LICENZIAMENTO DURANTE EMERGENZA COVID 19

  • raffa.marone
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LICENZIAMENTO DURANTE EMERGENZA COVID 19 è stato creato da raffa.marone

Posted 3 Anni 11 Mesi fa #7969
Buongiorno,

Si può licnziare la collaboratrice domestica in questo periodo?
Il datore di lavoro è in cassa integrazione e di fatto non ha più bisogno della sua collaborazione.
Il mese di marzo è stato pagato per intero come se fosse venuta mentre per il mese di aprile si è utilizzato la causale delle ferie

Grazie
da raffa.marone

Risposta da FrancescoPierobon al topic LICENZIAMENTO DURANTE EMERGENZA COVID 19

Posted 3 Anni 11 Mesi fa #7977
Buongiorno,

le confermo che può licenziare la collaboratrice domestica.
Non vige alcun divieto per tale categoria non essendo necessario indicare una motivazione di licenziamento.

Trova la procedura da seguire in caso di licenziamento al link www.webcolf.com/notizie-utili-topmenu-20/13-manuale-webcolf/453-licenziamento-senza-preavviso-colf-badante.html

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon

Risposta da Gio55 al topic LICENZIAMENTO DURANTE EMERGENZA COVID 19

Posted 2 Anni 8 Mesi fa #8446
Volevo chiedere se si può licenziare una badante a tempo determinato prima della scadenza del termine.
da Gio55

Risposta da FrancescoPierobon al topic LICENZIAMENTO DURANTE EMERGENZA COVID 19

Posted 2 Anni 8 Mesi fa #8454
Buongiorno,
la cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale (a causa di licenziamento o dimissioni) é ammessa soltanto nei seguenti casi e senza periodi di preavviso:

a) entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell'assunzione;

b) se si verifica una giusta causa che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro. La giusta causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, al punto da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.

c) Risoluzione consensuale in cui le parti liberamente si accordano per la cessazione del rapporto di lavoro.

d) Quando viene meno l'oggetto del contratto cioé non é più possibile effettuare la prestazione in quanto decede il datore/assistito o questo viene trasferito in una casa di riposo o in un centro assistenziale.

N.B.: nel caso di licenziamento illegittimo dove quindi non sia presente una delle cause sopra citate, al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro. Nella lettera di assunzione di Webcolf, per i tempi determinati è stata aggiunta (da agosto 2017) un’ulteriore clausola per tutelare il datore di lavoro con la quale si stabilisce, come patto tra le parti, che si possa comunque licenziare un collaboratore assunto a tempo determinato dando il normale preavviso.

Per tutelare il datore di lavoro Webcolf ha aggiunto un’apposita clausola tra le parti nella lettera di assunzione ove prevediamo il preavviso indicando questa frase: "Pattiziamente le parti concordano che il preavviso contrattuale, per interruzioni del rapporto antecedenti la scadenza (sia per licenziamento che per dimissioni), venga applicato anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro è a tempo determinato." Se il datore utilizza la nostra lettera di assunzione quindi può termine il rapporto anche prima del termine dando regolare preavviso oppure pagandolo tramite indennità sostitutiva.

La procedura di cessazione del rapporto da seguire è la stessa prevista nei capitoli precedenti per il licenziamento o dimissioni, in base al caso.

Cordiali saluti
Last Edit:2 Anni 8 Mesi fa da FrancescoPierobon
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