Il Ccnl colf e badanti stabilisce all'art. 33 l'obbligo di elaborare e consegnare mensilmente un prospetto paga in duplice copia al collaboratore domestico oltre che l'obbligo di consegnare una dichiarazione sostitutiva della Cu (ex cud) che riporti le retribuzioni percepite nell'anno dalla baby sitter.
Webcolf permette all'utente privato di calcolare direttamente online la busta paga baby sitter gratis con un solo click e a fine anno di stampare il riepilogo di quanto corriposto.
Anche chi è inesperto del settore del lavoro domestico può stampare in modo semplice i cedolini e la lettera di assunzione corretti semplicemente indicando le mansioni e l'orario della propria baby sitter.
Si può impostare la sola paga minima oppure una diversa retribuzione concordata tra la parti, sia essa lorda o netta.
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Una volta registrato, l'utente dovrebbe inserire i dati del datore e del collaboratore (dal menù Assunzione) e poi ogni mese entrare in Cedolini e fasi mensili| inserimento mensile per calcolare e satampare il cedolino.
Domande frequenti:
1. dopo essermi registrato devo pagare qualcosa? Non é necessario pagare nulla ancora. Solo se alla fine del mese, avendo provato tutti i servizi con assistenza illimitata, é soddisfatto del programma e dell'assistenza l'utente può decidere di abbornarsi e solo in questo caso dovrà procedere al pagamento del servizio annuale (60 euro iva inclusa abbonamento personale -160 euro iva inclusa abbonamento professionale - 250 euro iva inclusa abbonamento professionale plus).
2. Se alla fine del mese di prova decido di non abbonarmi devo pagare una penale? No in quanto Webcolf, per trasparenza ed onestà verso l'utente, non richiede disdetta e nemmeno pagamento di una penale. Se l'utente non decide di abbonarsi, le funzioni del servizio come l'elaborazione del cedolino vengono disattivate.
3. Posso abbonarmi in un secondo momento rispetto al termine del periodo di prova? Sì, certo. L'utente può registrarsi anche più avanti oppure può iniziare l'inserimento dei dati e tornare in un secondo momento nel suo account: è unico e lei ne è il titolare e i suoi dati non vengono resi pubblici a nessuno. Non vengono inoltre cancellate le prove che lei decide di fare a meno che non sia lei stesso a richiederlo.
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Busta paga badante gratis
BUSTA PAGA BADANTE GRATIS
Il Ccnl colf e badanti stabilisce l'obbligo di elaborare e consegnare mensilmente il cedolino paga al lavoratore domestico oltre che l'obbligo di consegnare una dichiarazione sostitutiva della Cu (ex cud) riguardante i redditi percepiti nell'anno dalla badante.
Webcolf permette all'utente privato, anche inesperto, di calcolare online la busta paga badante gratis con un solo click e a fine anno di stampare il riepilogo di quanto corriposto.
Anche chi non conosce le normative che regolano i rapporti di lavoro domestico può stampare i cedolini e il contratto di assunzione corretti semplicemente indicando le mansioni e l'orario della propria colf o badante.
Si può impostare una paga minima oppure una retribuzione concordata tra la parti, sia essa lorda o netta.
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Una volta registrato l'utente può inserire i dati del datore e del collaboratore (dal menù Assunzione) e poi ogni mese entrare in Cedolini e fasi mensili| inserimento mensile per calcolare e satampare il cedolino.
Domande frequenti:
1. una volta registrato devo pagare qualcosa? Non é necessario pagare per tutto il primo mese. Solo se alla fine del periodo di prova, avendo utilizzato tutti i servizi con assistenza illimitata, é soddisfatto del programma e dell'assistenza l'utente può decidere di abbornarsi e solo in questo caso dovrà procedere al pagamento del servizio annuale (60 euro iva inclusa abbonamento personale - 160 euro iva inclusa abbonamento professionale - 250 euro iva inclusa abbonamento professionale plus).
2. Devo fare una disdetta o pagare una penale se alla fine del mese di prova decido di non abbonarmi? No in quanto Webcolf, per trasparenza ed onestà verso l'utente, non richiede disdetta e nemmeno pagamento di una penale. Se l'utente non decide di abbonarsi, le funzioni del servizio come l'elaborazione del cedolino vengono disattivate.
3. Posso abbonarmi e stampare le buste paga in un secondo momento? Sì, certo. L'utente può registrarsi anche più avanti oppure può iniziare l'inserimento dei dati e tornare in un secondo momento nel suo account: è unico e lei ne è il titolare e i suoi dati non vengono resi pubblici a nessuno. Non vengono inoltre cancellate le prove che lei decide di fare a meno che non sia lei stesso a richiederlo.
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Copie dell'archivio di Webcolf: perchè sono importanti
Può accadere che l'utente, per errore, cancelli del tutto i dati di un datore di lavoro o di un collaboratore dal menu "Assunzione".
Quando i dati vengono così cancellati, non è più possibile recuperarli, perché vengono rimossi definitivamente da Webcolf. L'unico modo per evitare la totale perdita dei dati, in caso di cancellazione accidentale, è salvare periodicamente l'archivio dei dati nel proprio pc.
Salvare l'archivio nel proprio pc permette di scaricare in locale un file zip che, in caso di necessità, può essere caricato nuovamente in Webcolf per tornare alla situazione della copia salvata.
Si può fare ciò entrando in Utilità (icona ingranaggio in alto a destra) | Esportazione e salvataggio dati, selezionando poi la voce “Esportazione dell'intero archivio” e cliccando il pulsante “Esportazione” in basso.
In questo modo il programma esporta l’intero archivio comprimendolo in un file zip che verrà salvato in automatio nella cartella Download del pc dell'utente. Nel file zip saranno inclusi tutti i dati e i cedolini elaborati fino a quel momento.
COPIE DELL'ARCHIVIO DI WEBCOLF: COME RIPRISTINARE I DATI
Nel caso si voglia reinserire la situazione precedente nell’account è sufficiente entrare nel menù Utilità | Importazione e recupero dati, selezionare il file zip precedentemente salvato nella cartella Download del proprio pc, selezionare le voci “Importazione completa dell'intero archivio” e “Non cancellare i record già presenti" ed infine anche "Effettua l'importazione inserendo i dati in coda all’archivio”. Per ultimo cliccare il pulsante "Importazione dati".
N.B.: si consiglia comunque di utilizzare la funzione “Importazione” solo nei casi di reale bisogno e come ultima possibilità di risoluzione di un eventuale problema. Per ogni dubbio contattare l'assistenza Webcolf via chat o via email scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Contributi Cassa Colf
A seguito di accordo del 18 luglio 2010 è stata attivata la "CASSA COLF", cassa di assistenza sanitaria per i lavoratori domestici che applicano il contratto collettivo del 01.02.2007 (e rinnovato il 21/05/2013), siglato tra i sindacati FIDALDO e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e FEDERCOLF dall’altra.
I beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti e i datori di lavoro domestico. Tali contributi servono per un'assistenza sanitaria, che però non copre la malattia ordinaria del collaboratore. Per l’elenco dettagliato di tutte le prestazioni, (anche quelle dovute a malattia covid e le nuove prestazioni a favore dei datori domestici), le modalità e le condizioni, cliccare sul seguente link https://www.cassacolf.it/prestazioni/
CONTRIBUTI CASSA COLF: ISCRIZIONE ALLA CASSA
Il dipendente risulta iscritto alla CASSA COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome, dei contributi di assistenza contrattuale. L’iscrizione alla CASSA COLF quindi è automatica, sia per il datore che per il collaboratore, con il primo pagamento dei contributi CASSA COLF, non essendo necessaria alcuna notifica all’ente o all’INPS. Per far sì che i collaboratori e i datori di lavoro, continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni, è necessario che, successivamente all'iscrizione e cioè al primo versamento, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.
Nel caso di dipendente assunto in data precedente alla creazione di tale cassa assistenziale, il collaboratore risulterà esservi iscritto dal 1° Luglio 2010 se tali contributi siano versati a suo nome in relazione al terzo trimestre 2010. L’iscrizione alla CASSA COLF, sia del collaboratore che del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verifichino dei periodi di assenza che comportano delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale. Non é necessario quindi sospendere o iscriversi attivamente in un momento successivo alla sospensione.
LA CASSA COLF E' OBBLIGATORIA?
