preavviso al momento del licenziamento.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps prevede il pagamento dei contributi sulle ferie non godute liquidate nell'ultimo cedolino e sull'indennità di mancato preavviso considerando queste indennità retribuzione di ore, anche se non svolte.
Alcuni utenti classificano le ferie non godute e il mancato preavviso un risarcimento danni, pertanto, discostandosi dall’interpretazione dell’INPS, ritengono non dovuti i contributi.
4.Configurazione avanzata vitto e alloggio:
4.1. Non corrispondere incidenza indennità sostitutiva ed altri elementi su 13a.
Per i collaboratori conviventi, la 13esima si calcola sulla retribuzione globale di fatto e quindi, come previsto dal CCNL, essa comprende anche la quota di vitto e alloggio, indipendentemente che il vitto e l’alloggio siano corrisposti mensilmente in natura o come indennità sostitutiva. Se tale voce viene selezionata il programma non aggiunge nel pagamento della 13esima, l’incidenza di vitto alloggio. Tale voce é stata inserita nel programma solamente a seguito di numerose richieste da parte di alcuni utenti che hanno concordato una retribuzione superiore al contratto onnicomprensiva anche di indennità sostitutiva di vitto e alloggio. In caso di retribuzione base, il flag non andrebbe inserito.
4.2. Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante le ferie/preavviso.
Va inserito quando il collaboratore convivente durante le ferie o il periodo di preavviso rimane presso l'abitazione dell'assistito/datore, continuando quindi a ricevere il vitto e alloggio in natura. Durante tali occasioni, infatti, i collaboratori domestici hanno diritto a ricevere la paga effettiva che, come tale, comprende la monetizzazione del vitto e alloggio. Inserendo il flag il programma non corrisponde la quota di vitto e alloggio nemmeno sull’indennità sostitutiva del preavviso.
4.3. Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante le festività.
Va inserito quando il collaboratore convivente durante le festività rimane presso l'abitazione dell'assistito/datore, continuando quindi a ricevere il vitto e alloggio in natura. Durante tali occasioni, infatti, i collaboratori domestici hanno diritto a ricevere la paga effettiva che, come tale, comprende la monetizzazione del vitto e alloggio.
4.4. Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante la malattia/infortunio.
L’opzione è utile nei casi in cui il collaboratore durante la malattia/infortunio rimane presso l’abitazione del datore/assistito e di conseguenza percepisce il vitto/alloggio in natura. Diversamente il programma erogherebbe l’indennità sostitutiva di vitto/alloggio.
4.5. Non conviventi: le prestazioni uguali o superiori alle 6 giornaliere ore sono continuative (art. 14, c. 8 CCNL).
Il CCNL prevede che il collaboratore non convivente che svolge 6 o più ore consecutive, abbia diritto al pranzo in natura o in denaro. In sostituzione, apponendo il flag su questa opzione, tale valore viene riconosciuto come indennità aggiuntiva alla retribuzione per tutti i giorni dell'orario standard in cui si inseriscono 6 o più ore.
5.Specifici accordi territoriali:
5.1. Paga la malattia sempre al 100% (Int. Bergamo).
Se il collaboratore presta la sua attività nella provincia di Bergamo il flag dovrebbe essere inserito e serve a corrispondere al 100% la malattia, anziché al 50%, nei 30 giorni dell'anno solare. Si tratta di un vecchio accordo provinciale del 1967.
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Elementi della paga: impostare il trattamento economico di colf e badanti
Ci sembra utile spiegare il significato di ogni elemento che costituisce la paga della maschera del trattamento economico di Webcolf. Nell'inserimento dati del collaboratore, nella maschera 6 si imposta la paga della colf o badante.
Spieghiamo di seguito il significato di ogni singola voce.
Paga base (sopra in giallo): nella prima riga della maschera viene indicata la paga minima contrattuale dell'anno (selezionato a sinistra), in base al livello di inquadramento indicato nei passi precedenti.
Il campo della paga base non è editabile (modificabile) in quanto dev’essere sempre garantita almeno la paga minima sindacale.
