Nel settore domestico il livello di inquadramento più diffuso é il CS che definisce la mansione di una badante che assiste persone non autosufficienti. Il livello CS si utilizza se la badante non ha un titolo di studio inerente alla mansione. Se ne é in possesso va inquadrata con livello DS.
L'agenzia delle entrate, con circolare del 3 gennaio 2005, n. 2, ha dichiarato non autosufficienti i soggetti incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:
assunzione di alimenti;
espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale;
deambulazione;
indossare gli indumenti.
Sono considerate non autosufficienti comunque le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa o che hanno una pensione accompagnatoria.
QUANTO COSTA UNA BADANTE CS: CONVIVENZA O NON CONVIVENZA
In base alle necessità dell'assistito o datore di lavoro la badante CS può essere assunta con contratto di convivenza o meno.
Se si dovesse aver bisogno di una badante sempre a disposizione, giorno e notte (normalmente di notte riposando in una stanza adiacente), il contratto dovrà essere stipulato in regime di convivenza e dovrà comprendere anche la corresponsione di vitto e alloggio da parte del datore (in natura o denaro).
Se invece non c'è tale necessità si può utilizzare il contratto di non convivenza che prevede lo svolgimento delle mansioni di badante per un certo numero di ore ben definite durante la giornata con il rientro della badante nella propria abitazione al termine del turno.
QUANTO COSTA UNA BADANTE CS: RETRIBUZIONE E ORARIO
La retribuzione lorda prevista nel 2023 per una badante CS é di 7,79 € l'ora per i non conviventi e 1.120,76 € mensili per i conviventi. Al convivente poi va sempre aggiunto il vitto alloggio da corrispondere in natura o denaro.
Nel caso in cui la badante CS debba assistere contemporaneamente due persone non autosufficienti, (per esempio moglie e marito), il contratto collettivo prevede un'indennità aggiuntiva di 0,66 € l'ora per i non conviventi e di 112,34 € per i conviventi.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro la badante CS non convivente può fare al massimo 8 ore giornaliere e 40 settimanali mentre quella convivente 10 ore al giorno e 54 settimanali.
Si riporta di seguito il costo totale che dovrà sostenere un datore di lavoro per una badante CS, convivente e non convivente, comprensivo di retribuzione, contributi, tfr, ferie e 13esima che si maturano ogni mese.
L'Inps nel 2023, in caso di rapporto con almeno 25 ore settimanali di lavoro, prevede un'aliquota contributiva fissa di 0,29 € l'ora per il collaboratore e 0,86 € l'ora per il datore. Totale 1,15 € l'ora.
Riassumendo, un lavoratore domestico di categoria CS convivente costa quindi:
Trattamento del lavoratore (2023)
Costo Orario
Costo Mensile
Paga Lorda
7,79
1.350,27
Contributi e cassacolf
0,31
53,74
Paga Netta
7,48
1.265,54
Costo complessivo:
Paga Lorda
7,79
1.350,27
Contributi e cassacolf
0,90
156,00
Ferie
0,65
112,52
Tredicesima
0,65
112,52
Trattamento di fine rapporto
0,63
108,36
Costo Totale Lavoratore CS
10,61
1.839,67
A questo costo va aggiunta la fruzione del vitto e alloggio che devono essere corrisposti gratuitamente in natura (o a pagamento come indennità sostitutiva, non indicati nella simulazione sopra).
In Webcolf si possono simulare gratis tutti i costi di un collaboratore domestico e un esempio del prospetto di costo viene allegato in calce al presente articolo. Il costo, come anche sopra evidenziato, si divide in due sezioni distinte:
SEZIONE LAVORATORE dove vengono indicati sia in termini orari che mensili:
- la paga lorda di partenza stabilita dai sindacati in base a tipo contratto o livello o comunque quella più alta indicata dall'utente sul simulatore;
- i contributi previdenziali (Inps) e assistenziali (Cassa Colf) a carico del collaboratore. L'importo dei contributi é medio in quanto cambia di mese in mese in base a come cade il calendario mensile.
- La paga netta risultante dalla differenza tra paga lorda e contributi. La paga netta é un importo medio che può cambiare nei cedolini paga effettivi di qualche euro in più o in meno in base al calendario del mese specifico.
SEZIONE DATORE DI LAVORO dove vengono indicati sia in termini orari che mensili:
- la paga lorda del collaboratore stabilita dai sindacati in base a tipo contratto o livello o comunque quella più alta indicata dall'utente sul simulatore;
- contributi a carico del datore (Inps e Cassa Colf);
- ratei di ferie, 13esima e Tfr maturati dal collaboratore ogni mese. Questi elementi vengono indicati per calcolare il costo complessivo anche se non vengono pagati ogni mese. Essi costituiscono un debito (e dunque un costo) che successivamente, al momento del godimento delle ferie o a natale, viene saldato mediante la retribuzione delle ferie o della tredicesima a Natale. Infine il Tfr viene corrisposto alla fine del rapporto o mediante un acconto anche annuale (se richiesto per iscritto dalla badante).
Viene quindi indicato il COSTO TOTALE che è il costo ipotetico mensile che il datore dovrà sostenere di media ogni mese.
COSTO ANNUALE. Sul fondo del simulatore, sulle annotazioni, si riporta il costo annuale del rapporto di lavoro.
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Busta paga baby sitter e straordinari
Come si elabora la busta paga di una baby sitter se sono presenti degli straordinari?
Per capire in caso di straordinari come elaborare la busta paga di una badante é necessario sapere che il Ccnl prevede un numero di ore massime giornaliere e settimanali per le badanti:
- per i NON CONVIVENTI le ore massime ordinarie sono 8 giornaliere e 40 settimanali;
- per i CONVIVENTI le ore massime ordinarie sono 10 giornaliere e 54 settimanali.
Vediamo ora nello specifico le varie maggiorazioni di straordinario che possiamo trovare nella busta paga della badante:
A. solo per il collaboratore non convivente, per le ore di lavoro svolte oltre le 8 giornaliere o le 40 settimanali, le prime 4 ore di straordinario della settimana (41-44 settimanali) é prevista una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale di fatto (purchè tali ore siano comprese nella fascia oraria tra le ore 6.00 e le ore 22.00). Tale maggiorazione viene inserira da Webcolf in modo automatico nella busta paga della baby sitter.
B. E' prevista una maggiorazione del 20% in caso si concordi di svolgere la prestazione lavorativa dalle 22.00 alle 06.00 e cioé il c.d. lavoro notturno. Tale caso può avvenire ad esempio per un collaboratore non convivente col quale si é concordata una fascia oraria di lavoro dalle 18 alle 23. L'ora dalle 22 alle 23 é retribuita con il 20% in più solo per il fatto di essere compresa nella fascia notturna. Per indicare il lavoro notturno nella busta paga della baby sitter é necessario indicare nell'inserimento mensile del giorno interessato prima le ore totali lavorate poi la causale N seguita dalle solo ore tra queste che sono comprese nella fascia notturna. Ad esempio per una baby sitter che deve lavorare dalle 19.00 alle 3.00 e cioé faccia 3 ore di lavoro diurno e 5 di nottruno dovrà essere indicato 8N5 ovvero di 8 ore lavorate 5 sono notturne con il 20% di maggiorazione sulla retribuzione globale di fatto.
C. Nel caso vengano superate le 44 ore settimanali per la baby sitter non convivente va calcolata, a partire dalla 5^ ora di straordinario in poi della settimana, la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale di fatto per ogni ora in più. Se si tratta invece di colf convivente il 25% in più verrà applicato in caso di superamento delle 10 ore giornaliere o 54 settimanali. La maggiorazione del 25% viene applicato solo in caso di lavoro diurno e cioé prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Tale maggiorazione viene inserira da Webcolf in modo del tutto automatico nella busta paga della baby sitter. La maggiorazione del 25% va corrisposta anche in caso di baby sitter convivente che non fa le 2 ore di riposo pomeridiano.
D. Nell'ipotesi in cui venga richiesto alla badante convivente di lavorare nella sua mezza giornata di risposo non domenicale (12 ore), si può scegliere di recuperare in altra giornata il riposo oppure corrispondere la maggiorazione del 40% da calcolare sulla retribuzione globale di fatto. Per la badante convivente difatti il Ccnl stabilisce 36 ore di riposo settimanali di cui 24 la domenica e 12 in un'altra giornata scelta dalle parti. Al fine di avere nella busta paga della badante il corretto calcolo l'utente dovrebbe utilizzare la causale "Z". Ad esempio per una badante convivente che da contratto il sabato a fa 4 ore ma che ne fa invece 6, dovrà essere indicato nell'inserimento mensile 4Z2 e cioé 4 ore di lavoro ordinario e 2 con maggiorazione al 40%.
E. Se alla badante fosse richiesto di fare alcune ore oltre il suo normale orario standard e per di più nella fascia notturna che va dalle 22.00 alle 06.00, é previsto che nella busta paga della badante per tali ore venga applicata la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto. Per avere nella busta paga della badante tale maggiorazione dovrà essere indicata nell'inserimento mensile la causale "SN" seguita dal numero di ore notturne straordinarie lavorate.
F. Se la badante lavora di domenica (giorno di riposo settimanale) oppure durante una festività va applicata la maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto. In caso di lavoro la domenica la maggiorazione viene applicata nella busta paga della badante in modo automatico semplicemente indicando le ore lavorate quel giorno ma per avere un'indicazione più ordinata e precisa si consiglia di indicare la causale "LF" seguita dal numero di ore lavorate. Ad esempio LF5. Se invece si trattasse di lavoro eseguito durante una festività é necessario lasciare invariata l'indicazione data in automatico dal programma per quest'ultima e indicare, prima, la causale "LF" di lavoro festivo seguita dal numero di ore lavorate. Ad esempio LF6F5.
Se però la collaboratrice riceve, per quella giornata, vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.
N.B.:
- tutte le ore oltre l'orario stabilito nel contratto di assunzione fino alle 40 (colf non convivente) o 54 (colf convivente) ore settimanali vengono considerate lavoro supplementare e retribuite nella busta paga della baby sitter con la stessa retribuzione prevista per le ore ordinarie di lavoro.
