Buongiorno, la mia colf è appena andata in maternità. So che devo sospendere il rapporto di lavoro per non pagare i contributi. Nel sito inps mi fanno sospendere un trimestre intero, ma per quello corrente io dovrei pagare contributi parziali (il mese di luglio si e agosto e settembre no). Ho contattando l'inps, ma non mi sono sembrati molto ferrati sull'argomento. Mi hanno detto di sospendere comunque il 3° trimestre completo e poi pagare comunque i contributi di luglio. Nelle varie fonti internet invece trovo scritto che per i trimestri parziali non non può essere effettuata la sospensione, ma che in questi casi la sospensione è compresa nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate. Mi sapreste dare indicazioni gentilmente? Grazie
a. PER QUANTO RIGUARDA LA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER UN INTERO TRIMESTRE
Con il messaggio n. 1643 del 14/04/2016, l'INPS comunica ai datori di lavoro domestico che è stato realizzato un nuovo servizio online per comunicare la sospensione dell'obbligo contributivo in riferimento ad uno specifico rapporto di lavoro per un intero trimestre.
La comunicazione va eseguita:
1. qualora la contribuzione non sia dovuta perchè riferita ad una causa di sospensione a titolo di:
- congedo di maternità;
- aspettativa per motivi personali;
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
2. Per i trimestri dell'anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento.
Per i periodi già scaduti, non è possibile utilizzare la comunicazione telematica ma è necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione.
3. Solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo ancora da scadere
Modalità di comunicazione di sospensione: entrati in Webcolf nella maschera assunzione| comunicazioni INPS servizi al cittadino (o alle aziende), inserito il codice fiscale e il pin INPS, si dovrebbe cliccare la sezione rapporto di lavoro domestico e cliccare l'opzione "sospensione obbligo contributivo".
Una volta aggiunta una nuova comunicazione sarà necessario indicare:
1. il trimestre di riferimento;
2. la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente (nel caso specifico per congedo di maternità)
3. Si può, inoltre, allegare alla domanda uno o più documenti (formato jpg, jpeg, tiff o pdf) purchè la dimensione massima non sia superiore a 2 Mb.
b. PER QUANTO RIGUARDA LA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PER TRIMESTRI PARZIALI
Consigliamo, finito il trimestre entrare nel sito inps da assunzione | comunicazioni inps servizio al cittadino| servizi di rapporto di lavoro domestico| estratto contributivo e cliccare sull'icona del trimestre per inviare la segnalazione.
Si invia in automatico una dichiarazione in cui il datore attesta che la collab. è stata in assenza per maternità dal gg... al gg...e per questo non sono stati pagati i contributi (si può anche stampare la ricevuta di invio segnalazione).