Indennità di funzione (sopra in blu): il valore è liberamente modificabile ma, se l'inquadramento è il D o il D Super, per queste categorie è prevista in automatico tale indennità, che è determinata dal CCNL. Essendo l’indennità di funzione, voce editabile nella maschera di trattamento economico, nel caso d'inserimento di un importo inferiore a quello stabilito dal CCNL per i livelli D e DS, questo viene riportato in automatico al valore minimo. Si consiglia comunque di non inserire nulla in questo campo tranne nel caso di inquadramento D o DS. Scatti di anzianità (sopra in lilla): la casella contiene il numero di scatti (uno per ogni biennio di anzianità per un massimo di 7) e l'importo relativo determinato in base al livello di inquadramento. Ogni scatto è pari al 4% della paga base contrattuale dell'anno in corso (non il 4% della paga totale o della paga base più il superminimo). L'aggiornamento degli scatti è automatico, in base alle scadenze dei vari bienni, calcolate a partire dalla data di assunzione.
Se si è scelta nella maschera orario dell’inserimento collaboratore la gestione degli scatti manuali (che noi sconsigliamo perché potrebbe indurre ad errori), in questa maschera è possibile anche modificare l'importo dello scatto. Campi a testo libero (voce personalizzabile): in questi due campi oltre ad un eventuale superminimo orario è possibile specificare una nota descrittiva del tipo di voce (Super. assorbibile - Indennità lavoro esterno - Indennità disponibilità - ecc…) che poi viene riportata nel cedolino paga. Solitamente viene usata solo in rari casi con particolarità.
Straord. Forfetizzato (sopra in arancione): in questa casella può essere inserito un importo a titolo di compenso forfettario per il lavoro supplementare o straordinario eventualmente svolto. Da notare che il valore mensile dovrebbe sempre compensare la media del lavoro eseguito in più rispetto alle ore ordinarie ed eventuali accordi di forfetizzazione non corrispondenti rischiano di innescare un contenzioso che vedrebbe il datore di lavoro costretto a pagare le differenze tra quanto erogato e il valore dello straordinario effettivamente svolto.
Il valore da inserire dunque dovrebbe essere il seguente: se la paga oraria è pari a 10 euro e normalmente vengono eseguite, a livello mensile, circa 2 ore di straordinario alla settimana, l'importo non dovrebbe essere inferiore a 10 x 10% (maggiorazione nelle prime 4 ore settimanali) x 2 (ore di straordinario nella settimana) x 4,3333 = 95,33 €. La determinazione dell'importo orario va fatta suddividendo i 95,33 € per il numero di ore fatte nel mese, per esempio in caso di lavoro a 40 ore la settimana (40 x 4,333 settimane medie in un mese = 173) dunque 95,33 : 173,33 = 0,55 €.Si deve tener conto anche di eventuali ore lavorate nei giorni festivi.
Indennità assorbibile o Acconto futuri aumenti (Superminimo): questi elementi (sopra in foto in viola e verde) possono essere assorbiti in occasione di aumenti contrattuali al fine di mantenere invariato l'importo della retribuzione del collaboratore. Si consiglia sempre l'uso della voce acconto futuri aumenti perché consente degli automatismi in fase di impostazione del lordo / netto concordato e perchè é l'unica voce che assorbe in automatico gli aumenti di paga sindacale (gli scatti di anzianità invece non si possono assorbire). La voce indennità assorbibile permette di assorbire l'aumento ma va fatto manualmente dall'utente, non avviene in automatico per lasciare la scelta alle parti. Quando si indica in tale maschera, in basso, il totale orario concordato il programma in automatico indica la differenza, tra la paga totale e la paga sindacale, alla voce Acconto futuri aumenti. Se ad esempio la paga concordata totale è 8 euro e la paga base minima contrattuale è 6 euro il programma in acconto futuri aumenti indica 2 €.
Ind. pers. non autos. (automatico): questa indennità (in azzurro in foto) viene aggiunta in automatico quando nella maschera Inquadramento viene selezionato il flag relativo all'assistenza a più di una persona non autosufficiente nella stessa famiglia. Il programma aggiunge automaticamente l'indennità con valore orario in base al livello selezionato (Cs o Ds) e all'inquadramento (convivente full time o a ore).
