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webcolf.com Gestione online colf e badanti by CONTAL SRL CITTADELLA (PD) P.IVA : 00793340282 |
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[Ultimo aggiornamento: Per l'inserimento dei progressivi weblcolf aggiornato si veda questo articolo cliccando qui]
Webcolf dà la possibilità di inserire un collaboratore già assunto precedentemente senza dover calcolare tutti i cedolini dalla data di assunzione ma solo dal mese di Gennaio dell'anno in corso in modo che il cud sia completo ed aggiornato. Per poter inserire una situazione pregressa si dovrebbero indicare i dati del tfr e delle ferie nella maschera dei progressivi del mese precedente all'elaborazione del cedolino, ossia a dicembre. Ad esempio, se la lavoratrice è stata assunta nel 2002 ma si vuole cominciare ad elaborare i cedolini a gennaio 2013 si inseriscono i progressivi a dicembre 2012 e si calcolano le buste paga a partire da gennaio 2013 (vedi esempio nelle varie figure successive)
I passi da seguire sono:
1.Entrare nel menù assunzione | inserimento facilitato dati datore e poi dati collaboratore.
2. rispondere al questionario nelle varie maschere indicando le condizioni contrattuali (inquadramento, orario, paga ecc..) del mese di elaborazione e quindi di gennaio (dell'anno in corso) e al passo 10 a sinistra selezionare il mese di gennaio dell'anno in corso e cliccare ok prima di rispondere al questionario di impostazione paga, cliccare poi salva e prosegui fino al passo 13. (nella figura di esempio si sceglie gennaio 2013 perchè si elaborano i cedolini da gennaio 2013)
3- proseguire fino al passo 13, selezionare inserire progressivi alla fine del mese dicembre dell'anno precedente a quello dell'elaborazione e compilare la casella ferie residue se ci sono ferie arretrate, lasciare in bianco le altre caselle. (nell'esempio di elaborazione del cedolino a gennaio 2013 si indica inserimento dei progressivi a dicembre 2012)
4- cliccare salva e prosegui in basso e continuare con l'inserimento del tfr al passo 14.
Ci sono più opzioni, come si vede in figura sotto.
a) scegliendo l'opzione di inserimento del tfr maturato al 31/12 va inserito nella prima casella il tfr maturato fino all'anno precedente a quello in cui si inseriscono i progressivi. Quindi, nel caso della figura in esempio, elaborando i cedolini a gennaio 2013 e inserendo i progressivi a dicembre 2012 nella prima casella si dovrà inserire il tfr maturato a fine 2011.
Nella seconda casella va invece inserita la retribuzione dell'anno in cui stiamo inserendo i progressivi e quindi, nel nostro esempio si dovrà inserire la retribuzione dell'anno 2012 totale.
Quindi il programma prende in considerazione il tfr a fine 2011, somma quello del 2012 calcolando dalla retribuzione totale e lo rivaluta.
b) scegliendo l'opzione di inserimento del tfr mediante l'indicazione della retribuzione corrisposta e gli anticipi anno per anno, si dovrebbe inserire nella prima colonna la retribuzione annuale compresa di 13esima e gli anticipi in seconda colonna. Poi si dovrebbe cliccare salva ed aggiorna in alto.In questo modo il programma calcola il tfr totale compreso di rivalutazione e lo aggiorna con il cedolino successivo.
c) scegliendo l'opzione di inserimento del tfr mediante l'indicazione della retribuzione corrisposta e gli anticipi mese per mese, si dovrebbe inserire nella prima colonna la retribuzione mensile e al mese 12 la retribuzione compresa di 13esima e gli anticipi in seconda colonna. Poi si dovrebbe cliccare salva ed aggiorna in alto.In questo modo il programma calcola il tfr totale compreso di rivalutazione e lo aggiorna con il cedolino successivo.
5. clicchi poi salva e prosegui nella maschera del calcolo del tfr e clicchi prosegui come evidenziato sotto in giallo:
5- il programma apre in automatico nel menù cedolini e fasi mensili la maschera dell'inserimento mensile delle presenze: dovrà indicare a sinistra gennaio dell'anno in corso e poi cliccare ok. (nel nostro esempio quindi si indica gennaio 2013 come in figura sotto), dovrebbe poi controllare se le presenze sono corrette o modificarle. Cliccando calcola e ricalcola elabora il cedolino di gennaio 2013. Poi può cliccare stampa.
6- poi, dovrà solo ricalcolare ogni mese i cedolini seguenti entrando in questa maschera dal menù principale.
Si ricordi di non ricalcolare mai dicembre, mese in cui ha inserito i progressivi e nemmeno i mesi precedenti o perde i dati inseriti manualmente.
Consiglio, poi, per vedere se i cedolini sono aggiornati, dopo l'elaborazione, di entrare in cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili: i mesi devono essere tutti sullo stato di ok.
Elaborazione MAV INPS on line
I datori di colf e badanti devono pagare i contributi ogni trimestre e, nello specifico, in questi periodi:
- per il primo trimestre dall'1 al 10 aprile;
- per il secondo trimestre dall'1 al 10 luglio;
- per il terzo trimestre dall'1 al 10 ottobre;
- per il quarto trimestre dall'1 al 10 gennaio;
Inoltre, in caso di cessazione, il datore di lavoro domestico deve versare i contributi, entro 10 giorni a partire da tale data.
Webcolf permette l'elaborazione MAV in base ai cedolini elaborati e quindi conteggiando le ore effettivamente lavorate, distinguendo inoltre il calcolo dei contributi per le settimane in cui le ore lavorative sono maggiori di 24 (contributo fisso), dalle settimane in cui le ore lavorative sono inferiori (contributo variabile in base alle fasce retributive).
Per elaborare e stampare il mav dei contributi il datore ha due possibilità:
1.RICHIESTA EMISSIONE MASSIVA MAV ALL'INPS:
Dopo aver calcolato e reso definitivi i cedolini si dovrebbe entrare nel menù cedolini e fasi mensili | richiesta massiva mav. (entro i termini indicati in home page in avviso agli utenti - date invio massiva) e cliccare "lanciare la richiesta di emissione massiva".
Poi l'utente troverà il mav pronto da stampare nella cartella dei file personali che si trova in basso nella pagina principale del proprio account, non appena l'inps invierà la risposta alla richiesta. (si tratta di qualche settimana e sempre prima della scadenza del 10).
2. ELABORAZIONE MAV IN INPS ON LINE:
Tale procedura può essere utilizzata in qualsiasi momento, e in particolare essa serve in caso di cessazione.
Questa è la procedura da seguire, dopo aver aggiornato e resi definitivi i cedolini:
- dovrebbe entrare nel menù: 2 -Cedolini e fasi mensili | Contributi: Elaborazione MAV in INPS on line,
- selezionare il trimestre a sinistra
- entrare a destra nel sito dell'inps e cliccare modifica controllando che il trimestre corrisponda a quello della colonna di sinistra.
(Solo in caso di cessazione: dovrebbe cliccare : home, nuovo pagamento e inserire la data di cessazione e conferma, le verrà poi chiesto se vi sono settimane di mancato preavviso o settimane di ferie non godute su cui pagare i contributi)
- copiare nella colonna di destra (mav dell'inps) i dati di webcolf della colonna di sinistra: si tratta delle ore retribuite, della retribuzione oraria effettiva calcolata in automatico dal programma (paga di fatto ovvero paga totale + quota di 13esima e in caso di convivenza, + quota vitto e alloggio), del codice organizzazione F2 per la cassa colf e l'importo relativo a tale contributo.
- nella colonna di destra del sito inps cliccare avanti e conferma modifica.
- Poi le compare la maschera che vede sotto e dovrebbe cliccare pagamento e stampa mav e scegliere per stampare poi l'opzione stampa mav, avanti:
- Nel caso si voglia fare il pagamento direttamente on line si sceglie pos virtuale Intesa San Paolo.
- Per completare la stampa si dovrà cliccare sull'icona pdf, scaricare il file e ricordarsi che va stampato fronte retro.