Come indicato dall'art. 53 comma 2 del Ccnl, i contributi CASSA COLF sono obbligatori. Di prassi però le parti possono scegliere se applicarla o meno se non si arriva alla somma annuale necessaria per avere le prestazioni.
Si ha diritto alle prestazioni solo nel caso si siano versati almeno 25 € nei 4 trimestri precedenti all'evento o comprensivi anche del trimestre in cui l'evento é avvenuto. Possono essere ricompresi i versamenti di più rapporti di lavoro al fine di raggiungere la somma minima prevista. Tuttavia, se il collaboratore svolge un solo rapporto di lavoro domestico con orario settimanale inferiore alle 9 ore, se il contributo non viene pagato, di fatto non vi sono conseguenze per il datore di lavoro.
Per non applicare la CASSA COLF, in Webcolf esiste una voce specifica (la 3.2) che si trova nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | trattamento economico | impostazioni economiche avanzate: "Non effettuare l'applicazione della CASSA COLF". In questo modo tali contributi non vengono calcolati e trattenuti in busta paga al collaboratore e nemmeno quindi proposti nell’elaborazione del pagopa. In alternativa, si può scegliere di pagare un importo più alto ogni trimestre (rispetto a quello che le parti dovrebbero realmente pagare), come integrazione per poter raggiungere i 25 € richiesti, possibilità questa prevista dallo stesso ente CASSA COLF. Ad esempio il datore in fase di elaborazione del pagopa può aumentare l'importo della CASSA COLF indicato dal programma in modo da arrivare a versare 6,25 € (6,25 x 4 trimestri/pagopa = 25 €).
I 25 € devono però derivare dalla somma dei 4 pagopa precedenti alla richiesta quindi non é possibile con il primo pagopa utile versare tutti i 25 € in un'unica soluzione ma é necessario che la quota sia suddivisa in 4 trimestri.
CONTRIBUTI CASSA COLF: IMPORTO E VERSAMENTO
Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, si quantifica nella misura complessiva di € 0,06 per ogni ora retribuita, dei quali € 0,02 a carico del lavoratore e € 0,04 a carico datore. Il versamento dei contributi dev'essere effettuato dal datore di lavoro attraverso l'avviso di pagamento pagoPA pagato trimestralmente, insieme ai contributi Inps, con codice organizzazione "F2".
I contributi CASSA COLF devono essere versati all'Inps (con il quale è stata stipulata una convenzione) unitamente ai contributi trimestrali.
L'Inps invia ai datori domestici avvisi di pagamento PagoPA precompilati senza indicazione della CASSA COLF, perchè non può sapere se la cassa venga applicata al contratto di lavoro in essere e anche perché esistono altri contratti collettivi anche se applicate in minor misura.
Per il versamento della CASSA COLF è necessario quindi modificare il pagoPA standard dell'Inps aggiungendo l'importo di CASSA COLF, conteggiato da Webcolf, in base ai cedolini elaborati durante il trimestre di riferimento. Per l'elaborazione del pagoPA è necessario entrare nel menù Cedolini | contributi: elaborazione pagopa in Inps online e seguire quanto spiegato nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
CONTRIBUTI CASSA COLF: DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
I dipendenti non hanno diritto alle prestazioni relativamente agli eventi avvenuti durante il primo trimestre di versamento della CASSA COLF (carenza primo versamento). Nel caso in cui l’evento per il quale si intende richiedere la prestazione avvenga durante il secondo, il terzo o il quarto trimestre successivo al primo versamento trimestrale, la prestazione sarà erogata solo dopo che siano stati versati regolarmente e continuativamente i contributi CASSA COLF per quattro trimestri consecutivi, purché l’importo complessivo sia di almeno 25,00 €.
Qualora sia stato omesso il versamento dei contributi inerenti uno o al massimo due trimestri anche non consecutivi, è possibile sanare il mancato versamento al fine di non perdere il diritto alle prestazioni della CASSA COLF.
Nel caso i trimestri non versati siano superiori a due, viene meno il diritto alle prestazioni, ma sarà ad ogni modo possibile sanare: il diritto alle prestazioni, scontata la carenza del primo versamento, decorrerà nuovamente dal secondo trimestre e la prestazione verrà rimborsata con il versamento dei successivi tre trimestri.
Se nei 4 trimestri precedenti l'evento o nei tre trimestri precedenti più quello comprensivo l'evento sono state fatte più di due irregolarità nel versamento, si perde il diritto alle prestazioni per quello specifico evento, è comunque possibile recuperare ma il diritto alle prestazioni a quel punto riscatterà a partire dal secondo trimestre dopo il versamento corretto.
Esempio: si verifica l'evento nel terzo trimestre 2024, il terzo trimestre 2023 era stato pagato correttamente, il quarto trimestre 2023 e i primi due trimestri 2024 non pagati, il terzo trimestre 2024 pagato correttamente.
L'evento non è in copertura dal momento che ci sono più di due irregolarità nei trimestri precedenti, se vengono recuperate le irregolarità il diritto alle prestazioni riscatterà per tutti gli eventi a partire dal quarto trimestre 2024.
Il datore di lavoro potrà sanare la posizione contributiva inviando una mail di richiesta all'indirizzo recuperocontributi@cassacolf.it indicando nome, cognome e codice fiscale delle parti costituenti il rapporto di lavoro e allegando i pagoPa relativi ai trimestri da recuperare e la denuncia Inps del rapporto di lavoro.
L'ente CASSA COLF analizzerà quindi la posizione e invierà il dettaglio della differenza contributiva da versare a mezzo bonifico al FondoCOLF.
Una volta effettuato il pagamento CASSA COLF aggiornerà la posizione e darà notizia al datore di lavoro e al lavoratore interessato.
CONTRIBUTI CASSA COLF: PARTICOLARITA' PER CONTRATTI DI PRESENZA E ASSISTENZA NOTTURNA
Con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl ad ottobre 2020 sono state ridotte le ore contributive ai fini della CASSA COLF per i contratti di assistenza e presenza notturna. Da ottobre 2020, le ore contributive su cui calcolare la CASSA COLF non corrisponderanno a 54 ore settimanali ma a 48 ore per l'assistenza notturna e 30 per la presenza notturna. Le ore lavorative e quelle contributive ai fini Inps invece resteranno di 54 ore settimanali.
CONTRIBUTI CASSA COLF NEL CEDOLINO DI WEBCOLF
Nel corpo del cedolino viene indicato con il codice 800, l'importo dei contributi CASSA COLF a carico del datore di lavoro solo a scopo conoscitivo, (H. Contributi x 0,04) in modo che il collaboratore possa sapere se il tetto dei 25 € é stato raggiunto, mentre sotto il corpo del cedolino, alla voce "CASSA COLF", vengono riportati i contributi CASSA COLF a carico del collaboratore (H. Contributi x 0,02) che vengono detratti dall'importo lordo del cedolino, unitamente ai contributi previdenziali Inps ("Contr. carico coll.").
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Pagare i contributi in caso di licenziamento o dimissioni di colf e badanti
PAGARE I CONTRIBUTI IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DI COLF E BADANTI: PRECISAZIONI
In caso di cessazione del rapporto, l'Inps richiede il pagamento dei contributi anche sulle ore di ferie non godute e sulle ore di mancato preavviso. L'eventuale mancato preavviso, dovuto nel caso di licenziamento immediato, ha effetti reali: questo significa che oltre alla data di cessazione ai fini contributivi vanno aggiunte le ulteriori settimane figurative per il periodo che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare; diversamente, le ore contributive relative alle ferie non godute, liquidate nell'ultimo cedolino paga, vanno invece aggiunte alle altre ore contributive del trimestre ma senza allungare in maniera figurativa il periodo oltre la data di cessazione.
L'Inps però permette di versare massimo 60 ore contributive per ogni settimana che compone il trimestre perciò Webcolf, per aiutare l'utente in questi delicati passaggi, considera quanto segue:
1- in presenza di mancato preavviso aggiunge, oltre la data di cessazione, le ore e le settimane contributive corrispondenti e su tali periodi vengono considerate le ore che la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare, tenuto conto dell'orario standard previsto. Tali settimane sono evidenziate con una P sul pagoPA proposto da Webcolf e su quello Inps, dopo essere stato modificato dall'utente.
