Contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter
Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, come prevede l'art.10, comma 2, del TUIR. La norma rende deducibili i contributi previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti). Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto rispetto al reddito complessivo percepito per l'anno di riferimento.
Anche se i contributi dei lavoratori domestici versati all'Inps (con i mav trimestrali) dal datore di lavoro comprendono l'intera quota, ossia quella a carico datore e quella a carico collaboratore, si può dedurre solo la parte dei contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un massimo di 1.549,37 €.
Per quanto riguarda, invece, i contributi Cas.sa colf, come ci ha confermato l'ente stesso, non sono deducibili, in quanto versati a scopi non esclusivamente sanitari.
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale il datore dovrebbe versare i contributi all'Inps con modalità tracciabili quindi attraverso il sistema di pagamento online Inps, oppure presso sportelli bancari e postali con carta di credito o addebito sul conto corrente. Va poi presentata la dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO, o, se sono rispettate le condizioni richieste, il modello 730.
BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE
Con riguardo agli oneri deducibili, relativi ai contributi previdenziali, l'art. 10 co. 2 del TUIR stabilisce che si possono dedurre parte dei contributi sostenuti a proprio favore, ma anche quelli sostenuti per i familiari di cui all'art. 433 del c.c. ma solo se questi ultimi risultano essere familiari a carico. Quindi se la spesa relativa ai contributi é sostenuta dall'assistito stesso non c'è problema, se invece é sostenuta da un familiare può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi del familiare solo se l'assistito risulta a suo carico.
Ai sensi dell’art. 433 del codice civile, possono dedurre i contributi i seguenti parenti o familiari che hanno a carico l'assistito: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Nel caso in cui più soggetti sopportino la spesa per l'assistenza di un familiare, la deduzione massima di 1.549,37 € deve essere ripartita in ragione della spesa sostenuta.
DEDUZIONE ONERI IN WEBCOLF
Webcolf prevede la stampa della dichiarazione oneri deducibili (vedi immagine sotto), in cui si attesta il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter, suddivisi per i vari trimestri e calcolati scorporando tale quota a carico del datore da quella totale di contributi dovuti.
Per la stampa la procedura è la seguente:
- si entra nel menù Stampe annuali | Dichiarazione contributi deducibili datore di lavoro - art. 10 TUIR;
- si indica a sinistra l'anno precedente a quello attuale e si clicca “Stampa”.
In tale dichiarazione viene indicato il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter da poter detrarre e anche il dettaglio per ogni mese.
Se il collaboratore ha cessato il rapporto di lavoro, inoltre, si considerano anche i contributi delle settimane di mancato preavviso e ferie non godute, che verranno indicati nei mesi successivi alla cessazione.
N.B. confermato dall'Agenzia delle Entrate: la dichiarazione va per cassa quindi riporta i contributi che generano esborso di denaro dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dato che i contributi del 4° trimestre sono pagati tra l'1 e il 10 gennaio, saranno inclusi nella dichiarazione dell'anno successivo, quindi ad esempio la stampa degli oneri deducibili del 2021 riporta i contributi del 4° trimestre 2020 e i contributi del 1°, 2° e 3° trimestre 2021.
Attenzione: nel caso in cui il programma al momento dell'elaborazione di tale stampa, avvisasse l'utente che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato”, é necessario controllare nel menù Cedolini | calcolo buste mensili dell’anno in questione e dell’anno precedente (ultimo trimestre).
Se viene chiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare nel menù Assunzione | dati collaboratore, i dati riguardanti la paga ed orario di quell’anno per non calcolare i cedolini con le condizioni inserite successivamente.
Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "già calcolati" o "definitivi" si consiglia di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.per ulteriori verifiche sullo status dei cedolini.
Attenzione: l'Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 2012, ha ammesso la rilevanza fiscale, come oneri deducibili, anche dei contributi previdenziali versati tramite voucher, sempre nel limite di 1.549,37 €. Gli oneri previdenziali così versati, sono quindi deducibili nel periodo di imposta in cui é effettuato l'acquisto, purché la prestazione lavorativa e la consegna del voucher avvengano prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, per la quota del 13% del valore nominale del voucher.
Quindi, se oltre al contratto di Webcolf, sono stati pagati anche dei voucher essi vanno considerati ai fini della denuncia dei redditi.
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Cu (ex cud) per colf e badanti: dichiarazione sostitutiva
Il collaboratore domestico, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, è obbligato a dichiarare i redditi conseguiti e a pagare l'Irpef oltre alle addizionali comunali e regionali. Poiché il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, il collaboratore presenta il 730 o il modello redditi, entro le date di scadenza fissate dall’Agenzia delle Entrate (di anno in anno). Solitamente la scadenza per il primo pagamento delle tasse viene fissata per fine giugno.
N.B.: ricordiamo che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un reddito complessivo annuo (da lavoro + altri redditi) inferiore agli 8.000 € annui se può beneficiare delle detrazioni per 365 giorni.
Non essendo quindi sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico deve consegnare una dichiarazione sostitutiva della Cu (ex cud) per colf e badanti, come da Ccnl, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (consigliamo entro il 31 marzo) o, comunque entro fine Maggio in modo che la collaboratrice, dopo aver presentato la dichiarazione presso un CAF abilitato, possa pagare le prime tasse, se dovute, entro fine Giugno.
Ricordiamo che, sempre secondo il Ccnl art. 34 c.4, il datore di lavoro domestico deve consegnare una dichiarazione sostitutiva della Cu (ex cud) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (qualora sia avvenuta la cessazione).
La Cu (ex cud) per colf e badanti (di cui un fac-simile é riportato sopra), non ha un formato standard definito per legge.