Ind. bimbi età inf. 6 anni (automatico): questa indennità (in marrone in foto) viene aggiunta in automatico quando nella maschera Inquadramento viene selezionato il flag relativo all'assistenza a bambini con età inferiore ai 6 anni. Il programma aggiunge automaticamente l'indennità oraria prevista in base all'orario applicato.
Includi rateo ferie - Includi rateo tredicesima - Includi rateo TFR (sconsigliato): si veda paragrafo 3.1. Flaggando queste caselle si inseriscono in automatico i ratei di TFR, ferie e 13esima maturati mensilmente e inclusi in paga oraria (non si tratta dell’opzione di pagamento mensile di tfr, 13esima e ferie pagati mensilmente con voce specifica nel corpo del cedolino).
Attenzione:corrispondere il rateo ferie e il rateo di tredicesima mensilmente non è conforme alla contrattazione collettiva. Corrispondere il trattamento di fine rapporto mensilmente è contrario a quanto previsto dall'art. 2118 del c.c. e, in caso di vertenza, il lavoratore potrebbe vedersi riconoscere il diritto a ricevere nuovamente quanto già ricevuto nel corso dei vari mesi. L'opzione è stata inserita a seguito delle continue richieste degli utenti che non desideravano modificare abitudini già acquisite.
Indennità sostitutiva colazione-pranzo/cena/alloggio: se il lavoratore è convivente il CCNL prevede, nel caso di vitto e alloggio non corrisposto in natura, che venga monetizzato e quindi pagato tramite indennità sostitutiva. Nel caso il collaboratore riceva il vitto in natura, si inserisce il flag sulla prima opzione, nel caso venga monetizzato nelle tre caselle del vitto e alloggio. Se, nei casi particolari, viene corrisposto in natura solo il vitto, si metta il flag solo sull’alloggio e viceversa.
Nel caso in cui venga inserito il flag nelle 3 voci indicate potrà essere inserito, a fianco, un valore maggiore rispetto a quello calcolato di default dal programma (secondo quanto stabilito dalle associazioni sindacali anno per anno) ma non invece un valore inferiore.
Questi spunti vanno inseriti solo se vitto e/o alloggio non sono mai corrisposti in natura per i giorni lavorativi mentre se si rende necessario pagare il vitto e/o alloggio in forma occasionale, solo per alcuni giorni, può essere utilizzata l’apposita voce “ind. sost vitto alloggio” che l’utente trova nel menù Cedolini | inserimento mensile, sotto il calendario mensile, scegliendolo da una delle tre righe con menù a tendina nella fase di elaborazione del cedolino mensile.
Per capire come impostare la paga si può continuare a leggere il manuale cliccando qui sotto:
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Tfr, ferie e tredicesima pagate mensilmente per colf e badanti: particolarità
Per prima cosa è necessario precisare che in base alle previsioni del Contratto Collettivo, TFR, ferie e 13esima dovrebbero essere corrisposti rispettivamente a fine rapporto, (o massimo con un anticipo annuale), nel momento in cui vengono godute e la 13esima a Natale. Per questo motivo non si consiglia di liquidare tfr, ferie o 13esima ogni mese.
Tuttavia, in alcuni casi accade che la collaboratrice richieda per iscritto il pagamento di questi elementi ogni mese per avere una retribuzione mensile più alta. Se la cosa viene stabilita già al momento dell'assunzione indicando le relative voci in anagrafica collaboratore, Webcolf indica in automatico tale accordo nella lettera di assunzione stampabile al menù Assunzione | lettera assunzione.
Per poter garantire una certa continuità nel calcolo dei cedolini, una volta scelto di liquidare le ferie mensilmente con una precisa modalità (in paga oraria o mensile), non é possibile modificarla.
I metodi di liquidazione dei ratei sono due: in paga oraria o in paga mensile. Se ci si é accordati per liquidare i ratei ogni mese il metodo migliore, che porta a meno contestazioni, é quello con voce espressa in paga mensile.