2- Per le ferie non godute il programma per prima cosa conteggia quante ore ci sono da versare e poi le aggiunge alle settimane contributive già presenti nel trimestre, arrivando a massimo 60 ore a settimana (per rapporti da 25 ore in su) e a massimo 24 ore (per rapporti fino 24 ore). Questo passaggio é molto importante per mantenere la stessa aliquota contributiva tra cedolini e pagopa dato che sono previste aliquote diverse per settimane fino a 24 ore e da 25 ore in su.
Per le eventuali ore rimaste, che non si sono potute aggiungere al trimestre perchè si sono superate le 24 o 60 ore, il programma suggerisce all'utente l'elaborazione di un secondo pagopa aggiuntivo, sempre per lo stesso trimestre, indicando le ore che mancano da versare e l'importo totale degli ulteriori contributi da pagare.
In merito ai contributi per le ferie é necessario specificare:
a- in caso di molte ore di ferie non godute potrebbe capitare che ci siano più pagoPA aggiuntivi da elaborare;
b- sul pagoPA aggiuntivo, non servirà aggiungere, con il codice F2, l'importo di cassa colf corrispondente, in quanto il programma aumenta già in automatico l'importo della cassa colf nel pagoPA principale;
c- quando si elaborano i pagoPA aggiuntivi é molto importante, ai fini dell'applicazione della corretta aliquota, indicare la stessa paga oraria effettiva presente nel pagopa principale e indicare il numero corretto di settimane contributive. Per applicare l'aliquota contributiva corretta infatti l'Inps divide le ore contributive del pagopa per le settimane indicate.
Se per esempio si ha un rapporto di convivenza con 54 ore settimanali e dopo aver elaborato il primo pagopa indicando quante più ferie possibili (60 ore settimanali), ne restano altre 60 da versare, é necessario inserire il flag su una o due settimane al massimo sul secondo pagopa. Infatti 60 ore : 2 = 30 ore per settimana e quindi ne risulta l'applicazione dell'aliquota corretta da 25 ore in su. Se nel caso indicato si indicassero più di due settimane l'Inps calcolerebbe il pagopa applicando l'aliquota fino a 24 ore in quanto 60 : 3 = 20, generando un valore da versare non corretto (in questo caso più alto).
PAGARE I CONTRIBUTI IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI DI COLF E BADANTI: PROCEDURA
Dopo aver elaborato l'ultimo cedolino con la data di cessazione e aver comunicato all'Inps la fine del rapporto l'utente dovrebbe:
1- entrare nel menù Cedolini | Contributi: elaborazione pagoPA in Inps online;
2- selezionare in alto a sinistra il trimestre corretto e poi, sulla maschera Inps, che si apre in una finestra aggiuntiva del browser, indicare codice fiscale datore e codice del rapporto di lavoro (che Webcolf propone in alto). Se invece si pagheranno i contributi direttamente online, entrare invece in Inps cliccando in alto il pulsante "clicca qui". L'utente lavora quindi su due maschere, come avviene in caso di assunzione. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati quindi é necessario sbloccarli in alto o cambiare browser.
Nella pagina dell'Inps viene indicata la data di cessazione, come nella figura sotto, essendo stata effettuata la comunicazione all'Inps di cessazione viene già proposta in automatico.Se non viene visualizzata la data di cessazione a sinistra in Webcolf significa che dev’essere elaborato anche l'avviso di pagamento dei contributi del trimestre successivo a causa di alcune settimane di mancato preavviso o perchè i contributi finiscono nel mese seguente. Se la data di cessazione non viene visualizzata invece sulla destra, sul sito Inps, significa che non si é ancora provveduto a comunicare la cessazione all'Inps.
3- Dopo aver cliccato avanti l'Inps richiede il numero di settimane di mancato preavviso, che Webcolf indica nell'ultima riga a sinistra, come evidenziato nella figura sotto in rosso. Precisiamo che Webcolf indica con la sigla P solo le settimane in cui le ore sono tutte di preavviso, mentre, per la settimana in cui la collaboratrice ha lavorato anche solo per 1 ora non viene indicata la sigla P.
4- Si clicca poi avanti e nella maschera successiva si clicca su “Visualizza Modifica”.
5- In seguito si copiano a destra sul sito Inps i dati suggeriti da Webcolf a sinistra. Si tratta delle ore retribuite, della paga oraria effettiva calcolata in automatico dal programma (paga oraria totale + 8,33% di quota di 13esima e in caso di convivenza va aggiunta anche la quota vitto e alloggio oraria), il codice organizzazione per il pagamento dei contributi assistenziali e cioè F2 per la Cas.sa Colf e il relativo importo.
6- Poi si seleziona “Avanti” e infine “Conferma modifica”. Se si desidera stampare l'avviso di pagamento dei contributi per pagarlo in posta, in banca o dal tabaccaio, si rende necessario cliccare sul simbolo del Pdf “Stampa avviso di pagamento pagopa” come da immagine sottostante.
PAGAMENTO DEL PAGOPA ONLINE
Nel caso invece si voglia effettuare il pagamento direttamente online basta cliccare sull’icona “Paga online pagoPA” e poi in basso su “Continua”.
Alla maschera successiva l’utente dovrà selezionare in basso la dicitura “Conferma e paga online”, poi cliccare ok sull'avviso seguente.
In seguito viene visualizzata la maschera sottostante e per procedere é necessario scegliere con che modalità si desidera entrare sul sistema di pagamento della pubblica amministrazione, se con SPID o con la propria mail.
Se si sceglie di proseguire con le credenziali SPID poi é necessario scegliere il provider e si procederà al pagamento.
Se invece si entra con la propria mail invece si sceglie la modalità di pagamento, se con carta di credito, direttamente dal conto corrente o altri metodi.
COSA FARE SE CI SONO DUE PAGOPA DA PAGARE (SETTIMANE FINO A 24 ORE E SUPERIORI A 24 ORE)
Va sempre controllato poi che nella maschera Webcolf non vi siano due avvisi da compilare (nel caso saranno attive le due linguette come nell’immagine sotto riportata). In tal caso il programma dà anche un avviso all’utente in rosso come vediamo dalla foto.
Nel caso di elaborazione di due avvisi di pagamento si dovrà rientrare a destra nel sito Inps oppure una volta stampato il primo bollettino cliccare su “Indietro” e poi su “Altro bollettino”, controllare sempre che si tratti del trimestre in corso e poi si può procede con la modifica dei dati sulla destra seguendo la stessa procedura spiegata prima. E’ quindi corretto che, in alcuni casi, gli avvisi da pagare per uno stesso trimestre siano due. E' stata prevista infatti dall'Inps un'aliquota diversa per le settimane in cui sono presenti un numero di ore contributive oltre le 24 (applicando un'aliquota fissa) e le settimane fino alle 24 ore contributive (applicando un'aliquota variabile che dipende dalla fascia in cui ricade la retribuzione effettiva oraria).
ELABORAZIONE PAGOPA AGGIUNTIVI PER IL VERSAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE ECCEDENTI IL TRIMESTRE
Dopo aver elaborato il pagoPA ordinario, é necessario controllare se in basso a sinistra il programma indica di fare altri pagoPA aggiuntivi per terminare il versamento delle ore contributive relative alle ferie non godute. In tal caso é necessario cliccare sempre su "Altro bollettino" in basso, indicare le ore proposte da Webcolf in basso a sinistra e indicare l'ultima paga oraria effettiva indicata sul pagopa ordinario.
La cassa colf, come già anticipato in precedenza, non va indicata in tale passaggio perchè già presente sul pagoPA ordinario.
COSA SUCCEDE SE LE ORE CONTRIBUTIVE DEL MANCATO PREAVVISO TERMINANO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO?
Nel caso in cui il rapporto termini a fine anno, e preveda anche del mancato preavviso, ci saranno più pagoPA da elaborare e uno sarà relativo al 1° trimestre dell'anno seguente.
Le aliquote contributive del nuovo anno di norma sono determinate verso la fine di gennaio, a seguito di comunicazione da parte dell'Inps, quindi a fine anno non é ancora possibile versare i contributi relativi all'anno seguente. L'Inps per tale ritardo non applica sanzioni.
L'utente in questo caso può elaborare solo il pagopa del 4° trimestre e rimandare quello del 1° trimestre al momento in cui le nuove aliquote sono state diffuse.