Dopo aver scaricato il mav il datore dovrebbe poi controllare a sinistra della maschera di webcolf, sulle due colonne in alto, se ci sono due mav da compilare, uno per le settimane con meno di 24 ore e uno con le settimane più di 24 ore. Infatti, nel caso alcune settimane si lavori meno di 24 ore i calcoli del mav sono diversi e quindi deve compilare due mav.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si veda l'articolo e il video del nuovo manuale webcolf a questo link: https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/469-mav-colf-badanti-online-inps.html
Se si vuole elaborare il mav di cessazione si veda invece questo articolo: https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/470-mav-licenziamento-cessazione-colf-badante.html
Webcolf ha pensato ad una nuova funzione: il "simulatore calcolo tfr" attraverso il quale l'utente può calcolare on-line facilmente e gratuitamente, il trattamento di fine rapporto compreso della rivalutazione, della propria colf o badante, sia durante il corso del rapporto, sia al momento della cessazione.
Calcola il tfr della tua colf o badante ora!
La procedura, intuitiva e veloce, è divisa in 3 passi che vediamo di seguito.
Simulatore Calcolo TFR PASSO 1/3 - INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI
Entrare nell'utenza Webcolf dal sito www.webcolf.com, indicare login e password, entrare nel menù Utilità (icona ingranaggio in alto destra) | simulatore calcolo tfr.
Webcolf richiede:
- nome e cognome del datore e del collaboratore;
- la data di assunzione e di cessazione (oppure del mese in questione nel caso di rapporto non fosse ancora cessato);
- scelta della modalità di calcolo in base alle retribuzioni mensili o annuali, a seconda dei dati che ha a disposizione l'utente e che si tratti di un rapporto attivo da molti anni o solo da qualche mese. Per i rapporti di lunga durate si consiglia la specifica "anno per anno".
- Dopo aver indicato tutto é necessario cliccare sul pulsante verde "Prosegui" in modo che appaia in basso la tabella nella quale inserire gli importi.
Simulatore Calcolo TFR PASSO 2/3 - INSERIMENTO RETRIBUZIONE UTILE E CALCOLO DEL TFR
Cliccando il bottone prosegui si apre una tabella:
- nella colonna "Retribuzione a TFR" vanno inserite le retribuzioni annuali o mensili lorde comprese di 13esima.
Si precisa che la retribuzione utile al calcolo del tfr è formata da tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (comma 2 dell’art. 2120 del codice civile). Entrano nella retribuzione utile al calcolo del tfr gli emolumenti erogati abitualmente o in modo molto ricorrente e quindi: paga base, eventuale indennità di funzione e/o acconto futuri aumenti/superminimo, Tredicesima mensilità, lavoro straordinario o premi solo se ricorrenti e quindi non occasionali, indennità di vitto e alloggio (per collaboratori conviventi) e festività retribuite.
Non sono invece computabili per il TFR quelle voci della busta paga che sono collegate a ragioni del tutto accidentali o occasionali rispetto al normale svolgimento dell’attività lavorativa, quali, ad esempio, il lavoro straordinario occasionale e non continuativo (diurno, notturno, festivo ecc…), indennità di trasferta, indennità di viaggio, il rimborso spese, i premi o le indennità occasionali
- Nella colonna "Acconti" invece vanno indicati eventuali anticipi di tfr già corrisposti alla collaboratrice nell'anno in cui sono stati liquidati.
- Cliccando poi il bottone in basso "Memorizza" Webcolf calcola in modo immediato il tfr maturato e rivalutato. L'importo totale è l'ultimo a destra. Nel caso invece si desideri modificare un dato già indicato cliccare poi sul pulsante aggiorna e infine stampare.
Simulatore Calcolo TFR PASSO 3/3:
questa fase è facoltativa e gratuita e permette la STAMPA DELLA TABELLA ED EVENTUALE MEMORIZZAZIONE DELLA STESSA nel programma di elaborazione cedolini Webcolf.
Cliccando il bottone "Stampa risultato" Webcolf apre una finestra aggiuntiva del browser ove viene visualizzata la stampa pdf del conteggio.
Questa è la stampa prodotta dal programma:
La tabella e i dati anagrafici inseriti rimangono in memoria nell'account, al quale l'utente può accedere anche in un secondo momento per rivedere o modificare la simulazione del tfr.
Se si tratta di un collaboratore non ancora cessato, cliccando sul menù Assunzione | inserimento datore e poi inserimento collaboratore, l'utente potrà compilare le varie maschere in modo veloce e guidato per inserire il rapporto, indicando orario, mansioni e paga concordata e potrà elaborare d'ora in poi il cedolino mensile on-line in pochi secondi.
Aggiornamento: i datori di lavoro domestico non devono pagare alcun contributo o tassa sul licenziamento della propria colf, badante o baby sitter perchè dalla normativa qui sotto riportata sono stati poi esonerati i datori di lavoro domestico.
In questo articolo analizziamo il nuovo contributo di licenziamento colf: il dibattito è aperto.
La riforma del lavoro Fornero prevede, per finanziare l'Aspi, che sostituisce la vecchia disoccupazione ordinaria, a partire da gennaio 2013, il pagamento di un contributo per il licenziamento anche per i collaboratori domestici.
Le modalità e le specificazioni ulteriori non sono ancora state pubblicate ma il dibattito tra i datori di lavoro domestico è acceso: le interpretazioni su come calcolare l'importo di tale tassa sono contrastanti e la maggior parte degli esperti pone una critica sulla legittimità ed equità di questo contributo.
Il testo oggetto della questione è la legge 92/2012 e in particolare l'art 2 al comma 31, che è stato modificato dopo l'entrata in vigore dell'Aspi, dove si legge:
" In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (...)"
Per il 2013 il massimale previsto è di 1152,90 euro e il 41% di tale quota è 472,76.
Ora nasce il problema: la legge fissa come valore da versare una somma "per ogni 12 mesi di anzianità aziendale" negli ultimi tre anni.
Su questo punto alcuni esperti sostengono che il contributo sia dovuto anche per le frazioni di mese. Ciò significa che , nel caso di un collaboratore con 1 anno e 10 mesi di anzianià il contributo da versare sia 472,69/ 12 per 22 mesi, computando così anche una parte di anno lavorativo.
Questa interpretazione però non sembra condivisibile poichè essa si riferisce ad una quota mensile, esclusa espressamente dalla norma stessa. Altrimenti, se questa interpretazione fosse valida non avrebbe senso che nella legge fosse indicato il passaggio "per ogni 12 mesi". Perchè parlare di un periodo di 12 mesi se poi il contributo è mensile?
La questione, poi, si focalizza anche su un altro concetto fondamentale: cosa si intende per anzianità aziendale?
Per capire il significato occorre comparare la legge 92/2012 di cui abbiamo letto sopra il punto principale, con la legge 223/1991 art. 16 comma 1°che specificando i requisiti per l'accesso all'indennità di mobilità specifica il concetto di anzianità aziendale. In essa si legge:
"Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese (...) il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività,e infortuni con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7"
In questo articolo viene evidenziata la distinzione tra anzianità aziendale tout court e l'effettività della prestazione. Rimane quindi un dubbio se si debba far riferimento alla pura durata contrattuale o al lavoro effettivamente prestato.
Nel caso specifico, però, per una maggior equità tra i rapporti di lavoro part-time rispetto a quelli full-time la corretta interpretazione sarebbe quella che si basa sulle ore di lavoro effettivamente svolte. Ciò eviterebbe che un datore di lavoro di una colf che lavora 2 ore a settimana paghi lo stesso contributo di licenziamento di un datore avente una badante convivente per 54 ore settimanali.
Appare quindi più aderente alla norma pagare il contributo sull'effettivo lavoro e versare tale contributo di 472,69 euro solo al verificarsi dei multipli di 12 mesi di anzianità e non anche nelle relative frazioni.
Se l'interpretazione è corretta ne conseguirebbe che:
- per i collaboratori che vengono licenziati prima dei 12 mesi non andrebbe pagato alcun contributo per il licenziamento.
