Indennità di vitto e alloggio, quando sono dovute
- Anonimi
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Autore della discussione
Indennità di vitto e alloggio, quando sono dovute è stato creato da Anonimi
Posted 2 Anni 1 Mese fa #9394
Quando sono dovute le indennità di vitto e alloggio?
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic Indennità di vitto e alloggio, quando sono dovute
Posted 2 Anni 1 Mese fa #9395
Buongiorno,
il vitto e alloggio è sempre dovuto al collaboratore domestico che effettua la propria prestazione in regime di convivenza, secondo disposizione contrattuale.
E' poi dovuto, sempre per previsione contrattuale, il solo pranzo (per i conviventi nel vitto si intende sia il pranzo che la cena) per i collaboratori domestici che effettuano la loro prestazione lavorativa con un orario continuativo pari o superiore a 6 ore.
Rimango a disposizione.
il vitto e alloggio è sempre dovuto al collaboratore domestico che effettua la propria prestazione in regime di convivenza, secondo disposizione contrattuale.
E' poi dovuto, sempre per previsione contrattuale, il solo pranzo (per i conviventi nel vitto si intende sia il pranzo che la cena) per i collaboratori domestici che effettuano la loro prestazione lavorativa con un orario continuativo pari o superiore a 6 ore.
Rimango a disposizione.
da FrancescoPierobon
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- Anonimi
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Autore della discussione
Risposta da Anonimi al topic Indennità di vitto e alloggio, quando sono dovute
Posted 1 Anno 11 Mesi fa #9493
Nel caso in cui a una colf convivente a tempo pieno e indeterminato non venga corrisposto il vitto, come si calcola l'indennità sostitutiva?
Si calcola sui giorni lavorati o su un coefficiente giornaliero (es.: 26) o su tutti i giorni di calendario?
Ringrazio fin d'ora per il chiarimento.
Si calcola sui giorni lavorati o su un coefficiente giornaliero (es.: 26) o su tutti i giorni di calendario?
Ringrazio fin d'ora per il chiarimento.
da Anonimi
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic Indennità di vitto e alloggio, quando sono dovute
Posted 1 Anno 11 Mesi fa #9496
Buonasera,
il vitto e alloggio, pagati come indennità sostitutiva (e tale valore è determinato annualmente dal contratto collettivo) sono dovuti per ogni giorno di prestazione.
Considerato che normalmente l'orario di una assistente a tempo pieno è distribuito su 5 giorni e mezzo (il sabato fino alle ore 13) l'indennità di vitto e alloggio va corrisposta per 6 giorni, pari a 26 giorni lavorativi mensili. Il valore 26 è indicato anche dal contratto come divisore mensile.
Non è dovuta invece per la giornata di riposo e quindi non è dovuta per 30 giorni. Sono a conoscenza che alcuni patronati riconoscono il valore di indennità sostitutiva per 30 giorni ma non lo si ritiene corretto in quanto nel giorno di riposo il lavoratore non è retribuito, pertanto non spetta nemmeno alcuna indennità. Se dovesse fermarsi presso la casa dell'assistito per qualche motivo ma senza effettuare prestazione lavorativa, ugualmente l'indennità sostitutiva non è dovuta.
Considerato che si tratta di un elemento pagato regolarmente l'indennità sostitutiva (al pari di quella in natura) viene considerata utile:
- ai fini della maggiorazione della 13a;
- ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Webcolf calcola automaticamente queste maggiori incidenze.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
il vitto e alloggio, pagati come indennità sostitutiva (e tale valore è determinato annualmente dal contratto collettivo) sono dovuti per ogni giorno di prestazione.
Considerato che normalmente l'orario di una assistente a tempo pieno è distribuito su 5 giorni e mezzo (il sabato fino alle ore 13) l'indennità di vitto e alloggio va corrisposta per 6 giorni, pari a 26 giorni lavorativi mensili. Il valore 26 è indicato anche dal contratto come divisore mensile.
Non è dovuta invece per la giornata di riposo e quindi non è dovuta per 30 giorni. Sono a conoscenza che alcuni patronati riconoscono il valore di indennità sostitutiva per 30 giorni ma non lo si ritiene corretto in quanto nel giorno di riposo il lavoratore non è retribuito, pertanto non spetta nemmeno alcuna indennità. Se dovesse fermarsi presso la casa dell'assistito per qualche motivo ma senza effettuare prestazione lavorativa, ugualmente l'indennità sostitutiva non è dovuta.
Considerato che si tratta di un elemento pagato regolarmente l'indennità sostitutiva (al pari di quella in natura) viene considerata utile:
- ai fini della maggiorazione della 13a;
- ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
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da FrancescoPierobon
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