Solitamente comunque è composto di due parti:
- nella prima, in cui vengono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di datore e collaboratore, il periodo di riferimento della Cu e il numero dei giorni di detrazione (che comprendono anche i giorni non lavorativi salvo quelli dove il rapporto di lavoro è stato sospeso per aspettativa o quello antecedente l’assunzione o successivo al licenziamento.
- nella seconda, in cui il datore di lavoro domestico attesta di aver corrisposto alla colf o badante i compensi annuali riguardanti:
1. la retribuzione lorda comprensiva di 13esima. Si tratta della somma delle retribuzioni lorde dei cedolini dell'anno (indicato nel cedolino in Webcolf con la voce "Importo lordo"), ai quali vanno però sottratti eventuali anticipi di Tfr in quanto sono indicati in una casella distinta.
2. I contributi Inps a carico collaboratore. Viene imputato a tale voce l'importo dei soli contributi a carico del collaboratore versati tramite i mav trimestrali (sempre se trattenuti). Se come avviene di norma, il datore li trattiene in busta paga, nella Cu viene riportato il risultato derivante della somma delle voci “Contr. carico coll” dei cedolini che vanno da gennaio a dicembre.
3. I contributi Cassa Colf a carico del collaboratore. Sono dati dalla somma dell’importo indicato alla voce "Cas.sa Colf" nei cedolini dell'anno in Webcolf (sempre se trattenuti).
N.B.: se le parti hanno stabilito una paga netta, senza alcuna trattenuta contributiva a carico del collaboratore domestico, l'importo dei contributi Inps sulla CU non sarà presente. La retribuzione lorda e l'imponibile fiscale quindi riporteranno la stessa cifra.
4. L’imponibile fiscale (netto). Si tratta della differenza tra paga lorda specificata al punto 1 e contributi Inps a carico collaboratore specificata al punto 2. Non si tratta quindi della somma dei netti dei cedolini elaborati perché la cassa colf non incide sulla diminuzione dell’imponibile fiscale, al contrario di ciò che accade nel cedolino dove: paga lorda - contributi Inps e Cas.sa colf = paga netta. Questo è legato al fatto che i contributi Cas.sa colf non hanno scopo esclusivamente assistenziale/sanitario ma anche contrattuale, interpretazione questa confermata dalla stessa Cas.sa colf.
5. TFR corrisposto(anche tramite anticipi). Si tratta della somma del tfr corrisposto nell’anno. In questo caso Webcolf inserisce l’importo:
- del tfr liquidato in caso di cessazione;
- del tfr liquidato mensilmente oppure occasionalmente, con codice “liquida tfr maturato” oppure “anticipo su tfr”.
N.B.:
1.nel caso si scelga di corrispondere il Tfr tramite rateo in paga oraria, al momento della stampa della CU (ex Cud) tale somma non sarà inserita dal programma nell’apposito spazio dedicato al Tfr liquidato nell’anno ma viene inserita all’interno della voce “Retribuzione lorda” e quindi va a formare l'imponibile fiscale annuale, peraltro in linea con le disposizioni della legge di stabilità 2015 le quali prevedono che in caso di pagamento mensile del TFR la tassazione sia quella ordinaria.
Se comunque il datore preferisce indicare il tfr alla voce “TFR corrisposto” dovrà riportare su tale spazio, se il collaboratore ha paga mensilizzata, l’importo derivante dalla somma delle voci “Rateo Tfr” (presente nel cedolino in alto) di tutti i cedolini dell’anno e sottrarre la stessa cifra dalla voce “Retribuzione lorda”. Se il collaboratore invece ha paga oraria l’importo si ricava dalla moltiplicazione del “Rateo Tfr” per il numero di ore retribuite nell’anno.
2.Nel caso si sia concordata una paga netta e quindi il datore non trattenga i contributi a carico del collaboratore nel cedolino, si ricorda che tale impostazione è molto diffusa e accettata di prassi ma non prevista per legge. Per tal motivo vanno comunque indicati nella Cu come trattenuti i contributi inps a carico lavoratore che vanno quindi a diminuire l’imponibile fiscale.
La CU così rilasciata è quindi voluta per progetto sembrando la migliore soluzione possibile. Se, però il datore non desidera che la quota di contributi sia indicata in Cu può variarla manualmente cancellando tale l’importo e modificando il “Netto corrisposto” in modo che sia identico alla “Retribuzione lorda”.
Nel nostro programma, per poter stampare la dichiarazione sostitutiva della Cu è necessario seguire questa procedura:
- spuntare il flag a sinistra "elenca dipendenti licenziati da oltre 3 mesi" nel caso si siano gestiti collaboratori il cui rapporto è terminato da oltre 3 mesi;
- scrivere l'anno a cui si riferisce la dichiarazione (sempre l’anno precedente a quello attuale); ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2016 si deve consegnare la cu del 2015;
- confermare l'anno selezionato;
- procedere alla Stampa selezionando, eventualmente, il pulsante "Stampa" o "Stampa in formato modificabile".
N.B.: le caselle sono comunque editabili se si vuole modificare qualche dato manualmente. Alcuni utenti ci hanno chiesto di poter disporre di una bozza in bianco del modello CU sostitutivo per colf e badanti, che si scarica cliccando a questo link: http://www.Webcolf.com/doc/Cud_sostitutivo_colf_e_badanti.pdf
Attenzione: nel caso in cui la maschera suddetta indicasse in alto in rosso "stato: da aggiornare", é necessario entrare nel menù Cedolini | calcolo buste mensili (dell’anno in questione), per capire se tutti i cedolini sono aggiornati e quindi indicati con lo stato "ok" o "definitivo", oppure se sono da ricalcolare o sono stati fatti degli inserimenti manuali. Nel caso di richiesta di ricalcolo, prima di eseguirlo, é necessario reimpostare nel menù Assunzione | inserimento dati collaboratore domestico, i dati relativi alla paga, orario e livello eventualmente variati nel corso dell'anno. Tale passaggio é indispensabile per non calcolare i vecchi cedolini con le nuove condizioni contrattuali ma con quelle vecchie.
