Riposo compensativo della colf e badante dopo il lavoro domenicale

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Accade frequentemente che il datore richieda al proprio collaboratore domestico di prestare servizio durante la giornata della domenica, da Ccnl considerato giorno di riposo.

L'articolo 13 del Ccnl al comma 3, prevede: 'Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.'

In caso il collaboratore effettui una prestazione lavorativa di domenica il giorno successivo potrà essere concordata una giornata di riposo compensativo che andrà indicata nell'Inserimento mensile con la causale RC.  Il riposo compensativo non prevede retribuzione, la collaboratrice viene invece retribuita per il lavoro svolto la domenica con maggiorazione del 60% come previsto.

Il lavoro festivo non va a TFR essendo retribuizione di carattere occasionale. La causale RC, invece, serve ad indicare che il lavoro svolto il giorno precedente deve essere considerato utile, nella sua parte ordinaria, a comporre la retribuzione utile per il calcolo del TFR. La causale RC serve inoltre a far confluire a TFR anche la quota di vitto e alloggio se il collaboratore è convivente.

La causale RC può essere utilizzata anche nel caso di collaboratore convivente a cui viene corrisposto il vitto nel caso di lavoro continuativo pari od oltre le 6 ore.

Un esempio di utilizzo della causale in regime di convivenza: Lavoratore convivente, svolge la propria prestazione domenica 21 settembre (domenica) e il giorno 22 settembre si riposa. La giornata di lunedi prevedeva 10 ore di lavoro. In questo caso il giorno 21 può essere indicata la causale 10 o, indifferentemente, LF10 (lavoro festivo 10) nel caso in cui al convivente non venga corrisposto il vitto e alloggio in natura che così viene compensato come quota della giornata pagata. Se invece il vitto e alloggio sono corrisposti in natura, nella domenica lavorata dovrà essere indicata la causale LFV10. Il lunedi di riposo invece andrà inserito semplicemente con la causale RC (riposo compensativo).