A) TFR, FERIE E TREDICESIMA PAGATE MENSILMENTE PER COLF E BADANTI CON VOCE SPECIFICA IN BUSTA PAGA
Se la colf o badante fa richiesta di liquidazione dei ratei di tfr, ferie e 13esima ogni mese l'impostazione è semplice e il conteggio sarà fatto in automatico dal programma quando si calcola il cedolino. Per impostare la liquidazione mensile dei ratei é necessario entrare nel menu Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico, cliccare su "Impostazioni economiche avanzate" in alto a destra e mettere il flag sulle voci:
1.1. "Paga i ratei di ferie mensilmente con voce specifica in busta paga" 1.2. "Paga i ratei di 13esima con voce specifica in busta paga" e 1.3. "Paga i ratei di tfr con voce specifica in busta paga".
Con quest'opzione, nel cedolino stampato, questi elementi vengono indicati con voce specifica e calcolati come ulteriore importo rispetto alla paga ordinaria. Per questo motivo vengono mostrati nel corpo del cedolino con una descrizione specifica (per evitare anche contestazioni sindacali).
Non appaiono invece in alto (nella parte cerchiata in rosso in figura), dove sarebbero indicati se invece fossero parte della paga oraria.
Si ricorda che:
1. nel caso di liquidazione mensile di 13esima di un convivente, viene liquidata con voce 41 anche la quota di vitto alloggio sulla 13esima, come previsto dal contratto collettivo;
2. con la liquidazione mensile delle ferie, per il convivente, viene liquidato anche il relativo vitto e alloggio come previsto dal contratto collettivo;
3. con la liquidazione mensile delle ferie, nel contatore ferie esposto nella parte inferiore del cedolino stampato, il numero di ferie godute è in realtà il numero di ferie liquidate. Per cui, avendo liquidato ogni mese le ferie, il numero delle maturate e delle godute liquidate sarà lo stesso e le ferie residue saranno zero. Significa quindi che nessun altro giorno di ferie dovrà essere pagato.
CONTATORE FERIE IN CASO DI FERIE IN PAGA MENSILE CON VOCE ESPRESSA
Anche se le ferie vengono liquidate ogni mese,il collaboratore ha comunque diritto ad utilizzarlesolo che non saranno pagate al momento della fruizione.
L’utente, pagandole ogni mese con voce espressa, dovrà tener conto in autonomia delle ferie a disposizione del collaboratore, un mese (ossia 26 giorni contati dal lunedì al sabato, indipendentemente dall’orario settimanale specifico).
Quando la colf o badante fruirà delle ferie l'utente dovrà indicare nell’inserimento mensile del menù "Cedolini" la causale FE senza specifiche di ore per i giorni di ferie fruiti dal lunedì al sabato consecutivamente per 1 mese annuale. Se la collaboratrice richiede più ferie di quelle maturate (ossia più di 1 mese di ferie), il datore potrà indicare la sigla A di assenza non retribuita. Il programma in questo modo non paga le ferie nuovamente ma conteggia i relativi contributi come richiesto dall'Inps, comprendendole poi nel pagopa dei contributi trimestrali.
I periodi di assenza A, invece, non incidono sui contributi.
Se si indica FE per un numero di ore o giorni maggiore rispetto al valore del rateo ferie mensile, il programma aggiungerà al cedolino la voce: "Recupero ferie anticipate":
Ad esempio:
se il rateo mensile di ferie corrisponde a 2,17 giorni, ma si indicano nell'inserimento 3 giorni di ferie godute, il programma calcolerà la differenza (3 - 2,17 = 0,83). 0,83 sono i giorni di ferie anticipati, in quanto liquidando le ferie ogni mese, il residuo ferie è pari a zero. Non essendoci ferie a disposizione, se ne vengono indicate di più di quelle maturate (e pagate) nel mese, le ferie in più vengono tolte dal cedolino.
B) TFR, FERIE E TREDICESIMA PAGATE MENSILMENTE PER COLF E BADANTI INCLUDENDOLI IN PAGA ORARIA, SENZA VOCE SPECIFICA (PIÙ CONTESTABILE)
In Webcolf si imposta l'inclusione mettendo il flag nelle voci "includi 13esima, includi ferie e tfr” nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico, sotto a sinistra.