Per comprendere meglio facciamo un esempio: se si hanno tutti i cedolini del 2021 sullo stato "ricalcolare", perché per errore si é modificato qualcosa a gennaio 2016, si posso ricalcolare tutti nuovamente solo se da gennaio ad oggi (mese corrente), le condizioni contrattuali sono rimaste le stesse. Se invece ad esempio la collaboratrice aveva da gennaio a maggio una paga di 900 € e da giugno a ottobre il datore ha scelto di portare la paga a 1.000 € variando così il contratto, se venissero ricalcolati tutti i cedolini, sarebbero elaborati con le nuove condizioni contrattuali e cioè a 1.000€. Si deve quindi reimpostare la paga di 900 €, calcolare i cedolini da gennaio a maggio (e renderli definitivi), poi impostare nuovamente la nuova paga di 1.000 ed elaborare i cedolini da giugno a ottobre in modo da ottenere gli stessi netti dei cedolini già consegnati.
Prima di procedere al ricalcolo si consiglia di fare una stampa dei cedolini memorizzati e poi di confrontarli con quelli ottenuti dopo l’elaborazione sopra descritta.
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Stampe annuali per la denuncia dei redditi
Webcolf permette di elaborare anche le stampe annuali per la denuncia dei redditi che vanno consegnate al Caf, patronato o commercialista del datore o collaboratore. In particolare il programma, prevede le stampe annuali per la denuncia dei redditi indicate qui sotto:
- per il collaboratore, “dichiarazione sostitutiva cu” (ex Cud) che il datore deve consegnare in duplice copia al lavoratore e che riepiloga il reddito percepito nell’anno precedente e di cui spieghiamo tutto nel nostro articolo Cu (ex cud) per colf e badanti: dichiarazione sostitutiva
- per il datore di lavoro, “dichiarazione degli oneri deducibili” del datore di lavoro che contiene la parte dei contributi a suo carico che si possono dedurre dal reddito nei limiti di legge e di cui spieghiamo tutto nel nostro articolo Contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter
- per il datore di lavoro con assistente familiare livello CS o DS, “dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti”, che riepiloga le spese che l’assistito può detrarre nei limiti di legge e di cui spieghiamo tutto nel nostro articolo Spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds
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Come si calcola la tredicesima per colf e badanti
Poichè la 13esima si paga poco prima di Natale, il cedolino del mese 13 si elabora dopo il cedolino di novembre (11) ma prima di quello di dicembre (12). Webcolf calcola la 13esima in modo automatico. All'utente é sufficiente un click.
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI: PROCEDURA
a) una volta elaborata la busta paga di novembre si entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, si scrive a sinistra mese 13 e poi si clicca ok;
b) in alto a destra si clicca direttamente “Memorizza”, “calcola” e “ricalcola” senza selezionare nessuna causale o sigla particolare;
c) solo dopo si potrà calcolare il cedolino di dicembre.
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI: CALCOLO PER NON CONVIVENTI
L'importo della 13esima dipende dai seguenti elementi:
- paga oraria presunta di dicembre;
- somma dei ratei di 13esima maturati nell’anno in corso.
1) RATEI 13ESIMA
I ratei si calcolano in base all'orario standard pattuito con il lavoratore e quindi alla percentuale di part-time dei vari mesi lavorati indicata nella casella % part-time di ogni cedolino paga in alto a sinistra. Se una colf o badante non convivente lavora 40 ore settimanali, full-time, la percentuale di part-time sarà del 100% e quindi matura 1 rateo di 13esima per ogni mese di lavoro.
Se invece l'orario é ridotto la percentuale di part-time indicata nel cedolino mensile si ricava grazie alla seguente proporzione:
40 ore del full-time : 100 = orario settimanale standard : x
Se la collaboratrice ha quindi ad esempio un orario standard di 20 ore settimanali il calcolo è il seguente:
40 : 100 = 20 : x
(100 x 20) : 40 = 50 % di percentuale part-time
Tale percentuale va divisa per 100 per trovare il rateo che la collaboratrice maturerà al mese. Nell’esempio 50 : 100 = 0,50 parti di rateo maturato al mese.
In ogni cedolino, nella parte inferiore, si trova la casella "Ratei 13a" che indica il progressivo (ovvero la somma) dei ratei di 13esima maturati da gennaio fino al cedolino che si sta visualizzando. A fine anno il totale dei ratei di 13esima maturati verrà indicato nel cedolino 13 sotto la colonna "Tempo". Quindi tale colonna non indica, come si può pensare, il numero dei mesi lavorati ma il totale dei ratei di 13esima maturati nell'anno.
Se ad esempio un collaboratore ha lavorato per 3 mesi nell'anno in corso con un orario di 40 ore settimanali e per altri 9 mesi invece ha lavorato per 20 ore settimanali, i ratei maturati sono:
(1 rateo pieno x 3 mesi) + (0,5 rateo di part-time x 9 mesi ossia) =7,50 ratei totali 13esima annuali
Nel momento in cui viene elaborata la 13esima, il programma presume che il collaboratore lavori regolarmente a dicembre e con il solito orario di lavoro. Se poi il collaboratore a dicembre dovesse risultare in aspettativa, in maternità, o cambiare orario, cosa che porterebbe a maturare un rateo di 13esima diverso da quello presunto, il programma calcolerà in modo automatico la differenza di rateo. Se a dicembre il rateo doveva essere minore, la differenza verrà tolta dal primo rateo utile maturato a gennaio dell'anno seguente.