In tal caso è necessario:
1. andare nel menù Cedolini | contributi: elaborazione pagoPA in Inps online, posizionarsi a sinistra sul 4° trimestre;
2. entrare in Inps sulla destra con codice fiscale datore e codice rapporto di lavoro;
3. indicare sul sito Inps a destra le sole settimane di preavviso che cadono nel 2024. Se invece ricadono tutte nel 2025 indicare 0 settimane di preavviso.
4. Modificare il pagoPA del 4° trimestre a destra sul sito Inps indicando le stesse ore, paga, settimane e Cassa colf suggeriti da Webcolf sulla sinsitra.
5. Se ci sono due avvisi di pagamento per lo stesso trimestre (più o meno 24 ore come in figura) dopo aver elaborato il primo pagoPA si clicca "Indietro" e poi "Altro bollettino" (sempre del trimestre attuale) e si fa il secondo avviso.
6.Poi a gennaio del nuovo anno, quando l'Inps avrà comunicato le aliquote e si potrà fare il pagoPA del 1° trimestre, l'utente dovrà:
rientrare nel menù Cedolini | contributi: elaborazione pagoPA in Inps online, selezionare a sinistra in alto in Webcolf il 1° trimestre 2025;
a destra sul sito Inps selezionare invece il 4° trimestre dell'anno precedente;
selezionare le settimane di preavviso totali che c'erano da versare. Non importa se una parte del preavviso é già stata pagata nel precedente trimestre. Se in questo passaggio non si indicano tutte le settimane di preavviso che erano previste l'Inps non conteggia correttamente i flag sulle settimane e non propone una seconda riga per il pagoPA del nuovo anno.
A destra l'Inps propone una riga per il 4° trimestre (da ignorare perchè si é già versata) e una seconda riga per il 1° trimestre. Cliccare sull'icona "visualizza/modifica" della seconda riga inerente al 1° trimestre.
Indicare a destra sul sito Inps le stesse ore, paga, settimane e Cassa colf suggeriti da Webcolf sulla sinistra in merito al pagoPA del 1° trimestre.
Controllare se ci sono due avvisi di pagamento sulla sinistra (per più o meno 24 ore) anche per tale trimestre.
Nel caso il datore non volesse pagare i contributi per le settimane di mancato preavviso dovrebbe, (questo potrebbe tuttavia generare del contenzioso), prima di elaborare l'ultimo cedolino, inserire il flag alla voce "Non pagare contributi su ferie non godute e mancato preavviso" che si trova nel menù Assunzione | inserimento collaboratore domestico | trattamento economico | impostazioni economiche avanzate.
COME PAGARE I BOLLETTINI PAGOPA
Da qualche tempo, il sistema pagoPA ha sostituito il precedente MAV per il pagamento dei contributi Inps nel settore di lavoro domestico. pagoPA è un sistema di pagamento elettronico realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
I datori di lavoro possono quindi effettuare il pagamento dei contributi:
online, tramite il portale dei pagamenti;
con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti;
agenzie della banca;
uffici postali;
home banking dei PSP;
sportelli ATM abilitati dalle banche
punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 (tabaccherie);
con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a Inps.
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Potrai stampare il contratto, le buste paga, i PagoPA dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Elaborazione PagoPA per pagare i contributi di colf, badanti e baby sitter
SCADENZE CONTRIBUTI
I datori di colf e badanti sono tenuti a pagare i contributi ogni trimestre in base alle scadenze fissate dall’Inps indicate qui in seguito:
- 1° trimestre (contributi di gennaio-marzo) si possono versare dall'1 al 10 aprile;
- 2° trimestre (contributi di aprile-giugno) si possono versare dall'1 al 10 luglio;
- 3° trimestre (contributi di luglio-settembre) si possono versare dall'1 al 10 ottobre;
- 4° trimestre (contributi di ottobre-dicembre) si possono versare dall'1 al 10 gennaio dell’anno successivo.
N.B.: Se il 10 cade di sabato il termine rimane il 10. Se, invece, tale termine cade di domenica la scadenza per pagare l'avviso di pagamento dei contributi verrà posticipata al giorno 11.
Per elaborare e stampare l'avviso di pagamento dei contributi vi sono due possibilità:
richiedere attraverso Webcolf i pagoPA del trimestre già pronti da pagare in base ai cedolini elaborati. In questo modo il datore non ha necessità di modificare manualmente il pagopa ma lo riceverà già corretto e pronto per il pagamento, direttamente nella sua utenza Webcolf. La procedura per fare richiesta del pagoPA si trova nel nostro articolo Richiesta pagopa per colf e badanti (utente personale non professionale). Nel caso di studi professionali si possono richiedere i pagoPA massivamente di tutti i rapporti attivi seguendo la procedura indicata nel nostro articolo Richiesta massiva mav per colf e badanti (professionale).
In caso di cessazione il datore di lavoro domestico dovrà versare quanto dovuto entro 10 giorni dal termine del rapporto con l'avviso di pagamento dei contributi.
Da qualche tempo, il sistema pagoPA ha sostituito il precedente MAV per il pagamento dei contributi Inps nel settore di lavoro domestico. pagoPA è un sistema di pagamento elettronico realizzato per uniformare tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
I datori di lavoro possono quindi effettuare il pagamento dei contributi:
online, tramite il portale dei pagamenti;
con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti;
agenzie della banca;
uffici postali;
home banking dei PSP;
sportelli ATM abilitati dalle banche
punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 (tabaccherie);
con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a Inps.
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Spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds
Il TUIR oltre a prevedere a favore del datore di lavoro privato la deducibilità dei contributi previdenziali, stabilisce all'art.15, co. 1 i-septies, quali sono le spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds.
Con la detrazione si ottiene una riduzione dell'Irpef da versare all'Agenzia delle Entrate.
Le spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds si possono scaricare nella misura del 19% e in misura non superiore a 2.100 €. Ne consegue quindi che la detrazione massima fruibile ammonta a 399,00 €.
Per poter usufruire della detrazione:
la persona assistita deve essere non autosufficiente, appurata con apposita certificazione medica, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
Il reddito complessivo del contribuente, che richiede la detrazione, non dev'essere superiore a 40.000 €.
La retribuzione della badante deve essere stata corrisposta con modalità tracciabili, (bonifico, pos, carta di credito, ecc..), così come stabilito dalla Legge di bilancio del 2020.
Il fondamentale concetto di non autosufficienza, necessario per beneficiare dell'agevolazione, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2 del 3 gennaio 2005:
sono considerati soggetti non autosufficienti coloro che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti,espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti;
sono altresì considerati non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa.
Tale stato sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni che deve risultare però da apposita certificazione medica.
La detrazione non compete quando la non autosufficienza non si ricolleghi alla presenza di patologie, ma si esemplifichino nella mera assistenza a favore di bambini non autosufficienti. Per condizione patologica non si intende in senso strettamente sanitario, infatti comprende come fattore determinante l'età anagrafica avanzata dell'assistito.
In ogni caso qualora l'assistito sia portatore di handicap (con limitazione della propria autosufficienza), tale condizione é sufficiente a surrogare la predetta certificazione medica.
CHI PUO' BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
La detrazione è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per gli altri familiari infatti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 stabilisce che: a- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza come nel caso in cui il datore é il figlio dell'assistito ma la spesa é sostenuta da quest'ultimo; b- la detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente. Se é il figlio ad esempio a sostenere tali spese, allora sarà quest'ultimo a poter detrarre l'importo anche se il familiare non risulta a suo carico. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione.
Ai sensi dell’art. 433 del codice civile, possono detrarre le spese i seguenti parenti o familiari: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
La quota massima di 2.100 € è valida per il singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti assistiti. Quindi, nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto spese per se stesso e per un suo familiare, l'importo massimo che può detrarre è sempre calcolato sui 2.100 €. Inoltre, l'importo rimane lo stesso anche se più contribuenti abbiano sostenuto spese per lo stesso familiare e in tal caso i 2.100 € massimi devono essere ripartiti in ragione della spesa sostenuta.
DETRAZIONE SPESE IN WEBCOLF
Ai fini della detrazione delle spese, quando si inserisce in Webcolf un rapporto di badantato con livello CS o DS (assistenza a persone non autosufficienti), é necessario indicare cognome, nome e codice fiscale dell'assistito in caso sia diverso dal datore. L'apposito spazio di indicazione si trova al menù Assunzione | inserimento collaboratore | inquadramento.Nel caso in cui la stessa badante sia stata assunta con unico contratto per assistere due persone non autosufficienti, si può specificare cognome, nome e codice fiscale anche di un solo assistito.La detrazione infatti va considerata per singolo contribuente/datore. In questo modo i dati dell'assistito saranno presenti in tutte le buste paga che verranno elaborate.
