dimissioni colf

  • Anonimi
  • Avatar di Anonimi Autore della discussione

dimissioni colf è stato creato da Anonimi

Posted 10 Mesi 4 Settimane fa #9015
Buongiorno,
se si dimette la colf è possibile farle smaltire le ferie residue? La colf in questione mi darà le dimissioni a fine giugno/inizio luglio e io esonero dal preavviso. Lei andrebbe in ferie per due/tre settimane prima della data di cessazione, quindi vorrei fargliele smaltire. Grazie
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic dimissioni colf

Posted 10 Mesi 3 Settimane fa #9019
Buongiorno,

il preavviso, per essere considerato valido, dovrebbe essere lavorato. La fissazione del periodo di ferie deve essere concordata e non può, in generale, essere fissata unilateralmente da una delle due parti.

Inoltre, il CCNL, prevede all'art. 17, 10° comma, riguardante le ferie che
"Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio."

Pertanto, nel caso specifico, il godimento del periodo di ferie potrebbe al limite essere oggetto di un accordo, unisco come esempio una bozza:
"ACCORDO TRA LE PARTI
In data xx.xx.xxxx si sono incontrati:
-    Il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, titolare di un rapporto di lavoro domestico;
-    Il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, collaboratore domestico, in forza dal xx.xx.xxxx, al livello xx secondo il CCNL lavoratori domestici;
premesso:
-    che il lavoratore in data xx.xx.xxxx ha comunicato la volontà di dimettersi alla data del xx.xx.xxxx;
-    che il preavviso previsto dal CCNL Lavoratori Domestici, per il livello ed inquadramento del Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxx è di xx.xx.xxxx;
-    che le parti, pur confermando la data di fine rapporto al xx.xx.xxxx, concordano che durante tale periodo possano essere svolte le ferie, non avendo uno specifico interesse a svolgere/richiedere le prestazioni lavorative fino alla data di termine del rapporto;
tutto ciò premesso:
-    Le parti concordano, con decorrenza xx.xx.xxxx, un periodo di ferie/permessi fino al giorno di chiusura del rapporto fissato al xx.xx.xxxx;
-    Le parti confermano che tale periodo venga considerato a tutti gli effetti utile ai fini del preavviso contrattuale; con il cedolino paga di xxxxxxxxxxx quindi non vi sarà alcuna erogazione o trattenuta a titolo di indennità o mancato preavviso."


Come nota preciso che inizia ad esservi giurisprudenza che il datore di lavoro, ricevendo la comunicazione di dimissioni, può rinunciare al preavviso senza dover pagare la relativa indennità sostitutiva ma, non essendo ancora un orientamento consolidato, suggerisco un accordo come quello riportato sopra.

Cordiali saluti.
Last Edit:10 Mesi 3 Settimane fa da FrancescoPierobon
Powered by Forum Kunena