2) RETRIBUZIONE TREDICESIMA
La retribuzione da corrispondere sul cedolino della 13esima risulterà dal seguente calcolo:
paga oraria concordata x 40 ore del full-time x 4,3334 settimane medie in un mese = retrib. mensile full-time
retrib. mensile full-time : 12 mesi annui = rateo 13esima di un solo mese per full-time
rateo 13esima di un solo mese per full-time x ratei di 13esima maturati nell’anno (in base all'orario part-time) = 13esima da erogare riproporzionata in base al part-time
Esempio:
se una colf è stata assunta in data 3 febbraio con un orario di 20 ore settimanali, come non convivente e a dicembre la sua paga oraria è di 7,00 €, il calcolo del programma è il seguente:
40 : 100 = 20 : x (100 x 20) : 40 = 50 % di percentuale part-time
50 : 100 = 0,50 parti di rateo maturate al mese
0,50 x 11 mesi lavorati = 5,50 ratei di 13esima maturati nell’anno e quindi:
7 € x 40 ore del tempo pieno x 4.3334 settimane medie in un mese : 12 mesi x 5,5 ratei maturati = 556,11 € di 13esima da pagare a Natale
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI: CALCOLO PER CONVIVENTI
Come da disposizioni del contratto collettivo, la 13esima si calcola sulla retribuzione globale di fatto e cioé comprensiva della quota di vitto e alloggio. In sintesi, essendo la 13esima una paga fittizia, in più ai 12 mesi ordinari, non è possibile che il datore abbia corrisposto per tale mese alla collaboratrice il vitto e alloggio in natura e quindi si corrisponde in denaro. Quindi in questo caso, nel cedolino paga, oltre alla voce 13esima verrà visualizzata anche la voce incidenza vitto e alloggio con codice 41.
1) RETRIBUZIONE TREDICESIMA
Dato che la retribuzione per i collaboratori conviventi é fissa a prescindere dalle ore settimanali stabilite al momento dell'assunzione, anche la 13esima deve avere lo stesso importo e quindi in caso di collaboratore convivente ogni mese si matura sempre 1 rateo pieno di 13esima.
Nel momento in cui viene elaborata la 13esima, il programma presume che il collaboratore lavori regolarmente a dicembre e con il solito orario di lavoro. Se poi il collaboratore a dicembre dovesse risultare in aspettativa, in maternità, o cambiare orario, cosa che porterebbe a maturare un rateo di 13esima diverso da quello presunto, il programma calcolerà in modo automatico la differenza di rateo. Se a dicembre il rateo doveva essere minore, la differenza verrà tolta dal primo rateo utile maturato a gennaio dell'anno seguente.
La 13esima di un collaboratore convivente viene calcolata sulla base della paga presunta di dicembre in questo modo:
paga mensile di dicembre : 12 mesi x numero di mesi lavorati = 13esima
2) INCIDENZA VITTO ALLOGGIO
Tenendo conto del fatto che la 13esima si liquida a Natale e quindi il cedolino 13 si elabora dopo quello di novembre ma prima di quello di dicembre, si hanno a disposizione solo i dati da gennaio a novembre perciò il calcolo dell'incidenza di vitto alloggio si effettua in questo modo:
progressivo v/a (gennaio-novembre)* : mesi dell'anno di rapporto attivo** (gennaio-novembre) = incidenza v/a medio per un anno di 13esima
incidenza v/a per un anno di 13esima : 12 mesi annuali = incidenza v/a per un mese di 13esima
incidenza v/a per un mese di 13esima x mesi dell'anno di rapporto attivo** (gennaio-dicembre) = incidenza v/a da liquidare sul cedolino 13 (cod. 41)
*Tale progressivo viene calcolato facendo la somma di tutti i giorni lavorati, di ferie, festività (anche cadenti di domenica) di ogni mese, da gennaio a novembre, moltiplicati per la quota di vitto e alloggio giornaliera prevista in base all’anno in corso. Tale cifra viene indicata nel menù Utilità (icona ingranaggio in alto a destra) | progressivi mensili | seconda pagina | seconda colonna a destra voce “Prog. per calcolo incidenza” selezionando a sinistra il mese di novembre (perchè la 13esima si calcola prima del cedolino di dicembre).
**Si contano solo i mesi in cui il rapporto sia attivo per almeno 15 giorni di calendario. Il mese non va conteggiato se, a causa di aspettativa (AD), assunzione o licenziamento, ci sono meno di 15 giorni di calendario di rapporto attivo.
Esempio:
se una colf ha lavorato dal 10 gennaio per tutti i mesi dell’anno come convivente e a novembre la sua paga mensile è di 1.000 euro il calcolo del programma è il seguente.
(1.000 € paga mensile : 12) x 12 mesi lavorati= 1.000 € di 13esima
1.517,75 progressivo vitto e alloggio : 11 mesi di incidenza = 137,9773 : 12 = 11,4981 x 12 mesi lavorati = 137,98 € incidenza vitto e alloggio
Nel cedolino della 13esima viene anticipato il rateo che maturerebbe a dicembre quindi indicando -1 sul contatore "Ratei 13esima" si indica appunto l'anticipo che poi verrà compensato con il +1 di dicembre dando zero. Se poi a dicembre infatti si calcola il cedolino si nota che il contatore é vuoto.
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Tredicesima per colf e badanti
Tredicesima per colf e badanti: guida alla gratifica natalizia
In occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto.
