Rinuncia ai contributi: La legge 207/2024

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Rinuncia ai contributi: La legge 207/2024 è stato creato da Anonimi

Posted 1 Giorno 12 Ore fa #10155
Buongiorno,

leggevo di questa opzione per i lavoratori domestici che possono rinunciare all'accredito dei contributi.  In cambio, gli importi corrispondenti alla quota dei contributi vengono erogati direttamente in  busta paga . Perfetto, questa parte è chiara.
Al momento del pagamento dei contributi però come fa il datore a non pagare questa parte di contributi? Perchè per quello che so io, il datore elabora la busta paga ed i contributi a carico del lavoratore vengono trattenuti in busta paga. 
Ipotizziamo che il mio lavoratore domestico decida di procedere con questa rinuncia. Io datore di lavoro pago questi contributi in più in busta paga al dipendente, ma poi devo comunque pagare i contributi per intero. Perchè al momento della compilazione del bollettino i dati da inserire sono: le ore lavorate nel trimestre, la retribuzione e la quota di cassa colf, dove potrei indicare questa rinuncia del lavoratore?
Faccio un esempio: i contributi mensili a carico del lavoratore sono 30 euro. Ogni mese per i tre mesi del trimestre io pago questi 30 euro in più in busta paga al lavoratore perchè lui rinuncia all'accredito dei contributi. Al momento della compilazione dei contributi devo comunque pagare la quota intera di contributi? 
Se devo comunque pagare la quota intera non capisco perchè dovrei accreditare questi ipotetici 30 euro mensili. In alternativa, se non dovessi pagare all'inps anche la quota del lavoratore come la posso scalare dai contributi trimestrali?

Grazie.
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic Rinuncia ai contributi: La legge 207/2024

Posted 1 Giorno 11 Ore fa #10156
Buongiorno,

intervento molto interessante sul quale nessun utente ha ancora scritto nulla, nemmeno al servizio di assistenza.

La legge non mi sembra escluda il lavoro domestico. La circolare INPS sull'argomento, la numero 102 del 16-06-2025, non indica specifiche per il settore lavoro domestico che, per le modalità di calcolo della contribuzione, è spesso al di fuori dei provvedimenti esonerativi. 

Quindi sembrerebbe applicabile.

Mi sono sempre chiesto però la convenienza della norma: mi sembrebbe più utile andare in pensione e instaurare un nuovo rapporto dopo un mese circa di interruzione. In questo modo il doppio assegno è sicuramente più conveniente di 0,40 euro circa all'ora di risparmio....
da FrancescoPierobon
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