Per la denuncia dei redditi del datore di lavoro, a seguito di questa possibile detrazione, il programma prevede una stampa della dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti, che si effettua entrando nel menù Stampe annuali | Dichiarazione spese per persone non autosufficienti, selezionando poi a sinistra l'anno e cliccando a destra sul pulsante "Stampa".
Tale documento specifica nel dettaglio le spese mese per mese di tutto l'anno, da gennaio a dicembre.
Attenzione: nel caso in cui il programma avvisi che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato” é necessario effettuare un controllo nel menù Cedolini | calcolo buste mensili dell’anno in questione. Se viene richiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare, nei dati collaboratore, gli estremi della paga, orario e livello dell'anno in questione, per ricalcolare i cedolini con le condizioni in vigore nei mesi interessati dal ricalcolo. inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti già calcolati o definitivi, consigliamo di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.per eventuali ulteriori verifiche sullo status degli stessi.
N.B. [AGGIORNAMENTO GENNAIO 2020]:
con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili. I datori domestici che dal 2020 hanno in forza un rapporto domestico con una badante di livello CS o DS, o desiderano assumerla, dovranno corrispondere la retribuzione mensile con modalità tracciabili (bonifico, pos, carta di credito, ecc..). In caso contrario tali datori non potranno detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.
Per le colf e badanti inquadrate con livelli diversi dal CS o DS invece resta tutto invariato quindi sarà possibile continuare a retribuirle anche in contanti.
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Contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter
Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, come prevede l'art.10, comma 2, del TUIR. La norma rende deducibili i contributi previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti). Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto, (sul quale andrà poi calcolato l'Irpef), rispetto al reddito complessivo percepito per l'anno di riferimento.
Anche se i contributi dei lavoratori domestici, versati all'Inps (con i pagopa trimestrali) dal datore di lavoro, comprendono l'intera quota, ossia quella a carico datore e quella a carico collaboratore, il datore può dedurre solo la parte dei contributi a proprio carico e fino ad un massimo di 1.549,37 €.
Per quanto riguarda, invece, i contributi Cas.sa colf, come ci ha confermato l'ente stesso, non sono deducibili, in quanto versati a scopi non esclusivamente sanitari.
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale il datore deve:
versare i contributi all'Inps con modalità tracciabili quindi attraverso il sistema di pagamento online Inps, oppure presso sportelli bancari e postali con carta di credito o addebito sul conto corrente. Va poi presentata la dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO, o, se sono rispettate le condizioni richieste, il modello 730.
Conservare le ricevute dei pagopa versati all'Inps complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico, (datore di lavoro, collaboratore, ore retribuite, retribuzione oraria, totale complessivo), come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 2018.
BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE
Con riguardo agli oneri deducibili, relativi ai contributi previdenziali, l'art. 10 co. 2 del TUIR stabilisce che si possono dedurre i contributi sostenuti sia a proprio favore per spese di lavoro domestico ma anche quelli di assistenza verso i familiari; la deduzione però potrà essere applicata solo dalla persona che formalmente risulta datore di lavoro (interpello 278 / 2019 Agenzia delle Entrate).
Quindi la deduzione può essere applicata da chi svolge il ruolo di datore di lavoro, indipendentemente se l'assistito e chi sostiene la spesa è una persona diversa, come chiarito dall'AdE nell'interpello citato, nell'ambito dei rapporti di tipo familiare.
Ai sensi dell’art. 433 del codice civile, il datore di lavoro può quindi dedurre i contributi per assistenza a parenti o familiari che quindi risultano: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
DEDUZIONE ONERI IN WEBCOLF
Webcolf prevede la stampa della dichiarazione oneri deducibili (vedi immagine sotto), in cui si attesta il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter, suddivisi per i vari trimestri e calcolati scorporando tale quota a carico del datore da quella totale di contributi dovuti.
Per la stampa la procedura è la seguente:
si entra nel menù Stampe annuali | Dichiarazione contributi deducibili datore di lavoro - art. 10 TUIR;
si indica a sinistra l'anno precedente a quello attuale e si clicca “Stampa”.
In tale dichiarazione viene indicato il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter da poter detrarre e anche il dettaglio per ogni mese.
Se il collaboratore ha cessato il rapporto di lavoro, inoltre, si considerano anche i contributi delle settimane di mancato preavviso e ferie non godute, che verranno indicati nei mesi successivi alla cessazione.
N.B. confermato dall'Agenzia delle Entrate: la dichiarazione va per cassa quindi riporta i contributi che generano esborso di denaro dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dato che i contributi del 4° trimestre sono pagati tra l'1 e il 10 gennaio, saranno inclusi nella dichiarazione dell'anno successivo, quindi ad esempio la stampa degli oneri deducibili del 2024 riporta i contributi del 4° trimestre 2023 e i contributi del 1°, 2° e 3° trimestre 2024. I contributi del 4° trimestre 2024 saranno riportati nella dichiarazione oneri deducibili del 2025.
Attenzione:
non utilizzare la stampa oneri deducibili di Webcolf se si sono versati i pagopa standard proposti dall'Inps. La stampa oneri deducibili di Webcolf viene creata sulla base dei conteggi contributivi presenti in busta paga che può avere ore supplementari, straordinarie, malattia o infortunio di cui l'Inps non può essere a conoscenza.
Nel caso in cui il programma al momento dell'elaborazione di tale stampa, avvisasse l'utente che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato”, é necessario controllare nel menù Cedolini | calcolo buste mensili dell’anno in questione e dell’anno precedente (ultimo trimestre). Se viene chiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare nel menù Assunzione | dati collaboratore, i dati riguardanti la paga ed orario di quell’anno per non calcolare i cedolini con le condizioni inserite successivamente. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "già calcolati" o "definitivi" si consiglia di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.per ulteriori verifiche sullo status dei cedolini.
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 2012, ha ammesso la rilevanza fiscale, come oneri deducibili, anche dei contributi previdenziali versati tramite voucher, sempre nel limite di 1.549,37 €. Gli oneri previdenziali così versati, sono quindi deducibili nel periodo di imposta in cui é effettuato l'acquisto, purché la prestazione lavorativa e la consegna del voucher avvengano prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, per la quota del 13% del valore nominale del voucher. Quindi, se oltre al contratto di Webcolf, sono stati pagati anche dei voucher essi vanno considerati ai fini della denuncia dei redditi.
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Cu (ex cud) per colf e badanti: dichiarazione sostitutiva
Il collaboratore domestico, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, è obbligato a dichiarare i redditi conseguiti e a pagare l'Irpef oltre alle addizionali comunali e regionali. Poiché il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, il collaboratore presenta il 730 o il modello redditi, entro le date di scadenza fissate dall’Agenzia delle Entrate (di anno in anno). Solitamente la scadenza per il primo pagamento delle tasse viene fissata per fine giugno.
N.B.: ricordiamo che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un reddito complessivo annuo (da lavoro + altri redditi) inferiore agli 8.000 € annui se può beneficiare delle detrazioni per 365 giorni.
Non essendo quindi sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico deve consegnare una dichiarazione sostitutiva della Cu (ex cud) per colf e badanti, come da Ccnl, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (consigliamo entro il 31 marzo) o, comunque entro fine Maggio in modo che la collaboratrice, dopo aver presentato la dichiarazione presso un CAF abilitato, possa pagare le prime tasse, se dovute, entro fine Giugno.
Ricordiamo che, sempre secondo il Ccnl art. 34 c.4, il datore di lavoro domestico deve consegnare una dichiarazione sostitutiva della Cu (ex cud) in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (qualora sia avvenuta la cessazione).
La Cu (ex cud) per colf e badanti (di cui un fac-simile é riportato sopra), non ha un formato standard definito per legge.
Solitamente comunque è composto di due parti:
nella prima, in cui vengono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di datore e collaboratore, il periodo di riferimento della Cu e il numero dei giorni di detrazione (che comprendono anche i giorni non lavorativi salvo quelli dove il rapporto di lavoro è stato sospeso per aspettativa o quello antecedente l’assunzione o successivo al licenziamento.
nella seconda, in cui il datore di lavoro domestico attesta di aver corrisposto alla colf o badante i compensi annuali riguardanti:
1. la retribuzione lorda comprensiva di 13esima. Si tratta della somma delle retribuzioni lorde dei cedolini dell'anno (indicato nel cedolino in Webcolf con la voce "Importo lordo"), ai quali vanno però sottratti eventuali anticipi di Tfr in quanto sono indicati in una casella distinta.