Ciò significa che, nel caso di collaboratrice convivente, la tredicesima per colf e badanti si calcola sulla retribuzione compresa anche della quota convenzionale di vitto e alloggio, indipendentemente dal fatto che il datore corrisponda in natura o mediante quota sostitutiva tale indennità. Per questo motivo i cedolini della 13esima dei collaboratori conviventi contengono due voci: 13esima mensilità e “incidenza vitto e alloggio” con codice 41. Mentre, per i collaboratori non conviventi non viene inserita l’incidenza del vitto e alloggio.
Cose da sapere sulla tredicesima per colf e badanti:
1) La tredicesima va riproporzionata in base al numero di mesi lavorati nell’anno;
2) i mesi si conteggiano come lavorati se il rapporto di lavoro è attivo per almeno 15 giorni di calendario nello stesso mese quindi se l’assunzione è avvenuta dopo la metà del mese, il mese non si considera lavorato;
3) se nell’inserimento mensile è stato indicato il codice AD di aspettativa/sospensione per più di metà mese, tale mese non viene conteggiato come lavorato ai fini della maturazione della 13esima (e anche del Tfr e delle ferie);
4) nel caso il contratto abbia inizio durante l’anno, i mesi precedenti all’assunzione non concorrono alla maturazione della 13esima;
5) il rateo di tredicesima per colf e badanti matura anche in caso di ferie e permessi retribuiti;
6) nel caso di malattia e infortunio il rateo di 13esima matura non solo per i giorni retribuiti ma fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro;
7) nel caso di maternità, a carico del datore matura solo il 20% del rateo di 13esima come previsto per legge. Quindi per i mesi in cui si è indicata nell’inserimento mensile la causale MO per più di metà mese, la 13esima matura solo per il 20% del solito rateo maturato;
8) l’importo della 13esima non è soggetto a pagamento dei contributi e quindi l’importo lordo risulta uguale all’importo netto. Al fine del versamento dei contributi la quota di 13esima (dell’8,33% fisso) viene inclusa nella paga oraria effettiva indicata in ogni bollettino Inps;
9) gli utenti che hanno impostato il pagamento della 13esima con rateo mensile dovranno comunque elaborare il cedolino 13 in Webcolf, che risulterà a zero, al fine di tenere aggiornati i progressivi di TFR e ferie e per avere a fine anno una CU corretta.
Per conoscere il diverso calcolo della tredicesima per collaboratori conviventi e non conviventi, si legga il paragrafo 16.1 Busta paga tredicesima
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Anticipo tfr per colf e badanti
Per legge non é prevista la possibilità di liquidare mensilmente il tfr che andrebbe invece corrisposto al termine del rapporto di lavoro.
In alternativa, come indica il CCNL, colf e badanti possono richiedere un anticipo di tfr massimo una volta l’anno nella misura del 70% del maturato. Di prassi comunque si può liquidare anche il 100% del TFR considerandolo un trattamento di miglior favore per il collaboratore.
Utilizzando Webcolf, quando si indicando una delle voci di liquidazione del tfr, di cui si parla qui sotto, il programma tiene conto degli importi anticipati e al momento della cessazione del rapporto conteggia solo il tfr restante nell'ultima busta paga.
ANTICIPO TFR PER COLF E BADANTI: GESTIONE IN WEBCOLF
Per prima cosa si consiglia di farsi firmare una lettera di richiesta scritta da parte della collaboratrice. Le lettere che si possono utilizzare sono due e si possono stampare dal menù Assunzione | Altre lettere e modelli: per liquidare tutto il tfr o solo un anticipo.
1) Se la collaboratrice ha richiesto la liquidazione totale del tfr maturato, per procedere sarà necesario entrare nel menù Cedolini | Inserimento mensile, e selezionare da una delle tre righe in basso con menù a tendina, la voce "Liquidaz. TFR maturato". Poi è necessario cliccare in alto sul pulsante calcola e infine ricalcola.
2) Nel caso in cui invece, si voglia dare solo un acconto, si dovrebbe selezionare, da una delle tre righe in basso con menù a tendina, la voce "Anticipo su TFR" indicando poi sotto la colonna "Imp. totale" l'importo che si desidera liquidare.
Nel caso di anticipo la quota sarà sottratta in automatico dal tfr anno precedente (se c'è ancora tfr da liquidare di anni precedenti), o in mancanza di questo, dal monte di tfr anno corrente. In questo modo sui contatori di tfr presenti nel cedolino paga, in basso, si visualizza già il tfr restante che é dato dalla somma del Tfr anno precedente + tfr anno corrente. Il resoconto del tfr maturato fin dall'assunzione, e dei relativi anticipi, si può comunque trovare nel menù Cessazione | Stampa trattamento di fine rapporto.
Poi, al momento della liquidazione dell'acconto si consiglia al datore di lavoro, di farsi firmare il cedolino dalla collaboratrice aggiungendo la seguente frase scritta a mano: “Confermo di ricevere la somma di euro_______ come anticipo del trattamento di fine rapporto”.
N.B.: c'è da precisare che quando si liquida tutto il TFR maturato, viene calcolata anche la rivalutazione in base al tasso del mese in elaborazione che verrà aggiunta al TFR liquidato. Diversamente, se si corrisponde solo un acconto, la rivalutazione viene calcolata ma non liquidata e quindi viene aggiunta al TFR residuo.
ANTICIPO TFR PER COLF E BADANTI: GESTIONE FISCALE E TASSAZIONE
In merito alla gestione fiscale del tfr si ricorda che:
1- essendo il datore domestico un privato, non può tassare il tfr in busta paga al momento della liquidazione. Il tfr sarà tassato in sede di dichiarazione dei redditi come accade anche per tutte le mensilità dell'anno. Il datore domestico non deve fare altro che consegnare a fine anno la dichiarazione sostitutiva CU, poi sarà la collaboratrice a doversi attivare per fare la dichiarazione dei redditi presso un commercialista o caf.
