Accordo integrativo provincia di Bergamo

Accordo integrativo provincia di Bergamo è stato creato da Luis

Posted 6 Anni 11 Mesi fa #7147
Mentre nel contratto nazionale in vigore fino al 2016 trovavo che era espressamente derogato l'articolo sul periodo di malattia e si scriveva che " restano ferme le condizioni di maggior favore stabilite a livello locale SOLO PER LE BADANTI CONVIVENTI", nel nuovo contratto trovo scritto a riguardo che si possono fare contratti più favorevoli A LIVELLO INDIVIDUALE. Per consuetudine gli accordi a livello nazionale hanno valenza superiore a quelli locali a meno che non esprimano la deroga. Inoltre la legge successiva modifica quella precedente. Direi pertanto che io, in provincia di Bergamo, alla mia badante NON CONVIVENTE in malattia, corrisponderò solo i 10 gg di indennità massima e calcolerò il periodo massimo di comporto in 20 gg come da contratto nazionale stipulato nel 2016.
CORRETTO?
da Luis

Risposta da Luis al topic Accordo integrativo provincia di Bergamo

Posted 6 Anni 11 Mesi fa #7148
continuo specificando... La mia badante è naturalmente assunta da gennaio 2017 e quindi si trova nel computo del comporto e indennizzo per malattia inferiori a 2 anni. Non ho fatto espresso riferimento al contratto Edilcoba all'assunzione, ma a quello in vigore, lasciando spazio di interpretazione ambigua che porta per forza di cose al maggior favore per il lavoratore. Pertanto correggo. Devo considerare il periodo di comporto malattia in 45 giorni, ma trattandosi di NON convivente non applico la deroga stabilita dal contratto in vigore (non EDILCOBA) e considero il periodo massimo indennizzabile in 10 giorni.
da Luis

Risposta da Luis al topic Accordo integrativo provincia di Bergamo

Posted 6 Anni 11 Mesi fa #7151
Dopo varie ricerche e interpelli sembra che la soluzione dell’intricata questione sul computo del periodo di indennizzo per malattia in presenza del decreto prefettizio del 14 12 1967 valido per la provincia di Bergamo, sia da ritenere come segue.
Il contratto del 2013 fa espressa menzione all’art 26 comma 8 di una deroga ad accordi locali più favorevoli per i lavoratori conviventi. Nel caso è il decreto prefettizio del 1967 a rivestire il ruolo di accordo favorevole per i lavoratori addetti alla conduzione della vita famigliare. Senonché questo “accordo” scaturisce da una legge del 1958, la 339 che oltre a stabilire che il Prefetto istituisce la Commissione Provinciale, ne delimita l’ambito di applicazione all’art.1 ai collaboratori famigliari con almeno 4 ore giornaliere di servizio, specificando all’art. 7 che i lavoratori hanno diritto a 1 giorno di riposo settimanale o a due mezze giornate di cui una coincidente con la domenica. Di qui ne consegue la cogente interpretazione del combinato disposto tra art. 1 e art. 7 della legge 339 1958, per cui quanto prescritto si applica ai lavoratori che abbiano almeno 24 ore settimanali di servizio dato che conteggia 5 giorni pieni (= 20 ore nel caso di 4 ore giornaliere) più due riposi di mezza giornata(= 4 ore) o 6 giorni pieni più una giornata di riposo(=24 ore). La prescrizione dell’art. 26 comma 8 del CCNL che di fatto dispensa dal maggior favore locale i lavoratori non conviventi dovrebbe essere nullo perché contra legem, sebbene il decreto prefettizio 1967 di Bergamo sia un regolamento e non una legge. Ciò perché si tratta sempre di accordo tra privati che soggiace alle norme di diritto pubblico a meno che sia stato ratificato dal Presidente della Repubblica e non è questo il caso. Stesso discorso varrebbe per il contratto Ebilcoba, che nulla dice a riguardo. In vero sarebbe solo ridondante nei contratti fare riferimento alle norme di legge o di diritto pubblico ed anche arrogante, dato che sempre i contratti tra privati sia individuali che collettivi non hanno forza superiore al diritto pubblico.
Ritengo perciò che la normativa più favorevole vigente nella provincia di Bergamo, scaturita dal decreto prefettizio in oggetto sia applicabile solo al personale con almeno 24 ore settimanali di servizio. Assurdo sarebbe ritenere che qualsiasi part time vi è compreso, talchè allora basterebbe avere un solo giorno di servizio settimanale di 4 o 5 ore per beneficiare di una malattia di 30 giorni pienamente indennizzata.
Last Edit:6 Anni 10 Mesi fa da Luis