2. I contributi Inps a carico collaboratore. Viene imputato a tale voce l'importo dei soli contributi a carico del collaboratore versati tramite i Pagopa trimestrali (sempre se trattenuti). Se come avviene di norma, il datore li trattiene in busta paga, nella Cu viene riportato il risultato derivante della somma delle voci “Contr. carico coll” dei cedolini che vanno da gennaio a dicembre.
3. I contributi Cassa Colf a carico del collaboratore. Sono dati dalla somma dei contributi Cas.sa Colf a carico collaboratore che, se trattenuti, sono pari alla somma dell’importo indicato alla voce "Cas.sa Colf" nei cedolini dell'anno in Webcolf. Se non trattenuti vengono calcolati in automatico da Webcolf.
4. L’imponibile fiscale (netto). Si tratta della differenza tra paga lorda specificata al punto 1 e contributi Inps a carico collaboratore specificata al punto 2. Non si tratta quindi della somma dei netti dei cedolini elaborati perché la cassa colf non incide sulla diminuzione dell’imponibile fiscale, al contrario di ciò che accade nel cedolino dove: paga lorda - contributi Inps e Cas.sa colf = paga netta. Questo è legato al fatto che i contributi Cas.sa colf non hanno scopo esclusivamente assistenziale/sanitario ma anche contrattuale, interpretazione questa confermata dalla stessa Cas.sa colf.
N.B.: se le parti hanno stabilito una paga netta, senza alcuna trattenuta contributiva a carico del collaboratore domestico, l'importo dei contributi Inps sulla CU sarà indicato nella casella Contributi Inps non trattenuti. La retribuzione lorda e l'imponibile fiscale quindi riporteranno la stessa cifra.
5. TFR corrisposto(anche tramite anticipi). Si tratta della somma del tfr corrisposto nell’anno. In questo caso Webcolf inserisce l’importo:
del tfr liquidato in caso di cessazione;
del tfr liquidato mensilmente oppure occasionalmente, con codice “liquida tfr maturato” oppure “anticipo su tfr”.
N.B.: Nel caso si scelga di corrispondere il Tfr tramite rateo in paga oraria,al momento della stampa della CU (ex Cud) tale somma non sarà inserita dal programma nell’apposito spazio dedicato al Tfr liquidato nell’anno ma viene inserita all’interno della voce “Retribuzione lorda” e quindi va a formare l'imponibile fiscale annuale, peraltro in linea con le disposizioni della legge di stabilità 2015 le quali prevedono che in caso di pagamento mensile del TFR la tassazione sia quella ordinaria.
Se comunque il datore preferisce indicare il tfr alla voce “TFR corrisposto” dovrà riportare su tale spazio, se il collaboratore ha paga mensilizzata, l’importo derivante dalla somma delle voci “Rateo Tfr” (presente nel cedolino in alto) di tutti i cedolini dell’anno e sottrarre la stessa cifra dalla voce “Retribuzione lorda”. Se il collaboratore invece ha paga oraria l’importo si ricava dalla moltiplicazione del “Rateo Tfr” per il numero di ore retribuite nell’anno.
Nel nostro programma, per poter stampare la dichiarazione sostitutiva della Cu è necessario seguire questa procedura:
- spuntare il flag a sinistra "elenca dipendenti licenziati da oltre 3 mesi" nel caso si siano gestiti collaboratori il cui rapporto è terminato da oltre 3 mesi;
- scrivere l'anno a cui si riferisce la dichiarazione (sempre l’anno precedente a quello attuale); ad esempio, per la dichiarazione dei redditi 2016 si deve consegnare la cu del 2015;
- confermare l'anno selezionato;
- procedere alla Stampa selezionando, eventualmente, il pulsante "Stampa" o "Stampa in formato modificabile".
N.B.: le caselle sono comunque editabili se si vuole modificare qualche dato manualmente. Alcuni utenti ci hanno chiesto di poter disporre di una bozza in bianco del modello CU sostitutivo per colf e badanti, che si scarica cliccando a questo link: http://www.Webcolf.com/doc/Cud_sostitutivo_colf_e_badanti.pdf
Attenzione: nel caso in cui la maschera suddetta indicasse in alto in rosso "stato: da aggiornare", é necessario entrare nel menù Cedolini | calcolo buste mensili (dell’anno in questione), per capire se tutti i cedolini sono aggiornati e quindi indicati con lo stato "ok" o "definitivo", oppure se sono da ricalcolare o sono stati fatti degli inserimenti manuali. Nel caso di richiesta di ricalcolo, prima di eseguirlo, é necessario reimpostare nel menù Assunzione | inserimento dati collaboratore domestico, i dati relativi alla paga, orario e livello eventualmente variati nel corso dell'anno. Tale passaggio é indispensabile per non calcolare i vecchi cedolini con le nuove condizioni contrattuali ma con quelle vecchie.
Per comprendere meglio facciamo un esempio: se si hanno tutti i cedolini del 2021 sullo stato "ricalcolare", perché per errore si é modificato qualcosa a gennaio 2016, si posso ricalcolare tutti nuovamente solo se da gennaio ad oggi (mese corrente), le condizioni contrattuali sono rimaste le stesse. Se invece ad esempio la collaboratrice aveva da gennaio a maggio una paga di 900 € e da giugno a ottobre il datore ha scelto di portare la paga a 1.000 € variando così il contratto, se venissero ricalcolati tutti i cedolini, sarebbero elaborati con le nuove condizioni contrattuali e cioè a 1.000€. Si deve quindi reimpostare la paga di 900 €, calcolare i cedolini da gennaio a maggio (e renderli definitivi), poi impostare nuovamente la nuova paga di 1.000 ed elaborare i cedolini da giugno a ottobre in modo da ottenere gli stessi netti dei cedolini già consegnati.
Prima di procedere al ricalcolo si consiglia di fare una stampa dei cedolini memorizzati e poi di confrontarli con quelli ottenuti dopo l’elaborazione sopra descritta.
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Stampe annuali per la denuncia dei redditi
Webcolf permette di elaborare anche le stampe annuali per la denuncia dei redditi che vanno consegnate al Caf, patronato o commercialista del datore o collaboratore. In particolare il programma, prevede le stampe annuali per la denuncia dei redditi indicate qui sotto:
- per il collaboratore, “dichiarazione sostitutiva cu” (ex Cud) che il datore deve consegnare in duplice copia al lavoratore e che riepiloga il reddito percepito nell’anno precedente e di cui spieghiamo tutto nel nostro articolo Cu (ex cud) per colf e badanti: dichiarazione sostitutiva
- per il datore di lavoro, “dichiarazione degli oneri deducibili” del datore di lavoro che contiene la parte dei contributi a suo carico che si possono dedurre dal reddito nei limiti di legge e di cui spieghiamo tutto nel nostro articolo Contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter
- per il datore di lavoro con assistente familiare livello CS o DS, “dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti”, che riepiloga le spese che l’assistito può detrarre nei limiti di legge e di cui spieghiamo tutto nel nostro articolo Spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds
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Come si calcola la tredicesima per colf e badanti
Poichè la 13esima si paga poco prima di Natale, il cedolino del mese 13 si elabora dopo il cedolino di novembre (11) ma prima di quello di dicembre (12). Webcolf calcola la 13esima in modo automatico. All'utente é sufficiente un click.
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI: PROCEDURA
a) una volta elaborata la busta paga di novembre si entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, si scrive a sinistra mese 13 e poi si clicca ok;
b) in alto a destra si clicca direttamente “Memorizza”, “calcola” e “ricalcola” senza selezionare nessuna causale o sigla particolare;
c) solo dopo si potrà calcolare il cedolino di dicembre.
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI: CALCOLO PER NON CONVIVENTI
L'importo della 13esima dipende dai seguenti elementi:
- paga oraria presunta di dicembre;
- somma dei ratei di 13esima maturati nell’anno in corso.