2- Nel caso di anticipo del TFR, il trattamento fiscale di tale importo sarà a tassazione separata e quindi l’importo sarà riportato sulla dichiarazione sostitutiva CU alla voce “Tfr corrisposto” e non compreso nella voce "Retribuzione lorda". La gestione é identica in caso di tfr liquidato mensilmente con voce espressa.
Al contrario, se le parti invece scelgono di liquidare il Tfr in paga oraria, al momento della stampa della CU tale somma, per progetto, non sarà inserita dal programma nell’apposito spazio dedicato al Tfr ma verrà inserita all’interno della voce “Retribuzione lorda” peraltro in linea con le disposizioni della legge di stabilità 2015 le quali prevedono che in caso di pagamento mensile del TFR la tassazione sia quella ordinaria.
Se comunque il datore preferisce indicare il tfr alla voce “TFR corrisposto” dovrà riportare su tale spazio:
se il collaboratore ha paga mensilizzata, l’importo derivante dalla somma delle voci “Rateo Tfr” (presente nel cedolino in alto) di tutti i cedolini dell’anno e sottrarre la stessa cifra dalla voce “Retribuzione lorda”.
Se il collaboratore invece ha paga oraria l’importo si ricava sommando le voci "Retribuz. a TFR" indicate ogni mese sul cedolino paga stampato, in basso, e dividendo il totale per 13,5. Tale voce indica la retribuzione mensile che ha portato al calcolo del tfr e quindi sommando la voce di ogni cedolino si trova la retribuzione annuale utile al solo tfr. Dividendola per 13,5 si trova quindi il solo tfr dell'anno.
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Licenziamento disciplinare per colf e badanti: procedure e consigli
Se il lavoratore si rende responsabile di una condotta così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro domestico per il datore di lavoro, è possibile per quest’ultimo recedere dal contratto per giusta causa, senza corrispondere il mancato preavviso. Il caso più comune è l’assenza ingiustificata dal lavoro.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER COLF E BADANTI: PROCEDURE E CONSIGLI
1. deve essere inviata una contestazione disciplinare all'indirizzo di residenza italiano (se è residente con il datore di lavoro/assistito si invia all’indirizzo del datore e non si riceve). In alternativa si può consegnare la raccomandata a mano.
2. La lettera di licenziamento disciplinare per colf e badanti si trova nel menù Cessazione | contestazione e provvedimenti disciplinari.
3. Poi il datore potrà operare con il licenziamento disciplinare per colf e badanti dopo 5 giorni dal ritiro della raccomandata, se non ha ricevuto risposta di giustificazione dell'assenza oppure, nel caso in cui la collaboratrice non ritirasse la raccomandata, dopo 5 gioni dalla tentata consegna, di cui si può prendere visione nel sito delle poste nella sezione relativa al tracciamento delle raccomandate.
Il licenziamento disciplinare per colf e badanti si considera un licenziamento per giusta causa che non prevede alcun pagamento dell'indennità di mancato preavviso al collaboratore.
Se invece la collaboratrice, dopo tale contestazione, produce un certificato medico come giustificazione dell’assenza, il datore potrà licenziarla dopo 10 giorni di malattia per anzianità inferiore ai 6 mesi, dopo 45 giorni se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio dopo 180 giorni se l'anzianità di servizio supera i due anni. Cambia in questo caso la natura del licenziamento che non è più disciplinare ma per superamento del periodo di comporto di malattia. Va riconosciuto in quest’ultimo caso il preavviso da pagare tramite indennità sostitutiva. Maggiori informazioni sul licenziamento per superamento del periodo di comporto e relativa procedura nel nostro articolo Licenziamento colf in malattia: come fare?
4. Nel caso in cui la collaboratrice non abbia alcuna giustificazione per l’assenza, dopo aver intimato il licenziamento con apposita lettera di cui sopra, il datore dovrà elaborare il cedolino di cessazione entrando nel menù Cedolini | inserimento mensile, selezionando l'ultimo mese e dopo aver cliccato il bottone "data di cessazione" in alto dovrà inserire come data di cessazione la data dell'inizio dell'iter disciplinare e cioè il giorno in cui è stata ricevuta la raccomandata oppure il giorno della tentata ricezione.
Si elabora poi il cedolino cliccando memorizza, calcola e ricalcola e così facendo il programma conteggia in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
5. Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
6. Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps-Login cittadino oppure Login aziende e consulenti. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento per giusta causa".
b) Se si utilizza il PIN o lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento per giusta causa".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
7. [Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
8. Il datore, in seguito, deve elaborare il mav per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav cessazione”.
Si precisa che, se ci sono ferie non godute o indennità di mancato preavviso i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute e preavviso pagato vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
La scadenza di tutti i mav di cessazione è sempre 10 giorni da tale evento.
L'opzione del licenziamento disciplinare per giusta causa va comunque considerata con una certa attenzione in quanto se la collaboratrice dimostra di essere stata effettivamente malata (e di non aver potuto inviare il certificato medico per impossibilità dovute alla situazione) si rischia un licenziamento non giustificato quindi consigliamo di valutare bene se procedere con un licenziamento disciplinare o meno.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER COLF E BADANTI: LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE
In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.
Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.
Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.
Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.
Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.
Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.
In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.
Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.
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Cessazione del contratto di colf e badanti per decesso del datore di lavoro
Nel caso di cessazione del contratto di colf e badanti per decesso del datore di lavoro, gli eredi devono procedere al licenziamento con regolare preavviso (se si decide di far lavorare la collaboratrice, anche con mansioni diverse) oppure, come avviene solitamente, possono licenziare in tronco pagando l'indennità di mancato preavviso. Le procedure sono quindi le stesse spiegate rispettivamente ai paragrafi precedenti:
L'unica differenza in caso di cessazione del contratto di colf e badanti per decesso del datore di lavoro, riguarda la motivazione della cessazione da indicare nel sito Inps: “Decesso datore di lavoro” e non licenziamento.