Risposta da Luis al topic Accordo integrativo provincia di Bergamo

Posted 6 Anni 11 Mesi fa #7152

Luis ha scritto: Dopo varie ricerche e interpelli sembra che la soluzione dell’intricata questione sul computo del periodo di indennizzo per malattia in presenza del decreto prefettizio del 14 12 1967 valido per la provincia di Bergamo, sia da ritenere come segue.
Il contratto del 2013 fa espressa menzione all’art 26 comma 8 di una deroga ad accordi locali più favorevoli per i lavoratori conviventi. Nel caso è il decreto prefettizio del 1967 a rivestire il ruolo di accordo favorevole per i lavoratori addetti alla conduzione della vita famigliare. Senonché questo “accordo” scaturisce da una legge del 1958, la 339 che oltre a stabilire che il Prefetto istituisce la Commissione Provinciale, ne delimita l’ambito di applicazione all’art.1 ai collaboratori famigliari con almeno 4 ore giornaliere di servizio, specificando all’art. 7 che i lavoratori hanno diritto a 1 giorno di riposo settimanale o a due mezze giornate di cui una coincidente con la domenica. Di qui ne consegue la cogente interpretazione del combinato disposto tra art. 1 e art. 7 della legge 339 1958, per cui quanto prescritto si applica ai lavoratori che abbiamo almeno 24 ore settimanali di servizio dato che conteggia 5 giorni pieni (= 20 ore nel caso di 4 ore giornaliere) più due riposi di mezza giornata(= 4 ore) o 6 giorni pieni più una giornata di riposo(=24 ore). La prescrizione dell’art. 26 comma 8 del CCNL che di fatto dispensa dal maggior favore locale i lavoratori non conviventi dovrebbe essere nullo perché contra legem, sebbene il decreto prefettizio 1967 di Bergamo sia un regolamento e non una legge. Ciò perché si tratta sempre di accordo tra privati che soggiace alle norme di diritto pubblico a meno che sia stato ratificato dal Presidente della Repubblica e non è questo il caso. Stesso discorso varrebbe per il contratto Ebilcoba, che nulla dice a riguardo. In vero sarebbe solo ridondante nei contratti fare riferimento alle norme di legge o di diritto pubblico ed anche arrogante, dato che sempre i contratti tra privati sia individuali che collettivi non hanno forza superiore al diritto pubblico.
Ritengo perciò che la normativa più favorevole vigente nella provincia di Bergamo, scaturita dal decreto prefettizio in oggetto sia applicabile solo al personale con almeno 24 ore settimanali di servizio. Assurdo sarebbe ritenere che qualsiasi part time vi è compreso, talchè allora basterebbe avere un solo giorno di servizio settimanale di 4 o 5 ore per beneficiare di una malattia di 30 giorni pienamente indennizzata.

da Luis

Risposta da FrancescoPierobon al topic Accordo integrativo provincia di Bergamo

Posted 6 Anni 10 Mesi fa #7157
Concordo sul percorso logico giuridico dell'analisi da lei compiuto.

Quindi direi che l'accordo integrativo si applica ai lavoratorori, conviventi o non conviventi, che lavorano più di 24 ore settimanali.

Faremo una specifica sul programma e nel manuale al riguardo.

Cordiali saluti.
da FrancescoPierobon

Risposta da Luis al topic Accordo integrativo provincia di Bergamo

Posted 6 Anni 10 Mesi fa #7159
Si, sembra proprio così, 24 ore settimanali COMPRESE. Alcune obiezioni potrebbero venire da considerazioni attualizzate tendenti a considerare oggi la settimana lavorativa di 5 giorni, con esclusione del sabato e la domenica, o di almeno mezza giornata il sabato e una intera coincidente con la domenica. Tale rilievo avrebbe la pretesa di spostare a 20 o 22 ore settimanali il minimo da considerare per il trattamento di favore del decreto prefettizio del 14 12 1967. Tuttavia personalmente riterrei l'osservazione pretestuosa, nel caso delle 20 ore perchè la settimana di 5 giorni a 4 ore nell'ipotesi vi sarebbe compresa, mentre quella di 3,5 ore su 6 giorni sarebbe senz'ombra di dubbio esclusa pur avendo un monte settimanale a 21 ore, superiore alle 20 prospettate per l'inclusione; sia perchè, nel caso delle 22 ore, tendente a ricontestualizzare sia il decreto che la legge n.339 del 1958, le riconoscerebbe una sorta di adeguamento automatico alla prassi successiva. Così non è, dato che una legge eventualmente riconosciuta superata, deve essere modificata da un'altra legge successiva. Il limite delle 24 ore settimanali deriva dalla legge n. 339 1958, che lo ha insito nella sua stessa enunciazione. Non è un caso che i contratti collettivi che da essa ne sono scaturiti negli anni scorsi, hanno tenuto a precisare nozioni fin lì assenti di badante a ore con monte inferiore alle 24 ore settimanali, diversamente da quelle impiegate nel servizio famigliare con stipendio fissato nel mese, senza riferimento tassativo alle ore di lavoro svolto.
Last Edit:6 Anni 10 Mesi fa da Luis
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