1) RATEI 13ESIMA
I ratei si calcolano in base all'orario standard pattuito con il lavoratore e quindi alla percentuale di part-time dei vari mesi lavorati indicata nella casella % part-time di ogni cedolino paga in alto a sinistra. Se una colf o badante non convivente lavora 40 ore settimanali, full-time, la percentuale di part-time sarà del 100% e quindi matura 1 rateo di 13esima per ogni mese di lavoro.
Se invece l'orario é ridotto la percentuale di part-time indicata nel cedolino mensile si ricava grazie alla seguente proporzione:
40 ore del full-time : 100 = orario settimanale standard : x
Se la collaboratrice ha quindi ad esempio un orario standard di 20 ore settimanali il calcolo è il seguente:
40 : 100 = 20 : x
(100 x 20) : 40 = 50 % di percentuale part-time
Tale percentuale va divisa per 100 per trovare il rateo che la collaboratrice maturerà al mese. Nell’esempio 50 : 100 = 0,50 parti di rateo maturato al mese.
In ogni cedolino, nella parte inferiore, si trova la casella "Ratei 13a" che indica il progressivo (ovvero la somma) dei ratei di 13esima maturati da gennaio fino al cedolino che si sta visualizzando. A fine anno il totale dei ratei di 13esima maturati verrà indicato nel cedolino 13 sotto la colonna "Tempo". Quindi tale colonna non indica, come si può pensare, il numero dei mesi lavorati ma il totale dei ratei di 13esima maturati nell'anno.
Se ad esempio un collaboratore ha lavorato per 3 mesi nell'anno in corso con un orario di 40 ore settimanali e per altri 9 mesi invece ha lavorato per 20 ore settimanali, i ratei maturati sono:
(1 rateo pieno x 3 mesi) + (0,5 rateo di part-time x 9 mesi ossia) =7,50 ratei totali 13esima annuali
Nel momento in cui viene elaborata la 13esima, il programma presume che il collaboratore lavori regolarmente a dicembre e con il solito orario di lavoro. Se poi il collaboratore a dicembre dovesse risultare in aspettativa, in maternità, o cambiare orario, cosa che porterebbe a maturare un rateo di 13esima diverso da quello presunto, il programma calcolerà in modo automatico la differenza di rateo. Se a dicembre il rateo doveva essere minore, la differenza verrà tolta dal primo rateo utile maturato a gennaio dell'anno seguente.
2) RETRIBUZIONE TREDICESIMA
La retribuzione da corrispondere sul cedolino della 13esima risulterà dal seguente calcolo:
paga oraria concordata x 40 ore del full-time x 4,3334 settimane medie in un mese = retrib. mensile full-time
retrib. mensile full-time : 12 mesi annui = rateo 13esima di un solo mese per full-time
rateo 13esima di un solo mese per full-time x ratei di 13esima maturati nell’anno (in base all'orario part-time) = 13esima da erogare riproporzionata in base al part-time
Esempio:
se una colf è stata assunta in data 3 febbraio con un orario di 20 ore settimanali, come non convivente e a dicembre la sua paga oraria è di 7,00 €, il calcolo del programma è il seguente:
40 : 100 = 20 : x (100 x 20) : 40 = 50 % di percentuale part-time
50 : 100 = 0,50 parti di rateo maturate al mese
0,50 x 11 mesi lavorati = 5,50 ratei di 13esima maturati nell’anno e quindi:
7 € x 40 ore del tempo pieno x 4.3334 settimane medie in un mese : 12 mesi x 5,5 ratei maturati = 556,11 € di 13esima da pagare a Natale
COME SI CALCOLA LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI: CALCOLO PER CONVIVENTI
Come da disposizioni del contratto collettivo, la 13esima si calcola sulla retribuzione globale di fatto e cioé comprensiva della quota di vitto e alloggio. In sintesi, essendo la 13esima una paga fittizia, in più ai 12 mesi ordinari, non è possibile che il datore abbia corrisposto per tale mese alla collaboratrice il vitto e alloggio in natura e quindi si corrisponde in denaro. Quindi in questo caso, nel cedolino paga, oltre alla voce 13esima verrà visualizzata anche la voce incidenza vitto e alloggio con codice 41.
1) RETRIBUZIONE TREDICESIMA
Dato che la retribuzione per i collaboratori conviventi é fissa a prescindere dalle ore settimanali stabilite al momento dell'assunzione, anche la 13esima deve avere lo stesso importo e quindi in caso di collaboratore convivente ogni mese si matura sempre 1 rateo pieno di 13esima.
Nel momento in cui viene elaborata la 13esima, il programma presume che il collaboratore lavori regolarmente a dicembre e con il solito orario di lavoro. Se poi il collaboratore a dicembre dovesse risultare in aspettativa, in maternità, o cambiare orario, cosa che porterebbe a maturare un rateo di 13esima diverso da quello presunto, il programma calcolerà in modo automatico la differenza di rateo. Se a dicembre il rateo doveva essere minore, la differenza verrà tolta dal primo rateo utile maturato a gennaio dell'anno seguente.
La 13esima di un collaboratore convivente viene calcolata sulla base della paga presunta di dicembre in questo modo:
paga mensile di dicembre : 12 mesi x numero di mesi lavorati = 13esima
2) INCIDENZA VITTO ALLOGGIO
Tenendo conto del fatto che la 13esima si liquida a Natale e quindi il cedolino 13 si elabora dopo quello di novembre ma prima di quello di dicembre, si hanno a disposizione solo i dati da gennaio a novembre perciò il calcolo dell'incidenza di vitto alloggio si effettua in questo modo:
progressivo v/a (gennaio-novembre)* : mesi dell'anno di rapporto attivo** (gennaio-novembre) = incidenza v/a medio per un anno di 13esima
incidenza v/a per un anno di 13esima : 12 mesi annuali = incidenza v/a per un mese di 13esima
incidenza v/a per un mese di 13esima x mesi dell'anno di rapporto attivo** (gennaio-dicembre) = incidenza v/a da liquidare sul cedolino 13 (cod. 41)
*Tale progressivo viene calcolato facendo la somma di tutti i giorni lavorati, di ferie, festività (anche cadenti di domenica) di ogni mese, da gennaio a novembre, moltiplicati per la quota di vitto e alloggio giornaliera prevista in base all’anno in corso. Tale cifra viene indicata nel menù Utilità (icona ingranaggio in alto a destra) | progressivi mensili | seconda pagina | seconda colonna a destra voce “Prog. per calcolo incidenza” selezionando a sinistra il mese di novembre (perchè la 13esima si calcola prima del cedolino di dicembre).
**Si contano solo i mesi in cui il rapporto sia attivo per almeno 15 giorni di calendario. Il mese non va conteggiato se, a causa di aspettativa (AD), assunzione o licenziamento, ci sono meno di 15 giorni di calendario di rapporto attivo.
Esempio:
se una colf ha lavorato dal 10 gennaio per tutti i mesi dell’anno come convivente e a novembre la sua paga mensile è di 1.000 euro il calcolo del programma è il seguente.
(1.000 € paga mensile : 12) x 12 mesi lavorati= 1.000 € di 13esima
1.517,75 progressivo vitto e alloggio : 11 mesi di incidenza = 137,9773 : 12 = 11,4981 x 12 mesi lavorati = 137,98 € incidenza vitto e alloggio
Nel cedolino della 13esima viene anticipato il rateo che maturerebbe a dicembre quindi indicando -1 sul contatore "Ratei 13esima" si indica appunto l'anticipo che poi verrà compensato con il +1 di dicembre dando zero. Se poi a dicembre infatti si calcola il cedolino si nota che il contatore é vuoto.
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Tredicesima per colf e badanti
Tredicesima mensilità per colf e badanti
Entro il mese di dicembre, in occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto. Per retribuzione globale di fatto si intende la retribuzione lorda comprensiva di vitto e alloggio. Ciò significa che se un lavoratore domestico è convivente, la tredicesima sarà pari ad una mensilità lorda con in più l'indennità sostitutiva del vitto e alloggio calcolati secondo i valori previsti dal CCNL.
La tredicesima spetta alla collaboratrice indipendentemente dal tipo di contratto, sia che si tratti di convivente o non convivente, a tempo determinato o indeterminato.
Quando la colf o badante varia l'orario o la paga in corso d'anno la tredicesima dovrebbe essere calcolata riproporzionando i ratei come spieghiamo in calce.
Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto nel corso dell'anno, la tredicesima va riproporzionata.