- per i collaboratori licenziati a metà anno andrebbero pagati solo gli anni completi di anzianità e quindi se una badante lavora 1 anno e 11 mesi venga versata solo la quota di 472,69 euro
-per i collaboratori part-time non vige la durata del contratto ma la percentuale di lavoro in rapporto al tempo pieno. Quindi se una colf lavora 10 ore settimanali con percentuale 25% per una durata di 2 anni, poichè 25% del primo anno + 25% del secondo anno= 50% di un anno full time e quindi 6 mesi di anzianità effettiva, il contributo di licenziamento non andrebbe pagato perchè inferiore ai 12 mesi.
Rimaniamo in attesa di nuove circolari in merito al nuovo contributo di licenziamento colf: il dibattito è aperto
In questo articolo vediamo un nuovo esempio calcolo tfr
Webcolf ha pensato di aiutare i suoi utenti con un simulatore gratuito per il calcolo del tfr: inserisci data di assunzione, di cessazione e le retribuzioni e in pochi secondi avrai il totale di tfr maturato compreso di rivalutazione, clicca qui!
nuovo esempio calcolo tfr: una colf in forza dal 01 giugno 2004 al 30 giugno 2007: la collaboratrice domestica ha una retribuzione di 7 euro l’ora negli anni 2004-2005-2006, di 8 euro l’ora nell’anno 2007. Il numero di ore svolte settimanalmente è pari a 20.
Anno |
Retribuzione utile |
TFR Maturato |
2004 |
7€ x 20h settimanali x 4,33 sett. Mensili = 606,20 Euro x 7 mesi = 4243,40 Ratei 13° mensilità (606,20/12*7) = 353,61 Calcolo TFR maturato (4243,40+353,61)/13,50 |
340,51 |
Quota maturata a fine anno 2004 |
340,51 |
|
2005 |
7€ x 20h settimanali x 4,33 sett. Mensili = 606,20 Euro x 12 mesi = 7274,40 Ratei 13° mensilità = 606,20 Calcolo TFR maturato (7274,40+606,20)/13,50 |
583,74 |
Rivalutazione TFR anno precedente 340,51 * 2,96% |
10,07 |
|
Quota maturata a fine anno 2005 |
934,32 |
|
2006 |
7€ x 20h settimanali x 4,33 sett. Mensili = 606,20 Euro x 12 mesi = 7274,40 Ratei 13° mensilità = 606,20 Calcolo TFR maturato (7274,40+606,20)/13,50 |
583,74 |
Rivalutazione TFR anno precedente 943,32 * 2,747% |
25,66 |
|
Quota maturata a fine anno 2006 |
1543,72 |
|
2007 |
8€ x 20h settimanali x 4,33 sett. Mensili = 692,80 Euro x 6 mesi = 4156,80 Ratei 13° mensilità = 346,39 Calcolo TFR maturato (4156,80+346,39)/13,50 |
333,56 |
Rivalutazione TFR anno precedente 1543,72 * 1,626% |
25,10 |
|
Eventuali ferie non godute (esempio 50 ore) 50h * 8€ = 400 / 13,50 = |
29,62 |
|
Totale quota l |
1. LICENZIAMENTO E DIMISSIONI IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
A) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
B) LICENZIAMENTO IN TRONCO SENZA PREAVVISO
C) DIMISSIONI CON PREAVVISO
D) DIMISSIONI SENZA PREAVVISO
2. LICENZIAMENTO E DIMISSIONI IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In questo caso la procedura è la seguente:
1. il datore dovrebbe consegnare la lettera di licenziamento con raccomandata AR o a mano rispettando i termini del preavviso previsti dall'art. 39 del Ccnl.
I termini di preavviso del licenziamento sono i seguenti:
- per il rapporto di lavoro superiore a 24 ore settimanali
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario
- per il rapporto di lavoro fino alle 24 ore settimanali
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
La lettera di "Licenziamento con preavviso" si può stampare dal menù Licenziamento | lettera di licenziamento/dimissioni, indicando la data di cessazione del rapporto e cioé l'ultimo giorno di lavoro/preavviso.
2. Il datore in seguito dovrebbe elaborare l'ultimo cedolino paga entrando in Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, indicare la data di cessazione del rapporto cliccando sul pulsante in alto a destra "Data cessazione" e calcolare il cedolino. Il programma calcolerà in automatico la retribuzione del mese e tutte le spettanze di fine rapporto quali tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche le relative indennità di vitto e alloggio.
3. Si consiglia al datore di consegnare alla collaboratrice, e di conservare firmati, una copia del cedolino oltre alla dichiarazione sostitutiva della CU stampabile dal menù Stampe annuali. Maggiori informazioni sulla Cu qui.
4. Il datore poi dovrebbe comunicare all'Inps il licenziamento entro 5 giorni dalla data di cessazione entrnado dal menù Licenziamento | comunicazione Inps.
5. Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav cliccare qui!
Maggiori informazioni sul licenziamento con preavviso del rapporto a tempo indeterminato si possono trovare al link https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/452-licenziamento-colf-badante-come-fare.html
In questo caso il datore dovrebbe:
1. il datore dovrebbe consegnare la lettera di licenziamento con raccomandata AR o a mano rispettando i termini del preavviso previsti dall'art. 39 del Ccnl. La lettera di "Licenziamento senza preavviso" si può stampare dal menù Licenziamento | lettera di licenziamento/dimissioni, indicando la data di cessazione del rapporto e cioé l'ultimo giorno di lavoro.
2. Il datore in seguito dovrebbe elaborare l'ultimo cedolino paga entrando in Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, indicare la data di cessazione del rapporto cliccando sul pulsante in alto a destra "Data cessazione" e calcolare il cedolino ricordando di inserire anche l'indennità di mancato preavviso selezionando da una delle tre righe con menù a tendina poste sotto il calendario mensile la voce "Ind. sos. preavviso (giorni)" e indicando poi a fianco il numero di giorni di preavviso indicati dal Ccnl all'art. 39.
I termini di preavviso del licenziamento sono i seguenti:
- per il rapporto di lavoro superiore a 24 ore settimanali
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario
- per il rapporto di lavoro fino alle 24 ore settimanali
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario
Il programma calcolerà in automatico la retribuzione del mese e tutte le spettanze di fine rapporto quali tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche le relative indennità di vitto e alloggio.
3. Si consiglia al datore di consegnare alla collaboratrice, e di conservare firmati, una copia del cedolino oltre alla dichiarazione sostitutiva della CU stampabile dal menù Stampe annuali. Maggiori informazioni sulla Cu qui.
4. Il datore poi dovrebbe comunicare all'Inps il licenziamento entro 5 giorni dalla data di cessazione entrnado dal menù Licenziamento | comunicazione Inps.
5. Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav cliccare qui!
Maggiori informazioni sul licenziamento con preavviso del rapporto a tempo indeterminato si possono trovare al link https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/453-licenziamento-senza-preavviso-colf-badante.html
Ricevuta la lettera di dimissioni il datore dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino paga entrando in Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, indicare la data di cessazione del rapporto cliccando sul pulsante in alto a destra "Data cessazione" (cioé l'ultimo giorno di lavoro/preavviso) e calcolare il cedolino. Il programma calcolerà in automatico la retribuzione del mese e tutte le spettanze di fine rapporto quali tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche le relative indennità di vitto e alloggio.
2. Si consiglia al datore di consegnare alla collaboratrice, e di conservare firmati, una copia del cedolino oltre alla dichiarazione sostitutiva della CU stampabile dal menù Stampe annuali. Maggiori informazioni sulla Cu qui
3. Il datore poi dovrebbe comunicare all'Inps le dimissioni entro 5 giorni dalla data di cessazione entrnado dal menù Licenziamento | comunicazione Inps ricordando di indicare come motivazione "Dimissioni".
4. Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav cliccare qui!
