Rientro anticipato dalla maternità
- AlbertoM
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Buongiorno,
la nostra collaboratrice domestica ha recentemente partorito e mi ha chiesto la possibilità di rientrare al lavoro quanto prima.
l'art 16 del Testo unico sulla maternità e paternità afferma che: "le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute".
Qual è la procedura da seguire? Devo coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro?
Grazie mille
la nostra collaboratrice domestica ha recentemente partorito e mi ha chiesto la possibilità di rientrare al lavoro quanto prima.
l'art 16 del Testo unico sulla maternità e paternità afferma che: "le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute".
Qual è la procedura da seguire? Devo coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro?
Grazie mille
da AlbertoM
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- AlbertoM
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Offline Autore della discussione
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Mio errore di comprensione dell'art 16.
NON può rientrare.
Saluti
NON può rientrare.
Saluti
da AlbertoM
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- FrancescoPierobon
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Risposta da FrancescoPierobon al topic Rientro anticipato dalla maternità
Posted 7 Anni 2 Mesi fa #7489
Buongiorno,
confermo.
La Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'art. 16 del Testo unico sulla maternità o paternità stabilendo che la lavoratrice può scegliere di effettuare l'astensione obbligatoria della maternità di 5 mesi esclusivamente e interamente dopo il parto purchè il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta da parte della lavoratrice non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
Cordiali saluti.
confermo.
La Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha modificato l'art. 16 del Testo unico sulla maternità o paternità stabilendo che la lavoratrice può scegliere di effettuare l'astensione obbligatoria della maternità di 5 mesi esclusivamente e interamente dopo il parto purchè il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta da parte della lavoratrice non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon
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