Si consiglia, nella lettera di licenziamento, di specificare che la persona viene licenziata a causa del decesso del datore di lavoro. I documenti e l'ultima busta paga vanno firmate dagli eredi del datore di lavoro dato che saranno loro a liquidare le ultime spettanze alla colf o badante.
Nel caso si proceda in autonomia alla comunicazione Inps, si ricorda che lo SPID del datore viene disabilitato in modo quasi immediato quindi la comunicazione di cessazione può essere fatta solo via telefono contattando il call center Inps al numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile). In alternativa si ricorda, (come si potrà leggere negli articoli suddetti relativi al licenziamento), che é possibile delegare a Webcolf-Assindatcolf la comunicazione con un costo aggiuntivo.
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Cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato la legge prevede che alla data di scadenza il contratto si risolva automaticamente.
Potrebbe accadere però che una delle parti decida di recedere dal contratto prima del termine prestabilito. il datore di lavoro decida di licenziare la collaboratrice prima del termine prestabilito.
CESSAZIONE NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI COLF E BADANTI: CESSAZIONE REGOLARE
Nel caso di cessazione regolare in base ai termini del contratto a tempo determinato, il datore dovrebbe seguire questa procedura:
elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese, cliccare il bottone "data di cessazione" e inserire, se non era già stata inserita al momento dell'assunzione, la data di cessazione nella finestra visualizzata. Cliccando poi su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione.
Si dovrebbe fare, poi, l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino.
Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche l’indennità di vitto e alloggio sulle ferie non godute e l’incidenza del vitto e alloggio sulla 13esima.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
In caso di cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti, non serve dare comunicazione all'Inps in quanto l'ente chiude la pratica e il rapporto di lavoro automaticamente.
Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav rinviamo al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità, alla pubblica sicurezza. Dopo accurate ricerche e contatti con varie Questure d’Italia ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione di interruzione della convivenza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE
In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.
Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.
Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.
Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.
Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.
Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.
In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.
Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.
CESSAZIONE NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI COLF E BADANTI: CESSAZIONE PRIMA DEL TERMINE
La cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale (a causa di licenziamento o dimissioni) é ammessa soltanto nei seguenti casi e senza periodi di preavviso:
a) entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell'assunzione;
b) se si verifica una giusta causa che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro. La giusta causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, al punto da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
c) Risoluzione consensuale in cui le parti liberamente si accordano per la cessazione del rapporto di lavoro.
d) Quando viene meno l'oggetto del contratto cioé non é più possibile effettuare la prestazione in quanto decede il datore/assistito o questo viene trasferito in una casa di riposo o in un centro assistenziale.
N.B.: nel caso di licenziamento illegittimo dove quindi non sia presente una delle cause sopra citate, al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro. Nella lettera di assunzione di Webcolf, per i tempi determinati è stata aggiunta (da agosto 2017) un’ulteriore clausola per tutelare il datore di lavoro con la quale si stabilisce, come patto tra le parti, che si possa comunque licenziare un collaboratore assunto a tempo determinato dando il normale preavviso.
Per tutelare il datore di lavoro Webcolf ha aggiunto un’apposita clausola tra le parti nella lettera di assunzione ove prevediamo il preavviso indicando questa frase: "Pattiziamente le parti concordano che il preavviso contrattuale, per interruzioni del rapporto antecedenti la scadenza (sia per licenziamento che per dimissioni), venga applicato anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro è a tempo determinato." Se il datore utilizza la nostra lettera di assunzione quindi può termine il rapporto anche prima del termine dando regolare preavviso oppure pagandolo tramite indennità sostitutiva.
La procedura di cessazione del rapporto da seguire è la stessa prevista nei capitoli precedenti per il licenziamento o dimissioni, in base al caso.
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Dimissioni colf e badanti con preavviso
DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LETTERA E ULTIMO CEDOLINO
I termini in caso di dimissioni colf e badanti con preavviso sono i seguenti.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera scritta di dimissioni colf e badanti con preavviso, che si può eventualmente anche stampare entrando nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare il mese di cessazione a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione (ultimo giorno di lavoro/preavviso). La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.
2. Se ci sono delle modifiche da fare su alcune giornate dopo aver proceduto in tal senso si può calcolare il cedolino cliccando sul pulsante in alto "calcola". Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
3. Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali | CU.
DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro/preavviso).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps-Login cittadino oppure Login aziende e consulenti. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Dimissioni".
b) Se si utilizza il PIN o lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Dimissioni".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE
In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.
Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.
Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.
Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.
Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.
Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.
In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.
Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.
DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale. Si precisa che in caso di presenza di ferie non godute nell'ultimo cedolino, i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
DIMISSIONI TELEMATICHE E DIMISSIONI DURANTE LA MATERNITA'
Da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.
Come disposto dall'art. 25 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.
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Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Dimissioni colf e badanti senza preavviso
In caso di dimissioni colf e badanti senza preavviso possono verificarsi due situazioni:
- la collaboratrice si dimette senza preavviso e il datore trattiene il mancato preavviso nell'ultima busta paga;
- la collaboratrice desidera dimettersi con effetto immediato e il datore la esonera dall'obbligo del preavviso non trattenendo quindi nulla a tale titolo nel cedolino di cessazione.
In caso di dimissioni colf e badanti senza preavviso infatti, è facoltà del datore scegliere se trattenere o meno il preavviso non lavorato dalla colf o badante. Trattenere significa che la collaboratrice per tale mese riceverà meno retribuzione.