Maggiori informazioni sulle dimissioni con preavviso del rapporto a tempo indeterminato si possono trovare al link https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/455-dimissioni-colf-badante-babysitter-preavviso.html
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino paga entrando in Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, indicare la data di cessazione del rapporto cliccando sul pulsante in alto a destra "Data cessazione" (cioé l'ultimo giorno di lavoro/preavviso) e calcolare il cedolino. Il programma calcolerà in automatico la retribuzione del mese e tutte le spettanze di fine rapporto quali tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche le relative indennità di vitto e alloggio. Il datore può scegliere se trattenere o meno il preavviso al collaboratore.
Se il datore desidera trattenere li mancato preavviso dovrebbe:
a) in base al calendario mensile, contare le ore che la collaboratrice avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso (seguendo l'orario standard indicato in Assunzione | inserim collab | orario).
I termini di preavviso in caso di dimissioni sono i seguenti:
- per rapporti superiori a 24 ore settimanali: fino a 5 anni di anzianità 8 giorni di calendario, oltre i 5 anni, 15 giorni di calendario.
- per i rapporti fino a 24 ore settimanali: fino a 2 anni di anzianità 8 giorni di calendario, oltre i 2 anni, 15 giorni di calendario.
b) Entrare nel menù Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile e selezionare da una delle tre righe in basso, con menù a tendina, la voce "Tratt. mancato preavviso" e poi inserire le ore calcolate coma al punto a).
Indicato li mancato preavviso é sufficiente calcolare il cedolino.
2. Si consiglia al datore di consegnare alla collaboratrice, e di conservare firmati, una copia del cedolino oltre alla dichiarazione sostitutiva della CU stampabile dal menù Stampe annuali. Maggiori informazioni sulla Cu qui
3. Il datore poi dovrebbe comunicare all'Inps le dimissioni entro 5 giorni dalla data di cessazione entrnado dal menù Licenziamento | comunicazione Inps ricordando di indicare come motivazione "Dimissioni".
4. Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav cliccare qui!
Maggiori informazioni sulle dimissioni con preavviso del rapporto a tempo indeterminato si possono trovare al link https://www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/454-dimissioni-colf-badante-babysitter.html
In caso di lavoro a tempo determinato la legge prevede che alla data di scadenza il contratto di lavoro si risolva automaticamente. Il licenziamento o le dimissioni nel contratto a tempo determinato prima della scadenza contrattuale sono ammessi soltanto nei seguenti casi e senza periodi di preavviso:
a) entro la fine del periodo di prova, se previsto;
b) se vi é una giusta causa e cioé fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, tali da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro;
c) risoluzione consensuale che si ha quando entrambe le parti, di comune accordo decidono di concluedere il rapporto di lavoro;
d) per causa di forza maggiore, come ad esempio il decesso del datore di lavoro. Un altro esempio è il caso di una badante che viene licenziata perché l’assistito viene portato in una casa di riposo o in un centro assistenziale.
N.B.: nel caso di licenziamento illegittimo al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro.
Va ricordato che il decesso del datore di lavoro non è considerato come giusta causa per la risoluzione del lavoro a tempo determinato. Quindi al collaboratore comunque spettano, in caso di licenziamento illegittimo, le retribuzioni fino alla scadenza prevista dalla lettera di assunzione.
Nel caso di cessazione regolare in base ai termini del contratto a tempo determinato il datore dovrebbe seguire questa procedura:
1. elaborare l'ultimo cedolino paga entrando in Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, indicare la data di cessazione del rapporto cliccando sul pulsante in alto a destra "Data cessazione" e calcolare il cedolino. Il programma calcolerà in automatico la retribuzione del mese e tutte le spettanze di fine rapporto quali tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche le relative indennità di vitto e alloggio.
2. Si consiglia al datore di consegnare alla collaboratrice, e di conservare firmati, una copia del cedolino oltre alla dichiarazione sostitutiva della CU stampabile dal menù Stampe annuali. Maggiori informazioni sulla Cu qui
3. Non serve dare comunicazione all'Inps di cessazione in quanto l'ente, in caso di rapporto a tempo determinato chiude la pratica e il rapporto di lavoro in modo automatico.
4. Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav di cessazione e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav cliccare qui!
ALCUNE DOMANDE FREQUENTI RIGUARDANTI....
...IL PROGETTO WEBCOLF
-Qual'è il nostro obiettivo?
Il nostro obiettivo è permettere, anche all'utente non esperto, di riuscire ad elaborare da solo la prima busta paga della sua colf o badante entro 15 minuti. Webcolf, infatti semplifica la complessa materia della gestione amministrativa dei collaboratori domestici e, con delle videate il più possibile chiare e semplici, permette, con operazioni che risultano intuitive e progressive, di elaborare on-line il cedolino paga e il calcolo dei contributi.
-Perchè usare webcolf e non un prospetto excel, il semplice programma dell'INPS o altri programmi professionali per l'elaborazione dei compensi della propria colf?
I motivi sono numerosi:
-Webcolf è un programma specializzato per gestire il rapporto di collaborazione domestico, non ha le complessità di un programma paghe generalista, adatto a gestire il rapporto di lavoro delle aziende e quindi spesso troppo complicato; allo stesso tempo, con l'inserimento delle presenze in un calendario precompilato, risulta più preciso del programma di utilità dell'inps che non considera le assenze, le malattie, ecc..
-Webcolf, funzionando in internet, è sempre e tempestivamente aggiornato con le nuove paghe, le nuove aliquote contributive, il tasso del trattamento di fine rapporto appena viene pubblicato dall'ISTAT, le modifiche contrattuali, ecc..
-Webcolf, assegnando una posizione individuale ad ogni utente, memorizza tutti i progressivi della retribuzione, delle ferie, del tfr, permettendo così di calcolare facilmente i contributi, il tfr al momento dell'interruzione del rapporto e il CUD di fine periodo.
-Webcolf risulta semplice da usare ma permette di gestire anche i casi più complessi. Inoltre, memorizzando i dati sulle malattie, infotuni, ecc..è in grado di conoscere quando vengono superati i limiti per l'erogazione delle relative indennità economiche.
...UTENTI E ASSISTENZA
-A chi si rivolge il programma?
A tutti coloro che hanno interesse a gestire da sè il proprio collaboratore domestico, ma anche allo studio professionale o alle associazioni di categoria. Alcuni studi professionali gestiscono attualmente oltre duecento datori di lavoro domestici e alcune associazioni di categoria lo utilizzano per le loro sedi in Italia.
-Che fare in caso di dubbi?
A partire da Gennaio 2009 abbiamo risposto a 5700 email di utenti che chiedevano chiarimenti, informazioni o semplici suggerimenti per migliorare il programma. Usando l'indirizzo info @ webcolf . com (gli spazi sono contro gli spam automatici) è possibile chiedere informazioni a cui rispondiamo in tempo variabile da qualche ora a qualche giorno. Raccomandiamo di indicare sempre il codice utente (formato xxx-xxx) così da poter verificare l'inserimento ed eventualmente aiutare l'utente in caso di difficoltà con il suggerimento specifico necessario di volta in volta.
...SERVIZIO OFFERTO E PRIVACY
-I dati che inseriscono gli utenti vengono comunicati a qualcuno?
I dati inseriti non vengono comunicati a nessuno, nè per ragioni di pubblicità, statistiche, ecc.. nè per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale domestico, dunque non vengono comuicati nè all'inps, nè al centro per l'impiego competente. I dati inseriti vengoon conservati nel server ad esclusivo utilizzo dell'utente, per mantenere i dati storici e i progressivi delle elaborazioni effettuate (ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE/2016/679)
-Il servizio è gratuito?
Il progetto è partito senza un particolare scopo di lucro nel 2007, come dimostrazione che Delphi (un linguaggio di programmazione) può essere utilizzato in progetti importanti per internet. Il numero di utenti registrati e il consenso ricevuto ha permesso di amntenere il servizio gratuito fino all'ottobre 2009.
Per la crescita del traffico i server su cui è ospitato il servizio sono stati potenziati, così come è stata aumentata la potenza delle linee. A seguito dell'aumento dei costi abbaimo quindi deciso di cheidere il pagamento di una quota annuale al fine di recuperare e poter continuare a crescere e a investire sulla qualità del programma.
