E' possibile trattenere il pagamento dello stipendio della collaboratrice per poi pagare il datore di lavoro direttamente l'affitto dell'appartamento in cui vive?
generalmente la concessione in uso di una stanza o di un appartamento per finalità di assistenza (in caso di badantato) è prevista dal contratto collettivo e non può essere a pagamento.
Nel caso tuttavia di un contratto di locazione con la lavoratrice domestica, nel contratto o con un documento separato può essere previsto che il pagamento avvenga con una trattenuta operata dal datore di lavoro diramente in busta paga. In questo caso la trattenuta diventa lecita ma si consiglia di esporla con una dicitura utile ad evidenziare la specifica casistica (esempio: Trattenuta locazione Via XXXX)
in questo caso non vi sono problemi ad effettuare la trattenuta la quale però dovrà essere autorizzata da parte della collaboratrice domestica.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
quindi il datore di lavoro può trattenere canone affitto dalla busta paga e pagare lui il canone al posto della collaboratrice dell'appartamento in cui vive?
l'atto esecutivo crea un obbligo per il datore di lavoro domestico. In mancanza, il pagamento mediante trattenuta in busta paga, è oggetto di autorizzazione ed accordo scritto con la dipendente.
Buongiorno,
è possibile mettere nella lettera che verrà consegnata alla colf quanto sotto:
"io sottoscritto...... in qualità di suo datore di lavoro , con la presente comunico che in base ad uno nota rilasciata dall'ispettorato nazionale del lavoro, nello specifico nota 616 del 03 aprile 2025, dal cedolino del mese di maggio 2025 non sarà più possibile erogare mensilmente il TFR."