DIMISSIONI COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera scritta di dimissioni colf e badanti senza preavviso, che si può anche stampare nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione. La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.
Si dovrebbe poi fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e aggiungere la trattenuta per mancato preavviso in questo modo:
a) in base al calendario mensile si devono contare le ore che la colf avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso (seguendo l'orario di lavoro standard inserimento nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | orario).
Si ricordano i termini di preavviso in caso di dimissioni.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Ad esempio, se il preavviso è di 8 giorni e la colf lavora 3 ore dal lunedì al sabato, nel caso di dimissioni senza preavviso con cessazione il 20 settembre 2017, si contano 3 ore per giovedì 21, 3 ore per venerdì 22, 3 ore per sabato 23, 0 ore per domenica 24, 3 ore per lunedì 25, 3 ore per martedì 26, 3 ore per mercoledì 27 e 3 ore per giovedì 28 (come nella figura sotto al punto b).
b) Sulla maschera dell'inserimento mensile, in una delle tre righe in basso con menù a tendina selezionare il codice "Tratt. mancato preavviso" e poi inserire le ore calcolate come al punto a).
Il datore poi, dovrà calcolare e ricalcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto quali Tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche le relative indennità sostitutive di vitto e alloggio per le ferie non godute e la 13esima.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali | CU.
DIMISSIONI COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO CON ACCORDO DI ESONERO
In questo caso é necessaria un'apposita lettera con cui la collaboratrice si dimette, chiedendo l'esonero al datore. Quest'ultimo eventualmente trova la lettera già pronta nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni "Dimissioni senza preavviso con accordo di esonero". Il datore poi dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma visualizza poi l'inserimento mensile dando la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione. La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.
2. Fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino con apposito pulsante in alto. Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps-Login cittadino oppure Login aziende e consulenti. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Dimissioni".
b) Se si utilizza il PIN o lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Dimissioni".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE
In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.
Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.
Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.
Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.
Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.
Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.
In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.
Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.
CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Si precisa che se ci sono ferie non godute i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
DIMISSIONI TELEMATICHE E DIMISSIONI DURANTE LA MATERNITA'
Da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.
Come disposto dall'art. 25 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.
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Licenziamento colf e badanti senza preavviso
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: LETTERA DI LICENZIAMENTO
Se il datore desidera procedere con il licenziamento in tronco, senza preavviso, è necessario prima di tutto stampare la relativa lettera entrando nel menù Cessazione | Lettera di licenziamento/dimissioni, selezionare la lettera di licenziamento senza preavviso, indicando in basso la data in cui la si desidera consegnare alla collaboratrice. Il programma in automatico indicherà la stessa data come data di cessazione (ultimo giorno di lavoro). Trattandosi di licenziamento in tronco il rapporto termina il giorno stesso in cui il datore consegna la lettera alla collaboratrice.
Se si desidera salvare la data di cessazione in modo che sia memorizzata anche sull'anagrafica e sui cedolini paga, cliccare in basso "Memorizza" e poi su "Stampa la lettera".
Il campo relativo al motivo della comunicazione é utile solamente se si delega la comunicazione a Webcolf-Assindatcolf.
La lettera di licenziamento va poi consegnata come raccomandata a mano oppure inviata via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: ELABORAZIONE DELL'ULTIMO CEDOLINO
Nel caso non si sia già indicata la data di cessazione al momento della stampa delle lettera di licenziamento, si può provvedere entrando nel menù Cedolini | Inserimento mensile selezionando a sinistra l'ultimo mese, si clicca il bottone "Data cessazione" e si inserisce la data dell’ultimo giorno di lavoro.
Si procede con l'inserimento delle ore lavorate del mese fino alla data di cessazione e poi si aggiunge l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, selezionando da una delle tre righe con menù a tendina, poste sotto il calendario mensile, la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)", inserendo il numero di giorni di preavviso calcolati come da indicazioni dell’art. 40 del Ccnl.
Si ricordano i termini di preavviso del licenziamento colf e badanti senza preavviso.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
N.B.: i termini di preavviso vanno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità della collaboratrice.
L'indennità sostitutiva del preavviso non dovrebbe concorre alla formazione del Tfr, in quanto non é considerata elemento ordinario della paga. Per tale motivo il programma in automatico, indica “0” sotto la colonna “A Tfr” della voce relativa all’indennità. Se il datore desidera comunque includere nella retribuzione utile al calcolo del Tfr del mese, l’importo relativo a tale indennità dovrebbe indicare “1” sotto la colonna “A Tfr”.
Si elabora poi il cedolino cliccando memorizza, calcola e ricalcola. Il programma conteggerà in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto quali Tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche le relative indennità sostitutive di vitto e alloggio per ferie non godute, 13esima e mancato preavviso:
Si consiglia infine di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
Se le spettanze di fine rapporto non vengono calcolate i motivi possono essere tre:
- i ratei TFR, ferie e 13esima sono stati inclusi in paga orario o pagati mensilmente. In questo caso i ratei finali non vengono reinseriti perché diversamente ci sarebbe un doppio pagamento.
- Il rapporto é stato attivo per meno di 15 giorni di calendario nello stesso mese. Il contratto collettivo stabilisce che i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano solo se il rapporto è attivo per almeno 15 giorni nello stesso mese. Se si é assunto un collaboratore o cessato il rapporto in una data tale da non avere almeno 15 giorni di calendario attivi nel mese preso a riferimento, non matura nulla in termini di ratei.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps-Login cittadino oppure Login aziende e consulenti. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza il PIN o lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è obbligatorio l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE
In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.
Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.
Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.
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Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.
Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.
In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.
Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Si precisa che, se ci sono ferie non godute o indennità di mancato preavviso i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute e preavviso pagato vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!