...COSTI, ABBONAMENTI E PERIODO DI PROVA (aggiornamento: vedi listino aggiornato cliccando qui)
-Quali sono i costi dell'abbonamento? Che tipi di abbonamento offre Webcolf?
L'abbonamento, che dura 365 giorni dall'attivazione o dalla scadenza del periodo di prova o rinnovo se successivi, è di due tipi:
1. abbonamento personale, che permette di gestire fino a 3 datori di lavoro diversi, ognuno dei quali può avere un numero illimitato di collaboratori domestici, il cui costo è 60,00 euro iva compresa;
questo tipo di abbonamento serve solitamente ai privati che vogliono gestire la loro colf o badante direttamente, senza bisogno dell'appoggio di studi o patronati. Con Webcolf è facile, ad esempio stampare una lettera di assunzione, elaborare una busta paga, stampare cud e dichiarazioni per le detrazioni, fare una lettera di licenziamento e tutto questo con un conseguente risparmio di tempo e di denaro. Anche la persona meno esperta sarà in grado in poco tempo di gestire il rapporto di lavoro con la propria collaboratrice ad un costo massimo di 5 euro a cedolino, senza contare la 13esima e tutte le stampe possibili. Se i collaboratori sono già due il costo si dimezza perchè l'utente paga sempre 60 euro annuali per un massimo di 3 datori di lavoro che possono avere infiniti collaboratori. Inoltre, il privato potrà, in qualsiasi momento chiedere aiuto a webcolf per ogni tipo di problema, sia legato al rapporto di lavoro domestico, sia legato all'utilizzo del programma stesso.
2. abbonamento professionale, che permette di gestire fino a 20 datori di lavoro, ognuno con un numero illimitato di collaboratori domestici, che offre anche la possibilità di rimuovere le diciture webcolf in fondo ai cedolini e al CUD di fine anno. Il costo di questo abbonamento è di 160,00 Euro iva compresa.
L'abbonamento professionale è pensato per gli studi che si occupano di buste paga e consulenza, quali caf, patronati e aziende private di consulenza del lavoro. Webcolf ha creato, infatti, un menù specifico, adatto alle esigenze dei professionisti con lo scopo di rendere il lavoro di gestione più facile e veloce. Ad esempio, webcolf permette di fare l'inserimento mensile e il calcolo dei cedolini, mediante l'orario standard, di tutti i collaboratori attivi dell'account senza dover elaborare ogni singolo cedolino, entrando in utilità, elaborazioni su più datori di lavoro. Inoltre, con l'abbonamento professionale, è possibile inviare la richiesta massiva dei mav per poter ricevere un pdf con tutti i mav del trimestre pronti da stampare per i datori di lavoro attivi.
Tutto questo per offrire al cliente dello studio il massimo della professionalità. Anche per questi utenti l'assistenza è puntuale e aperta al confronto in vista di un miglioramento continuo del programma, perchè gli utenti sono considerati la voce per un miglioramento continuo. Webcolf, inoltre, segue gli sviluppi della legge in materia e si aggiorna costamentemente, per dare un servizio completo e al passo con i tempi.
3. abbonamento professionale plus, che permette di gestire illimitati datori di lavoro, ognuno con un numero illimitato di collaboratori domestici, che offre anche la possibilità di rimuovere le diciture webcolf in fondo ai cedolini e al CUD di fine anno. Il costo di questo abbonamento è di 250,00 Euro iva compresa.
L'abbonamento professionale è pensato per gli studi che si occupano di buste paga e consulenza, quali caf, patronati e aziende private di consulenza del lavoro. Webcolf ha creato, infatti, un menù specifico, adatto alle esigenze dei professionisti con lo scopo di rendere il lavoro di gestione più facile e veloce. Ad esempio, webcolf permette di fare l'inserimento mensile e il calcolo dei cedolini, mediante l'orario standard, di tutti i collaboratori attivi dell'account senza dover elaborare ogni singolo cedolino, entrando in utilità, elaborazioni su più datori di lavoro. Inoltre, con l'abbonamento professionale, è possibile inviare la richiesta massiva dei mav per poter ricevere un pdf con tutti i mav del trimestre pronti da stampare per i datori di lavoro attivi.
Tutto questo per offrire al cliente dello studio il massimo della professionalità. Anche per questi utenti l'assistenza è puntuale e aperta al confronto in vista di un miglioramento continuo del programma, perchè gli utenti sono considerati la voce per un miglioramento continuo. Webcolf, inoltre, segue gli sviluppi della legge in materia e si aggiorna costamentemente, per dare un servizio completo e al passo con i tempi.
-Quanto dura il periodo di prova e quali funzionalità sono attive?
Il periodo di prova dura 30 giorni a partire dal primo accesso, durante il quale il programma non ha alcuna limitazione di utilizzo. In tale periodo l'utente può compiere qualsiasi tipo di prova con simulazioni di buste paghe e stampe, potendo cancellare e modificare tutto in ogni momento senza difficoltà, oppure può decidere di cominciare ad inserire i propri collaboratori e ad elaborare buste paga con dati reali in quanto al momento dell'avvenuto abbonamento l'account e i dati inseriti restano gli stessi senza perdita alcuna dei movimenti.
In caso di abbonamento, quindi, sono subito disponibli tutti i dati e, per l'accesso, verranno conservate la stessa login e la stessa password.
Poichè, inoltre, Webcolf nasce da un equipe di esperti che prima di essere professionisti del settore sono prima di tutto persone, esso mira alla trasparenza e alla legalità, lasciando piena libertà all'utente di decidere o meno di abbonarsi al servizio.
Questo vuol dire che non ci sono rinnovi automatici e condizioni contrattuali che vincolano l'utente una volta registrato. Infatti il periodo di prova è libero, terminato il quale, l'utente sceglie se effettuare l'abbonamento o meno.
Alla fine del periodo di prova o alla fine dell'abbonamento annuale NON VI E' ALCUN RINNOVO TACITO DELL'ABBONAMENTO OD OBBLIGO DI DISDETTA.
A RICHIESTA, IN QUALSIASI MOMENTO, I DATI POTRANNO ESSERE CANCELLATI (vengono comunque cancellati automaticamente, scaduto il periodo di prova, dopo un anno senza che l'utente si ricolleghi. L'UTENTE NON AVRA' NESSUN OBBLIGO ULTERIORE.
-Quali sono le modalità di pagamento del servizio?
Oltre alla modalità on line con carta di credito o paypal, è previsto anche il pagamento tramite bonifico, la cui ricevuta va inviata all'indirizzo di mail di assistenza o via fax. Webcolf provvede all'abilitazione in modo quasi immediato (entro poche ore se l'email è inviata nelle ore lavorative).
Per ogni dubbio, consulenza o problema tecnico si può scrivere all'indirizzo mail di assistenza che si trova a destra in home page cliccando su invia la richiesta vicino all'iconcina dell'operatore.Per mantenere il costo dell'abbonamento basso webcolf ha preferito gestire l'assistenza per mail piuttosto che telefonicamente, anche perchè ciò permette una risposta più pensata e un eventuale analisi dei problemi con una verifica della situazione puntuale con l'accesso nell'account personale, se richiesto dall'utente
...ASSUNZIONE COLF/ BADANTE
-Come faccio ad inserire i dati di un collaboratore assunto negli anni precedenti e che ora voglio gestire tramite Webcolf?
Il programma prevede una maschera apposita nel menù Assunzione collaboratore | dati collaboratore | inserimento progressivi vecchi assunti dove è possibile inserire tfr, ferie e qualche altro dato per poter facilmente caricare i dati pregressi del collaboratore gestito.
Per la procedura di assunzione si può leggere il nuovo manuale aggiornato cliccando qui.
...L'ELABORAZIONE DELLA BUSTA PAGA
-Perchè, pur avendo segnato ferie nel calendario mensile, nel cedolino paga sono solo esposte e non viene quantificato il valore?