Il mese in cui il rapporto di lavoro è iniziato è utile alla maturazione del rateo di tredicesima nel caso vi siano stati 15 o più giorni di calendario in cui il lavoratore è risultato in forza. Lo stesso accade nel caso in cui il lavoratore domestico abbia chiesto un periodo di aspettativa non retribuita: il mese considerato è utile a maturare 1/12 della tredicesima solo se è stato prestato servizio per un periodo pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Il rateo di tredicesima matura anche quando il lavoratore è assente per ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio (fino al superamento del periodo di comporto).
In caso di maternità a carico del datore di lavoro matura solamente il 20% del rateo tredicesima come previsto per legge. Per i mesi in cui è indicata la causale MO nell'inserimento mensile per più di metà mese, la 13esima matura solo il 20% del solito rateo maturato.
L'importo della 13esima non è soggetto a pagamento dei contributi e quindi l'importo lordo risulta uguale all'importo netto. Al fine del versamento dei contributi la quota di 13esima ( dell'8,33% fisso ) viene infatti inclusa nella paga oraria effettiva indicata in ogni bollettino Inps.
Calcolo tredicesima per una colf o badante ad ore
Nel caso in cui il rapporto sia ad ore la tredicesima sarà pari a una mensilità annuale, nell'eventualità in cui la colf o badante abbia lavorato per un anno intero.
Viceversa l'importo della tredicesima verrà riproporzionato sulla base dei mesi effettivamente lavorati.
Esempio di calcolo tredicesima per una colf o badante ad ore
Si consideri una badante che lavori da Gennaio a Marzo per 25 ore la settimana con una paga oraria pari a 7 euro:
Ore settimanali : 25
Retribuzione oraria : 7 euro
Retribuzione mensile media: [ ( 7 euro x 25 ore ) x 52 settimane in un anno ]: 12 mesi = 758,33 euro
Per calcolare il rateo mensile si divide la retribuzione media mensile per 12 ( si ottiene un dodicesimo della paga mensile ) ovvero
758,33 euro: 12= 63,19 euro di tredicesima maturata mensilmente.
Il rateo mensile va ora moltiplicato per i 3 mesi lavorati e quindi:
rateo mensile pari a 63,19 euro x 3 mesi = 189,58 euro tredicesima maturata nell'anno.
Se invece la badante avesse lavorato tutto l'anno il rateo mensile andrebbe moltiplicato per 12 e quindi la tredicesima corrisponderebbe a 758,33 euro ossia ad uno stipendio pieno.
Calcolo tredicesima per una colf o badante convivente
La tredicesima per colf o badante convivente ( con paga mensilizzata ) è calcolata sulla 'retribuzione globale di fatto' ovvero include sia la retribuzione che la quota di vitto e alloggio, indipendentemente dal fatto che il datore corrisponda il vitto e alloggio in natura o mediante indennità sostitutiva.
Per colf e badante convivente che lavori l'intero anno, l'importo della tredicesima sarà dato dalla somma della retribuzione mensile e l'indennità di vitto e alloggio mensile.
Anche in questo caso la tredicesima verrà frazionata nel caso in cui la collaboratrice convivente lavori meno di 12 mesi.
Esempio di calcolo tredicesima per una colf o badante convivente
Si consideri una badante convivente che lavori da Marzo a Dicembre per 54 ore la settimana con una paga mensile pari a 1193,84 euro:
Ore settimanali : 54
Retribuzione mensile : 1193,84 euro
Indennità di vitto e alloggio: 6,66 vitto e alloggio giornaliero 2026 x 30 giorni = 199,80
1193,84 : 12 mesi x 10 mesi maturati = 994,87
a questa va aggiunta l'incidenza di vitto e alloggio che si ricava calcolando la media mensile del vitto e alloggio da marzo a novembre, ossia
6.66 vitto e alloggio giornaliero x 30 giorni x 9 mesi = 1798,20 progressivo vitto e alloggio da gennaio a novembre
1798,20 : 9 mesi = 199,80 media mensile vitto e alloggio
199,80 : 12 mesi = 16,65 incidenza vitto e alloggio mensile
16,65 x 10 mesi maturati (ossia da marzo a dicembre) = 166,50 incidenza vitto e alloggio di tredicesima
Tredicesima totale data da 994,87 + 166,50 = 1161,37
Cose da sapere per il calcolo della tredicesima mensilità per colf e badanti con Webcolf
Con Webcolf è possibile calcolare automaticamente la tredicesima in base alle buste paga elaborate nel corso dell'anno anche nel caso in cui vi siano state delle variazioni contrattuali come ad esempio la modifica dell'orario.
La tredicesima nel programma viene calcolata posizionandosi sul mese 13, che si trova dopo il mese di novembre e prima del mese di dicembre.
La sequenza di elaborazione delle mensilità è quindi: 11 (novembre), 13 (tredicesima) e 12 (dicembre). È necessario rispettare l'ordine di calcolo proposto dal programma, affinché i progressivi mensili vengano gestiti correttamente.
Quando si seleziona il mese 13, nell'inserimento mensile non appare il calendario; questo perché la tredicesima è una mensilità fittizia, perciò non è necessario indicare le presenze del mese, ma è comunque possibile inserire delle causali specifiche. Per calcolare la tredicesima è sufficiente cliccare il pulsante "Calcola cedolino", e il programma calcolerà l'importo in automatico.
Il programma memorizza il numero di mesi in cui è maturato il rateo di tredicesima; nei rapporti di lavoro part time il rateo viene maturato, anzichè come intero, in proporzione all'orario svolto. In questo modo, anche modificando l'orario settimanale nel corso dei mesi, la tredicesima tiene sempre conto delle modifiche effettuate nel corso dell'anno.
Esempio calcolo tredicesima colf con variazione dell'orario durante l'anno
Si consideri una colf ad ore con retribuzione di 10 euro che abbia lavorato per i primi sei mesi dell'anno part time 20 ore e sei mesi a tempo pieno.
Ore settimanali : 20 x 6 mesi pari a un rateo mensile di 0,5 ( per il part time sarebbe il 50 % ), 40 ore x 6 mesi pari a un rateo mensile di 1 ( full time 100% ).
Rateo totale annuale pari a 0,5% rateo x 6 mesi + 1 rateo mensile per i restanti sei mesi= 9 ratei di tredicesima
Retribuzione mensile : 10 euro x 40 ore settimanali di tempo pieno x 52 settimane : 12 mesi annuali x 9/12 ratei maturati = 1300 euro.
Riassunto: Le 9 cose da sapere sulla tredicesima per colf e badanti:
1) La tredicesima va riproporzionata in base al numero di mesi lavorati nell’anno;
2) i mesi si conteggiano come lavorati se il rapporto di lavoro è attivo per almeno 15 giorni di calendario nello stesso mese quindi se l’assunzione è avvenuta dopo la metà del mese, il mese non si considera lavorato;
3) se nell’inserimento mensile è stato indicato il codice AD di aspettativa/sospensione per più di metà mese, tale mese non viene conteggiato come lavorato ai fini della maturazione della 13esima (e anche del Tfr e delle ferie);
4) nel caso il contratto abbia inizio durante l’anno, i mesi precedenti all’assunzione non concorrono alla maturazione della 13esima;
5) il rateo di tredicesima per colf e badanti matura anche in caso di ferie e permessi retribuiti;
6) nel caso di malattia e infortunio il rateo di 13esima matura non solo per i giorni retribuiti ma fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro;
7) nel caso di maternità, a carico del datore matura solo il 20% del rateo di 13esima come previsto per legge. Quindi per i mesi in cui si è indicata nell’inserimento mensile la causale MO per più di metà mese, la 13esima matura solo per il 20% del solito rateo maturato;
8) l’importo della 13esima non è soggetto a pagamento dei contributi e quindi l’importo lordo risulta uguale all’importo netto. Al fine del versamento dei contributi la quota di 13esima (dell’8,33% fisso) viene inclusa nella paga oraria effettiva indicata in ogni bollettino Inps;
9) gli utenti che hanno impostato il pagamento della 13esima con rateo mensile dovranno comunque elaborare il cedolino 13 in Webcolf, che risulterà a zero, al fine di tenere aggiornati i progressivi di TFR e ferie e per avere a fine anno una CU corretta.
Per un ulteriore approfondimento sul calcolo della tredicesima per collaboratori conviventi e non conviventi, si legga il paragrafo 18.1 Busta paga tredicesima
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