Entro il 10 LUGLIO 2025 vanno versati all’Inps i contributi del 2° trimestre 2025.
Con Webcolf è possibile richiedere all’Inps i pdf dei PagoPa del 2° trimestre in base ai cedolini elaborati con la nostra piattaforma.
Ci sono due date a disposizione per la richiesta massiva:
entro le 20:00 di VENERDÌ 27 GIUGNO 2025;
entro le 20:00 di MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2025.
Gli utenti potranno effettuare la richiesta massiva dei contributi solo dopo aver elaborato e reso definitivi i cedolini di aprile, maggio e giugno 2025 (in questo ordine).
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Implementazione ricerca causali
Si avvisano gli utenti che è stata apportata una miglioria del programma nella maschera relativa l'Inserimento mensile a partire dal menu Cedolini.
E' stata infatti introdotta al lato sinistro della schermata la possibilità di ricerca della causale desiderata.
Occorrerà semplicemente posizionarsi sulla barra di ricerca, digitare quanto ricercato, cliccare sull'iconcina della lente e subito verrà proposta, dall'elenco delle diciture utilizzabili, la causale apposita con relativa decifrazione per esteso.
Si ricorda che per la gestione delle casistiche più disparate Webcolf offre un elenco dettagliato di causali inseribili dall'utente manualmente ( digitando accanto alla giornata ) oppure tramite l'ausilio dell'inserimento automatico.
L'inserimento mensile proposto di default dal programma sulla base dell'orario standard inserito, potrà quindi essere modificato sulla base degli eventi del mese ( malattia, ferie, permessi retribuiti e non ecc. ).
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La maggiorazione lavoro domenicale utile alla maturazione del TFR per le colf e badanti
L'articolo 13 del Ccnl indica che il riposo settimanale per i collaboratori conviventi e per i collaboratori non conviventi è fissato nella giornata di domenica.
Il comma 3 stabilisce che il riposo domenicale è irrinunciabile, qualora siano richieste delle prestazioni lavorative imprevedibili e che non possono essere altrimenti soddisfatte le ore lavorate la domenica saranno retribuite con il 60% della retribuzione globale di fatto.
L'articolo al comma 4 prevede altresì un'eccezione, nel caso in cui il collaboratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi per la sostituzione del riposo con un'altra giornata della settimana.
In taluni casi però il datore di lavoro richiede che il collaboratore domestico, anche se non addetto alla sostituzione riposi della badante principale, presti sempre servizio la domenica, stabilendo la giornata di riposo in un altro giorno della settimana.
La maggiorazione sul lavoro domenicale quindi diventa una costante e non un'erogazione occasionale.
L'articolo 2120 del codice civile prevede "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale" mentre il contratto collettivo non prevede specifiche eccezioni, prevedendo, all'art. 41, " il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio".
E' stata quindi introdotta una miglioria del programma tale per cui, nei casi in cui il riposo venga sempre goduto in un giorno diverso dalla domenica e il lavoro domenicale ( frutto di un accordo ) sia svolto costantemente con retribuzione maggiorata, il 60% corrisposto in più verrà considerato base utile per il calcolo del tfr.
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Divieto di pubblicazione di foto o video delle abitazioni dei datori
Si informano gli utenti che nella lettera di assunzione di Webcolf è stata aggiunta una clausola riguardante il divieto di pubblicazione di foto o video delle abitazioni dei datori di lavoro nei social network.
Il nuovo testo , in corrispondenza all'obbligo di fedeltà previsto dal 2015 c.c. prevede che il lavoratore domestico:
"Si impegna a rispettare le direttive impartite dal proprio datore di lavoro, nonchè le regole della casa comunicate all'inizio del rapporto di lavoro.
Ai sensi di legge, è fatto obbligo di non divulgare informazioni, notizie o affari riguardanti il datore di lavoro, nè qualsiasi altra informazione appresa nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora ciò possa arrecare pregiudizio al datore di lavoro stesso e/o a terzi.
Il/la lavoratore/lavoratrice di impegna pertanto a mantenere la massima riservatezza e si asterrà dal pubblicare o diffondere, tramite social network o qualsiasi altro mezzo di comunicazione ( inclusi Whatsapp, TikTok, Facebook, Instagram, You Tube, ecc ), foto o video relativi all'abitazione, all'ambiente familiare, all'assistito o a qualsiasi elemento riconducibile al luogo di lavoro o alle persone presenti in esso, salvo esplicito consenso scritto del datore di lavoro."
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Presenza notturna durante le giornate festive
Per gli addetti alla presenza notturna, se vengono fatte delle ore di prestazione diverse dalla sola presenza, il contratto stabilisce che debbano essere retribuite con i valori corrispondenti alla paga dei non conviventi e con le eventuali maggiorazioni contrattuali.
Può accadere, tuttavia, che un lavoratore addetto alla presenza effetti attività di mera prestazione in giornate festive o in cui non è previsto da orario standard il suo lavoro.
Per questo abbiamo creato, nell'elenco delle causali, la dicitura PGF, per valorizzare la presenza notturna con la paga normale, dei conviventi. Su questa viene applicata la maggiorazione contrattuali.
Si precisa che la causale è utilizzabile solo ed esclusivamente per i contratti di presenza notturna (articolo 11 del contratto collettivo).
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