
Con la Sentenza del 18/03/2026 emessa dal Tribunale di Padova vengono chiariti tre importanti aspetti per il settore domestico ovvero :
- scatti di anzianità.
- indennità di vitto e alloggio.
- prescrizione.
Si analizzano di seguito i tre punti,
Scatti di anzianità
La collaboratrice, a fronte del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità da parte dell'agenzia di somministrazione, sosteneva di avere diritto agli scatti previsti dall'art. 37 del Ccnl del lavoro domestico e che, a riconoscere gli scatti, dovesse essere la stessa agenzia.
Con la sentenza il giudice ha chiarito in ordine:
- il datore di lavoro previsto dal Ccnl domestico non è l'agenzia di somministrazione, deve pertanto provvedere il datore al riconoscimento dello scatto di anzianità.
- gli scatti di anzianità maturano solamente nei periodi in cui la collaboratrice è in servizio presso un datore di lavoro e non per i periodi di disponibilità ma senza impiego. Si precisa che la maturazione dello scatto è legata al periodo di un biennio presso lo stesso datore di lavoro.
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio
Sempre per la medesima collaboratrice l'agenzia di somministrazione sosteneva che l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio spettasse solamente nel caso in cui la collaboratrice fosse stata costretta a cercare altrove vitto e alloggio durante il periodo di ferie.
Con la sentenza il giudice ha respinto questa tesi:
- l'indennità sostitutiva spetta ogni volta che, durante le ferie, il lavoratore non usufruisce effettivamente di vitto e alloggio;
- non rileva dove il collaboratore trascorra le ferie ( anche dovesse tornare presso il Paese di origine ).
Il giudice ha inoltre stabilito che:
- le ferie da tenere in considerazione sono i 26 giorni annui previsti dal Ccnl del settore domestico;
- vanno aggiunte anche le domeniche comprese tra giorni consecutivi di ferie;
- le domeniche non possono essere conteggiate automaticamente in misura fissa.
Prescrizione
L'agenzia di somministrazione aveva inoltre eccepito la prescrizione dei crediti.
Il giudice ha rigettato l'eccezione richiamando la Giurisprudenza della Cassazione:
- per i crediti di lavoro non prescritti al 18 Luglio 2012 ( per tutti i crediti non ancora prescritti a tale data, il termine di prescrizione, solitamente 5 anni ,inizia a decorrere solo alla fine del rapporto lavorativo );
- viene ribadito il principio consolidato secondo cui il termine per i crediti di lavoro decorre solo dalla cessazione del rapporto.