- Nel caso di sovrapposizione di più maggiorazioni prevale la più alta. Se ad esempio la baby sitter non convivente fa lavoro notturno la domenica non si può applicare per le stesse ore sia la maggiorazione da lavoro notturno (20%) che la maggiorazione del 60% per lavoro festivo ma si applica solo quella da 60%.
Vediamo ora alcuni esempi di busta paga della badante con straordinari:
1. nella prima immagine sono state inserire nella busta paga della badante la maggiorazione del 20% per lavoro notturno, del 50% per straordinario notturno, del lavoro supplementare, dello straordinario al 10% e al 25%.
2. Nella seconda immagine sono state inserire nella busta paga della badante la maggiorazione del 40% per lavoro nella mezza giornata di riposo e del 50% per lavoro la domenica e nel giorno festivo del 15/08.
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Busta paga colf e straordinari
Come si elabora la busta paga di una colf in caso di straordinari?
Per capire come elaborare la busta paga di una colf in presenza di straordinari é necessario prima di tutto sapere che il Ccnl stabilisce un numero di ore massime giornaliere e settimanali per le colf:
- per i NON CONVIVENTI le ore massime ordinarie sono 8 giornaliere e 40 settimanali;
- per i CONVIVENTI le ore massime ordinarie sono 10 giornaliere e 54 settimanali.
Vediamo ora nello specifico quando si parla di straordinari e quali sono le percentuali applicate nella busta paga della colf:
A. solo per il collaboratore non convivente, per le ore di lavoro svolte oltre le 8 giornaliere o le 40 settimanali, le prime 4 ore di straordinario della settimana (41-44 settimanali) é prevista una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale di fatto (purchè tali ore siano comprese nella fascia oraria tra le ore 6.00 e le ore 22.00). Tale maggiorazione viene inserira da Webcolf in modo automatico nella busta paga della colf.
B. E' prevista una maggiorazione del 20% in caso si concordi di svolgere la prestazione lavorativa dalle 22.00 alle 06.00 e cioé il c.d. lavoro notturno. Tale caso può avvenire ad esempio per un collaboratore non convivente col quale si é concordata una fascia oraria di lavoro dalle 18 alle 23. L'ora dalle 22 alle 23 é retribuita con il 20% in più solo per il fatto di essere compresa nella fascia notturna. Per indicare il lavoro notturno nella busta paga della colf é necessario indicare nell'inserimento mensile del giorno interessato prima le ore totali lavorate poi la causale N seguita dalle solo ore tra queste che sono comprese nella fascia notturna. Ad esempio per un collaboratore che deve lavorare dalle 19.00 alle 3.00 e cioé faccia 3 ore di lavoro diurno e 5 di nottruno dovrà essere indicato 8N5 ovvero di 8 ore lavorate 5 sono notturne con il 20% di maggiorazione sulla retribuzione globale di fatto.
C. Nel caso vengano superate le 44 ore settimanali per la colf non convivente va calcolata, a partire dalla 5^ ora di straordinario in poi della settimana, la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale di fatto per ogni ora in più. Se si tratta invece di colf convivente il 25% in più verrà applicato in caso di superamento delle 10 ore giornaliere o 54 settimanali. La maggiorazione del 25% viene applicato solo in caso di lavoro diurno e cioé prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Tale maggiorazione viene inserira da Webcolf in modo del tutto automatico nella busta paga della colf. La maggiorazione del 25% va corrisposta anche in caso di colf convivente che non fa le 2 ore di riposo pomeridiano.
D.Nell'ipotesi in cui venga richiesto alla badante convivente di lavorare nella sua mezza giornata di riposo non domenicale (12 ore), si può scegliere di recuperare in altra giornata il riposo oppure corrispondere la maggiorazione del 40% da calcolare sulla retribuzione globale di fatto. Per la colf convivente sono infatti previste 36 ore di riposo settimanali di cui 24 la domenica e 12 in un'altra giornata scelta dalle parti. Al fine di avere nella busta paga della colf il corretto calcolo l'utente dovrebbe utilizzare la causale Z e quindi se ad esempio una colf convivente che di norma il sabato a fa 4 ore ne fa invece 6 dovrà indicarsi nell'inserimento mensile per tale giornata 4Z2 e cioé 4 ore di lavoro ordinario e 2 con maggiorazione al 40%.
E. Se fosse richiesto alla colf di fare alcune ore di lavoro oltre il suo normale orario e per di più nella fascia notturna dalle 22.00 alle 06.00, il Ccnl prevede che nella busta paga della colf per tali ore venga applicata la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto. Per inserire nella busta paga della colf tale maggiorazione correttamente dovrà indicarsi nell'inserimento mensile la causale SN seguita dal numero di ore straordinarie notturne lavorate.
F. Se la collaboratrice lavorasse la domenica (giorno di riposo settimanale) oppure durante una festività é prevista la maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto. In caso di lavoro la domenica la maggiorazione viene applicata nella busta paga della colf in modo automatico semplicemente indicando e ore lavorate domenica ma per avere un'indicazione più ordinata e precisa consigliamo di indicare nell'inserimento mensile la causale LF seguita dal numero di ore lavorate quel giorno. Ad esempio LF5. Se invece si trattasse di lavoro svolto durante una festività é necessario lasciare invariata l'indicazione di quest'ultima data in automatico dal programma e indicare, prima, LF di lavoro festivo seguito dal numero di ore lavorate. Ad esempio LF6F5.
Se però la collaboratrice riceve, per quella giornata, vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.
N.B.:
- tutte le ore oltre l'orario stabilito nel contratto di assunzione fino alle 40 (colf non convivente) o 54 (colf convivente) ore settimanali vengono considerate lavoro supplementare e retribuite nella busta paga della colf con la stessa retribuzione prevista per le ore ordinarie di lavoro.
- Nel caso di sovrapposizione di più maggiorazioni prevale la più alta. Se ad esempio una collaboratrice non convivente fa lavoro notturno la domenica non si può applicare per le stesse ore sia la maggiorazione da lavoro notturno (20%) che la maggiorazione del 60% per lavoro festivo ma si applica solo quella da 60%.
Vediamo ora alcuni esempi di busta paga della colf con straordinari:
1. nella prima immagine sono state inserire nella busta paga della colf la maggiorazione del 20% per lavoro notturno, del 50% per straordinario notturno, del lavoro supplementare, dello straordinario al 10% e al 25%.
2. Nella seconda immagine sono state inserire nella busta paga della colf la maggiorazione del 40% per lavoro nella mezza giornata di riposo e del 50% per lavoro la domenica e nel giorno festivo del 15/08.
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Busta paga badante e straordinari
Come si elabora la busta paga di una badante se sono presenti degli straordinari?
Per capire in caso di straordinari come elaborare la busta paga di una badante é necessario sapere che il Ccnl prevede un numero di ore massime giornaliere e settimanali per le badanti:
- per i NON CONVIVENTI le ore massime ordinarie sono 8 giornaliere e 40 settimanali;
- per i CONVIVENTI le ore massime ordinarie sono 10 giornaliere e 54 settimanali.
Vediamo ora nello specifico le varie maggiorazioni di straordinario che possiamo trovare nella busta paga della badante:
A. solo per il collaboratore non convivente, per le ore di lavoro svolte oltre le 8 giornaliere o le 40 settimanali, le prime 4 ore di straordinario della settimana (41-44 settimanali) é prevista una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale di fatto (purchè tali ore siano comprese nella fascia oraria tra le ore 6.00 e le ore 22.00). Tale maggiorazione viene inserita da Webcolf in modo automatico nella busta paga della badante.
B. E' prevista una maggiorazione del 20% in caso si concordi di svolgere la prestazione lavorativa dalle 22.00 alle 06.00 e cioé il c.d. lavoro notturno. Tale caso può avvenire ad esempio per un collaboratore non convivente col quale si é concordata una fascia oraria di lavoro dalle 18 alle 23. L'ora dalle 22 alle 23 é retribuita con il 20% in più solo per il fatto di essere compresa nella fascia notturna. Per indicare il lavoro notturno nella busta paga della badante é necessario indicare nell'inserimento mensile del giorno interessato prima le ore totali lavorate poi la causale N seguita dalle solo ore tra queste che sono comprese nella fascia notturna. Ad esempio per una badante che deve lavorare dalle 19.00 alle 3.00 e cioé faccia 3 ore di lavoro diurno e 5 di nottruno dovrà essere indicato 8N5 ovvero di 8 ore lavorate 5 sono notturne con il 20% di maggiorazione sulla retribuzione globale di fatto.
C. Nel caso vengano superate le 44 ore settimanali per la badante non convivente va calcolata, a partire dalla 5^ ora di straordinario in poi della settimana, la maggiorazione del 25% sulla retribuzione globale di fatto per ogni ora in più. Se si tratta invece di badante convivente il 25% in più verrà applicato in caso di superamento delle 10 ore giornaliere o 54 settimanali. La maggiorazione del 25% viene applicato solo in caso di lavoro diurno e cioé prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00. Tale maggiorazione viene inserita da Webcolf in modo del tutto automatico nella busta paga della badante. La maggiorazione del 25% va corrisposta anche in caso di badante convivente che non fa le 2 ore di riposo pomeridiano.
D. Nell'ipotesi in cui venga richiesto alla badante convivente di lavorare nella sua mezza giornata di riposo non domenicale (12 ore), si può scegliere di recuperare in altra giornata il riposo oppure corrispondere la maggiorazione del 40% da calcolare sulla retribuzione globale di fatto. Per la badante convivente difatti il Ccnl stabilisce 36 ore di riposo settimanali di cui 24 la domenica e 12 in un'altra giornata scelta dalle parti. Al fine di avere nella busta paga della badante il corretto calcolo l'utente dovrebbe utilizzare la causale "Z". Ad esempio per una badante convivente che da contratto il sabato a fa 4 ore ma che ne fa invece 6, dovrà essere indicato nell'inserimento mensile 4Z2 e cioé 4 ore di lavoro ordinario e 2 con maggiorazione al 40%.