Con questa opzione nel cedolino stampato, nella parte superiore i ratei 13esima, ferie e tfr concorrono a formare la paga oraria e quindi le caselle dei vari ratei contengono una quota relativa a tali elementi e la paga totale oraria è la somma della paga ordinaria e di questi ratei.
Nel corpo del cedolino non vi sono le descrizioni relative ai ratei perché già compresi nella paga oraria. Per questo motivo tale opzione è più contestabile a livello sindacale.
CONTATORE FERIE IN CASO DI FERIE IN PAGA ORARIA
Anche se le ferie vengono liquidate ogni mese, il collaboratore ha comunque diritto ad utilizzarle solo che non saranno pagate al momento della fruizione.
Con questa impostazione il contatore ferie funziona come il solito, con indicazione delle ferie mature, godute e residue in modo che il datore non debba tener conto di nulla perchè fa tutto il programma. Se l’utente non desidera che il contatore venga visualizzato nel cedolino, dovrà selezionare il flag “1.4. Non mostrare la maturazione delle ferie nel cedolino perché ricompresa nella retribuzione”, che si trova nelle impostazioni di paga avanzate.
Si ricorda, comunque, di indicare FE nell'inserimento mensile per tutti i giorni di ferie affinchè webcolf calcoli i contributi inps per tali giornate, essendo previsto per legge. Se l'assenza è superiore ad un mese, per i giorni rimanenti di assenza può indicare la causale A al posto di FE per non pagare i contributi.
PERCHE' È SEMPRE SCONSIGLIATO LIQUIDARE I RATEI MENSILMENTE (IN ENTRAMBE LE MODALITA')?
Le motivazioni sono diverse:
- se si liquidano le ferie mensilmente, il collaboratore, nel mese di ferie, si ritroverà senza stipendio perché già anticipato nei ratei pagati nel corso dell’anno.
- Se il datore di lavoro non fa fruire le ferie al collaboratore, perché le paga ogni mese, il collaboratore lavorerà in questo modo per 12 mesi all'anno, invece che per 11, ricevendo in tutto 14 mensilità in un anno invece che 13. Ciò aumenterebbe i costi per il datore di lavoro.
- Il lavoratore, da normativa, ha sempre diritto alla fruizione delle ferie, anche se vengono pagate mensilmente; il datore non potrebbe far lavorare 12 mesi all'anno il proprio collaboratore!
- Nel settore del lavoro domestico i permessi retribuiti sono pochi e pensati per specifiche motivazioni. Non vengono maturati mensilmente come accade per i lavoratori ordinari; di conseguenza, un collaboratore domestico potrebbe avere necessità di permessi generici, che però in realtà non ha. In questi casi, si ricorre all'utilizzo delle ferie; se però le ferie sono pagate mensilmente, quei giorni di ferie indicati al posto del permesso non saranno pagati.
Considerate le premesse appena indicate, si precisa che:
se si desidera ugualmente liquidare i ratei mensilmente, l’opzione a) risulta comunque meno contestabile rispetto a quella b), perché corrisponde i ratei di tfr, ferie e 13esima, in modo più evidente nel cedolino paga, dimostrando l’intenzione delle parti di pagarli con cadenza mensile;
nel caso si scelga di corrispondere il Tfr tramite rateo in paga oraria, al momento della stampa della CU (ex Cud) tale somma non sarà inserita dal programma nell’apposito spazio dedicato al Tfr liquidato nell’anno ma viene inserita all’interno della voce “Retribuzione lorda” e quindi va a formare l'imponibile fiscale annuale, peraltro in linea con le disposizioni della legge di stabilità 2015 le quali prevedono che in caso di pagamento mensile del TFR la tassazione sia quella ordinaria. Se comunque il datore preferisce indicare il tfr alla voce “TFR corrisposto” dovrà riportare su tale spazio, se il collaboratore ha paga mensilizzata, l’importo derivante dalla somma delle voci “Rateo Tfr” (presente nel cedolino in alto) di tutti i cedolini dell’anno e sottrarre la stessa cifra dalla voce “Retribuzione lorda”. Se il collaboratore invece ha paga oraria l’importo si ricava dalla divisione della voce in basso a destra "Progr. Retr. Tfr" per 13,5. Tale voce indica la retribuzione annuale che ha portato al calcolo del tfr. Dividendola per 13,5 si trova quindi il solo tfr dell'anno.