E' stato inserito, nel trattamento economico, che le ferie non maturino ma che il valore corrispondente venga inserito nella paga lorda, che risulta superiore al minimo sindacale previsto dal contratto collettivo. Con questa opzione abilitata, le ferie vengono quindi pagate mensilmente. Quando vengono effettivamente godute nel cedolino paga vengono esposte ma non retribuite.
-Come si può annullare una busta paga?
E' sufficiente andare nel calendario mensile e posizionarsi nel dipendente e nel mese che si vuoel cancellare. Poi bisogna premere il tasto con il segno meno sulla sinistra dello schermo. Il programma cancella sia l'inserimento mensile della busta paga, sia il calcolo e i progressivi fatti ad essa relativi.
...I CONTRIBUTI
- Perchè le ore dei contributi calcolati nella busta paga non coincidono con le ore lavorate nel mese?
L'INPS richiede i contributi per le settimane intere, dalla domenica al sabato. per la settimana a cavallo del mese i contributi vengono chiesti nel mese successivo (ecco perchè le ore di alvoro non coincidono con le ore su cui sono calcolati i contributi) perchè diversamente potrebbero generarsi degli errori. Faccio un esempio: in un part time di 20 ore il lavoratore nella settimana a cavallo del mese, nell'ultimo giorno della settimana fa 6 ore di straordinario. In questo caso cambia la fascia di retribuzione su cui si calcolano i contributi dell'ultima settimana (che diventano fissi per il personale che lavora più di 24 ore) e le trattenute fatte nel mese precedente sulla settiamna non completa sono più alte di quelle dovute.
Inoltre è l'INPS che espressamente prevede che per le settimane a cavallo del trimestre i contributi dell'ultima settimana non completa vadano versati nel trimestre successivo.
Per altre info sul calcolo dei contributi può leggere questo articolo aggiornato cliccando qui
In questo articolo vediamo il costo e abbonamento servizio a Webcolf.
Non appena l'utente si registra comincia il periodo di prova di 30 giorni durante il quale il programma non ha alcuna limitazione di utilizzo. In tale periodo l'utente può compiere qualsiasi tipo di prova tra cui l'elaborazione delle buste paga, le stampe annuali come CU collaboratore e riepilogo del tfr maturato ecc... potendo se desidera cancellare e modificare tutto in ogni momento senza difficoltà o anche già cominciare a gestire il rapporto nella sua completezza (comunicazione di assunzione, elaborazione buste e mav ecc). Al momento del versamento della quota di abbonamento resta tutto invariato all'interno dell'utenza infatti i dati non vengono cancellati e, per l'accesso all'utenza, verranno conservate la stessa login e password.
Webcolf, in un'ottica di professionalità e trasparenza lascia piena libertà all'utente di decidere o meno di abbonarsi al servizio al termine del periodo di prova. Questo significa che non ci sono rinnovi automatici dell'abbonamento e nemmeno condizioni contrattuali che vincolino l'utente una volta registrato.
Non vi é inoltre alcun obbligo di disdetta. Se al termine della prova l'utente non desidera procedere con l'abbonamento non é necessario inviarci una formale disdetta in quando l'utenza si considera inattiva. Si può comunque sempre richiede all'assistenza la cancellazione dei dati inseriti nel periodo di prova o anche la cancellazione dell'utenza stessa.
Al termine del mese di prova gratuito di 30 giorni o comunque al momento del rinnovo annuale, l’utente potrà scegliere tra:
1. abbonamento personale, del costo di 60 € annui già comprensivi di iva che permette di gestire fino a 3 datori di lavoro diversi, ognuno dei quali può avere un numero illimitato di collaboratori domestici. Questo tipo di abbonamento serve solitamente ai privati che vogliono gestire la loro colf o badante direttamente, senza bisogno dell'appoggio di studi o patronati. Con Webcolf è facile, ad esempio stampare una lettera di assunzione, elaborare una busta paga, stampare la Cu e la dichiarazione per le detrazioni o deduzioni del datore, fare una lettera di licenziamento e tutto questo con un conseguente risparmio di tempo e di denaro. Anche la persona meno esperta sarà in grado in poco tempo di gestire il rapporto di lavoro domestico ad un costo medio di 4 € al mese. Il privato potrà in qualsiasi momento chiedere informazioni all'assistenza Webcolf per ogni tipo di problema, sia legato al rapporto di lavoro domestico, sia legato all'utilizzo del programma stesso.
2. Abbonamento professionale, del costo di 160 € annui già comprensivi di iva che permette di gestire fino a 20 di datori di lavoro, ognuno con un numero illimitato di collaboratori domestici. L'abbonamento professionale è pensato per gli studi professionali che si occupano di buste paga e consulenza, caf, patronati e sindacati che devono gestire molti rapporti di lavoro. Webcolf ha creato, infatti, un menù specifico, adatto alle esigenze dei professionisti con lo scopo di rendere il lavoro di gestione più facile e veloce. Grazie all'abbonamento professionale Webcolf permette di fare l'inserimento mensile (secondo l'orario standard) e il calcolo dei cedolini di tutti i collaboratori attivi dell'account in modo massivo, senza dover elaborare ogni singolo cedolino ed é possibile, inoltre, inviare la richiesta massiva dei mav all'Inps per poter ricevere un pdf con tutti i mav del trimestre pronti da stampare. Tutto questo per offrire al cliente dello studio il massimo della professionalità e la minor perdita di tempo possibile. Anche per questi utenti l'assistenza è puntuale e aperta al confronto in vista di un miglioramento continuo del programma, perchè vagliamo sempre le proposte dei nostri utenti. Webcolf, inoltre, segue sempre con attenzione gli sviluppi della normativa inerente al lavoro domestico e quindi si aggiorna costantemente, per poter offrire un servizio completo ed efficiente.
3. Abbonamento professionale plus, del costo di 250 € annui già comprensivi di iva che permette di gestire un numero illimitato di datori di lavoro, ognuno con un numero illimitato di collaboratori domestici. L'abbonamento professionale è pensato per gli studi professionali che si occupano di buste paga e consulenza, caf, patronati e sindacati che devono gestire molti rapporti di lavoro. Webcolf ha creato, infatti, un menù specifico, adatto alle esigenze dei professionisti con lo scopo di rendere il lavoro di gestione più facile e veloce. Grazie all'abbonamento professionale Webcolf permette di fare l'inserimento mensile (secondo l'orario standard) e il calcolo dei cedolini di tutti i collaboratori attivi dell'account in modo massivo, senza dover elaborare ogni singolo cedolino ed é possibile, inoltre, inviare la richiesta massiva dei mav all'Inps per poter ricevere un pdf con tutti i mav del trimestre pronti da stampare. Tutto questo per offrire al cliente dello studio il massimo della professionalità e la minor perdita di tempo possibile. Anche per questi utenti l'assistenza è puntuale e aperta al confronto in vista di un miglioramento continuo del programma, perchè vagliamo sempre le proposte dei nostri utenti. Webcolf, inoltre, segue sempre con attenzione gli sviluppi della normativa inerente al lavoro domestico e quindi si aggiorna costantemente, per poter offrire un servizio completo ed efficiente.
L'abbonamento ha validità per un anno (365 giorni) a partire dalla data di attivazione dell'abbonamento quindi se viene sottoscritto il 05/10/2018 sarà valido fino al 05/10/2019. Nel caso di pagamento avvenuto in anticipo rispetto alla scadenza, l’abbonamento sarà comunque valido per 365 giorni dalla data di scadenza e non dall’attivazione. Se quindi l’abbonamento scade, ad esempio, il 05/10/2018 ma l’utente versa la quota per il rinnovo in anticipo il 30/09/2018, comunque l’abbonamento scadrà il 05/10/2019.
Webcolf offre all'utente completa assistenza tramite mail ad
Tutti gli utenti hanno automaticamente a disposizione 5 chat gratuite ogni volta che effettuano l'abbonamento al programma.
Terminate le chat gratuite l'utente può acquistare il "pacchetto chat" che con 20 € (comprensivi di iva) offre altre 10 chat altrimenti si può utilizzare la mail sempre gratuita e illimitata.
