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C.CAMINITI
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Buongiorno , secondo il CCNL, spetta al personale non convivente spetta la prestazione in natura del vitto, ove sia concordata la presenza continuativa per più di 6 ore. In difetto di erogazione del pasto, e per i periodi di assenza dal lavoro (ferie, congedi, malattia, ecc.) - qualora in questi periodi non si fruisca di vitto - spetta la corrispondente indennità sostitutiva, nei valori convenzionali ....Detti valori costituiscono un elemento retributivo utile ai fini del calcolo dei diversi istituti contrattuali.
Nella gestione dei cedolini paga,l'indennità per il pasto non fruito, deve essere aggiunto alla paga oraria su cui calcoliamo tutti gli istituti?
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Anonimi
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Le chiedo scusa, cosa si intende per più di sei ore continuative? Se io non convivente faccio 8-14 e 16-17 in trasferta mi spetta il vitto sostitutivo?
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FrancescoPierobon
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Buongiorn,
nel suo caso, arrivando a svolgere 6 ore continuative, spetta l'indennità di vitto se pagata in modo sostitutivo o, diversamente, in natura, secondol la previsione dell'art. 14, comma 8 del contratto collettivo.
Rimaniamo a disposizione.
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