Si consiglia in caso di pagamento mensile dei ratei di ferie, TFR e 13esima di siglare un accordo ove le parti concordano tale modalità (firmata da entrambe le parti), da conservare in caso di contestazione. Se la cosa viene stabilita già al momento dell'assunzione indicando le relative voci in anagrafica collaboratore, Webcolf indica in automatico tale accordo nella lettera di assunzione stampabile al menù Assunzione | lettera assunzione.
Si ricorda infine, se si sceglie di pagare mensilmente la tredicesima, che il mese 13 va sempre e comunque calcolato. L'unica differenza è che se la tredicesima viene pagata mensilmente, il mese 13 avrà un netto pari a zero e non sarà necessario stampare e consegnare il cedolino al lavoratore.
Per continuare nella lettura del manuale può cliccare sotto:
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Paga lorda o paga netta per colf e badanti?
È più corretto impostare una paga lorda o una paga netta per colf e badanti?
Nel settore del lavoro domestico sono frequenti due tipologie di retribuzione:
opzione 1 (regolare da contratto collettivo): si concorda una paga lorda con la collaboratrice. In tal caso il cedolino viene elaborato nel modo seguente:
paga lorda concordata - contributi a carico collaboratore Inps e cas.sa colf ogni mese diversi = paga netta più bassa della paga lorda e sempre diversa in base ai contributi del mese.
opzione 2 (accettata di prassi per facilità di gestione), si concorda una paga netta con la collaboratrice. In tal caso il cedolino verrà così elaborato:
paga lorda senza trattenute a carico collaboratore = paga netta
Solitamente i collaboratori concordano con il datore una paga netta (opzione 2). Per facilità di gestione si imposta allora una paga oraria nella retribuzione totale e poi si decide di non trattenere i contributi a carico collaboratore/trice.
In questo modo, nel cedolino viene calcolata la somma delle competenze (ore lavorate, permessi, ferie, festività, ecc) e l’importo della paga lorda sarà uguale alla paga netta.
Infatti, saranno vuote le caselle dei contributi inps e Cas.sa colf a carico collaboratore, perciò dall’importo totale della paga lorda non vengono trattenuti questi elementi.
Impostare una paga netta, quindi senza trattenute, non è un'impostazione prevista per legge ma, di prassi molto utilizzata. Di fatto i contributi dovrebbero sempre essere trattenuti e pertanto la quota del collaboratore non potrà essere portata in detrazione tra i contributi del datore di lavoro nel calcolo delle imposte. Per legge, non trattenere i contributi a carico collaboratore corrisponde alla scelta di erogare una retribuzione più alta. Per questo motivo la Certificazione Unica di fine anno (ex Cud) viene stampata, indipendentemente dall'impostazione, inserendo comunque la parte di contributi a carico del collaboratore.
Alcune precisazioni:
1. Perché il netto è diverso ogni mese se si trattengono i contributi a carico collaboratore?
I contributi si applicano sulle ore retribuite, determinate in modo diverso dalle ore lavorate.
L'Inps prevede che il periodo delle ore su cui si calcolano i contributi non coincida con il mese, ma venga conteggiato dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
Inoltre: - per i giorni di festività si contano come contributive le ore dell'orario standard previste per quella giornata indipendentemente da quanto viene retribuita la festività e indipendentemente dall’eventuale lavoro festivo, che non incide sulle ore contributive della giornata, a meno che non siano state lavorate ore in più rispetto a quelle standard previste dal contratto.
Se ad esempio una colf lavora solitamente 2 ore il martedì e quel martedì festivo ne lavora 7 si conteggiano come ore contributive 7 e non 2. Se invece ne lavora 1 si conteggiano due ore standard.
Altro esempio, se la badante lavora solitamente 10 ore e quel giorno festivo lavora 8 ore (LF8F10) le ore contributive saranno 10 perché si riprende l’orario standard.
