Buongiorno, ho un dubbio. La badante non convivente, ha acquisito l'attestazione da oss, e rivendica il passaggio dal CS al livello superiore, quindi presumo al livello DS assistente formato, seppur non svolge mansione da oss. L'assistito provvede alla sua igiene personale con l'assistenza della figlia. Volevo sapere se è obbligatorio il cambo di livello, seppur le mansioni effettuate rimangono ad oggi invariate. Grazie per la gentile risposta
il contratto non fa alcuna distinzione nelle mansioni tra CS e DS, dice sempre "Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato nel livello DS oppure non formato nel livello CS), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti"
Quindi se la persona assistita non è autosufficiente, ritengo spetti il livello DS se la badante ha l'attestazione di OSS.
Se invece la persona assistita è autosufficiente (e quindi non era dovuto il livello CS), non è dovuto nemmeno il livello DS.
se cambia il livello posso essere conservati sia gli scatti che il superminimo.
Due considerazioni:
- per gli scatti le consiglierei di rivalutare gli importi dei valori pregressi, basati sul 4% del livello CS, sul nuovo livello DS. Il CCNL non dice nulla a proposito, la variazione non è di grande impatto, quindi per evitare ogni contestazione, rivaluterei (webcolf lo fa in automatico);
- il superminimo:se fosse stato indicato come assorbibile il passaggio al livello DS potrebbe essere coordinato con un uguale assorbimento, se invece fosse stato concordato che non poteva essere assorbito, che poteva essere assorbito solo per gli aumenti contrattuali (come una recedente sentenza) di carattere nazionale o altri patti dovrà essere mantenuto nel valore fino ad ora riconosciuto.