E. Se alla badante fosse richiesto di fare alcune ore oltre il suo normale orario standard e per di più nella fascia notturna che va dalle 22.00 alle 06.00, é previsto che nella busta paga della badante per tali ore venga applicata la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto. Per avere nella busta paga della badante tale maggiorazione dovrà essere indicata nell'inserimento mensile la causale "SN" seguita dal numero di ore notturne straordinarie lavorate.
F. Se la badante lavora di domenica (giorno di riposo settimanale) oppure durante una festività va applicata la maggiorazione del 60% sulla retribuzione globale di fatto. In caso di lavoro la domenica la maggiorazione viene applicata nella busta paga della badante in modo automatico semplicemente indicando le ore lavorate quel giorno ma per avere un'indicazione più ordinata e precisa si consiglia di indicare la causale "LF" seguita dal numero di ore lavorate. Ad esempio LF5. Se invece si trattasse di lavoro eseguito durante una festività é necessario lasciare invariata l'indicazione data in automatico dal programma per quest'ultima e indicare, prima, la causale "LF" di lavoro festivo seguita dal numero di ore lavorate. Ad esempio LF6F5.
Se però la collaboratrice riceve, per quella giornata, vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.
N.B.:
- tutte le ore oltre l'orario stabilito nel contratto di assunzione fino alle 40 (colf non convivente) o 54 (colf convivente) ore settimanali vengono considerate lavoro supplementare e retribuite nella busta paga della badante con la stessa retribuzione prevista per le ore ordinarie di lavoro.
- Nel caso di sovrapposizione di più maggiorazioni prevale la più alta. Se ad esempio la badante non convivente fa 5 ore di lavoro notturno la domenica non si può applicare per queste 5 ore sia la maggiorazione da lavoro notturno (20%) che la maggiorazione del 60% per lavoro festivo ma si applica solo quella da 60%.
Vediamo ora alcuni esempi di busta paga della badante con straordinari:
1. nella prima immagine sono state inserite nella busta paga della badante la maggiorazione del 20% per lavoro notturno, del 50% per straordinario notturno, del lavoro supplementare, dello straordinario al 10% e al 25%.
2. Nella seconda immagine sono state inserite nella busta paga della badante la maggiorazione del 40% per lavoro nella mezza giornata di riposo e del 50% per lavoro la domenica e nel giorno festivo del 15/08.
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Busta paga baby sitter e festività
Come calcolare la busta paga della tua baby sitter in caso di festività?
Nella busta paga della baby sitter sono calcolate le festività tenendo conto di quanto vedremo ora.
1. Il Ccnl riporta all''art. 16 co. 1 le festività da retribuire:
N.B.: il giorno di Pasqua non è considerato come festività perchè cadente sempre di domenica.
2. Il calcolo relativo alla festività riportato nella busta paga della baby sitter varia in base al tipo di contratto sottoscritto tra le parti:
- in caso di baby sitter pagata ad ore (non convivente), la festività va pagata sempre per 1/6 dell'orario settimanale (ovvero 1/26esimo del mensile) indipendentemente da quando cade la festività quindi anche se fosse un giorno non lavorativo o domenica;
- in caso di baby sitter con paga mensilizzata (convivente, sempre, e non convivente solo se così scelto dalle parti), nella busta paga va retribuita la festività per le stesse ore previste per tale giornata da contratto, se cadente in un giorno dal lunedì al sabato (festività infrasettimanale), mentre per 1/6 dell'orario settimanale, se cadente di domenica (in quanto festivià non goduta). Prendiamo ad esempio la busta paga di una baby sitter convivente che lavora dal lunedì al venerdì per 10 ore, per la festività di sabato 25 aprile, non verrà visualizzata alcuna retribuzione oltre a quella ordinaria perchè quel giorno la badante non doveva lavorare, mentre ad esempio per la domenica 25 dicembre dev'essere calcolato un importo aggiuntivo alla retribuzione pari ad 1/26esimo in più del mensile (festività non goduta).
Webcolf indica in automatico le ore relative alla festività nell'inserimento mensile dopo la causale F e calcola quindi la busta paga della baby sitter in modo corretto tenendo presente di quanto detto fin'ora. L'utente quindi non deve mai cancellare le ore indicare dopo la F. Se nell'inserimento non si vede alcuna F ma vengono indicate semplicemente zero ore significa che la festività della baby sitter con paga mensilizzata cade in un giorno non lavorativo diverso dalla domenica (0 quindi significa F0).
Si precisa comunque che, nel caso in cui la baby sitter lavorasse durante una festività, prima della causale F seguita dal numero di ore proposte dal programma (per pagare la festività), si dovrà indicare nell'inserimento il giustificativo LF di lavoro festivo (maggiorazione 60% della paga di fatto), seguito dal numero di ore lavorate quel giorno. Per esempio, in caso di baby sitter convivente con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì che presta servizio martedì 2 giugno per 7 ore, nell'inserimento sarà corretto indicare LF7F10. Se invece la collaboratrice riceve, per quella giornata, vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.
Esempio di una busta paga di baby sitter ad ore (non convivente) con orario di 8 ore dal lunedì al venerdì e con due festività, cadenti una di domenica e una di venerdì e del lavoro festivo il giorno dell'Epifania per 8 ore:
Esempio di una busta paga di baby sitter convivente mensilizzata con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato con due festività, cadenti una di domenica e una di venerdì e un lavoro festivo il giorno dell'Epifania per 8 ore:
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Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Busta paga badante e festività
Come calcolare la busta paga della tua badante in caso di festività?
Nella busta paga di una badante sono calcolate le festività tenendo conto di quanto segue:
1. Il Contratto Collettivo all'art. 16 riporta le festività da retribuire:
N.B.: il giorno di Pasqua non è considerato come festività perchè cadente sempre di domenica.
2. Il calcolo relativo alla festività riportato nella busta paga della badante varia in base al tipo di contratto stipulato tra le parti:
- in caso di badante pagata ad ore (non convivente), la festività va pagata sempre per 1/6 dell'orario settimanale (ovvero 1/26esimo del mensile) indipendentemente da quando cade la festività, quindi anche se cade in un giorno non lavorativo o di domenica;
- in caso di badante con paga mensilizzata (convivente o non convivente ma con paga così scelta dalle parti), nella busta paga va retribuita la festività per le stesse ore previste quel giorno da contratto, se cadente in un giorno dal lunedì al sabato, mentre per 1/6 dell'orario settimanale, se cadente di domenica (in quanto festività non goduta). Prendiamo ad esempio la busta paga di una badante convivente che lavora dal lunedì al venerdì per 10 ore, per la festività di sabato 25 aprile, non verrà visualizzata alcuna retribuzione oltre a quella ordinaria perchè quel giorno la badante non doveva lavorare, mentre ad esempio per la domenica 25 dicembre dev'essere calcolato un importo aggiuntivo alla retribuzione pari ad 1/26esimo in più del mensile (festività non goduta).
Indicare le festività in Webcolf
Tenendo presente quanto detto fin'ora Webcolf indica già in automatico le ore relative alla festività nell'inserimento mensile dopo la causale F e calcola quindi la busta paga della badante in modo corretto. Se nell'inserimento non si vede alcuna F ma vengono indicate semplicemente zero ore significa che la festività della badante con paga mensilizzata cade in un giorno non lavorativo diverso dalla domenica (0 quindi significa F0).
Si precisa comunque che, nel caso la badante lavorasse durante le festività, prima della causale F seguita dal numero di ore proposte dal programma (per pagare la festività), si dovrà indicare nell'inserimento il giustificativo LF di lavoro festivo (maggiorazione 60% della paga di fatto), seguito dal numero di ore lavorate quel giorno. Per esempio, in caso di badante convivente con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì che presta servizio martedì 2 giugno per 7 ore, nell'inserimento sarà corretto indicare LF7F10. Se invece la collaboratrice riceve, per quella giornata, vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.
Esempio di una busta paga di badante ad ore (non convivente) con orario di 8 ore dal lunedì al venerdì e con due festività, cadenti una di domenica e una di venerdì e del lavoro festivo il giorno dell'Epifania per 8 ore:
Esempio di una busta paga di badante convivente mensilizzata con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato con due festività, cadenti una di domenica e una di venerdì e un lavoro festivo il giorno dell'Epifania per 8 ore:
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Busta paga colf e festività
Come si calcola la busta paga della colf per i giorni di festività?
Nel corpo della busta paga della colf vengono conteggiate le festività tenendo presente questi punti:
1. Il CCNL elenca nell'art. 16 le seguenti festività:
N.B.: il giorno di Pasqua non è considerato come festività perchè cadente sempre di domenica.
2. Il calcolo della festività nella busta paga della colf dipende dal tipo di contratto stipulato e precisamente:
- se si tratta di colf pagata ad ore (non convivente), la festività va pagata sempre, indipendentemente dai giorni lavorativi, per 1/6 dell'orario settimanale (ovvero 1/26esimo del mensile), anche se essa cade di domenica;
- se invece la colf viene pagata con paga mensilizzata (convivente sempre e non convivente solo se così scelto dalle parti), nella busta paga si deve retribuire la festività per le stesse ore previste dal contratto, se cadente in un giorno dal lunedì al sabato, mentre, per 1/6 dell'orario settimanale, se cadente di domenica. Nella busta paga di una colf convivente che lavora dal lunedì al venerdì per 10 ore, per la festività di sabato 25 aprile, ad esempio, non verrà visualizzata alcuna retribuzione oltre a quella ordinaria (perchè le ore contrattuali di quella giornata sono zero e la festività non cade di domenica), mentre per domenica 25 dicembre calcolerà un importo aggiuntivo alla retribuzione pari ad 1/26esimo (festività non goduta).
Tenendo presente questo, Webcolf indica in automatico la festività nell'inserimento mensile con la sigla F e calcola la busta paga della colf esponendo le ore e la retribuzione corretta di tali festività. Se nell'inserimento non si vede la F ma vengono indicate semplicemente zero ore significa che la festività del collaboratore con paga mensilizzata cade in un giorno non lavorativo diverso dalla domenica (0 quindi significa F0).
