Defiscalizzazione degli aumenti contrattuali e delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo

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[Aggiornato al 02.03.2026 a seguito pubblicazione circolare 2/E 2026 dell'Agenzia delle Entrate]

Si avvisano gli utenti che sono state inserite, a partire da Gennaio 2026, nel corpo del cedolino le voci inerenti la defiscalizzazione degli incrementi retributivi legati al rinnovo del contratto collettivo e la defiscalizzazione delle maggiorazioni previste per lavoro festivo e notturno.

Il comma 7 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, introduce una misura fiscale che prevede in primis la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.

L'intento finale del legislatore è quello di alleggerire il carico fiscale, adeguando il salario all'aumento del costo della vita stimolando in questo modo la produttività nel mondo del lavoro.

Nello specifico la novità è prevista in maniera limitata per l'anno 2026 per gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in conseguenza ai rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Gli aumenti saranno assoggettati ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali comunali, nella misura del 5%.

La condizione  prioritaria  è che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente nell'anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.

Come precisato sopra la defiscalizzazione riguarderà anche le maggiorazioni e indennità previste per il lavoro notturno e festivo (e le maggiorazioni su turni, ma che difficilmente quest'ultime riguardano il lavoro domestico).

La nuova Legge di Bilancio 2026 prevede che per il 2026 tali maggiorazioni e indennità siano assoggettate all'imposta sostitutiva del 15% ed entro il limite annuo di euro 1.500.

Le maggiorazioni e indennità previste in questo caso sono in ordine : 

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2 , articolo 1, Dlgs. n. 66/2023 e dei Ccnl;
  • maggiorazioni e indennità per  lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati da Ccnl;
  •  indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.

E' finalmente uscita la circolare n. 2/E  del 24 Febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate utile a chiarire le modalità applicative della misura.

Defiscalizzazione al 5%:

Per quanto concerne la defiscalizzazione al 5% quest'ultima riguarderà la differenza tra il nuovo minimo retributivo ( aumentato ) e il precedente per il numero di ore retribuite nel mese in caso di paga oraria, la differenza della paga base rispetto al 2025 per i rapporti con paga mensilizzata. Oltre agli aumenti sui 12 mesi, la defiscalizzazione viene riconosciuta anche sulle mensilità aggiuntive, quindi sulla 13a per i lavoratori domestici.

Si specifica come la detassazione al 5% sia prevista anche per la parte di aumento della retribuzione che riguarda le assenze che danno sempre diritto alla conservazione del posto, ovvero:

  1. la malattia ( fintanto che è indennizzata );
  2. la maternità\paternità;
  3. l'infortunio.

Vi sono altri elementi oggetto di detassazione quali le ferie; per quanto concerne le festività occorre operare una distinzione tra festività cadente in un giorno lavorativo, dunque ricadente nella retribuzione diretta, e la festività cadente in un giorno che da orario di lavoro standard non sarebbe dovuto essere lavorativo, avente natura di retribuzione aggiuntiva. Nel primo caso la defiscalizzazione viene applicata, mentre nel secondo no.

Si può infine escludere dall'ambito di applicazione della detassazione al 5%:

  1. gli scatti di anzianità;
  2. le maggiorazione per il lavoro festivo o notturno;
  3. le ore supplementari;
  4. le ore straordinarie.

Defiscalizzazione al 15%

La circolare 2E dell'AdE precisa che viene riconosciuta la detassazione al 15% alle somme corrisposte per lavoro straordinario notturno e festivo. La circolare quindi indica che possono essere defiscalizzate sia le maggiorazioni per tale titolo, sia la base dell'ora straordinaria notturna e festiva, rientrando nel concetto di somma corrisposta. Ci sembra in questo caso una interpretazione estensiva da parte dell'agenzia, ne prendiamo atto. Tutti i commentatori hanno però precisato che va defiscalizzata solo la parte di maggiorazione dello straordinario, non l'ora. Ci siamo adeguati a tale interpretazione prudenziale che ci sembra più in linea con la previsione legislativa. (Il programma nella defiscalizzazione dello straordinario notturno e festivo è stato modificato ulteriormente il 04.03.2026)

Le somme quindi che sono oggetto di defiscalizzazione in webcolf sono quelle a seguito delle causali N (notturno), SN (straordinario notturno), LF (lavoro festivo), LD (lavoro domenicale), LFV (lavoro festivo con corresponsione di vitto in natura), SF (straordinario festivo), SFR (straordinario festivo con riposo compensativo).

Per quanto riguarda il settore domestico si informano gli utenti che il programma è stato aggiornato con le due voci inerenti la defiscalizzazione per quanto concerne gli incrementi retributivi ( voce 891 in cedolino ) e per quanto riguarda le maggiorazioni da lavoro festivo e notturno ( voce 893 in cedolino ).

Una nota molto importante: tra i vari chiarimenti viene precisato che tra i beneficiari della defiscalizzazione vi sono anche le colf e le badanti anche se il datore di lavoro non è sostituto d'imposta: con il rilascio però della dichiarazione CU sostitutiva, i valori agevolati potranno essere goduti in sede di dichiarazione dei redditi.

L'introduzione delle due voci in cedolino non apporta alcuna modifica del lordo trattandosi di diciture avente carattere descrittivo e la cui validità/ applicazione sarà conferita in sede di dichiarazione dei redditi.

Si espone di seguito un esempio di calcolo, si prenda a riferimento un collaboratore domestico  non convivente inquadrato con livello CS la cui paga da Gennaio 2026 è di 8,30 euro l'ora.

Occorre sottrarre alla nuova paga la precedente retribuzione oraria ( prima che subisse l'aumento previsto dal nuovo Ccnl in vigore da Novembre 2025 ) di euro 7,91.

8,30 - 7,91 = 0,39 euro di differenza su cui si applica la detassazione.

Occorre a questo punto moltiplicare il valore 0,39 per il numero di ore mensili retribuite, in questo caso ad esempio 116.

116 ore ordinarie x 0,39 = 45,24 euro indicati dalla voce 891.

 

Se, sempre all'interno dello stesso mese, vi sono ad esempio 2 ore di lavoro festivo una domenica ( valorizzate mediante la dicitura LF2 ) il calcolo che effettua il programma è il seguente:

8,30 x 60%= 13,28 paga oraria maggiorata del 60%

13,28 x 2 ore= 26,56 euro di importo assoggettato a detassazione del 15%.

 

 

 

 

 

 

 

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