Se, come avviene solitamente, la badante lavora 10 ore e quel giorno festivo lavora 10 ore (LF10F10) si conteggiano solo 10 ore contributive.
La scelta di non sommare festività e lavoro festivo se rientranti nel numero di ore standard nasce dal concetto che la festività non goduta sia un’indennità risarcitoria e quindi, come i premi , non incida a livello contributivo.
- se le ferie sono espresse in ore, si contano per le giornate di ferie lo stesso numero di ore contributive previste dall'orario standard;
- se le ferie sono espresse in giorni26esimi, si contano per le giornate di ferie ogni giorno 1/6 dell'orario settimanale standard ovvero 1/26esimo delle ore mensili medie.
Quindi, è molto probabile che le ore contributive siano diverse dalle ore lavorate del mese in elaborazione. In base al numero di ore contributive (nel cedolino sono indicate nella casella H contr.) si calcolano poi i contributi moltiplicando le ore per l’aliquota contributiva a carico collaboratore dell’anno in corso. Sullo stesso numero di ore si definisce anche l’importo della Cas.sa colf pari a 0.02€ x numero di ore contributive.
L’importo di contributi Inps e cassa colf a carico collaboratore verrà trattenuto dalla paga lorda totale e il risultato verrà indicato come importo della paga netta, da pagare al collaboratore.
2. Se non trattengo i contributi a carico collaboratore perché abbiamo concordato una paga netta, questo importo chi lo deve versare e come?
Il datore di lavoro paga il mav trimestrale che comprende i contributi Inps e cassa colf totali, sia per la parte del datore che del collaboratore.
Il datore poi decide se trattenere tale quota in busta paga (opzione 1) oppure di non trattenerla (opzione 2).
Il collaboratore non deve pagare nessun contributo Inps o Cas.sa colf direttamente, in autonomia.
L’unico onere di cui deve farsi carico la colf o badante è il pagamento dell’IRPEF, il cui calcolo verrà effettuato mediante la denuncia dei redditi. Ricordiamo che, se l’importo dell’imponibile fiscale è inferiore agli 8000 euro, come somma dei vari rapporti intrattenuti nell’anno, non è necessaria la denuncia e nemmeno il pagamento di IRPEF.
Il datore non è responsabile in caso di mancata dichiarazione e pagamento di quest’ultimo da parte della collaboratrice. Il datore dovrà solo consegnare la CU ossia la dichiarazione sostitutiva dei compensi.
Per ulteriori informazioni si può proseguire nella lettura del manuale cliccando qui sotto:
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Trattamento economico di colf e badanti
Per impostare nel programma il trattamento economico di colf e badanti è necessario entrare nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico.
1. Se si vuole mantenere la paga base minima sindacale, non è necessario apportare alcuna modifica (vengono compilate in automatico paga base oraria ed eventuali scatti di anzianità).
2.Collaboratore non convivente: se si intende inserire una paga oraria concordata lorda (ossia una paga alla quale poi vengono detratti i contributi a carico del collaboratore) si indica in basso, nella casella “totale orario” l'importo concordato e si clicca il tasto invio.
In questo modo il programma aggiunge un valore nell'acconto futuri aumenti (automatico), ossia un superminimo, utile ad arrivare alla paga concordata con il collaboratore.
La voce "Acconto futuri aumenti" assorbe in automatico gli aumenti di paga sindacale che avvengono all'inizio di ogni anno, senza che l'utente debba fare nulla. Non assorbe però gli scatti di anzianità in quanto vietato per legge e dal Ccnl.
3. Collaboratore non convivente: se si vuole che la paga oraria concordata inserita sia netta, ovvero non vengano trattenuti i contributi a carico del collaboratore previsti per legge, (sarà il datore di lavoro a farsene carico pagando entrambe le quote, la propria e quella del collaboratore domestico), si segue la procedura 2 e poi, cliccando il bottone “impostazioni economiche avanzate” in alto a destra si inserisce il flag sulla voce 3.1. “Non trattenere contributi a carico collaboratore (lordo = netto)”.
In questo modo paga lorda e paga netta corrisponderanno.