Si precisa comunque che, nel caso la collaboratrice lavorasse durante le festività, prima della sigla F seguita dal numero di ore proposte dal programma (per pagare la festività), si dovrà indicare la sigla LF di lavoro festivo (maggiorato al 60% della paga di fatto), seguito dal numero di ore lavorate. Per esempio, in caso di colf convivente con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì che presta servizio martedì 2 giugno per 7 ore, nell'inserimento sarà corretto indicare LF7F10. Se invece la collaboratrice, per quella giornata, riceve vitto alloggio in natura va indicato LFV al posto di LF. In questo modo la quota oraria di vitto alloggio viene considerata per la sola maggiorazione.
Esempio di busta paga colf ad ore con orario di 8 ore dal lunedì al venerdì e con due festività cadenti una di domenica e una di venerdì e un lavoro festivo il giorno dell'Epifania per 8 ore:
Esempio di busta paga colf convivente con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato con due festività cadenti una di domenica e una di venerdì e un lavoro festivo il giorno dell'Epifania per 8 ore:
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Contratto collettivo colf e badanti
Il 1° ottobre 2020 é entrato in vigore il nuovo Contratto collettivo colf e badanti stipulato tra:
FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
da una parte, e:
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolfdall’altra.
Il contratto collettivo colf e badanti scade il 31 dicembre 2022 e resterà in vigore finchè non verrà sostituito dal successivo ccnl.
Il contratto collettivo colf e badanti viene tacitamente rinnovato per altri tre anni nel caso in cui nessuna delle parti contrattuali dia disdetta alle altre almeno 3 mesi prima della data di scadenza (31 dicembre 2022).
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del contratto comunque le parti firmatarie si riuniscono per verificare l’opportunità o meno di apporvi modifiche.
CONTRATTO COLLETTIVO COLF E BADANTI: MINIMI SINDACALI
Le paghe minime sindacali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto collettivo vengono rivalutati da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
La Commissione viene convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, nel caso in cui non si sia trovato un accordo, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti il Ccnl a determinare la variazione periodica della retribuzione minima in misura pari all’80% della variazione del costo della vita rilevate dall’ ISTAT, per quanto riguarda le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Le paghe sindacali così variate hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti contrattuali.
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Assistenza in ospedale: come pagare la badante?
Molto spesso capita che venga richiesto alla badante, che solitamente convive con il datore di lavoro, di seguire l'assistito anche presso l'ospedale in caso di ricovero per un periodo più o meno breve.
Poichè il contratto collettivo colf e badanti non fa alcune precisazioni specifiche per questa situazione, il rapporto può essere gestito in modi diversi.
Ci sono due situazioni che potremmo così riassumere:
1. Il datore di lavoro è ricoverato per un operazione precedentemente fissata e quindi ha bisogno di assistenza solo per un tempo già previsto (poche settimane). In tal caso si consiglia di non fare alcuna variazione del contratto trattandosi di una modifica non definitiva.
2. L'assistito è ricoverato e non si prevede che venga dimesso entro breve tempo. Passato qualche giorno, se la situazione è grave, sarebbe corretto fare una modifica del contratto e concordare orario e paga in base alle mutate condizioni del datore di lavoro.
Inoltre vanno distinti tre casi di assistenza del datore di lavoro in ospedale:
a.Assistenza diurna: la persona ricoverata ha bisogno di assistenza solo di giorno in quanto durante la notte la struttura ospedaliera mette a disposizione il personale infermieristico per eventuali esigenze.
b.Assistenza notturna: il datore necessita di assistenza di notte ma di giorno è seguito dai figli/ conoscenti e quindi viene chiesto alla badante di dormire all'ospedale durante la notte.
c. Assistenza diurna e notturna: l'assistito ha bisogno continuo di cure durante il giorno e anche durante la notte. In tal caso non può essere chiesto alla badante di lavorare h24 e si deve prevedere una seconda assunzione. Quindi si avranno in forze due badanti: una diurna (Cs o Ds) e una notturna (Cs o Ds).
Si deve poi tener conto delle ore/minuti di viaggio della badante nel tempo totale di lavoro e delle spese che dovrà sostenere per il tragitto casa-ospedale per il rimborso in busta paga.
Come impostare la busta paga della badante che svolge lavoro in ospedale?
In base alle opzioni elencate sopra possiamo così riassumere le varie casistiche:
1.a. Assistenza diurna per periodo determinato. La gestione del rapporto non cambia molto: la badante assiste per le 10 ore al giorno il datore e poi ritorna a casa propria o dell'assistito. Si consiglia che, poichè il contratto di normale convivenza a casa del datore di lavoro prevede, per la collaboratrice, un alternarsi di momenti di riposo a momenti di lavoro mentre il lavoro in ospedale è continuo, di non far lavorare la collaboratrice per tutte le 10 ore con sole due ore di riposo nel mezzo ma di darle qualche ora in più di riposo lasciando lo stipendio mensile completo.
Se l'ospedale dovesse risultare molto lontano si consiglia di assegnare le ore di riposo a fine giornata. Se la collaboratrice svolge lavoro festivo durante domeniche o festività esso va retribuito con il 60% della maggiorazione come previsto dal contratto oppure, se la badante lavora più ore, esse vanno pagate con lo straordinario del 25%, se cadenti in normali giorni lavorativi, e con il 40% se cadenti nella mezza giornata di riposo settimanale.
Se la collaboratrice poi non torna a dormire e a mangiare dal datore di lavoro la sera ma torna a casa sua si precisa che vanno pagate le indennità di vitto e alloggio in denaro in busta paga perchè non corrisposte più in natura. Per inserire in webcolf gli straordinari al 25% basta indicare nel giorno le ore totali lavorate al posto delle contrattuali nell'inserimento mensile mentre per le altre maggiorazioni si indica LF per il lavoro festivo e Z per il lavoro al 40% seguito dal numero di ore come spiegato qui: Busta paga badante e straordinari
Esempi:
- la badante lavora una domenica per 6 ore indico: LF6;
- la badante lavora per un lunedì festivo per 8 ore al posto delle 10 contrattuali: F10LF8,
- la badante lavora un martedì non festivo 12 ore al posto di 10 indico semplicemente 12 senza sigle.
1.b. Assistenza notturna per periodo determinato. Poichè il lavoro notturno, ovvero quello prestato dalle 22 alle 6 dovrebbe essere maggiorato, se straordinario occasionale, del 50%, si dovrebbe indicare tale maggiorazione in busta paga. In webcolf basterà indicare per quel giorno la causale SN di straordinario notturno seguita dal numero di ore lavorate al posto delle ore proposte dal programma.
Esempi:
- la badante lavora dalle 20 alle 7 dovranno essere indicate le ore diurne, la causale SNe le ore di straordinario notturno e quindi: 3SN8.
- la badante lavora dalle 23 alle 6 dovrà essere indicato solo SN7.
2.a. Assistenza diurna per periodo non determinato.
- se la collaboratrice continua a dormire nell'abitazione del datore di lavoro va mantenuto il regime di convivenza e va pagata l'indennità di vitto e alloggio non fruita perchè in ospedale, mentre, se la collaboratrice decide di dormire a casa sua dovrà essere variato radicalmente il contratto da convivente a non convivente con paga ad ore più alta rispetto al mensilizzato.
- Se la collaboratrice, nel periodo precedente al ricovero del datore di lavoro, era assunta per un livello Bs (persona autosufficiente) va ora inquadrata a livello CS (persona non autosufficiente) o DS (persona non autosufficiente e badante formata professionalmente) con aumento conseguente della paga.
- Va variato il luogo di lavoro indicando l'indirizzo dell'ospedale;
- si delinea nuovamente un orario che tenga conto della pesantezza del lavoro e della distanza dell'ospedale dalla casa a cui poi la collaboratrice ritorna la sera. Se la collaboratrice è non convivente il massimo di ore settimanali ordinarie è di 40 e non di 54 come i collaboratori conviventi.
2.b. Assistenza notturna per un periodo non determinato.
- In questo caso la variazione di contratto è radicale: si passa da un normale contratto da convivente ad un contratto esclusivamente di assistenza notturna di 54 ore settimanali: 9 ore dal lun al sabato solitamente, con un giorno libero. In alternativa alcuni giorni 11 ore e altri 10 in modo da coprire 5 giorni. Il livello dev'essere CS o DS.
- Si precisa che rimane la convivenza anche se la collaboratrice decidesse di dormire a casa propria e non del datore in quanto il contratto di assistenza notturna prevede solo una paga mensilizzata fissa e un regime di convivenza a livello formale.
N.B.: Per i casi 2a e 2b, tutti gli accordi e le variazioni vanno sottoscritte e comunicate all'inps via telematica. Webcolf permette di collegarsi al sito inps con il pin direttamente dal programma nel menù assunzione| comunicazioni servizi al cittadino. Si precisa, invece, che la modifica da convivente a non convivente si può fare solo tramite fax all'inps.
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La busta paga della badante è obbligatoria?
La busta paga della badante è obbligatoria?
Il contratto collettivo colf e badanti all'articolo 33 dispone che il datore debba predisporre una busta paga per la badante, che quindi risulta obbligatoria.
Nella busta paga vanno inserite varie informazioni, le principali sono:
- paga minima sindacale; - scatti di anzianità; - compenso sostitutivo di vitto e alloggio (nel caso la badante sia convivente e il vitto e alloggio sia pagato in natura); - eventuale acconto futuri aumenti/ superminimo assorbibile o non assorbibile (ovvero la differenza tra la paga base minima e la paga concordata); - lavoro straordinario e pagamento delle festività.
Solitamente si redige una busta paga della badante più completa, nella quale si inseriscono anche altri elementi, quali:
1. dati anagrafici e codice fiscale del datore e della badante; 2. luogo di lavoro e mese di riferimento; 3. percentuale di part time (ovvero ore settimanali contrattuali) e ore realmente lavorate in quel mese specifico (e quindi anche straordinari, assenze, ferie, malattia, ecc); 4. livello (A, AS, B, Bs, C, CS, D, DS) e tipologia del contratto (a tempo determinato o a tempo indeterminato, in regime di convivenza con il datore di lavoro o meno); 5. importo contributi collaboratore (se trattenuti); 6. dati di tfr, ferie e 13esima aggiornati ogni mese; 7. importo retribuzione lorda e netta.
