sì le confermo che può gestire un contratto di tal tipo.
Dovrebbe a tal fine indicare in fase di assunzione, sia sul sito Inps che in Webcolf, l'orario medio settimanale svolto dalla collaboratrice.
Poi mensilmente potrà variare l'inserimento mensile indicando le ore precise specificando magari nella lettera di assunzione la particolarità relativa all'orario.
salve,
riprendo questo vecchio thread perchè poi ho proceduto all'assunzione della collaboratrice e sto utilizzando con soddisfazione WebColf da allora.
Ho indicato l'orario medio settimanale (circa 32 ore settimanali) in fase di assunzione, però poi nei mesi ci siamo accorti che - per esigenze sia nostre che della collaboratrice e con lei concordate - l'orario effettivo è molto differente da quello concordato: ogni mese è diverso da un altro anche in maniera sostanziale, e almeno per 4-5 mesi si avvicina alla metà di quello mensile "contrattuale".
Tutto questo non pone problemi sulla busta paga mensile, che è calcolata sul numero effettivo di ore, ma sulla tredicesima vedo che è indipendente dalle ore lavorate e tiene conto solo delle ore "previste" in fase di assunzione. L'importo quindi è molto maggiore di quello che prevedevo (almeno il 30/40% in più).
Non c'è modo di fare in modo di agganciare il rateo della tredicesima alle ore effettivamente lavorate nei 12 mesi precedenti?
se l'orario normalmente svolto è inferiore a quello inizialmente previsto, le consiglio di provedere ad una variazione dell'orario normale di lavoro (nel menù Fase Mensile | Variazione il programma le consente di farlo in modo agevole), in modo che la 13a maturi secondo la percentuale di orario prevista.
Poi nel mese in cui vengono fatte delle ore in più segni tranquillamente il lavoro supplementare svolto.
Per quanto riguarda tuttavia la tredicesima del 2021 potrebbe forzare il numero dei ratei (forza ratei di 13a) tuttavia le consiglio di indicare nel cedolino una nota che spiega il metodo di calcolo, evidenziando che il valore di 13a è legato ad un orario effettivo ridotto rispetto al previsionale indicato e che le parti erano concorde nell'applicarlo fin dall'origine.
Per sanare definitivamente la situazione pregressa (per quella futura invece è sufficiente firmare la lettera in diminuzione dell'orario di lavoro tra le parti) sarebbe tuttavia necessario un accordo in sede sindacale.