Gli utenti in prova invece hanno sempre chat "illimitate".
L’utente può abbonarsi tramite bonifico o con carta di credito in tutta sicurezza attraverso il sistema Paypal. Nel caso di abbonamento tramite bonifico é necessario inviarci via e-mail ad
Per ogni dubbio, consulenza o problema tecnico l'utente può scrivere all'indirizzo mail di assistenza che si trova in alto a sinistra sull'home paga. Per mantenere basso il costo dell'abbonamento solitamente non forniamo assistenza telefonica in quanto attraverso le mail e la chat riusciamo a fornire agli utenti allegati e immagini esplicative utili alla comprensione e perchè tale metodo ci permette di fornire una risposta più pensata e un'analisi più puntuale anche accedendo all'account personale, se richiesto dall'utente.
E' stato pubblicato il decreto legislativo n.109 del 16 Luglio 2012, che prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di mettere in regola i lavoratori entracomunitari privi del permesso di soggiorno. Questo è un decreto di attuazione di una legge precedente, la direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare.
Per approfondire la questione è possibile consultare il testo di legge che abbiamo riportato qui sotto, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 172 del 25 Luglio.
DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 , n. 109
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. (12G0136)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l'articolo 21, recante delega al Governo per l'attuazione, fra le altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonche' l'articolo 24 che, ai fini dell'esercizio delle deleghe, richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", e successive modificazioni;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto l'articolo 603-bis del codice penale, recante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.";
b) All'articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo
comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.";
c) il comma 7 dell'articolo 22 e' abrogato;
d) all'articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole "di cui all'articolo 22, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter".
2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti
dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.
3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.
Art. 2
Disposizione sanzionatoria
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" e' inserito il seguente:
"25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.".
Art. 3
Presunzione di durata del rapporto di lavoro
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Art. 4
Attivita' di controllo
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di
lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.
Art. 5
Disposizione transitoria
1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della
questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti
penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.
11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione"
Visto, il Guardasigilli: Severino
Webcolf è un programma per la gestione di colf, badanti e baby sitter che serve a stampare il contratto, elaborare cedolini e mav.
In questo articolo vediamo nel dettaglio come inserire il datore di lavoro - Dati anagrafici
Per capire come inserire un nuovo rapporto di lavoro (datore e collaboratore) con il programma webcolf e per alcuni consigli utili si può leggere l'articolo del manuale aggiornato quotidianamente cliccando qui!
E' importante inserire tutti i dati anagrafici del datore di lavoro perchè nelle stampe dei documenti e dei cedolini vengono ripresi.
Inoltre, con l'indicazione del codice fiscale e del codice pin assegnato dall'inps, al momento dell'elaborazione del mav, si può accedere velocemente al sito dell'inps con un semplice copia-incolla, il valore viene evidenziato nello schermo in alto. Precisiamo che il campo "Codice PIN assegnato dall'INPS" non è un campo indispensabile e può essere omesso e non è indispensabile per l'uso del programma, costituisce solamente una comodità per l'utente che lo utilizza. Contal Srl si impegna espressamente a non effettuarne alcun utilizzo, salvo in caso di espressa richiesta di assistenza da parte dell'utente. In caso di volontaria violazione se ne assume la responsabilità, con impegno a rifondere l'eventuale danno.
Il bottone serve per aggiungere un nuovo Datore di lavoro - Dati anagrafici
Il bottone cancella il Datore di lavoro - Dati anagrafici
Attenzione: nel caso di cancellazione di un datore di lavoro, vengono cancellati anche tutti i collaboratori collegati, i movimenti inseriti e tutti i cedolini elaborati. Non sarà possibile il recupero successivo salvo che l'utente non abbia fatto una copia attraverso il menù utilità di programma (icona ingranaggio in alto a destra) | Esportazione e salvataggio dati. Ecco come fare la copia dell'archivio: guarda l'articolo cliccando qui!
Elenco delle causali utilizzabili nell'inserimento delle presenze nel calendario mensile:
LEGENDA:
Somma: |
La causale contribuisce a formare l'orario totale giornaliero di lavoro. |
Percentuale: |
Maggiorazione sull'ora ordinaria applicata utilizzando la causale interessata. |
ATFR: |
La causale contribuisce alla formazione del TFR (1) o serve a togliere i giorni utili (-1) |
HLAVORO |
Se uguale a True e se anche le ore somma sono maggiori di 0, incrementa il contatore dei contributi settimanali. Altre causali, che non rispettano la condizione, sono utili a maturare il numero di contributi settimanali ma per la loro particolarità vengono gestite da programma. |
CODICE |
DESCRIZIONE | SOMMA | PERCENTUALE | ATFR | HLAVORO |
A | Assenza non retribuita | 001 | 0 | -1 | False |
Serve ad evidenziare un giorno di assenza, complessivamente però continuano a maturare i ratei di ferie, 13esima e tfr | |||||
AD | Assenza per sospensione | 001 | 0 | -1 | False |
Serve per i periodi di aspettativa non retribuita. I ratei di tfr, 13esima e ferie non si maturano. | |||||
BE | Congedo Matrimoniale | 001 | 0 | True | |
In caso di matrimonio al collaboratore spetta un congedo di 15 giorni retribuito. In caso di convivenza spetta inoltre l'indennità di vitto e alloggio (se non ne usufruisce in natura) | |||||
D | Donazione Sangue | 001 | 0 | True | |
In caso di donazione del sangue al collaboratore spetta una giornata di riposo retribuita | |||||
F | Festività | 002 | 0 | 0 | True |
Si inserisce la festività per tutti i giorni previsti dall'art. 17. Per i conviventi va segnato per i giorni di lavoro e di domenica; per i non conviventi, invece, va indicato per tutti i giorni, lavorativi o meno, con ore pari ad 1/6 delle ore settimanali. |
|||||
FE | Ferie | 001 | 0 | 0 | True |
il codice FE va inserito per tutti i giorni di ferie dal lunedì al sabato, sia per i giorni lavorativi che per quelli di riposo | |||||
FG | Flessibilità goduta | 001 | 0 | True | |
Nel caso in cui il collaboratore lavori il giorno di riposo, compensando le ore con un giorno di lavoro si dovrà indicare FL (flessibilità lavorata) per il giorno lavorato in più e FG (flessibilità goduta) per il giorno lavorativo in cui il collaboratore rimane a casa. Ovviamente il numero di ore si devono compensare. | |||||
FL | Flessibilità lavorata | 000 | 0 | False | |
Nel caso in cui il collaboratore lavori il giorno di riposo, compensando le ore con un giorno di lavoro si dovrà indicare FL (flessibilità lavorata) per il giorno lavorato in più e FG (flessibilità goduta) per il giorno lavorativo in cui il collaboratore rimane a casa. Ovviamente il numero di ore si devono compensare. | |||||
Infortunio | 001 | 0 | True | ||
Durante il periodo di infotunio o malattia professionale certificata il datore deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni. In caso di convivente l'indennità di vitto e alloggio va aggiunta solo se il collaboratore non è degente all'ospedale o al domicio del datore di lavoro. | |||||
IR | Ricaduta infortunio | 001 | 0 | True | |
Questo codice si usa quando viene prolungato un periodo di infortunio e non si vogliono pagare i primi tre giorni. |
|||||
LD | Lavoro domenicale | 001 | 60 | ||