La busta paga della badante va consegnata, fatta firmare e una copia va conservata. E' inoltre importante concordare con la badante il giorno della consegna della busta paga, che solitamente si aggira tra il 1° al 10 del mese successivo in quanto solo alla fine del mese si conoscono le presenze.
Si precisa, poi, che il contratto collettivo prevede, oltre alla busta paga della badante obbligatoria, che dev'essere consegnata annualmente alla collaboratrice anche la CU, ossia il cud (dichiarazione dei compensi), in modo che poi la badante possa fare la dichiarazione dei redditi. E' molto semplice stampare la cu se si sono già calcolate le buste paga mensilmente perchè essa riporta tutti gli importi dei lordi pagati, dei contributi e del tfr.
Webcolf permette di calcolare la busta paga della badante online mensilmente anche alle persone meno esperte oltre che a studi professionali. Ecco un esempio di busta paga:
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Lettera di assunzione colf, badanti e babysitter
L'art. 6 del contratto nazionale colf e badanti prevede che al momento dell'assunzione venga consegnata una lettera scritta con tutte le condizioni del contratto, che poi deve essere sottoscritta e scambiata dalle parti. La lettera di webcolf è aggiornata al decreto trasparenza 2022 come spiegato nel nostro articolo cliccando qui.
In particolare la lettera di assunzione di colf e badanti deve contenere questi elementi:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro; b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria; c) durata del periodo di prova; d) esistenza o meno della convivenza; e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro; f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione; g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma; i) retribuzione pattuita; I) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte); m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali; n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali; o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
Una volta individuato il tipo di contratto per la propria colf o badante poi, il datore di lavoro deve redarre la lettera di assunzione. Con webcolf è possibile, dopo aver inserito i dati del datore e del collaboratore cliccando solo un bottone, stampare direttamente la lettera di assunzione corretta con all'interno tutti i dati delle parti e del contratto scelto. Per provare a stampare la lettera clicchi qui sotto il bottone registrati e poi, per ogni dubbio, può contattare l'assistenza webcolf ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inviando una mail ai nostri esperti.
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Simulazione busta paga colf
Vuoi fare una simulazione di una busta paga per la tua colf o badante?
Stampa subito, in pochi click, una busta paga con tutti gli elementi stabiliti per legge e dal contratto collettivo!
Indicando i dati del datore e della colf o badante, e la paga concordata sarà possibile stampare una busta paga come questa sotto:
Puoi provare a fare una simulazione della busta paga della tua colf, badante o baby sitter registrandoti a Webcolf, programma online da 10 anni, che permette di gestire tutto il rapporto di lavoro domestico con assistenza gratis dei consulenti del lavoro che lo gestiscono.
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Fac simile busta paga colf
Vuoi evitare di consegnare buste paga con errori, che possono essere contestate?
Colf e badanti, ai giorni nostri, richiedono che venga rispettata la legge e l'obbligo della consegna delle buste paga e della dichiarazione sostitutiva CU, che poi serve a loro nella gestione quotidiana, come ad esempio per richiedere il permesso di soggiorno, per fare richiesta di un mutuo in banca, richiedere la disoccupazione in caso di licenziamento, per ricevere la residenza ecc.
Per questo motivo è nato Webcolf, un programma online intuitivo, semplice e veloce, per tutti i datori di lavoro che vogliono gestire il loro rapporto in sicurezza, velocità e senza costi elevati.
Fac simile busta paga colf con Webcolf
Webcolf è nel web da più di 10 anni, ed è stato creato appositamente per elaborare ogni documento utile alla corretta gestione del rapporto di lavoro domestico.
Anche gli utenti inesperti, grazie all'assistenza del team Webcolf, riescono in pochi minuti a stampare il contratto di assunzione e le buste paga da consegnare alla loro colf, badante e baby sitter.
Ecco un fac simile di busta pagacolf stampata direttamente dal programma senza fare nessun calcolo manuale:
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Calcolare online la busta paga della colf o badante
Webcolf permette di calcolare online la busta paga della colf o badante, compito che il datore di lavoro dovrebbe effettuare mensilmente. Anche nel settore domestico infatti, il datore é tenuto all'elaborazione di un prospetto paga da consegnare al lavoratore in occasione della corresponsione della retribuzione.
Webcolf è stato creato appositamente per permettere al datore di calcolare online la busta paga della colf o badante in modo autonomo. Il cedolino elaborato contiene infatti degli elementi caratterizzanti, utili a determinare in modo immediato tutte le condizioni specifiche del lavoro domestico:
- indicare il regime di convivenza applicato. Nel lavoro domestico sono previste diverse tipologie contrattuali, alcune in regime di convivenza con il datore ed altre no. E' quindi molto importante specificare tale particolarità sulla busta paga della colf o badante.
- valore dell'indennità di vitto e alloggio (solo per i conviventi) riportato nella testata del cedolino in alto. Nel caso di lavoro svolto in regime di convivenza la busta paga riporta anche il vitto alloggio da corrispondere al collaboratore in natura o denaro. La cosa é importante non solo per definire la retribuzione mensile ma anche per calcolare la 13esima mensilità e il tfr maturato.
Tali importi possono variare in base alla provincia oltre al fatto che il datore di lavoro potrebbe riconoscere degli importi più elevati rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo.
- Il codice del rapporto di lavoro che permette di identificare il rapporto di lavoro domestico nel caso la collaboratrice si recasse da un sindacato e permette al datore di elaborare l'avviso di pagamento pagopa dei contributi trimestrali.
- Caselle distinte in busta paga che riportano l'importo dei contributi Inps e della Cassa Colf assistenziale. Per maggiori informazioni su quest'ultima si consiglia di leggere l'articolo Contributi Cas.sa Colf.
- Caselle distinte che riportano in busta paga, il numero delle ore lavorate e quello invece delle ore contributive. Come previsto dall'Inps i contributi, non coincidano con le ore lavorate, ma vengano conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
- L'importo annuo dei contributi versati alla Cassa Colf che permette di verificare se si sono raggiunti i 25 € necessari per poter chiedere le prestazioni della Cassa.
- I giorni di malattia retribuita fruiti dalla colf o badante negli ultimi 365 giorni. Tale indicatore permette al datore di capire quanti giorni di malattia ha ancora a disposizione la collaboratrice sapendo che il Contratto collettivo ne prevede 8, 10 o 15 in base all'anzianità di servizio.
- Il costo mensile del rapporto, nel caso vi siano degli amministratori di sostegno o degli importi riconosciuti ai fini Welfare è utile per determinare mese per mese il costo complessivo del rapporto per ottenere il rimborso delle spese sostenute.
- Come ultimo elemento, come stabilito dall'art. 34 co. 1, é previsto un apposito spazio per la firma di datore e collaboratore.
Tutti questi dati, non sono obbligatori ma rendono il cedolino prodotto da Webcolf certamente più completo e professionale, utile a risolvere ogni dubbio sul rapporto di lavoro domestico instaurato.
CALCOLARE CALCOLARE ONLINE LA BUSTA PAGA DELLA COLF O BADANTE CON WEBCOLF E' MOLTO FACILE, VI SONO DUE SEMPLICI PASSAGGI
Dopo aver configurato il programma in base al rapporto instaurato, operazione che si fa una sola volta dove la nostra assistenza è sempre pronta a fornire l'aiuto che possa rendersi necessario, è sufficiente:
1 - Inserire le presenze
Webcolf, nella maschera dell'inserimento mensile, propone in automatico le presenze secondo l’orario standard inserito in fase di assunzione nei dati del collaboratore e verificando se vi sono delle festività che cadono nel mese selezionato. Webcolf tiene conto anche della festività del patrono.
E' sufficiente inserire le variazioni come la malattia, le ferie, i permessi o l'eventuale straordinario lavorato. Quest'ultimo va indicato semplicemente come ore in più, poi è Webcolf a calcolare le maggiorazioni a seconda che il lavoro straordinario sia stato svolto ad esempio durante la settimana o nei giorni festivi.
Un esempio del nostro calendario mensile.
2 - Calcolare e stampare la busta paga
Semplicemente premendo il bottone calcola (come da immagine sopra riportata), si visualizza il cedolino elaborato che si può anche facilmente stampare cliccando il pulsante Stampa con orario o senza orario (cioé con l'indicazione delle presenze del mese).
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Contratto colf: guida utile e consigli
Contratto colf: guida utile e consigli per scegliere il contratto più adatto
Per prima cosa è importante capire quali sono le nostre esigenze, ossia dobbiamo pensare a quali mansioni assegneremo alla nostra colf.
Dobbiamo chiederci se vogliamo fare un contratto di colf convivente, che mangi e dorma a casa nostra, oppure se è sufficiente una collaboratrice ad ore e quindi un contratto di colf non convivente.
Se poi la collaboratrice avrà anche mansioni di assistenza o cura a persone (autosufficienti o meno) non si parla più di colf ma di badante, perciò il tipo di contratto sarà diverso. In tal caso si può leggere l'approfondimento:Contratto badante: quale scegliere?
Nel caso di colf convivente, poichè le mansioni sono plurime, solitamente oltre alle pulizie si segue lo stiro, la lavanderia, la cucina ecc. I livelli di inquadramento possono variare dal livello A (per collaboratori senza esperienza), al livello B (mansioni plurime di pulizia, stiro, lavanderia, ecc), per passare al livello C (cuoco), D (maggiordomo o governante) e quello massimo di direttore di casa DS.
Contratto colf: tutte le tipologie di contratto
Per le colf conviventi ci sono due tipologie, entrambi con paga mensilizzata:
1) contratto ridotto ossia contratto da 2 a 30 ore previsto solo per i livelli B o C (anche BS ma è per le badanti) con una paga mensile non riproporziobile in base alle ore. Questo non vuol dire che non si possa assumere una colf a 25 ore al posto di 30 settimanali, ma significa che la paga mensile sarà uguale e non riproporzionata. Ciò che cambia sarà l'importo dei contributi, che si calcola sulle ore settimanali realmente previste dal contratto;
2) contratto tempo pieno da 31 a 54 ore settimanali, previsto per tutti i livelli. In questo tipo di contratto la colf ha un orario massimo di 10 ore giornaliere e di 54 settimanali, solitamente distribuito in 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato, una giornata e mezza di riposo (dal sabato pomeriggio fino al lunedì). Anche in questo caso la retribuzione non può essere riproporzionata se si lavorano meno di 54 ore, ma i contributi saranno inferiori.
