Buongiorno,
a seguito della circolare dell'Ispettorato del Lavoro che non consente di erogare il tfr mensilmente, si chiede se dietro richiesta della lavoratrice sia lecito erogare a fine anno tutto il tfr maturato (100%) oppure se è obbligatorio erogare solo il 70% come previsto dal CCNL.
l'articolo 2120 c.c., all'ultimo comma, testualmente prevede che "Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione."
Quindi il contratto collettivo prevede la possibilità di anticipare annualmente il TFR fino al 70%, patti individuali possono migliorare ulteriormentle quesa previsione arrivando ad una anticipazione del 100% del maturato.
Perchè l'anticipazione possa essere classificata come condizione di miglior favore, si ritiene che la richiesta (per iscritto, in modo da dare certezza alle parti), debba provenire dal lavoratore, così come previsto dal CCNL.