Infatti: paga lorda senza trattenute a carico collaboratore = paga netta uguale alla paga lorda.
4.Collaboratore non convivente: se si intende inserire una paga mensile lorda per un collaboratore non convivente, si indica in basso nella casella “Totale mensile” l'importo e poi si preme invio in modo che il programma calcoli l'acconto futuri aumenti, ossia il superminimo, utile a raggiungere la paga mensile concordata. La voce "Acconto futuri aumenti" assorbe in automatico gli aumenti di paga sindacale che avvengono all'inizio di ogni anno, senza che l'utente debba fare nulla. Non assorbe però gli scatti di anzianità in quanto vietato per legge e dal Ccnl.
Sopra a destra poi si clicca il bottone “impostazioni economiche avanzate” e si mette il flag sulla voce 2.1. “Assegna una paga mensile al collaboratore non convivente.”
5.Collaboratore non convivente: se si vuole che la paga mensile concordata per il collaboratore non convivente sia netta, si segue la procedura 4 e poi, nel menù “impostazioni economiche avanzate”, si appone il flag alla voce 3.1. “Non trattenere contributi a carico collaboratore (lordo = netto)”. In questo modo la paga lorda sarà uguale alla paga netta e sarà fissa ogni mese tranne nel caso di assenza, malattia, maternità, infortunio e straordinari.
6.Collaboratore convivente: se si intende inserire una paga mensile lorda si indica in basso nella casella "Totale mensile" l'importo e si preme invio in modo che il programma calcoli l'acconto futuri aumenti, ossia il superminimo, utile ad arrivare alla paga concordata (vedi immagine del punto 4). La voce "Acconto futuri aumenti" assorbe in automatico gli aumenti di paga sindacale che avvengono all'inizio di ogni anno, senza che l'utente debba fare nulla. Non assorbe però gli scatti di anzianità in quanto vietato per legge e dal Ccnl.
7.Collaboratore convivente: se si vuole che la paga mensile concordata sia netta, ovvero non vengano trattenuti i contributi a carico del collaboratore previsti per legge (e sia il datore di lavoro a farsene carico in modo completo), si segue la procedura 4 e poi, sempre in “impostazioni economiche avanzate”, si inserisce il flag sulla voce 3.1. “Non trattenere contributi a carico collaboratore (lordo = netto)”. In questo modo paga lorda e paga netta risultano uguali.
Per ulteriori informazioni si può proseguire nella lettura del manuale cliccando qui sotto:
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Come impostare la paga di una colf o badante
Con il programma Webcolf, al passo 6 dell’inserimento mensile del collaboratore del menù Assunzione va indicato il trattamento economico del collaboratore, che può essere:
a) orario, in caso di collaboratori non conviventi il CCNL prevede una paga base oraria minima a seconda del livello di inquadramento selezionato, che è possibile comunque aumentare secondo gli accordi tra le parti;
b) mensile per convivente. In caso di collaboratori conviventi il CCNL prevede una paga mensile; il programma inserisce comunque nella maschera della retribuzione il dettaglio anche della paga oraria, considerando il risultato del rapporto tra totale mensile diviso il numero di ore lavorative medie di un mese (determinate dal risultato del valore 4,3334 che sono le settimane medie in un mese x ore settimanali dell'orario standard).
c) mensile per non convivente. Alcuni utenti preferiscono inserire una paga mensile anche se il collaboratore non è convivente. Nel trattamento economico la paga minima oraria sarà quella da contratto e la paga visualizzata nel cedolino sarà invece quella mensile, determinata con lo stesso sistema del punto b).
La paga base oraria non può essere modificata, essendo stabilita dal CCNL. Per modificare il valore finale accordato con il lavoratore si possono aggiungere dei superminimi nei campi liberi, oppure consigliamo di aggiungere un importo alla voce Acconto futuri aumenti, che permette di assorbire in automatico eventuali aumenti sindacali futuri. Gli altri campi dei superminimi sono invece manuali, e devono essere aggiornati manualmente ogni anno dall'utente.
Per capire come impostare la paga di una colf o badante si possono seguire i paragrafi successivi del manuale:
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