Il contratto 1 ha una paga inferiore al contratto 2 perchè prevede meno ore settimanali, ma entrambe prevedono la convivenza ossia la corresponsione del vitto e dell'alloggio alla colf o l'indennità sostitutiva in denaro.
3) Se, invece, si ha bisogno, semplicemente di una colf per le pulizie che lavori qualche ora alla settimana (da 1 a 40 ore) si può stipulare un contratto di non convivenza con paga ad ore e senza corresponsione di vitto e alloggio.
Contratto colf: guida utile e consigli per scegliere l'inquadramento
Il contratto per colf più utilizzato è quello che inquadra la collaboratrice al livello B. Il livello viene B viene scelto anche per assumere un giardiniere, un autista o un collaboratore polifunzionale (il cosiddetto "tuttofare").
Il livello A si applica solo ai collaboratori privi di esperienza a cui viene richiesto di svolgere le proprie mansioni sotto il diretto controllo del datore di lavoro, che sarà presente mentre lavorano.
Se invece il collaboratore è un cuoco, il livello da selezionare è il C.
Inquesto articolo è possibile consultare l'elenco di tutte le mansioni correlate ai vari livelli di inquadramento.
Utilizza il nostro simulatore per calcolare un preventivo di costo e scegliere il contratto più adatto alle tue esigenze!
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Busta paga baby sitter e malattia
Come si calcola la busta paga della baby sitter in malattia?
La malattia è pagata dal datore di lavoro. La busta paga della baby sitter deve contenere la retribuzione del periodo di malattia, ospedaliera e non, in quanto quest'ultima, nel caso di collaboratori domestici, non viene pagata dall'INPS, come invece è previsto per i dipendenti di altri settori. Infatti, nel calcolo della busta paga della baby sitter, si deve tener conto dell'art. 27 del Ccnl, il quale stabilisce che, in caso di malattia, al lavoratore spetti la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 di calendario (per anzianità fino a 6 mesi), 10 giorni di calendario (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 giorni di calendario (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Si precisa che nel calcolo della busta paga di una baby sitter in malattia:
1. per "giorni di calendario", si intendono i 30esimi della mensilità quindi la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera, pari ad 1/30esimo del mensile medio. Vengono retribuiti quindi tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi nel certificato, fino al raggiungimento dei giorni massimi stabili dal Ccnl, ma con una paga media.
Se la baby sitter é non convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30. Un collaboratore non convivente che ad esempio é stato assunto per 10 ore settimanali a 5 € l'ora, avrà un mensile medio di 216,67 € (10 ore x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese). La retribuzione da corrispondere in caso di malattia sarà quindi pari a 3,61 € giornalieri nei primi tre giorni di carenza e di 7,22 € dal 4° giorno fino al raggiungimento dei giorni massimi (8,10 o 15) in quanto:
219,67 € mensili medi : 30 = 7,22 € al giorno x 50% = 3,61 €.
Nel caso di baby sitter convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".Se ad esempio si sono pattuiti 1000 € e la collaboratrice lavora 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
2.I periodi si calcolano in un arco di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere quindi se il collaboratore ha diritto ad essere retribuito per ulteriori giorni di malattia Webcolf verifica se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
3. Ogni inizio di malattia con certificato diverso (nuovo certificato e non continuazione) si contano sempre i primi 3 giorni di calendario al 50% e il resto al 100%.
4. In Webcolf la malattia va indicata con la causale M nell'inserimento mensile. Essendo la malattia di calendario l'utente dovrebbe indicare in Cedolini | inserimento mensile la causale M per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi, domeniche o festivifacendo attenzione a non indicare ore dopo la M.
5.Nel caso in cui cada una festività durante il periodo di malattia, se la festività cade durante il periodo di malattia retribuita va pagata la festività e non la malattia. In tal caso, prima dell'indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l'utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
Se, invece, la festività cade durante il periodo di malattia non retribuita, (i giorni retribuibili sono già terminati), la festività non va pagata e quindi va cancellata l'indicazione automatica del programma e va inserito solo il codice M senza specifiche di ore. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio si cancella e scrive invece M senza alcuna indicazione di ore.
Nell'immagine qui sotto si riporta un esempio di inserimento delle presenze e relativa busta paga di una colf non convivente, assunta per 40 ore settimanali a 7,13 € l'ora che ha un certificato di malattia di 8 giorni.
CAUSALI PARTICOLARI:
in caso di malattia ospedaliera, va indicata la causale MH al posto di M in modo che per le baby sitter conviventi non venga corrisposto il vitto alloggio, già fornito in natura dall'ospedale.
Nel caso di malattia oncologica, la conservazione del posto é aumentata del 50%, quindi vanno indicate le causali MGH per malattia grave ospedaliera e/o MG per malattia grave non ospedaliera. In questo modo il programma calcola tutto correttamente.
Se la collaboratrice dovesse ammalarsi durante il periodo di prova va indicata la causale MP in quanto la malattia durante il periodo di prova non va retribuita.
In caso di ricaduta (nuovo certificato ma per la stessa malattia) va indicato MR per tutti i giorni del certificato. Webcolf così calcola la retribuzione al 100%, senza cotneggiare la carenza.
Se si tratta di malattia dovuta a positività da covid va indicata la causale MC di malattia covid.
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Busta paga badante e malattia
Come si calcola la busta paga della badante in malattia?
La malattia è pagata dal datore di lavoro. La busta paga della badante deve contenere la retribuzione del periodo di malattia, ospedaliera e non, in quanto quest'ultima, nel caso di collaboratori domestici, non viene pagata dall'INPS, come invece è previsto per i dipendenti di altri settori. Infatti, nel calcolo della busta paga della colf, si deve tener conto dell'art. 27 del Ccnl, il quale stabilisce che, in caso di malattia, al lavoratore spetti la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 di calendario (per anzianità fino a 6 mesi), 10 giorni di calendario (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 giorni di calendario (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Si precisa che nel calcolo della busta paga di una badante in malattia:
1. per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità quindi la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile medio. Vengono retribuiti quindi tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi nel certificato, fino al raggiungimento dei giorni massimi stabili dal Ccnl, ma con una paga media.
Se la badante é non convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30. Un collaboratore non convivente che ad esempio é stato assunto per 10 ore settimanali a 5 € l'ora, avrà un mensile medio di 216,67 € (10 ore x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese). La retribuzione da corrispondere in caso di malattia sarà quindi pari a 3,61 € giornalieri nei primi tre giorni di carenza e di 7,22 € dal 4° giorno fino al raggiungimento dei giorni massimi (8,10 o 15) in quanto:
219,67 € mensili medi : 30 = 7,22 € al giorno x 50% = 3,61 €.
Nel caso di badante convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".Se ad esempio si sono pattuiti 1000 € e la collaboratrice lavora 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
2.I periodi si calcolano in un arco di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere quindi se il collaboratore ha diritto ad essere retribuito per ulteriori giorni di malattia Webcolf verifica se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
3. Ogni inizio di malattia con certificato diverso (nuovo certificato e non continuazione) si contano sempre i primi 3 giorni di calendario al 50% e il resto al 100%.
4. In Webcolf la malattia va indicata con la causale M nell'inserimento mensile. Essendo la malattia di calendario l'utente dovrebbe indicare in Cedolini | inserimento mensile la causale M per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi, domeniche o festivifacendo attenzione a non indicare ore dopo la M.
5.Nel caso in cui cada una festività durante il periodo di malattia, se la festività cade durante il periodo di malattia retribuita va pagata la festività e non la malattia. In tal caso, prima dell'indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l'utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
Se, invece, la festività cade durante il periodo di malattia non retribuita, (i giorni retribuibili sono già terminati), la festività non va pagata e quindi va cancellata l'indicazione automatica del programma e va inserito solo il codice M senza specifiche di ore. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio si cancella e scrive invece M senza alcuna indicazione di ore.
Nell'immagine sotto si riporta un esempio di inserimento delle presenze e relativa busta paga di una badante non convivente, assunta per 40 ore settimanali a 7,13 € l'ora che ha un certificato di malattia di 8 giorni.
CAUSALI PARTICOLARI:
per la malattia ospedaliera, si indica la causale MH al posto di M in modo che per i conviventi non venga corrisposto il vitto alloggio, già fornito in natura dall'ospedale.
Nel caso di malattia oncologica, la conservazione del posto é aumentata del 50%, quindi vanno indicate le causali MGH per malattia grave ospedaliera e/o MG per malattia grave non ospedaliera. In questo modo il programma calcola tutto correttamente.
Se la collaboratrice dovesse ammalarsi durante il periodo di prova va indicata la causale MP in quanto la malattia durante il periodo di prova non va retribuita.
In caso di ricaduta (nuovo certificato ma per la stessa malattia) va indicato MR per tutti i giorni del certificato. Webcolf così calcola la retribuzione al 100%, senza cotneggiare la carenza.
Se si tratta di malattia dovuta a positività da covid va indicata la causale MC di malattia covid.
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Busta paga colf e malattia
Come si calcola la busta paga della colf in malattia?
La malattia è pagata dal datore di lavoro. La busta paga della colf deve contenere la retribuzione del periodo di malattia, ospedaliera e non, in quanto quest'ultima, nel caso di collaboratori domestici, non viene pagata dall'INPS, come invece è previsto per i dipendenti di altri settori. Infatti, nel calcolo della busta paga della colf, si deve tener conto dell'art. 27 del Ccnl, il quale stabilisce che, in caso di malattia, al lavoratore spetti la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 di calendario (per anzianità fino a 6 mesi), 10 giorni di calendario (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 giorni di calendario (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Si precisa che nel calcolo della busta paga di una colf in malattia:
1. per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità quindi la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile medio. Vengono retribuiti quindi tutti i giorni dal lunedì alla domenica compresi nel certificato, fino al raggiungimento dei giorni massimi stabili dal Ccnl, ma con una paga media.