In caso di lavoro domenicale, la retribuzione deve essere maggiorata del 60%. Questo codice indica la maggiorazione. Quindi, se si lavorano 6 ore si dovrà indicare nell'inserimento mensile 8LD8, cioè di otto ore lavorate , 8 vengono maggiorate del 60%. | |||||
LF | Lavoro Festivo | 001 | 160 | True | |
LF, a differenza di LD comprende l'ora + la maggiorazione. Quindi se il collaboratore lavora, ad esempio 4 ore il primo maggio, si deve indicare LF4. | |||||
M | Malattia | 001 | 0 | False | |
In caso di malattia si deve indicare M per tutti i giorni del certificato medico compresi i sabati e le domeniche, mentre per le festività in malattia si inserisce M0F dove 0 è zero. Il programma calcola la retribuzione esatta, tre giorni al 50% e gli altri per il massimo previsto in base all'anzianità al 100%, contando i giorni di malattia degli ultimi 12 mesi. Nel calcolo dei giorni annuali vengono contate le domeniche e i giorni non lavorativi, anche se non vengono però retribuite. | |||||
MH | Malattia Ospedalizzata | 001 | 0 | ||
In caso di ricovero si deve segnare MH per tutti i giorni, comprese le domeniche. I giorni di malattia ospedalizzata sono contati e retribuiti come malattia. Se, quindi, la collaboratrice viene ricoverata per due giorni e poi è a casa per malattia altri due giorni, la retribuzione sarà al 50% per i due giorni di ospedale e per il primo a casa e l'ultimo al 100%. | |||||
MO | Maternità obbligatoria | 001 | 0 | ||
Questo codice va utilizzato in caso di maternità obbligatoria e va indicato per tutti i giorni, anche i non lavorativi. Anche se la retribuzione della collaboratrice è a carico dell'inps, maturano comunque i ratei ferie, tfr e 20% della tredicesima (l'80% è a carico dell'inps). | |||||
N | Lavoro Notturno | 000 | 20 | ||
In caso di lavoro notturno (compreso cioè dalle 22.00 alle 6.00) il codice N indica la maggiorazione. Quindi, nel caso il collaboratore lavori dalle 19 alle 3.00, ovvero faccia 3 ore di lavoro ordinario e 5 di notturno, si deve indicare 8N5, ovvero di otto ore lavorate 5 hanno la maggiorazione. | |||||
O | Ore Ordinarie | 000 | 0 | True | |
Nel caso in cui si vogliano retribuire le ore supplementari e straordinarie come ore ordinarie si deve indicare O davanti alle ore lavorate. | |||||
P | Permesso Retribuito | 001 | 0 | True | |
Si usa quando si vuole retribuire normalmente il collaboratore nonostante l'assenza e non ci sono altri codici utilizzabili che precisano il motivo. | |||||
PCS | Permesso Cong. Straord. | 001 | 0 | ||
Si indica il codice PCS nel caso di una continuazione di un congedo oltre il tempo obbigatorio, permessa dal datore stesso, per cui è prevista la normale retribuzione. | |||||
PE | Permesso elettorale | 001 | 0 | ||
Nel caso la collaboratrice sia chiamata ad adempiere a funzioni elettorali durante il periodo delle elezioni ha diritto alla normale retribuzione e, qualora lavorasse al seggio nei giorni festivi, anche a dei riposi compensativi | |||||
PF | Permesso per formazione | 002 | 0 | True | |
l'art.9 prevede che i lavoratori assunti a tempo indeterminato, da più di 12 mesi, full time, hanno il diritto a 40 ore di permessi annuali per frequentare corsi di formazione professionale per collaboratori e assistenti familiari. | |||||
PL | Permesso per lutto | 001 | 0 | True | |
Il collaboratore ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutto nel caso di morte (documentata) di un parente prossimo. Il permesso è applicabile in caso di decesso del: coniuge o convivente la cui stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, parenti entro il secondo grado (madre/padre, figli, nonni, nipoti), affini entro il primo grado (suocera/suocero, cognata/genero). |
|||||
PS | Permesso sindacale | 001 | 0 | ||
I componenti degli Organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale dei lavoratori, la cui carica risulti da apposita attestazione hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno. | |||||
PX | Permesso per studio | 001 | 0 | ||
Si indica PX nel caso il collaboratore chieda un permesso per sostenere gli esami scolastici relativi al conseguimento del diploma della scuola dell'obbligo o di altro titolo specifico professionale.Quando, invece, il collaboratore chiede permessi per frequentare i corsi o la scuola non va segnato permesso per studio perchè le ore di lavoro non prestate per tale motivo non sono retribuite (si segna A) ma potranno essere recuperate a regime normale. | |||||
RC | Riposo compensativo | 001 | 0 | ||
Nel caso in cui il collaboratore lavori la domenica e faccia riposo in altri giorni e che il lavoro domenicale venga retribuito come straordinario, ovvero con la maggiorazione del 60% si dovrebbe indicare LF più il numero di ore=lavoro festivo maggiorato del 60%, la domenica e il giorno in cui riposa segnare RC più le ore | |||||
RG | Riposo Goduto | -001 | 0 | ||
Questo codice va utilizzato per specificare che il collaboratore ha goduto del riposo in un giorno solitamente però lavorativo. | |||||
Riposo Lavorato | 001 | 0 | True | ||
Si usa questo codice nel caso la collaboratrice lavori in un giorno in cui solitamente è previsto il riposo e non si tratti di domenica o di festività infrasettimanale. In questo caso il programma calcola per le ore di riposo lavorato la normale retribuzione senza alcuna maggiorazione. | |||||
RR | Riposo non recuperato (magg. 40%) | 001 | 140 | True | |
Nel caso in cui il riposo non venga recuperato è prevista una retribuzione delle ore pari al 40%. Se, ad esempio il collaboratore, avrebbe dovuto lavorare 4 ore si inserisce 4RR4. |
|||||
RX | Recupero | 001 | 0 | True | |
Quando il collaboratore recupera un'assenza si può segnare RX più le ore lavorate. Il programma calcola la normale retribuzione. | |||||
S | Straordinario | 000 | 125 | True | |
Si usa questo codice quando le ore lavorate eccedono il massimo delle ore giornaliere o settimanali previste dal contratto (40 per i non conviventi e 54 per i conviventi) e il lavoro è prestato tra le ore 6.00 e le ore 22.00. | |||||
SB | Lavoro Straordinario 33% | 000 | 133 | True | |
Si usa questo codice per una retribuzione maggiorata del 33%. Il codice comprende sia le ore che la maggiorazione. Quindi se lavoro 4 ore devo inserire SB4. |
|||||
SC | Sciopero | 001 | 0 | ||
Anche i lavoratori domestici hanno diritto come gli altri dipendenti allo sciopero. In questo caso si tratta di un'assenza che non viene retribuita e non fa maturare i ratei ferie, 13 e tfr. | |||||
SF | Straordinario Festivo | 000 | 160 | True | |
La retribuzione va maggiorata del 60% per lo straordinario festivo, ovvero nel caso in cui il collaboratore presti servizio di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17. Nell'inserimento mensile si deve indicare SF + le ore lavorate. | |||||
SFR | Straord.Festivo con Rip.Comp. | 000 | 60 | True | |
Nel caso in cui il collaboratore lavori il giorno di riposo, compensando le ore con un giorno di lavoro si dovrà indicare SFR per il giorno lavorato in più e RC (riposo compensativo) per il giorno lavorativo in cui il collaboratore rimane a casa. Ovviamente il numero di ore si devono compensare. La differenza con FL e FG (flessibilità lavorata e flessibilità goduta) sta solo nel fatto che il codice SFR calcola solo la maggiorazione. Quindi va inserito, ad esempio, se le ore di straordinario sono 4, 4SFR4. |
|||||
SN | Straordinario Notturno | 000 | 150 | True | |
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; in tal caso va inserito nell'orario mensile SN+il numero di ore lavorate. | |||||
V | Ore di Viaggio | 000 | 100 | True | |
Nel caso in cui il collaboratore accompagni l'assistito in un luogo diverso da quello di lavoro, si possono indicare le ore di viaggio con V+le ore. Il programma calcola la normale retribuzione | |||||
Z | Lavoro Straordinario 40% | 000 | 140 | True | |
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma. | |||||
TR | Trasferta 20% |
000 | 20 | True | |
Qualora vengano effettuate trasferte non previste dal contratto, esse saranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 20%. Il codice indica solo la maggiorazione quindi se, ad esempio, la collaboratrice effettua una trasferta di 8 ore devo indicare 8TR8. |