Pubblicazione 1° e 2° gruppo PagoPa 2° trimestre 2025
Avvisiamo gli utenti che hanno effettuato la richiesta massiva dei contributi del 2° trimestre entro il 28 Giugno 2025, che l'Inps ha inviato gli avvisi di pagamento pagopa! I pagoPA si trovano su "Documenti personali", nella pagina principale dell'account di Webcolf, in basso a destra e non accedendo al sito INPS. Ricordiamo che i contributi vanno versati entro giovedì 10 Luglio 2025.
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Lettera di modifica di liquidazione del Tfr
A seguito del chiarimento dell'Ispettorato del Lavoro del 3 Aprile 2025 ( nota 616 ) con il quale viene ribadito che non è corretta la pratica di pagamento mensile del rateo di Tfr ( non prevista dalla norma ), per facilitare gli utenti ad adeguarsi alle indicazioni dell'ispettorato, abbiamo inserito una comunicazione da consegnare al collaboratore domestico che modifica le modalità di liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Con la lettera viene indicato che dalla data di consegna il tfr inizierà ad essere accantonato secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile e che quanto versato fino a quel momento mensilmente costituisce un anticipo del trattamento di fine rapporto fino a quel momento maturato.
Viene inoltre precisata la possibilità per il collaboratore, secondo quanto stabilito dal Ccnl colf e badanti, di richiedere un anticipo nella misura massima di una volta all'anno del trattamento in oggetto.
Si allega di seguito il modello di lettera che è possibile scaricare in Webcolf a partire dal menu Assunzione | altre lettere e modelli.
COGNOME NOME DATORE INDIRIZZO CAP CITTA’
LUOGO, DATA
COGNOME NOME COLLABORATORE INDIRIZZO CAP CITTA’
Oggetto: Periodicità pagamento trattamento di fine rapporto
Con la presente, a seguito del chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro del 3 aprile 2025, nota 616, le comunichiamo che il trattamento di fine rapporto maturato non verrà più corrisposto mensilmente; dalla data della presente verrà invece accantonato, secondo la previsione e le modalità previste dell’art. 2120 del codice civile.
Per adeguarsi alle nuove indicazioni, il TFR verrà quindi corrisposto su domanda o, in mancanza, in occasione della mensilità di dicembre.
Le parti confermano che quanto già corrisposto mensilmente risulta essere il corretto anticipo del trattamento di fine rapporto fino ad ora maturato.
Chiedendole una firma per presa visione e completa accettazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
COGNOME NOME DATORE
Firma del collaboratore per ricevuta ed accettazione
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Scadenza contributi secondo trimestre 2025
Entro il 10 LUGLIO 2025 vanno versati all’Inps i contributi del 2° trimestre 2025.
Con Webcolf è possibile richiedere all’Inps i pdf dei PagoPa del 2° trimestre in base ai cedolini elaborati con la nostra piattaforma.
Ci sono due date a disposizione per la richiesta massiva:
entro le 20:00 di VENERDÌ 27 GIUGNO 2025;
entro le 20:00 di MERCOLEDI' 2 LUGLIO 2025.
Gli utenti potranno effettuare la richiesta massiva dei contributi solo dopo aver elaborato e reso definitivi i cedolini di aprile, maggio e giugno 2025 (in questo ordine).
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Implementazione ricerca causali
Si avvisano gli utenti che è stata apportata una miglioria del programma nella maschera relativa l'Inserimento mensile a partire dal menu Cedolini.
E' stata infatti introdotta al lato sinistro della schermata la possibilità di ricerca della causale desiderata.
Occorrerà semplicemente posizionarsi sulla barra di ricerca, digitare quanto ricercato, cliccare sull'iconcina della lente e subito verrà proposta, dall'elenco delle diciture utilizzabili, la causale apposita con relativa decifrazione per esteso.
Si ricorda che per la gestione delle casistiche più disparate Webcolf offre un elenco dettagliato di causali inseribili dall'utente manualmente ( digitando accanto alla giornata ) oppure tramite l'ausilio dell'inserimento automatico.
L'inserimento mensile proposto di default dal programma sulla base dell'orario standard inserito, potrà quindi essere modificato sulla base degli eventi del mese ( malattia, ferie, permessi retribuiti e non ecc. ).
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La maggiorazione lavoro domenicale utile alla maturazione del TFR per le colf e badanti
L'articolo 13 del Ccnl indica che il riposo settimanale per i collaboratori conviventi e per i collaboratori non conviventi è fissato nella giornata di domenica.
Il comma 3 stabilisce che il riposo domenicale è irrinunciabile, qualora siano richieste delle prestazioni lavorative imprevedibili e che non possono essere altrimenti soddisfatte le ore lavorate la domenica saranno retribuite con il 60% della retribuzione globale di fatto.
L'articolo al comma 4 prevede altresì un'eccezione, nel caso in cui il collaboratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi per la sostituzione del riposo con un'altra giornata della settimana.
In taluni casi però il datore di lavoro richiede che il collaboratore domestico, anche se non addetto alla sostituzione riposi della badante principale, presti sempre servizio la domenica, stabilendo la giornata di riposo in un altro giorno della settimana.
La maggiorazione sul lavoro domenicale quindi diventa una costante e non un'erogazione occasionale.
L'articolo 2120 del codice civile prevede "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale" mentre il contratto collettivo non prevede specifiche eccezioni, prevedendo, all'art. 41, " il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio".
E' stata quindi introdotta una miglioria del programma tale per cui, nei casi in cui il riposo venga sempre goduto in un giorno diverso dalla domenica e il lavoro domenicale ( frutto di un accordo ) sia svolto costantemente con retribuzione maggiorata, il 60% corrisposto in più verrà considerato base utile per il calcolo del tfr.
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