Se la colf é non convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30. Un collaboratore non convivente che ad esempio é stato assunto per 10 ore settimanali a 5 € l'ora, avrà un mensile medio di 216,67 € (10 ore x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese). La retribuzione da corrispondere in caso di malattia sarà quindi pari a 3,61 € giornalieri nei primi tre giorni di carenza e di 7,22 € dal 4° giorno fino al raggiungimento dei giorni massimi (8,10 o 15) in quanto:
219,67 € mensili medi : 30 = 7,22 € al giorno x 50% = 3,61 €.
Nel caso di colf convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".Se ad esempio si sono pattuiti 1000 € e la collaboratrice lavora 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
2. I periodi si calcolano in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere quindi se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti Webcolf verifica se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
3. Ogni inizio di malattia con certificato diverso (nuovo certificato e non continuazione) si contano sempre i primi 3 giorni di calendario al 50% e il resto al 100%.
4. In Webcolf la malattia va indicata con la causale M nell'inserimento mensile. Essendo la malattia di calendario l'utente dovrebbe indicare in Cedolini | inserimento mensile la causale M per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi, domeniche o festivifacendo attenzione a non indicare ore dopo la M.
5.Nel caso in cui cadesse una festività durante il periodo di malattia, se la festività cade durante il periodo di malattia retribuita va pagata la festività e non la malattia. In tal caso, prima dell'indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l'utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
Se, invece, la festività cade durante il periodo di malattia non retribuita, (i giorni retribuibili sono già terminati), la festività non va pagata e quindi va cancellata l'indicazione automatica del programma e va inserito solo il codice M senza specifiche di ore. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio si cancella e scrive invece M senza alcuna indicazione di ore.
Nell'immagine sotto vediamo un esempio di inserimento delle presenze e relativa busta paga di una colf non convivente, assunta per 40 ore settimanali a 7,13 € l'ora che ha un certificato di malattia di 8 giorni.
CAUSALI PARTICOLARI:
in caso di malattia ospedaliera, si indica la causale MH al posto di M in modo che per i conviventi non venga corrisposto il vitto alloggio, già fornito in natura dall'ospedale.
Nel caso di malattia oncologica, la conservazione del posto é aumentata del 50%, quindi vanno indicate le causali MGH per malattia grave ospedaliera e/o MG per malattia grave non ospedaliera. In questo modo il programma calcola tutto correttamente.
Se la collaboratrice dovesse ammalarsi durante il periodo di prova va indicata la causale MP in quanto la malattia durante il periodo di prova non va retribuita.
In caso di ricaduta (nuovo certificato ma per la stessa malattia) va indicato MR per tutti i giorni del certificato. Webcolf così calcola la retribuzione al 100%, senza cotneggiare la carenza.
Se si tratta di malattia dovuta a positività da covid va indicata la causale MC di malattia covid.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
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Tredicesima mensilità per colf e badanti
Tredicesima mensilità per colf e badanti
Entro il mese di dicembre, in occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto. Per retribuzione globale di fatto si intende la retribuzione lorda comprensiva di vitto e alloggio. Ciò significa che se un lavoratore domestico è convivente, la tredicesima sarà pari ad una mensilità lorda con in più il vitto e alloggio calcolati in denaro.
Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto nel corso dell'anno, la tredicesima va riproporzionata. Il mese in cui il rapporto di lavoro è iniziato è utile alla maturazione del rateo di tredicesima nel caso vi siano stati 15 o più giorni di calendario in cui il lavoratore è risultato in forza. Lo stesso accade nel caso in cui il lavoratore domestico abbia chiesto un periodo di aspettativa non retribuita: il mese considerato è utile a maturare 1/12 della tredicesima solo se è stato prestato servizio per un periodo pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Il rateo di tredicesima matura anche quando il lavoratore è assente per ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio (fino al superamento del periodo di comporto).
Tredicesima mensilità per colf e badanti: sistemi di calcolo
1. Calcolo con retribuzione a ore
Calcolare la tredicesima per colf e badanti a ore implica: moltiplicare la paga oraria x il numero di ore di lavoro settimanali, poi moltiplicare x 52 e dividere per 12.
Se vi sono dei premi pagati in modo costante al lavoratore (premio presenza per ogni ora lavorata, un premio mensile costante, etc), devono essere considerati nella determinazione della 13a mensilità, suddividendo il loro valore complessivo per 12 (calcolando così una media).
Esempio:
Paga oraria di 7 euro, orario di lavoro 25 ore settimanali, premio costante di 200 euro mensile. Tredicesima: 7 x 25 (ore settimanali) x 52 (settimane dell'anno) : 12 = 758,33 Euro Premio: 200 x 12 = 2400 : 12 = 200 Euro.
Importo tredicesima totale: 758,33 + 200 = 958,33 Euro
2. Calcolo con retribuzione mensile
La tredicesima in caso di retribuzione mensilizzata è pari ad una mensilità normale lorda. Considerato che la paga mensile si ritrova nel caso di lavoratori conviventi, ad essa bisogna aggiungere il valore del vitto e alloggio, indipendentemente dal fatto se viene erogato in natura o come indennità sostitutiva.
Calcolo della tredicesima mensilità per colf e badanti con Webcolf
La tredicesima nel programma viene calcolata posizionandosi sul mese 13, che si trova dopo il mese di novembre e prima del mese di dicembre. La sequenza di elaborazione delle mensilità è quindi: 11 (novembre), 13 (tredicesima) e 12 (dicembre). È necessario rispettare l'ordine di calcolo proposto dal programma, affinché i progressivi mensili vengano gestiti correttamente.
Quando si seleziona il mese 13, nell'inserimento mensile non appare il calendario; questo perché la tredicesima è una mensilità fittizia, perciò non è necessario indicare le presenze del mese, ma è comunque possibile inserire delle causali specifiche. Per calcolare la tredicesima è sufficiente cliccare il pulsante "Calcola cedolino", e il programma calcolerà l'importo in automatico.
Il programma memorizza il numero di mesi in cui è maturato il rateo di tredicesima; nei rapporti di lavoro part time il rateo viene maturato, anzichè come intero, in proporzione all'orario svolto. In questo modo, anche modificando l'orario settimanale nel corso dei mesi, la tredicesima tiene sempre conto delle modifiche effettuate nel corso dell'anno.
Esempio:
In un rapporto orario con paga pari a 10 euro, se sei mesi sono svolti a part-time 20 ore la settimana e altri sei mesi sono a tempo pieno il rapporto matura come segue: Nei mesi a part-time a 20ore: il rateo è incrementato di 0,5. Nei mesi a part-time a 40 ore: il rateo è incrementato di 1. Alla fine dell'anno il rateo sarà pari a 9 (0,5 x 6 + 1 x 6) e il valore della tredicesima sarà il seguente: 10 x 40 (ore settimanali tempo pieno) x 52 (settimane) : 12 (mesi anno) x 9/12 (ratei maturati) = 1300 Euro.
In caso di convivenza, in ogni busta paga viene indicato il valore del vitto e alloggio corrisposto ogni mese (sia se viene dato in natura, sia se viene dato in denaro), e sulla base dei giorni lavorativi dell'anno, viene calcolata l'incidenza del vitto e alloggio sulla tredicesima.
Gli utenti che inseriscono il rateo di tredicesima nella paga mensile dovranno comunque elaborare il cedolino 13 (che risulterà con netto a zero), al fine di avere una corretta gestione dei progressivi di tfr, ferie e contributi.
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Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Adeguamento ferie e 13esima della colf in caso di variazione
Cosa accade se datore e collaboratore decidono di variare le condizioni contrattuali stabilite al momento dell'assunzione? Webcolf in tal caso riproporziona in modo automatico le ferie e i ratei di 13esima accantonati fino al mese precedente in modo da mantenere invariato il loro valore economico secondo le nuove condizioni contrattuali.
Tali valori vengono riproporzionati in modo che, al momento della liquidazione di ferie e 13esima, il collaboratore riceva la stessa retribuzione prevista al momento della maturazione dei ratei e cioé quella precedente al cambio rapporto. Se a variare é un solo aspetto del rapporto la cosa non richiede un particolare cambiamento invece una modifica plurima (sia paga che orario) o più complessa come ad esempio un rapporto che passa dalla convivenza alla non convivenza, richiede equivalenze più complesse che Webcolf gestisce in automatico.
COME AVVIENE LA RIPROPORZIONE
Il programma effettua una riproporzione modificando i ratei in base al rapporto tra la vecchia retribuzione e quella nuova.
Dopo aver eseguito la procedura di variazione del contratto (come spieghiamo nel nostro articolo Variazioni del contratto colf e badanti: come fare?), quando l'utente entra nel menù Cedolini | inserimento mensile e calcola il cedolino il programma adegua in modo automatico i ratei di 13esima e ferie maturati fino al mese precedente ed aggiunge poi a tali valori i ratei di 13esima e ferie maturati nel mese corrente in base alle nuove condizioni contrattuali.
Il primo cedolino elaborato dopo la variazione, come si vede nell'immagine qui sotto, riporta la voce 600 "Adeguati 13a e ferie per trasf. rapporto" per indicare all'utente che l'adeguamento é avvenuto con successo.
CONTEGGI PER ADEGUAMENTO DELLE FERIE: Modifiche contrattuali plurime in regime di non convivenza
Si prenda ad esempio un contratto di non convivenza per il quale datore e collaboratore si accordano nel modificare sia paga oraria (da 7 a 8 €) che orario (da 20 a 30 ore settimanali) e le ferie siano in giorni 26esimi (lunedì-sabato). La riproporzione ad esempio delle ferie anno corrente in tal caso deriva dai seguenti conteggi:
20 ore settimanali precedenti: 6 giorni (lunedì-sabato) = 3,33 ore medie al giorno x 7 € di paga oraria precedente = 23,33 € per un giorno di ferie x 2,17 giorni di ferie anno corrente presenti nel mese precedente alla modifica = 50,63 € totali. Se la collaboratrice quindi avesse fatto 2,17 giorni di ferie prima della variazione del contratto avrebbe ricevuto 50,63 €.
Cambiando ad ottobre la retribuzione oraria e il numero di ore, se non fossero state adeguate le ferie, la badante in caso di liquidazione delle ferie avrebbe ricevuto 86,80 €, infatti:
30 ore settimanali odierne : 6 giorni (lunedì-sabato) = 5 ore medie al giorno x 8 € di paga oraria corrente = 40 € per un giorno di ferie x 2,17 giorni di ferie = 86,80 € totali invece dei 50,63 a cui la collaboratrice avrebbe avuto diritto in precedenza.
Per questo motivo il programma effettua la riproporzione chiedendosi quanti giorni di ferie servono ad oggi, dopo la modifica, per avere un totale di 50,63 € tenendo conto che ora la retribuzione é di 8 € l'ora. Partendo dal fatto che con la nuova retribuzione e orario un giorno di ferie è pari a 40 €, l'importo di 50,63 € si ottiene con 1,2658 giorni di ferie:
50,63 € : 40 € giornalieri = 1,2658 giorni di ferie anno corrente riproporzionate + i 2,17 giorni di ferie maturati a ottobre = 3,43 giorni di ferie anno corrente presenti a ottobre dopo la modifica del contratto
CONTEGGI PER ADEGUAMENTO DELLE FERIE: Variazione di un contratto da convivente part-time 30 ore a convivente full-time
Si prenda ad esempio un rapporto di lavoro che varia a ottobre da un regime di convivenza part-time ad uno in convivente full-time dove la paga passa da 600,56 € a 857,94 € mensili.
Se la badante avesse goduto dei 19,50 giorni di ferie anno corrente che aveva maturato fino a settembre avrebbe ricevuto 450,42 €:
600,56 paga mensile : 26 giorni medi mensili = 23,10 € giornalieri pari ad 1 giorno di ferie.
23,10 € giornalieri x 19,50 giorni di ferie anno corrente a settembre = 450,42 €
Cambiando ad ottobre la retribuzione e il numero di ore, se non fossero state adeguate le ferie, la badante in caso di liquidazione delle ferie avrebbe ricevuto 643,45 €:
857,94 : 26 giorni medi mensili = 32,9977 € per un giorno di ferie x 19,50 giorni di ferie senza adeguamento = 643,455 e non i 450,42 € previsti fino a settembre
Per questo motivo il programma effettua la riproporzione chiedendosi quanti giorni di ferie servono per avere un totale di 450,42 € tenendo conto che ora la retribuzione mensile é di 857,94.
Partendo dal fatto che con la nuova retribuzione mensile un giorno lavorativo è pari a 32,9977 €, l'importo di 450,42 € si ottiene con 13,65 giorni di ferie infatti:
450,42 € : 32,9977 € giornalieri = 13,65 giorni di ferie riproporzionati
Ai 13,65 giorni si aggiungono i 2,17 giorni di ferie maturati a ottobre per un totale di 15,82 giorni di ferie anno corrente indicati nel cedolino di ottobre.
Per le ferie godute il calcolo é il medesimo.
In questo esempio non viene considerato il vitto alloggio nel conteggio in quanto entrambi i contratti sono di convivenza e prevedono quindi entrambi la corresponsione di tale emolumento.
CONTEGGI PER ADEGUAMENTO DELLE FERIE: Variazione di un contratto di convivenza in uno di non convivenza
In questo caso si deve tener conto del fatto che il contratto di convivenza prevedeva anche il vitto alloggio sulle ferie mentre la non convivenza no.
Nel caso in esame che vediamo qui sotto, il contratto di lavoro cambia radicalmente: si passa da un un convivente CS full-time 54 ore a un non convivente livello B 25 ore.
Per le ferie arretrate per esempio, se la badante avesse goduto degli 8,67 giorni di ferie arretrate che aveva ancora a gennaio avrebbe ricevuto 376,50 €. Il conteggio é il seguente:
5,61 € di vitto alloggio per il 2019 x 26 giorni medi mensili = 145,86 € di vitto alloggio mensile medio
145,86 + 983,22 di paga mensile concordata = 1.129,08 paga mensile media
1.129,08 : 26 giorni medi mensili = 43,43 € giornalieri pari ad 1 giorno di ferie.
43,43 € giornalieri pari ad 1 gg di ferie x 8,67 giorni di ferie arretrati = 376,50 €
Cambiando il contratto a febbraio, se non fossero state adeguate le ferie, la badante avrebbe ricevuto 208,80 € invece dei 376,50 che le spettavano. Il conteggio, essendo le ferie in giorni 26esimi (lunedì-sabato), é il seguente:
25 ore settimanali : 6 giorni (lunedì-sabato) = 4,17 ore medie al giorno x 5,78 € l'ora = 24,08 € per un giorno di ferie
24,08 x 8,67 giorni di ferie arretrate che aveva a gennaio la collaboratrice = 208,80 €
Per questo motivo il programma effettua la riproporzione chiedendosi quanti giorni di ferie servono per avere un totale di 376,50 € tenendo conto della variazione del contratto. Partendo dal fatto che con le nuove condizioni contrattuali un giorno di ferie è pari a 24,08 €, l'importo di 376,50 € si ottiene con 15,63 giorni di ferie infatti:
376,50 € : 24,08 € giornalieri = 15,63 giorni di ferie riproporzionati
CONTEGGI PER ADEGUAMENTO DELLA 13ESIMA: Modifiche contrattuali plurime in regime di non convivenza
Si prenda ad esempio un contratto di non convivenza per il quale datore e collaboratore si accordano nel modificare sia paga oraria (da 7 a 8 €) che orario (da 20 a 30 ore settimanali). In tal caso il collaboratore con 20 ore settimanali matura 0,50 parti di rateo di 13esima al mese. Con tale orario e 7 € l'ora avrebbe in un anno una 13esima pari a 606,67 € che in un mese (0,50 parti di rateo) sono 50,56 €. Con 30 ore settimanali e 8 € l'ora invece si maturano 0,75 parti di rateo al mese e quindi 1.040,02 € l'anno di 13esima pari a 86,67 € in un mese.
Per capire a quanti ratei corrisponono 50,56 € con la nuova paga e orario é necessario dividere la 13esima annuale prevista con le precedenti condizioni contrattuali (20 ore con 7 €) per la 13esima full-time di un rapporto con 8 € l'ora (odierno):
8 € x 40 ore settimanali del full-time = 320 € settimanali x 4,3334 settimane medie in un mese = 1.386,69 € di 13esima full-time con 8 € l'ora
606,67 € di 13esima annuali con contratto precedente : 1.386,69 € = 0,44 parti di rateo x 1 mese di rapporto attivo con il vecchio contratto (20 ore x 7 €)
0,44 + 0,75 parti di rateo maturati a ottobre = 1,19 parti di rateo indicate a ottobre in totale.
CONTEGGI PER ADEGUAMENTO DELLA 13ESIMA: variazione di un contratto da convivente part-time 30 ore a convivente full-time
Continuando con l'esempio prospettato in precedenza per l'adeguamento della 13esima la riproporzione deriva dal seguente ragionamento: se con 857,94 € di retribuzione mensile odierna si ha 1 rateo di 13esima al mese a quanto corrisponde un mese di 13esima in rapporto alla retribuzione di 600,56 € di prima?
1 rateo di 13esima che maturava infatti la collaboratrice fino a settembre valeva 50,05 € (600,56 : 12 mesi) mentre ora 1 rateo di 13esima vale 71,495 (857,94 : 12 mesi).
Se a ottobre fossero riportati i 9 ratei di 13esima maturati fino a settembre la collaboratrice se le fosse liquidata la 13esima percepirebbe 643,455 € (71,495 x 9 mesi) e non 450,42 € (50,0466 x 9 mesi) che aveva effettivamente maturato.
Il programma quindi riproporziona i ratei di 13esima maturati fino a settembre con li seguente calcolo:
600,56 € retribuzione mensilizzata di prima : 857,94 € retribuzione mensilizzata adesso = 0,70 parti di rateo al mese x 9 mesi = 6,30 ratei maturati fino a settembre + 1 rateo maturato a ottobre con il nuovo contratto = 7,30 ratei indicati a ottobre.
CONTEGGI PER ADEGUAMENTO DELLA 13ESIMA: variazione da un contratto di convivenza ad uno di non convivenza
Proseguendo con l'esempio del convivente 54 ore, livello CS che diviene un non convivente, livello B 25 ore, come si può riproporzionare la 13esima con due contratti così diversi?
Prima la collaboratrice maturava 1 rateo di 13esima al mese che valeva 81,94 (983,22 : 12 mesi) mentre ora con un part-time da 25 ore matura 0,625 parti di rateo al mese che valgono 52,18 € (5,78 € l'ora x 25 ore = 144,5 € settimanali x 4,3334 = 626,17 mensili medi : 12 mesi = 52,18). La collaboratrice quindi percepirebbe di meno.
Per riproporzionare in modo corretto la 13esima bisogna tener conto del fatto che in precedenza essendo convivente la colf o badante aveva una retribuzione piena mensile mentre dopo la variazione ha un contratto part-time di 25 ore.
E' necessario perciò calcolare a quanto ammonterebbe la retribuzione mensile se la collaboratrice a febbraio avesse un contratto full-time (40 ore) e non 25 ore. Nel contratto di non convivenza full-time infatti si matura 1 rateo pieno di 13esima come avviene per i conviventi.
Con una paga di 5,78 € l'ora x 40 ore = 231,20 € di paga settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 1.001,88 € di retribuzione prevista per un full-time non convivente livello B.
Il programma quindi riproporziona il rateo di 13esima maturato a gennaio con il seguente calcolo:
983,22 € retribuzione mensilizzata di prima : 1.001,88 € retribuzione full-time odierna = 0,98 parti di rateo + 0,625 parti di rateo maturate a febbraio con il nuovo contratto = 1,60639 ratei di 13esima maturati a febbraio.
In questo esempio non viene considerato il vitto alloggio sul rateo di 13esima maturato a gennaio perchè il programma lo liquida in automatico nel cedolino della 13esima che si corrisponde a Natale.
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